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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 1309/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
Nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Serena Baccolini Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1309/2023 promossa in grado d'appello da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Martinelli (C.F. – P.E.C. C.F._2 Email_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Via A. Lissoni n. 5, giusta procura in atti, ammessa al gratuito patrocinio con delibera del COA di Milano in data 18.05.2023 n. 2579.
- APPELLANTE – contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Controparte_1 C.F._3
Gerini (C.F. - – fax: 039/2327401) ed C.F._4 Email_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Parravicini n. 2, giusta delega in atti.
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 804 del 31 marzo 2023 del Tribunale di Monza pubblicata in data 3.04.2023
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per – Appellante Parte_1
“i Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria eccezione, deduzione e domanda disattese:
Nel merito:
- in via principale accogliere l'atto di appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 804/2023 emessa dal Tribunale di Monza, Prima Sezione Civile, Giudice GOT Dott.ssa Stefania MAXIA, nell'ambito del giudizio nr. 4633/2020 R.G.Tribunale di Monza, e depositata in cancelleria in data
3.04.2023 notificata il3.04.2023 (doc. 1), accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo gradoche qui si riportano:
- “in via preliminare: attesa, altresì, la non contestazione circa i beni mobili oggetto di richiesta di restituzione da parte dell'opponente, emettersi in favore della stessaordinanza di ingiunzione ex art.
186 ter c.p.c., essendoci i presupposti di prova scritta, per la consegna dei beni di proprietà della
Sig.ra ancora presenti nell'abitazione del Sig. di cui all'allegato della querela Pt_1 CP_1
(doc. 7) fascicolo opponente;
- in via principale:
a) accertata la mancanza di titolo contrattuale e pertanto del presupposto di pagamento per i motivi di cui in narrativa, Dichiarare che nulla è dovuto al Sig. CP_1
b) in via subordinata accertata e dichiarata:
- la diversa fattispecie contrattuale tra la dazione degli assegni e l'erogazione dell'importo mutuato con il finanziamento e la mancanza di idoneo titolo a supporto della pretesa del Sig. e nella CP_1
ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda dell'opposto dichiarare il decreto ingiuntivo illiquido ed indeterminato e che la Sig.ra è tenuta al solo versamento e ristoro dell'importo Pt_1
finanziato;
e per l'effetto compensarsi le somme liquidate a titolo di risarcimento danni ex art 96 c.p.c. all'attrice opponente sulle somme che eventualmente saranno accertate e dovute alla convenuta;
In via ulteriormente subordinata: richiamando quanto espresso in narrativa alla pag. 5 della memoria istruttoria n. 3 di parte attrice - in merito alla domanda svolta in via principale alternativa dal convenuto opposto, l'attrice opponente aderisce alla domanda alternativa ex adverso formulata in via principale dalla controparte se svolta ex art. 2041 II co c.c. o intesa come valutazione dell'arricchimento secondo il valore dell'auto ad oggi, così come già manifestato in volontà di conciliazione da parte della Sig.ra a verbale dell'udienza del 26.05.2021 Pt_1
2 In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che il Sig. detiene illegittimamente i beni CP_1
della Sig.ra e condannarlo alla restituzione immediata degli stessi e/o alla corresponsione Pt_1
a favore della Sig.ra della somma di euro 30.000,00 o in quella maggiore o minore che Pt_1
verrà ritenuta di giustizia, pari al valore dei beni.
In via subordinata (alla riconvenzionale) dichiararsi interamente compensate, per effetto di compensazione giudiziale le reciproche pretese delle parti;
In ogni caso: e per l'effetto, di quanto precede, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile dichiarare irrito ed inefficace il d.i. opposto, e/o accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla
Sig.ra per effetto di alcun titolo allegato dal Sig. mandando assolta la Sig.ra Pt_1 CP_1
da ogni pretesa di pagamento e condannare anzi il Sig. al risarcimento del danno Pt_1 CP_1
da calcolarsi in via equitativa per avere convinto l'ex compagna all'acquisto del bene per il quale oggi richiede il pagamento mediante procedimento monitorio nonostante le eccezioni e contestazioni al pagamento per la mancanza di titolo mosse verso di lui già in via pregiudiziale ex art. 96 c.p.c..
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese come da normativa vigente, anche in riferimento all'art. 91 I co. c.p.c. e 96 co. III c.p.c. a seguito della proposta di conciliazione giudiziale ex art.
185 bis c.p.c. accettate esclusivamente da parte attrice – opponente come da verbale del 26.05.2021.
In via istruttoria: si richiama integralmente quanto indicato nelle memorie ex art. 183, comma VI,
c.p.c. n. 2 e 3 rispettivamente del 21 luglio 2021 e del 13 settembre 2021.
Si chiede, altresì, la rimessione in istruttoria alla luce delle nuove e contraddittorie circostanze emerse, mai dedotte prima, in sede di interpello del Sig. all'udienza del 7.03.2022, ed in CP_1
ordine alle dichiarazioni dello stesso in merito alla presunta mancata detenzione dei beni mobili e arredi della Sig.ra presso la sua abitazione;
Pt_1
con riserva di capitolare ed indicare testi in merito ai fatti dedotti, e con possibilità del Giudice di disporre, se del caso, l'ispezione dei luoghi ex art. 258 c.p.c. e/o sulle cose ex art. 118 c.p.c.”.
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al
Tribunale di Monza per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello.
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motivata dell'atto di citazione in appello e nello specifico: interpello del Sig. sui capitoli di prova non ammessi di cui alle memorie n. 2 e 3 CP_1
ex art. 183 VI co. c.p.c. Si chiede, altresì, la rimessione in istruttoria alla luce delle nuove e contraddittorie circostanze emerse, mai dedotte prima, in sede di interpello del Sig. CP_1 all'udienza del 7.03.2022, ed in ordine alle dichiarazioni dello stesso in merito alla presunta mancata detenzione dei beni mobili e arredi della Sig.ra presso la sua abitazione;
Pt_1
3 con riserva di capitolare ed indicare testi in merito ai fatti dedotti, e con possibilità del Giudice di disporre, se del caso, l'ispezione dei luoghi ex art. 258 c.p.c. e/o sulle cose ex art. 118 c.p.c..
Si chiede ammettersi ex art. 153, II comma, c.p.c. produzione della denuncia – querela del 17.01.2023 del sig. (doc. 7). Persona_1
Si indica sin d'ora a teste: sig. . Persona_1
Con vittoria di spese e compensi di lite e delle anticipazioni, oltre spese forfettarie 15%, contributo
Legge 576/80, spese successive ed occorrende relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per – Appellato Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
• rigettare l'istanza di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in atti;
• rigettare l'appello proposto, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati in atti, e per l'effetto confermare la sentenza gravata n. 804/2023 emessa dal Tribunale di
Monza, Dott.ssa Maxia, in data 31/03/2023 e depositata in data 03/04/2023, ovvero, in via principale alternativa, condannare la sig.ra al pagamento in favore del sig. Parte_1 Controparte_1
della somma di Euro 21.314,38, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, per i motivi in fatto ed in diritto, anche ex art. 2041 cc, indicati in atti;
• condannare parte appellante a corrispondere in favore del sig. la somma di Euro Controparte_1
5.000,00, oltre interessi legali, e/o quella diversa somma ritenuta di legge e/o di giustizia ai sensi dell'art. 96 C.p.c., nonché revocare l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in favore della sig.ra per tutti i motivi Pt_1
indicati in atti.
Con rifusione di spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% per spese forfettarie, cpa e iva.
In via istruttoria, senza accettazione dell'inversione dell'onere probatorio gravante sull'opponente/appellante in relazione alle effettuate eccezioni e difese, si insiste per l'ammissione dei documenti depositati, nonché per l'ammissione della prova per interpello sui seguenti capitoli di prova ritualmente indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, Cpc, del 22/07/2021, depositata nell'interesse del sig. nel giudizio di primo grado che qui s'intendono preceduti dal “vero CP_1 che”:
1) in data 19/07/2016 la sig.ra ha acquistato nel proprio interesse dall'ente venditore Pt_1
Concessionaria Messa T. Spa il veicolo Renault Captur Hypnotic, tg. FF828RV, che veniva immatricolato il 29/09/2016 ed alla Stessa intestato, come da documenti che si rammostrano (All. n.
1 - 2 fascicolo monitorio);
4 2) a far data dall'acquisto ad oggi, la sig.ra ha avuto ed ha tutt'ora il pieno ed esclusivo Pt_1
possesso del veicolo Renault Captur Hypnotic, tg. FF828RV;
3) il prezzo del veicolo Renault Captur Hypnotic, tg. FF828RV, è stato pattuito dalle parti in Euro
19.650,00, comprensivo di Euro 850,00 quale importo corrispondente al valore del veicolo usato di proprietà della sig.ra ritirato dalla Concessionaria, Euro 1.800,00 a titolo di caparra Pt_1
confirmatoria, Euro 6.000,00 da versarsi a mezzo finanziamento ed Euro 11.000,00 quale saldo finale;
4) contestualmente all'acquisto, in data 19/07/2016, la sig.ra ha stipulato con Pt_1 [...]
il relativo contratto di finanziamento per Euro 6.000,00, oltre oneri e spese, Controparte_2
per un totale di Euro 8.382,96, come da documento che si rammostra (All. n. 3 fascicolo monitorio);
5) il sig. ha sottoscritto il contratto di finanziamento di cui al predetto punto 4) in qualità CP_1
di coobligato/terzo garante, come da documento che si rammostra (All. n. 3 fascicolo monitorio);
6) il sig. ha versato, in luogo della sig.ra in relazione alle obbligazioni dalla CP_1 Pt_1
contratte con la Concessionaria Messa T. Spa e di cui ai predetti Pt_2 Controparte_2
punti 1) e 4), il complessivo importo di Euro 21.314,38;
7) la sig.ra si era impegnata a ripianare il debito nei confronti del sig. per Pt_1 CP_1
l'importo di Euro 21.314,38 a mezzo delle entrate mensili che riceveva periodicamente sia dall'ex coniuge, a titolo di mantenimento, per Euro 800,00/700,00 mensili, sia dal sig. , per Persona_2
Euro 600,00 mensili, a cui aveva concesso in godimento dal dicembre 2015 l'unità immobiliare di
Sua proprietà sita in Giussano – via Baracca 11, come da documento che si rammostra (All. D costituzione . CP_1
Ci si oppone, altresì, all'avversa istanza di rimessione della causa in istruttoria in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in atti, nonché all'ammissione dell'avverso documento allegato all'atto di appello di cui al doc. 7 (denuncia-querela del 17.01.2023 del sig. ), in quanto del tutto irrilevante. Persona_1
Ci si oppone, infine, all'ammissione della prova orale ex adverso richiesta nella memoria ex art. 183,
VI comma, n. 2, cpc, depositata in favore di parte opponente nel giudizio di primo grado, in quanto
i capitoli formulati sono, in sostanza, volti a provare accordi contrari al contenuto dei documenti di causa, ed in particolare, al contratto di finanziamento (All. B n. 3 fascicolo monitorio), dal quale si evince, com'è pacifico, che il sig. è un mero coobbligato/terzo garante, nonché all'ordine CP_1
di acquisto del veicolo (All. B. n. 1 fascicolo monitorio), attestante anch'esso che l'obbligazione è stata contratta nell'interesse esclusivo del cliente con conseguente diritto in capo Pt_1 all'odierno opposto/appellato, pertanto, in qualunque caso, di restituzione in via di regresso dell'importo versato. In ogni caso, fermo quanto sopra dedotto, ci si oppone all'ammissione della prova per interpello e per testi di cui agli avversi capitoli formulati nella memoria ex art. 183, VI
5 comma, n. 2, Cpc, in quanto: i capitoli 1) e 2) irrilevanti, 3), 4), 5) 6) e 7) irrilevanti e generici, 8),
9) e 10) generici, valutativi ed irrilevanti, 11) e 12) generici, valutativi, irrilevanti e contrari alle risultanze documentali, 13) documentale, 14) irrilevante, valutativo e generico, 15) irrilevante e documentale, 16) irrilevante, valutativo e da provarsi documentalmente, 17) contrario alle risultanze documentali e valutativo, 18) documentale, 19) e 20) generici e da provarsi documentalmente, 21) contrario alle risultanze documentali nonché generico ed irrilevante, 22) documentale, 23) contrario alle risultanze documentali nonché generico ed irrilevante.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande avversarie nuove.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Procedimento monitorio e giudizio di opposizione
I.1. Con decreto ingiuntivo n. 824/2020 emesso su ricorso di il Tribunale di Monza Controparte_1
ingiungeva a il pagamento di euro 21.314,38, oltre interessi di mora dal Parte_1
25.10.2019 sino al saldo e spese del procedimento monitorio.
A fondamento della pretesa monitoria azionata, il ricorrente sosteneva di vantare un credito di euro
21.314,38 nei confronti della sig.ra a titolo di restituzione di un prestito concessole per Pt_1
l'acquisto di un'autovettura. In particolare, esponeva di aver versato il corrispettivo per l'acquisto del veicolo Renault Captur Hypnotic, tg. FF828RV, intestato alla ricorrente, alla concessionaria Messa
T. S.p.A., il quale ammontava:
- a euro 1.800,00 a titolo di caparra confirmatoria;
- a euro 11.000,00 a titolo saldo finale;
- a euro 8.382,98, a titolo di finanziamento contratto con nella Controparte_2
qualità di coobbligato/terzo garante, pagato in 36 rate mensili.
I.2. Con atto di citazione tempestivamente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo:
− sul piano fattuale, l'infondatezza della domanda di ingiunzione per carenza del presupposto della prova scritta del credito ingiunto;
− sul piano giuridico, la qualificazione come obbligazione naturale della somma elargita \dal a favore della ricorrente e, per l'effetto, l'accertamento che nessuna somma gli fosse CP_1
dovuta, anche perché il sig. non avrebbe provato né il titolo restitutorio, né l'obbligo CP_1
restitutorio in capo all'opponente;
6 − in subordine, la configurabilità, nella fattispecie, di una donazione indiretta solo per la somma di euro 12.800,00 elargita in via immediata dal sig. qualora si fosse ritenuta fondata CP_1 la richiesta di quanto versato dal per il rimborso del finanziamento per i restanti € CP_1
6.000,00, oltre gli interessi;
Alla luce dei seguenti rilievi, chiedeva, in via preliminare, che non venisse concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, che venisse accertata l'assenza del titolo contrattuale per la pretesa creditoria avanzata;
in via subordinata, che venisse accertata e dichiarata la diversa fattispecie contrattuale qualificante la dazione degli assegni e l'adempimento del finanziamento;
ovvero, in caso di accoglimento parziale, che venisse dichiarato illiquido e indeterminato il decreto ingiuntivo, senonché valido solo per la parte relativa all'importo versato a titolo di restituzione del finanziamento ricevuto per l'acquisto del veicolo.
Infine, avanzava domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'opposto e domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva la restituzione dei beni mobili di sua proprietà o il pagamento del valore degli stessi, pari alla somma di euro 30.000,00, che asseriva fossero nel possesso del sig. presso la sua abitazione (doc. 1 querela, elenco e fotografie). CP_1
In via ulteriormente subordinata alla riconvenzionale, chiedeva che venissero dichiarate compensate giudizialmente le reciproche pretese delle parti. In ogni caso, chiedeva che venisse dichiarato nullo e/o annullabile ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, che non venisse condannata la sig.ra ad alcun pagamento nei confronti del sig. Pt_1 CP_1
I.3. costituendosi nel giudizio di primo grado, chiedeva il rigetto delle domande ex Controparte_1 adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Per l'effetto, chiedeva la condanna della ricorrente al pagamento in suo favore della somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali e/o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 c.p.c.
I.4. All'udienza del 14.4.2021, ognuna delle parti formulava una propria proposta transattiva, non accettata dalla controparte, cui seguiva una proposta del Giudice. All'udienza del 26.5.2021, la proposta conciliativa del Giudice veniva accettata solo da parte opponente, eccependo parte opposta che la sig.ra non gli avesse mai avanzato in concreto la proposta così come formulata dal Pt_1
Giudice; per l'effetto, il Giudice concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
I.5. All'udienza del 13.10.2021 la causa veniva assunta in riserva sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti. In particolare, parte opponente chiedeva l'emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. alla riconsegna dei beni personali rimasti nell'abitazione del CP_1
7 1.6. Il Tribunale, con ordinanza del 3.11.2021, ammetteva l'interrogatorio formale richiesto dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. datate 21.7.2021 e 22.7.2021 per i seguenti capitoli di prova (n. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20) articolati da parte opponente e per capitoli n. 2 e 7 dedotti da parte opposta, ritenendo inammissibili e irrilevanti le altre richieste istruttorie avanzate dalle stesse;
infine rigettava l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dall'opponente, non sussistendo i relativi presupposti.
1.7. Il Giudice di prime cure espletava l'interrogatorio formale della sig.ra e del sig. Pt_1 nell' udienza del 7.03.2022. CP_1
II. La sentenza di primo grado.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, ha emesso la sentenza n. 804/2023, pubblicata in data 3.04.2023, con la quale ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 824/2020 del 11.3.2020. Ha infine rigettato la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, condannando la stessa alla refusione delle spese di lite.
Il Tribunale, con tale pronuncia, è pervenuto al rigetto dell'opposizione sulla base dei seguenti rilievi:
- ha ritenuto pacifico, in quanto non contestato e documentalmente provato, che il sig. CP_1
avesse provveduto in via esclusiva all'integrale pagamento del complessivo importo di euro
21.314,28, prezzo d'acquisto dell'autovettura Renault Captur, targata FF828RV, intestata alla sig.ra (doc. 4, 5 e 8 fasc. monitorio); Pt_1
- ha ritenuto che i pagamenti fossero stati effettuati per adempiere ad un'obbligazione sorta nell'esclusivo interesse della sig.ra ai fini dell'acquisto di veicolo a lei intestato;
Pt_1
- ha ritenuto non sussistenti elementi deponenti per la configurabilità della dazione in termini di adempimento di obbligazione naturale, pur essendo le parti conviventi more uxorio all'epoca dello spostamento patrimoniale;
né, in particolare, parte opponente avrebbe provato né la necessità dell'acquisto/attribuzione patrimoniale, né il vincolo solidaristico, dovendosi pertanto qualificare l'acquisto come spesa straordinaria nell'ambito della convivenza intercorsa tra le parti;
- parimenti ha ritenuto che difettassero gli elementi per ritenersi effettuata, tra le parti, una donazione indiretta del veicolo, non essendovi prova dell'animus donandi in capo al sig. CP_1
che aveva sottoscritto il finanziamento come garante;
- per l'effetto, ha ritenuto che parte opposta avesse diritto alla restituzione degli importi versati sia ai sensi dell'art. 1298 c.c., per le somme corrisposte a titolo di rate del finanziamento, sia ai
8 sensi dell'art. 2041 c.c. a fronte dell'arricchimento della sig.ra e del depauperamento del Pt_1
sig. CP_1
- ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente, non avendo la stessa dimostrato che fossero ancora presenti beni di sua proprietà presso l'abitazione del CP_1
- ha rigettato la richiesta di integrazione probatoria avanzata dall'opponente in sede di precisazioni delle conclusioni, stante la sua tardività;
- ha rigettato, infine, la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta, non ritenendo sussistenti i relativi presupposti per il suo accoglimento.
III. Il giudizio di appello.
III.1. Avverso tale decisione ha proposto appello la sig.ra articolando cinque motivi di Pt_1
gravame così rispettivamente rubricati:
1. In merito ai capi 12-13 pagina 2-3 della sentenza di primo grado per violazione di legge e falsa applicazione del principio sull'onere della prova ex art 2697 c.c. e degli artt. 115 116 c.p.c.
2. In ordine ai capi 14, 15, 16 pag. 3 per erronea ricostruzione dell'inquadramento giuridico del fatto e violazione degli artt. 115 - 116- c.p.c.
3. In relazione al Capo 16, 17 pag.3 omessa valutazione dell'adesione dell'appellante alla domanda dell'appellata sull'art. 2041 e dell'animus donandi violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
4. Si impugna il capo 18 pag. 3 per erronea valutazione disamina della domanda riconvenzionale dell'appellante
5. Capo 19 sull'integrazione istruttoria viene impugnato per vizio nell'iter logico giuridico del processo e della decisione così come riportata in sentenza di primo grado violazione art 115 e
116 c.p.c.
Pertanto, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, che venisse condannata parte appellata alla refusione delle spese di lite ex art. 91 co. 1 c.p.c. e al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Infine, in via istruttoria, ha insistito per l'ammissione delle prove orali non ammesse in primo grado, per l'ispezione dei luoghi ex art. 258 c.p.c. e/o sulle cose ex art. 118 c.p.c. e per l'ammissione ex art. 153 co. 2 c.p.c. della produzione di cui al documento n. 7 (denuncia/querela del 17.01.2023 del sig.
), effettuata in uno con l'atto di appello. Persona_1
III.2. Costituendosi nel giudizio di appello, l'appellato ha chiesto, in via preliminare, Controparte_1
di voler dichiarare inammissibili, ex artt. 342 bis e/o 348 bis c.p.c., l'impugnazione ex adverso proposta e la produzione del documento n. 7, considerata la sua novità ex art. 345 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, stante la sua infondatezza.
9
III.3. All'udienza di prima comparizione, celebrata in data 25 ottobre 2023, parte appellante ha rinunciato all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, insistendo sulle richieste difensive. La Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione in data 18 dicembre 2024, (rinviata d'ufficio in data 15 gennaio 2025), ed assegnato, ex art. 352 c.p.c.,
i termini di legge per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata.
L'appello è stato articolato in maniera specifica, con analitica indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
L'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., sulla quale parte appellata ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni, deve intendersi altresì superata sin dal momento in cui la Corte ha dato corso ordinario al presente giudizio, fissando l'udienza per l'espletamento di detto incombente (cfr. Cass. 1496/2016).
Tanto premesso, nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata e rigetto delle domande proposte dall'attrice, odierna appellante, per le seguenti considerazioni.
Sui primi tre motivi di appello, suscettibili di trattazione congiunta.
Il primo, il secondo e il terzo motivo dell'appello, che si prestano ad una trattazione congiunta, sono infondati.
Parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di restituzione avanzata dal convenuto, prescindendo dalla sussistenza di prove a conforto dell'assunto, da costui sostenuto, che le somme fossero state oggetto di un mutuo a favore della e non Pt_1
tenendo conto delle risultanze istruttorie.
Ha denunciato, per l'effetto, la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in tema di onere della prova.
Parte appellante ha altresì impugnato la decisione di prime cure laddove ha escluso che l'elargizione di somme da parte del fosse da qualificarsi, così come la aveva dichiarato in fase CP_1 Pt_1
10 di interrogatorio formale del 7 marzo 2022, descrivendo analiticamente il tenore degli accordi presi con il come accordo di contribuzione nell'ambito di un rapporto di convivenza more CP_1
uxorio, ritenendo, diversamente, che si trattasse di una spesa di carattere straordinario e che, pertanto, si ponesse in ogni caso al di fuori dei parametri contributivi consoni al ménage familiare.
In particolare, parte appellante ha contestato le seguenti conclusioni del Tribunale: “Il OR
[...] ha, quindi, diritto alla restituzione di tutti gli importi versati sia ai sensi dell'art. 1298 c.c. CP_1
per le somme corrisposte a titolo di rate del finanziamento, per essere stata l'obbligazione contratta nell'esclusivo interesse dell'opponente” – non avendo considerato la convivenza more uxorio intercorsa tra le stesse parti.
Infine, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado là dove il Tribunale non ha valutato l'adesione della alla domanda formulata ex adverso ex art. 2041 c.c., fatta propria dalla Pt_1
stessa attrice in sede di precisazione delle conclusioni.
Ha altresì impugnato la sentenza, gradatamente, nella parte in cui il giudice di primo grado ha escluso che il avesse posto in essere gli atti di disposizione a favore della in ogni caso, CP_1 Pt_1
con animus donandi.
Invero, l'appellante ha precisato che si dovrebbe ravvisare l'animus donandi almeno in relazione alla parte della somma, pari ad euro 12.800,00, pagata dall'odierno appellato tramite consegna di assegni bancari e non mediante rimborso del finanziamento.
A tali deduzioni il convenuto, opponendosi all'accoglimento dell'appello, ha replicato come non sussistano elementi di sorta atti a giustificare il trasferimento patrimoniale avvenuto, che pertanto, altro non può ritenersi se non privo di causa, e dunque ripetibile. In via gradata, considerando che l'autovettura si trova nell'attuale possesso della ha comunque formulato domanda di Pt_1 indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. .
Tanto premesso, questa Corte osserva, in primo luogo, come non sia stato mai contestata l'avvenuta dazione, da parte del della complessiva somma di € 21.314,38, pagata, in parte, all'atto CP_1 dell'intestazione del veicolo alla e per la restante parte, mediante il pagamento di un Pt_1
finanziamento da costei contratto per il medesimo acquisto, cui lo stesso aveva preso parte CP_1
in qualità di garante.
Nello specifico, trattasi di finanziamento contratto con RCI – per l'acquisto CP_2 CP_2
della citata autovettura stipulato dalla sig.ra in data 19.07.2016, in cui risulta essere Pt_1
“coobbligato” il sig. e risulta essere stato da costui saldato, con il pagamento dell'ultima CP_1
rata, in data 30.09.2019 (cfr. doc. 8 appellato e doc. 4 appellante).
È ben vero che, come noto, riguardo alla domanda di restituzione di somme di denaro che si assume siano state consegnate a titolo di mutuo, la Corte di cassazione ha più volte chiarito che “l'attore che
11 chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione (ex multiis, Cass. 30944/2018, Cass. 24328/2017, Cass.
9209/2001, Cass. 1321/1995).
Pertanto, ove sia provata o non contestata la datio rei, il soggetto che ne chieda la restituzione è tenuto, aggiuntivamente, a dare la prova del fatto che la dazione sia stata effettuata per titolo che ne importi la restituzione, con la conseguenza che l'onere della prova su di lui incombente può dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi tali elementi del fatto costitutivo della pretesa.
Deve essere, tuttavia, altresì considerato il fatto che l'opponente, odierna appellante, nell'ammettere di aver beneficiato delle somme sopra menzionate, versate dal contestando che le stesse le CP_1
fossero state consegnate, come da questi allegato, a titolo di mutuo, ha – a propria volta - dedotto diverse giustificazioni per contrastare l'obbligo di restituzione ex adverso invocato, cause di giustificazione che, di conseguenza, devono – al pari del titolo restitutorio dedotto da parte del
- essere oggetto di rigoroso vaglio, essendo, in difetto, nonostante la carenza di prova del CP_1
titolo restitutorio azionato in via principale, l'incameramento di esse da parte dell'accipiens comunque non giustificato.
Va, in tal senso, richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha precisato “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che
l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens. (Cass. 27372/2021).
Si rammenta, pertanto, con riferimento alla prima ragione giustificatrice addotta dalla Pt_1 ovvero che si trattasse di ordinaria contribuzione nell'ambito della convivenza allora in essere tra le parti, che la giurisprudenza riconosce la meritevolezza della causa attributiva in tale ambito purchè rispettosa dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, affermando che “in tema di convivenza more uxorio è configurabile un indebito arricchimento ed è pertanto possibile proporre il relativo rimedio giudiziale, nel caso in cui le prestazioni rese da un convivente e convertite a vantaggio dell'altro esorbitano dai limiti di proporzionalità e adeguatezza, ossia esulano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto” (Cass. 3 febbraio 2020 n. 2392; v. anche, nel medesimo senso, Cass. civ. . civ. ord. n. 16864/2023 secondo la quale: “Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un
12 legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente con quindici bonifici per un importo complessivo di € 74.000), configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.,
a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del "solvens").
Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, la Corte ritiene di condividere la valutazione del
Tribunale che così si è espresso: “la spesa per l'acquisto del veicolo deve qualificarsi come straordinaria, in quanto di ingente valore e non occasionale, non rientrante nell'ordinario ménage familiare”.
Del resto, nessuna prova è stata offerta dalla per argomentare che la convivenza con il Pt_1
fosse caratterizzata da un tenore di vita talmente elevato da giustificare una simile CP_1
attribuzione quale ordinaria contribuzione per la vita domestica, tanto più che, per stessa ammissione di parte appellante, la convivenza è durata di fatto solo due anni, e – sebbene l'appellante abbia sostenuto l'uso più intenso della vettura da parte del - la di fatto l'ha tenuta per sé CP_1 Pt_1
al termine della stessa.
Si ritiene, conclusivamente su questo punto, che non possa accogliersi la pretesa di parte di Pt_1
trattenere le somme erogate dal per asserito assolvimento di un dovere morale e sociale CP_1
connesso alla convivenza tra gli stessi.
Per quanto poi riguarda l'ulteriore giustificazione addotta dalla per la mancata restituzione Pt_1
delle somme erogate a suo favore dal ovvero che tali somme fossero oggetto di donazione CP_1
indiretta, quanto meno con riferimento alle somme diverse da quelle oggetto di rimborso del finanziamento per l'acquisto, vi è da rilevare che costei avrebbe dovuto fornire la prova dell'animus donandi del al momento della dazione, come la giurisprudenza di legittimità reputa CP_1
necessario, onere della prova che non può certo dirsi assolto con la mera rappresentazione dell'esistenza tra le parti di una convivenza more uxorio, oltretutto protrattasi per soli due anni.
Né può darsi rilievo, di per sé, alla circostanza che il abbia chiesto la restituzione dei denari CP_1
solo una volta cessata la convivenza, ovvero al fatto che la mostrando animo conciliativo, Pt_1
aveva dichiarato di aderire alla domanda di indebito arricchimento avversaria, circostanza invero, al fine che occupa, irrilevante, posto che il ha proposto tale domanda soltanto in via gradata, e CP_1 per l'ipotesi in cui non fosse stata accolta la principale domanda di ripetizione di indebito.
13 La bontà di quanto detto, peraltro, trova conforto nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In caso di acquisto "pro indiviso" di un immobile effettuato da due conviventi "more uxorio" per quote uguali in difetto di diversa indicazione nel titolo, stante la presunzione di cui all'art.
1101 c.c., il maggior apporto fornito dal co-acquirente nella corresponsione del prezzo non può presumersi effettuato in favore dell'altro a titolo di liberalità, avente giustificazione nella mera convivenza, senza che sia fornita dimostrazione, anche mediante presunzioni, purché serie, dell'animus donandi. Pertanto, in difetto di tale prova, il convivente che abbia sborsato una somma maggiore ha il diritto di ottenere dall'altro il rimborso della parte eccedente la sua quota” (Cass.,
Sez. II, ordinanza del 14/07/2021 n. 20062). E, in tema di donazione indiretta, la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'intenzione di donare emerge solo dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio” (Cass., Sez. II, ordinanza del 21.5.2020, n. 9379).
Per tali motivi, in assenza di alcun elemento di prova, anche presuntivo, volto a dimostrare l' animus donandi, va respinto anche l'argomento rappresentato dalla per sostenere che le elargizioni Pt_1
del rappresentassero donazioni indirette in suo favore. CP_1
Con il quarto motivo appello, poi, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dall'attrice, avente ad oggetto la restituzione di alcuni beni mobili di sua proprietà che, a detta della stessa, il tuttora CP_1
deterrebbe presso la sua abitazione, o in alternativa, il pagamento del loro controvalore, che ella quantifica nella somma di euro 30.000,00.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe considerato quale prova del diritto alla restituzione l'elenco dei beni (cfr. doc. 3) e la circostanza che essi fossero stati fotograficamente ritratti all'interno di casa del (cfr. documentazione fotografica in atti). CP_1
A comprova di ciò, l'appellante ha affermato di aver esposto denuncia/querela ex art. 646 c.p. avente ad oggetto tali beni (cfr. doc. 3A).
Sul punto, ha chiesto poi che venisse ammesso il doc. n. 7, contenente la denuncia sulla scomparsa di tali beni dell' ex marito il sig. rilevante, a detta della stessa, al fine di dimostrare il Persona_1
diritto alla restituzione.
Rileva il Collegio – al proposito – che la produzione è senz'altro inammissibile ai sensi dell'art. 345
c.p.c., in quanto “nuova” a tutti gli effetti.
Il documento, infatti, è di formazione anteriore alla scadenza per il deposito delle memorie istruttorie, ed avrebbe pertanto potuto esser prodotto tempestivamente;
di più, la necessità di effettuarne la produzione non è affatto sorta dopo l'interrogatorio formale del CP_1
14 Ad abundantiam, e per mera completezza della motivazione, va osservato che lo stesso sarebbe comunque irrilevante e non dimostrerebbe alcunché, perché riportante semplicemente circostanze che il denunciante avrebbe appreso de relato parte actoris.
L'allegazione dell'appellante non è pertanto di certo sufficiente per ritenere provata la domanda di restituzione relativa ai beni elencati;
né la documentazione fotografica, allegata alla denuncia dell'appellante, non rappresenta prova della ancor attuale presenza di effetti ed oggetti personali della presso l'abitazione del Pt_1 CP_1
Tanto premesso, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Infine, con il quinto motivo d'appello, l'appellante ha censurato la decisione di prime cure nella parte in cui ha rigettato l'istanza di integrazione probatoria, stante la sua tardività.
Parte appellante ha evidenziato che, avendo l'appellato dichiarato “fatti nuovi” durante l'interrogatorio formale, la stessa avrebbe avuto diritto alla replica.
La Corte ritiene che tale motivo sia infondato e debba essere rigettato.
L'istanza di integrazione probatoria, come correttamente rilevato dal primo giudice, doveva essere formulata con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed in ogni caso, non è “sopravvenuta” all'interrogatorio formale, in cui, a ben vedere, il ha fermamente respinto la tesi avversaria CP_1
circa la natura delle elargizioni, ha negato che beni della siano rimasti presso la propria Pt_1 abitazione ed ha allegato circostanza (l'aver provveduto al pagamento delle rate di finanziamento
“perché la non pagava”) che per nulla immuta la tesi – da sempre sostenuta dal – Pt_1 CP_1
che le elargizioni fossero avvenute non per spirito di liberalità, o per adempiere ad obblighi di solidarietà, ma con animo di ottenerne la restituzione.
La contestazione dell'appellante circa la negata possibilità di replica alle dichiarazioni del convenuto espresse durante l'interrogatorio formale non coglie in ogni caso nel segno, in quanto l'esercizio del diritto di replica e di contestazione avrebbe dovuto essere esercitato, semmai, all'esito di tale incombente, mentre invece, dalla piana lettura del verbale del 7 marzo 2022, si rileva come sia stato lo stesso procuratore della ad instare affinché venisse fissata udienza di precisazione delle Pt_1
conclusioni, così implicitamente rinunciando ad ogni ulteriore istanza istruttoria.
Per le ragioni esposte, l'appello svolto da deve essere rigettato e confermata la Parte_1
sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite e la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Quanto alle spese del grado, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate, dell'impegno difensivo in concreto
15 richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidare le stesse secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento
(26.000,00 – 52.000,00) e dunque in complessivi € 3.473,00 (di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro 1.735,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
Deve essere altresì rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellante, considerando il rigetto dell'appello e il conseguente accertamento della pretesa creditoria dell'appellato.
Inoltre, viste le ragioni della decisione, non completamente aderente all'impostazione del CP_1
si ritengono parimenti non sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellato nei confronti della sig.ra Invero, agire in giudizio per far valere una Pt_1 pretesa che si rivela infondata, non è condotta, di per sé, rimproverabile (cfr. Cass. ord. n.
21570/2012).
Vista la soccombenza in duplice grado, sussistono i requisiti ed i presupposti per il versamento del doppio contributo a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 804 del 31 marzo 2023 del Parte_1
Tribunale di Monza, pubblicata in data 3 aprile 2023, che conferma in ogni sua parte;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di appello Controparte_1
liquidate in complessivi euro 3.473,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre
IVA e C.P.A. come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Milano, 16 gennaio 2025
Il consigliere est dott.ssa Alessandra Arceri Il presidente dott.ssa Serena Baccolini
16 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
Nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Serena Baccolini Presidente
Dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
Dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1309/2023 promossa in grado d'appello da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Martinelli (C.F. – P.E.C. C.F._2 Email_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Via A. Lissoni n. 5, giusta procura in atti, ammessa al gratuito patrocinio con delibera del COA di Milano in data 18.05.2023 n. 2579.
- APPELLANTE – contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Controparte_1 C.F._3
Gerini (C.F. - – fax: 039/2327401) ed C.F._4 Email_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Parravicini n. 2, giusta delega in atti.
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 804 del 31 marzo 2023 del Tribunale di Monza pubblicata in data 3.04.2023
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per – Appellante Parte_1
“i Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria eccezione, deduzione e domanda disattese:
Nel merito:
- in via principale accogliere l'atto di appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 804/2023 emessa dal Tribunale di Monza, Prima Sezione Civile, Giudice GOT Dott.ssa Stefania MAXIA, nell'ambito del giudizio nr. 4633/2020 R.G.Tribunale di Monza, e depositata in cancelleria in data
3.04.2023 notificata il3.04.2023 (doc. 1), accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo gradoche qui si riportano:
- “in via preliminare: attesa, altresì, la non contestazione circa i beni mobili oggetto di richiesta di restituzione da parte dell'opponente, emettersi in favore della stessaordinanza di ingiunzione ex art.
186 ter c.p.c., essendoci i presupposti di prova scritta, per la consegna dei beni di proprietà della
Sig.ra ancora presenti nell'abitazione del Sig. di cui all'allegato della querela Pt_1 CP_1
(doc. 7) fascicolo opponente;
- in via principale:
a) accertata la mancanza di titolo contrattuale e pertanto del presupposto di pagamento per i motivi di cui in narrativa, Dichiarare che nulla è dovuto al Sig. CP_1
b) in via subordinata accertata e dichiarata:
- la diversa fattispecie contrattuale tra la dazione degli assegni e l'erogazione dell'importo mutuato con il finanziamento e la mancanza di idoneo titolo a supporto della pretesa del Sig. e nella CP_1
ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda dell'opposto dichiarare il decreto ingiuntivo illiquido ed indeterminato e che la Sig.ra è tenuta al solo versamento e ristoro dell'importo Pt_1
finanziato;
e per l'effetto compensarsi le somme liquidate a titolo di risarcimento danni ex art 96 c.p.c. all'attrice opponente sulle somme che eventualmente saranno accertate e dovute alla convenuta;
In via ulteriormente subordinata: richiamando quanto espresso in narrativa alla pag. 5 della memoria istruttoria n. 3 di parte attrice - in merito alla domanda svolta in via principale alternativa dal convenuto opposto, l'attrice opponente aderisce alla domanda alternativa ex adverso formulata in via principale dalla controparte se svolta ex art. 2041 II co c.c. o intesa come valutazione dell'arricchimento secondo il valore dell'auto ad oggi, così come già manifestato in volontà di conciliazione da parte della Sig.ra a verbale dell'udienza del 26.05.2021 Pt_1
2 In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che il Sig. detiene illegittimamente i beni CP_1
della Sig.ra e condannarlo alla restituzione immediata degli stessi e/o alla corresponsione Pt_1
a favore della Sig.ra della somma di euro 30.000,00 o in quella maggiore o minore che Pt_1
verrà ritenuta di giustizia, pari al valore dei beni.
In via subordinata (alla riconvenzionale) dichiararsi interamente compensate, per effetto di compensazione giudiziale le reciproche pretese delle parti;
In ogni caso: e per l'effetto, di quanto precede, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullabile dichiarare irrito ed inefficace il d.i. opposto, e/o accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla
Sig.ra per effetto di alcun titolo allegato dal Sig. mandando assolta la Sig.ra Pt_1 CP_1
da ogni pretesa di pagamento e condannare anzi il Sig. al risarcimento del danno Pt_1 CP_1
da calcolarsi in via equitativa per avere convinto l'ex compagna all'acquisto del bene per il quale oggi richiede il pagamento mediante procedimento monitorio nonostante le eccezioni e contestazioni al pagamento per la mancanza di titolo mosse verso di lui già in via pregiudiziale ex art. 96 c.p.c..
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese come da normativa vigente, anche in riferimento all'art. 91 I co. c.p.c. e 96 co. III c.p.c. a seguito della proposta di conciliazione giudiziale ex art.
185 bis c.p.c. accettate esclusivamente da parte attrice – opponente come da verbale del 26.05.2021.
In via istruttoria: si richiama integralmente quanto indicato nelle memorie ex art. 183, comma VI,
c.p.c. n. 2 e 3 rispettivamente del 21 luglio 2021 e del 13 settembre 2021.
Si chiede, altresì, la rimessione in istruttoria alla luce delle nuove e contraddittorie circostanze emerse, mai dedotte prima, in sede di interpello del Sig. all'udienza del 7.03.2022, ed in CP_1
ordine alle dichiarazioni dello stesso in merito alla presunta mancata detenzione dei beni mobili e arredi della Sig.ra presso la sua abitazione;
Pt_1
con riserva di capitolare ed indicare testi in merito ai fatti dedotti, e con possibilità del Giudice di disporre, se del caso, l'ispezione dei luoghi ex art. 258 c.p.c. e/o sulle cose ex art. 118 c.p.c.”.
E conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al
Tribunale di Monza per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di citazione in appello.
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motivata dell'atto di citazione in appello e nello specifico: interpello del Sig. sui capitoli di prova non ammessi di cui alle memorie n. 2 e 3 CP_1
ex art. 183 VI co. c.p.c. Si chiede, altresì, la rimessione in istruttoria alla luce delle nuove e contraddittorie circostanze emerse, mai dedotte prima, in sede di interpello del Sig. CP_1 all'udienza del 7.03.2022, ed in ordine alle dichiarazioni dello stesso in merito alla presunta mancata detenzione dei beni mobili e arredi della Sig.ra presso la sua abitazione;
Pt_1
3 con riserva di capitolare ed indicare testi in merito ai fatti dedotti, e con possibilità del Giudice di disporre, se del caso, l'ispezione dei luoghi ex art. 258 c.p.c. e/o sulle cose ex art. 118 c.p.c..
Si chiede ammettersi ex art. 153, II comma, c.p.c. produzione della denuncia – querela del 17.01.2023 del sig. (doc. 7). Persona_1
Si indica sin d'ora a teste: sig. . Persona_1
Con vittoria di spese e compensi di lite e delle anticipazioni, oltre spese forfettarie 15%, contributo
Legge 576/80, spese successive ed occorrende relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per – Appellato Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
• rigettare l'istanza di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto per i motivi indicati in atti;
• rigettare l'appello proposto, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati in atti, e per l'effetto confermare la sentenza gravata n. 804/2023 emessa dal Tribunale di
Monza, Dott.ssa Maxia, in data 31/03/2023 e depositata in data 03/04/2023, ovvero, in via principale alternativa, condannare la sig.ra al pagamento in favore del sig. Parte_1 Controparte_1
della somma di Euro 21.314,38, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, per i motivi in fatto ed in diritto, anche ex art. 2041 cc, indicati in atti;
• condannare parte appellante a corrispondere in favore del sig. la somma di Euro Controparte_1
5.000,00, oltre interessi legali, e/o quella diversa somma ritenuta di legge e/o di giustizia ai sensi dell'art. 96 C.p.c., nonché revocare l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano in favore della sig.ra per tutti i motivi Pt_1
indicati in atti.
Con rifusione di spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% per spese forfettarie, cpa e iva.
In via istruttoria, senza accettazione dell'inversione dell'onere probatorio gravante sull'opponente/appellante in relazione alle effettuate eccezioni e difese, si insiste per l'ammissione dei documenti depositati, nonché per l'ammissione della prova per interpello sui seguenti capitoli di prova ritualmente indicati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, Cpc, del 22/07/2021, depositata nell'interesse del sig. nel giudizio di primo grado che qui s'intendono preceduti dal “vero CP_1 che”:
1) in data 19/07/2016 la sig.ra ha acquistato nel proprio interesse dall'ente venditore Pt_1
Concessionaria Messa T. Spa il veicolo Renault Captur Hypnotic, tg. FF828RV, che veniva immatricolato il 29/09/2016 ed alla Stessa intestato, come da documenti che si rammostrano (All. n.
1 - 2 fascicolo monitorio);
4 2) a far data dall'acquisto ad oggi, la sig.ra ha avuto ed ha tutt'ora il pieno ed esclusivo Pt_1
possesso del veicolo Renault Captur Hypnotic, tg. FF828RV;
3) il prezzo del veicolo Renault Captur Hypnotic, tg. FF828RV, è stato pattuito dalle parti in Euro
19.650,00, comprensivo di Euro 850,00 quale importo corrispondente al valore del veicolo usato di proprietà della sig.ra ritirato dalla Concessionaria, Euro 1.800,00 a titolo di caparra Pt_1
confirmatoria, Euro 6.000,00 da versarsi a mezzo finanziamento ed Euro 11.000,00 quale saldo finale;
4) contestualmente all'acquisto, in data 19/07/2016, la sig.ra ha stipulato con Pt_1 [...]
il relativo contratto di finanziamento per Euro 6.000,00, oltre oneri e spese, Controparte_2
per un totale di Euro 8.382,96, come da documento che si rammostra (All. n. 3 fascicolo monitorio);
5) il sig. ha sottoscritto il contratto di finanziamento di cui al predetto punto 4) in qualità CP_1
di coobligato/terzo garante, come da documento che si rammostra (All. n. 3 fascicolo monitorio);
6) il sig. ha versato, in luogo della sig.ra in relazione alle obbligazioni dalla CP_1 Pt_1
contratte con la Concessionaria Messa T. Spa e di cui ai predetti Pt_2 Controparte_2
punti 1) e 4), il complessivo importo di Euro 21.314,38;
7) la sig.ra si era impegnata a ripianare il debito nei confronti del sig. per Pt_1 CP_1
l'importo di Euro 21.314,38 a mezzo delle entrate mensili che riceveva periodicamente sia dall'ex coniuge, a titolo di mantenimento, per Euro 800,00/700,00 mensili, sia dal sig. , per Persona_2
Euro 600,00 mensili, a cui aveva concesso in godimento dal dicembre 2015 l'unità immobiliare di
Sua proprietà sita in Giussano – via Baracca 11, come da documento che si rammostra (All. D costituzione . CP_1
Ci si oppone, altresì, all'avversa istanza di rimessione della causa in istruttoria in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in atti, nonché all'ammissione dell'avverso documento allegato all'atto di appello di cui al doc. 7 (denuncia-querela del 17.01.2023 del sig. ), in quanto del tutto irrilevante. Persona_1
Ci si oppone, infine, all'ammissione della prova orale ex adverso richiesta nella memoria ex art. 183,
VI comma, n. 2, cpc, depositata in favore di parte opponente nel giudizio di primo grado, in quanto
i capitoli formulati sono, in sostanza, volti a provare accordi contrari al contenuto dei documenti di causa, ed in particolare, al contratto di finanziamento (All. B n. 3 fascicolo monitorio), dal quale si evince, com'è pacifico, che il sig. è un mero coobbligato/terzo garante, nonché all'ordine CP_1
di acquisto del veicolo (All. B. n. 1 fascicolo monitorio), attestante anch'esso che l'obbligazione è stata contratta nell'interesse esclusivo del cliente con conseguente diritto in capo Pt_1 all'odierno opposto/appellato, pertanto, in qualunque caso, di restituzione in via di regresso dell'importo versato. In ogni caso, fermo quanto sopra dedotto, ci si oppone all'ammissione della prova per interpello e per testi di cui agli avversi capitoli formulati nella memoria ex art. 183, VI
5 comma, n. 2, Cpc, in quanto: i capitoli 1) e 2) irrilevanti, 3), 4), 5) 6) e 7) irrilevanti e generici, 8),
9) e 10) generici, valutativi ed irrilevanti, 11) e 12) generici, valutativi, irrilevanti e contrari alle risultanze documentali, 13) documentale, 14) irrilevante, valutativo e generico, 15) irrilevante e documentale, 16) irrilevante, valutativo e da provarsi documentalmente, 17) contrario alle risultanze documentali e valutativo, 18) documentale, 19) e 20) generici e da provarsi documentalmente, 21) contrario alle risultanze documentali nonché generico ed irrilevante, 22) documentale, 23) contrario alle risultanze documentali nonché generico ed irrilevante.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande avversarie nuove.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Procedimento monitorio e giudizio di opposizione
I.1. Con decreto ingiuntivo n. 824/2020 emesso su ricorso di il Tribunale di Monza Controparte_1
ingiungeva a il pagamento di euro 21.314,38, oltre interessi di mora dal Parte_1
25.10.2019 sino al saldo e spese del procedimento monitorio.
A fondamento della pretesa monitoria azionata, il ricorrente sosteneva di vantare un credito di euro
21.314,38 nei confronti della sig.ra a titolo di restituzione di un prestito concessole per Pt_1
l'acquisto di un'autovettura. In particolare, esponeva di aver versato il corrispettivo per l'acquisto del veicolo Renault Captur Hypnotic, tg. FF828RV, intestato alla ricorrente, alla concessionaria Messa
T. S.p.A., il quale ammontava:
- a euro 1.800,00 a titolo di caparra confirmatoria;
- a euro 11.000,00 a titolo saldo finale;
- a euro 8.382,98, a titolo di finanziamento contratto con nella Controparte_2
qualità di coobbligato/terzo garante, pagato in 36 rate mensili.
I.2. Con atto di citazione tempestivamente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo:
− sul piano fattuale, l'infondatezza della domanda di ingiunzione per carenza del presupposto della prova scritta del credito ingiunto;
− sul piano giuridico, la qualificazione come obbligazione naturale della somma elargita \dal a favore della ricorrente e, per l'effetto, l'accertamento che nessuna somma gli fosse CP_1
dovuta, anche perché il sig. non avrebbe provato né il titolo restitutorio, né l'obbligo CP_1
restitutorio in capo all'opponente;
6 − in subordine, la configurabilità, nella fattispecie, di una donazione indiretta solo per la somma di euro 12.800,00 elargita in via immediata dal sig. qualora si fosse ritenuta fondata CP_1 la richiesta di quanto versato dal per il rimborso del finanziamento per i restanti € CP_1
6.000,00, oltre gli interessi;
Alla luce dei seguenti rilievi, chiedeva, in via preliminare, che non venisse concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, che venisse accertata l'assenza del titolo contrattuale per la pretesa creditoria avanzata;
in via subordinata, che venisse accertata e dichiarata la diversa fattispecie contrattuale qualificante la dazione degli assegni e l'adempimento del finanziamento;
ovvero, in caso di accoglimento parziale, che venisse dichiarato illiquido e indeterminato il decreto ingiuntivo, senonché valido solo per la parte relativa all'importo versato a titolo di restituzione del finanziamento ricevuto per l'acquisto del veicolo.
Infine, avanzava domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'opposto e domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva la restituzione dei beni mobili di sua proprietà o il pagamento del valore degli stessi, pari alla somma di euro 30.000,00, che asseriva fossero nel possesso del sig. presso la sua abitazione (doc. 1 querela, elenco e fotografie). CP_1
In via ulteriormente subordinata alla riconvenzionale, chiedeva che venissero dichiarate compensate giudizialmente le reciproche pretese delle parti. In ogni caso, chiedeva che venisse dichiarato nullo e/o annullabile ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, che non venisse condannata la sig.ra ad alcun pagamento nei confronti del sig. Pt_1 CP_1
I.3. costituendosi nel giudizio di primo grado, chiedeva il rigetto delle domande ex Controparte_1 adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Per l'effetto, chiedeva la condanna della ricorrente al pagamento in suo favore della somma di euro 5.000,00, oltre interessi legali e/o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 c.p.c.
I.4. All'udienza del 14.4.2021, ognuna delle parti formulava una propria proposta transattiva, non accettata dalla controparte, cui seguiva una proposta del Giudice. All'udienza del 26.5.2021, la proposta conciliativa del Giudice veniva accettata solo da parte opponente, eccependo parte opposta che la sig.ra non gli avesse mai avanzato in concreto la proposta così come formulata dal Pt_1
Giudice; per l'effetto, il Giudice concedeva i termini per le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
I.5. All'udienza del 13.10.2021 la causa veniva assunta in riserva sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti. In particolare, parte opponente chiedeva l'emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. alla riconsegna dei beni personali rimasti nell'abitazione del CP_1
7 1.6. Il Tribunale, con ordinanza del 3.11.2021, ammetteva l'interrogatorio formale richiesto dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. datate 21.7.2021 e 22.7.2021 per i seguenti capitoli di prova (n. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20) articolati da parte opponente e per capitoli n. 2 e 7 dedotti da parte opposta, ritenendo inammissibili e irrilevanti le altre richieste istruttorie avanzate dalle stesse;
infine rigettava l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata dall'opponente, non sussistendo i relativi presupposti.
1.7. Il Giudice di prime cure espletava l'interrogatorio formale della sig.ra e del sig. Pt_1 nell' udienza del 7.03.2022. CP_1
II. La sentenza di primo grado.
All'esito del giudizio, il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, ha emesso la sentenza n. 804/2023, pubblicata in data 3.04.2023, con la quale ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 824/2020 del 11.3.2020. Ha infine rigettato la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente, condannando la stessa alla refusione delle spese di lite.
Il Tribunale, con tale pronuncia, è pervenuto al rigetto dell'opposizione sulla base dei seguenti rilievi:
- ha ritenuto pacifico, in quanto non contestato e documentalmente provato, che il sig. CP_1
avesse provveduto in via esclusiva all'integrale pagamento del complessivo importo di euro
21.314,28, prezzo d'acquisto dell'autovettura Renault Captur, targata FF828RV, intestata alla sig.ra (doc. 4, 5 e 8 fasc. monitorio); Pt_1
- ha ritenuto che i pagamenti fossero stati effettuati per adempiere ad un'obbligazione sorta nell'esclusivo interesse della sig.ra ai fini dell'acquisto di veicolo a lei intestato;
Pt_1
- ha ritenuto non sussistenti elementi deponenti per la configurabilità della dazione in termini di adempimento di obbligazione naturale, pur essendo le parti conviventi more uxorio all'epoca dello spostamento patrimoniale;
né, in particolare, parte opponente avrebbe provato né la necessità dell'acquisto/attribuzione patrimoniale, né il vincolo solidaristico, dovendosi pertanto qualificare l'acquisto come spesa straordinaria nell'ambito della convivenza intercorsa tra le parti;
- parimenti ha ritenuto che difettassero gli elementi per ritenersi effettuata, tra le parti, una donazione indiretta del veicolo, non essendovi prova dell'animus donandi in capo al sig. CP_1
che aveva sottoscritto il finanziamento come garante;
- per l'effetto, ha ritenuto che parte opposta avesse diritto alla restituzione degli importi versati sia ai sensi dell'art. 1298 c.c., per le somme corrisposte a titolo di rate del finanziamento, sia ai
8 sensi dell'art. 2041 c.c. a fronte dell'arricchimento della sig.ra e del depauperamento del Pt_1
sig. CP_1
- ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata da parte opponente, non avendo la stessa dimostrato che fossero ancora presenti beni di sua proprietà presso l'abitazione del CP_1
- ha rigettato la richiesta di integrazione probatoria avanzata dall'opponente in sede di precisazioni delle conclusioni, stante la sua tardività;
- ha rigettato, infine, la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta, non ritenendo sussistenti i relativi presupposti per il suo accoglimento.
III. Il giudizio di appello.
III.1. Avverso tale decisione ha proposto appello la sig.ra articolando cinque motivi di Pt_1
gravame così rispettivamente rubricati:
1. In merito ai capi 12-13 pagina 2-3 della sentenza di primo grado per violazione di legge e falsa applicazione del principio sull'onere della prova ex art 2697 c.c. e degli artt. 115 116 c.p.c.
2. In ordine ai capi 14, 15, 16 pag. 3 per erronea ricostruzione dell'inquadramento giuridico del fatto e violazione degli artt. 115 - 116- c.p.c.
3. In relazione al Capo 16, 17 pag.3 omessa valutazione dell'adesione dell'appellante alla domanda dell'appellata sull'art. 2041 e dell'animus donandi violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
4. Si impugna il capo 18 pag. 3 per erronea valutazione disamina della domanda riconvenzionale dell'appellante
5. Capo 19 sull'integrazione istruttoria viene impugnato per vizio nell'iter logico giuridico del processo e della decisione così come riportata in sentenza di primo grado violazione art 115 e
116 c.p.c.
Pertanto, ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, che venisse condannata parte appellata alla refusione delle spese di lite ex art. 91 co. 1 c.p.c. e al risarcimento dei danni ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Infine, in via istruttoria, ha insistito per l'ammissione delle prove orali non ammesse in primo grado, per l'ispezione dei luoghi ex art. 258 c.p.c. e/o sulle cose ex art. 118 c.p.c. e per l'ammissione ex art. 153 co. 2 c.p.c. della produzione di cui al documento n. 7 (denuncia/querela del 17.01.2023 del sig.
), effettuata in uno con l'atto di appello. Persona_1
III.2. Costituendosi nel giudizio di appello, l'appellato ha chiesto, in via preliminare, Controparte_1
di voler dichiarare inammissibili, ex artt. 342 bis e/o 348 bis c.p.c., l'impugnazione ex adverso proposta e la produzione del documento n. 7, considerata la sua novità ex art. 345 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, stante la sua infondatezza.
9
III.3. All'udienza di prima comparizione, celebrata in data 25 ottobre 2023, parte appellante ha rinunciato all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, insistendo sulle richieste difensive. La Corte ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione in data 18 dicembre 2024, (rinviata d'ufficio in data 15 gennaio 2025), ed assegnato, ex art. 352 c.p.c.,
i termini di legge per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata.
L'appello è stato articolato in maniera specifica, con analitica indicazione delle parti della sentenza, nonché della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
L'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., sulla quale parte appellata ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni, deve intendersi altresì superata sin dal momento in cui la Corte ha dato corso ordinario al presente giudizio, fissando l'udienza per l'espletamento di detto incombente (cfr. Cass. 1496/2016).
Tanto premesso, nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata e rigetto delle domande proposte dall'attrice, odierna appellante, per le seguenti considerazioni.
Sui primi tre motivi di appello, suscettibili di trattazione congiunta.
Il primo, il secondo e il terzo motivo dell'appello, che si prestano ad una trattazione congiunta, sono infondati.
Parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda di restituzione avanzata dal convenuto, prescindendo dalla sussistenza di prove a conforto dell'assunto, da costui sostenuto, che le somme fossero state oggetto di un mutuo a favore della e non Pt_1
tenendo conto delle risultanze istruttorie.
Ha denunciato, per l'effetto, la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in tema di onere della prova.
Parte appellante ha altresì impugnato la decisione di prime cure laddove ha escluso che l'elargizione di somme da parte del fosse da qualificarsi, così come la aveva dichiarato in fase CP_1 Pt_1
10 di interrogatorio formale del 7 marzo 2022, descrivendo analiticamente il tenore degli accordi presi con il come accordo di contribuzione nell'ambito di un rapporto di convivenza more CP_1
uxorio, ritenendo, diversamente, che si trattasse di una spesa di carattere straordinario e che, pertanto, si ponesse in ogni caso al di fuori dei parametri contributivi consoni al ménage familiare.
In particolare, parte appellante ha contestato le seguenti conclusioni del Tribunale: “Il OR
[...] ha, quindi, diritto alla restituzione di tutti gli importi versati sia ai sensi dell'art. 1298 c.c. CP_1
per le somme corrisposte a titolo di rate del finanziamento, per essere stata l'obbligazione contratta nell'esclusivo interesse dell'opponente” – non avendo considerato la convivenza more uxorio intercorsa tra le stesse parti.
Infine, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado là dove il Tribunale non ha valutato l'adesione della alla domanda formulata ex adverso ex art. 2041 c.c., fatta propria dalla Pt_1
stessa attrice in sede di precisazione delle conclusioni.
Ha altresì impugnato la sentenza, gradatamente, nella parte in cui il giudice di primo grado ha escluso che il avesse posto in essere gli atti di disposizione a favore della in ogni caso, CP_1 Pt_1
con animus donandi.
Invero, l'appellante ha precisato che si dovrebbe ravvisare l'animus donandi almeno in relazione alla parte della somma, pari ad euro 12.800,00, pagata dall'odierno appellato tramite consegna di assegni bancari e non mediante rimborso del finanziamento.
A tali deduzioni il convenuto, opponendosi all'accoglimento dell'appello, ha replicato come non sussistano elementi di sorta atti a giustificare il trasferimento patrimoniale avvenuto, che pertanto, altro non può ritenersi se non privo di causa, e dunque ripetibile. In via gradata, considerando che l'autovettura si trova nell'attuale possesso della ha comunque formulato domanda di Pt_1 indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. .
Tanto premesso, questa Corte osserva, in primo luogo, come non sia stato mai contestata l'avvenuta dazione, da parte del della complessiva somma di € 21.314,38, pagata, in parte, all'atto CP_1 dell'intestazione del veicolo alla e per la restante parte, mediante il pagamento di un Pt_1
finanziamento da costei contratto per il medesimo acquisto, cui lo stesso aveva preso parte CP_1
in qualità di garante.
Nello specifico, trattasi di finanziamento contratto con RCI – per l'acquisto CP_2 CP_2
della citata autovettura stipulato dalla sig.ra in data 19.07.2016, in cui risulta essere Pt_1
“coobbligato” il sig. e risulta essere stato da costui saldato, con il pagamento dell'ultima CP_1
rata, in data 30.09.2019 (cfr. doc. 8 appellato e doc. 4 appellante).
È ben vero che, come noto, riguardo alla domanda di restituzione di somme di denaro che si assume siano state consegnate a titolo di mutuo, la Corte di cassazione ha più volte chiarito che “l'attore che
11 chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1 c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione (ex multiis, Cass. 30944/2018, Cass. 24328/2017, Cass.
9209/2001, Cass. 1321/1995).
Pertanto, ove sia provata o non contestata la datio rei, il soggetto che ne chieda la restituzione è tenuto, aggiuntivamente, a dare la prova del fatto che la dazione sia stata effettuata per titolo che ne importi la restituzione, con la conseguenza che l'onere della prova su di lui incombente può dirsi adempiuto solo quando risultino accertati entrambi tali elementi del fatto costitutivo della pretesa.
Deve essere, tuttavia, altresì considerato il fatto che l'opponente, odierna appellante, nell'ammettere di aver beneficiato delle somme sopra menzionate, versate dal contestando che le stesse le CP_1
fossero state consegnate, come da questi allegato, a titolo di mutuo, ha – a propria volta - dedotto diverse giustificazioni per contrastare l'obbligo di restituzione ex adverso invocato, cause di giustificazione che, di conseguenza, devono – al pari del titolo restitutorio dedotto da parte del
- essere oggetto di rigoroso vaglio, essendo, in difetto, nonostante la carenza di prova del CP_1
titolo restitutorio azionato in via principale, l'incameramento di esse da parte dell'accipiens comunque non giustificato.
Va, in tal senso, richiamata la giurisprudenza di legittimità che ha precisato “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che
l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens. (Cass. 27372/2021).
Si rammenta, pertanto, con riferimento alla prima ragione giustificatrice addotta dalla Pt_1 ovvero che si trattasse di ordinaria contribuzione nell'ambito della convivenza allora in essere tra le parti, che la giurisprudenza riconosce la meritevolezza della causa attributiva in tale ambito purchè rispettosa dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, affermando che “in tema di convivenza more uxorio è configurabile un indebito arricchimento ed è pertanto possibile proporre il relativo rimedio giudiziale, nel caso in cui le prestazioni rese da un convivente e convertite a vantaggio dell'altro esorbitano dai limiti di proporzionalità e adeguatezza, ossia esulano dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto” (Cass. 3 febbraio 2020 n. 2392; v. anche, nel medesimo senso, Cass. civ. . civ. ord. n. 16864/2023 secondo la quale: “Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un
12 legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente con quindici bonifici per un importo complessivo di € 74.000), configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.,
a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del "solvens").
Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, la Corte ritiene di condividere la valutazione del
Tribunale che così si è espresso: “la spesa per l'acquisto del veicolo deve qualificarsi come straordinaria, in quanto di ingente valore e non occasionale, non rientrante nell'ordinario ménage familiare”.
Del resto, nessuna prova è stata offerta dalla per argomentare che la convivenza con il Pt_1
fosse caratterizzata da un tenore di vita talmente elevato da giustificare una simile CP_1
attribuzione quale ordinaria contribuzione per la vita domestica, tanto più che, per stessa ammissione di parte appellante, la convivenza è durata di fatto solo due anni, e – sebbene l'appellante abbia sostenuto l'uso più intenso della vettura da parte del - la di fatto l'ha tenuta per sé CP_1 Pt_1
al termine della stessa.
Si ritiene, conclusivamente su questo punto, che non possa accogliersi la pretesa di parte di Pt_1
trattenere le somme erogate dal per asserito assolvimento di un dovere morale e sociale CP_1
connesso alla convivenza tra gli stessi.
Per quanto poi riguarda l'ulteriore giustificazione addotta dalla per la mancata restituzione Pt_1
delle somme erogate a suo favore dal ovvero che tali somme fossero oggetto di donazione CP_1
indiretta, quanto meno con riferimento alle somme diverse da quelle oggetto di rimborso del finanziamento per l'acquisto, vi è da rilevare che costei avrebbe dovuto fornire la prova dell'animus donandi del al momento della dazione, come la giurisprudenza di legittimità reputa CP_1
necessario, onere della prova che non può certo dirsi assolto con la mera rappresentazione dell'esistenza tra le parti di una convivenza more uxorio, oltretutto protrattasi per soli due anni.
Né può darsi rilievo, di per sé, alla circostanza che il abbia chiesto la restituzione dei denari CP_1
solo una volta cessata la convivenza, ovvero al fatto che la mostrando animo conciliativo, Pt_1
aveva dichiarato di aderire alla domanda di indebito arricchimento avversaria, circostanza invero, al fine che occupa, irrilevante, posto che il ha proposto tale domanda soltanto in via gradata, e CP_1 per l'ipotesi in cui non fosse stata accolta la principale domanda di ripetizione di indebito.
13 La bontà di quanto detto, peraltro, trova conforto nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In caso di acquisto "pro indiviso" di un immobile effettuato da due conviventi "more uxorio" per quote uguali in difetto di diversa indicazione nel titolo, stante la presunzione di cui all'art.
1101 c.c., il maggior apporto fornito dal co-acquirente nella corresponsione del prezzo non può presumersi effettuato in favore dell'altro a titolo di liberalità, avente giustificazione nella mera convivenza, senza che sia fornita dimostrazione, anche mediante presunzioni, purché serie, dell'animus donandi. Pertanto, in difetto di tale prova, il convivente che abbia sborsato una somma maggiore ha il diritto di ottenere dall'altro il rimborso della parte eccedente la sua quota” (Cass.,
Sez. II, ordinanza del 14/07/2021 n. 20062). E, in tema di donazione indiretta, la stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'intenzione di donare emerge solo dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio” (Cass., Sez. II, ordinanza del 21.5.2020, n. 9379).
Per tali motivi, in assenza di alcun elemento di prova, anche presuntivo, volto a dimostrare l' animus donandi, va respinto anche l'argomento rappresentato dalla per sostenere che le elargizioni Pt_1
del rappresentassero donazioni indirette in suo favore. CP_1
Con il quarto motivo appello, poi, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dall'attrice, avente ad oggetto la restituzione di alcuni beni mobili di sua proprietà che, a detta della stessa, il tuttora CP_1
deterrebbe presso la sua abitazione, o in alternativa, il pagamento del loro controvalore, che ella quantifica nella somma di euro 30.000,00.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe considerato quale prova del diritto alla restituzione l'elenco dei beni (cfr. doc. 3) e la circostanza che essi fossero stati fotograficamente ritratti all'interno di casa del (cfr. documentazione fotografica in atti). CP_1
A comprova di ciò, l'appellante ha affermato di aver esposto denuncia/querela ex art. 646 c.p. avente ad oggetto tali beni (cfr. doc. 3A).
Sul punto, ha chiesto poi che venisse ammesso il doc. n. 7, contenente la denuncia sulla scomparsa di tali beni dell' ex marito il sig. rilevante, a detta della stessa, al fine di dimostrare il Persona_1
diritto alla restituzione.
Rileva il Collegio – al proposito – che la produzione è senz'altro inammissibile ai sensi dell'art. 345
c.p.c., in quanto “nuova” a tutti gli effetti.
Il documento, infatti, è di formazione anteriore alla scadenza per il deposito delle memorie istruttorie, ed avrebbe pertanto potuto esser prodotto tempestivamente;
di più, la necessità di effettuarne la produzione non è affatto sorta dopo l'interrogatorio formale del CP_1
14 Ad abundantiam, e per mera completezza della motivazione, va osservato che lo stesso sarebbe comunque irrilevante e non dimostrerebbe alcunché, perché riportante semplicemente circostanze che il denunciante avrebbe appreso de relato parte actoris.
L'allegazione dell'appellante non è pertanto di certo sufficiente per ritenere provata la domanda di restituzione relativa ai beni elencati;
né la documentazione fotografica, allegata alla denuncia dell'appellante, non rappresenta prova della ancor attuale presenza di effetti ed oggetti personali della presso l'abitazione del Pt_1 CP_1
Tanto premesso, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Infine, con il quinto motivo d'appello, l'appellante ha censurato la decisione di prime cure nella parte in cui ha rigettato l'istanza di integrazione probatoria, stante la sua tardività.
Parte appellante ha evidenziato che, avendo l'appellato dichiarato “fatti nuovi” durante l'interrogatorio formale, la stessa avrebbe avuto diritto alla replica.
La Corte ritiene che tale motivo sia infondato e debba essere rigettato.
L'istanza di integrazione probatoria, come correttamente rilevato dal primo giudice, doveva essere formulata con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed in ogni caso, non è “sopravvenuta” all'interrogatorio formale, in cui, a ben vedere, il ha fermamente respinto la tesi avversaria CP_1
circa la natura delle elargizioni, ha negato che beni della siano rimasti presso la propria Pt_1 abitazione ed ha allegato circostanza (l'aver provveduto al pagamento delle rate di finanziamento
“perché la non pagava”) che per nulla immuta la tesi – da sempre sostenuta dal – Pt_1 CP_1
che le elargizioni fossero avvenute non per spirito di liberalità, o per adempiere ad obblighi di solidarietà, ma con animo di ottenerne la restituzione.
La contestazione dell'appellante circa la negata possibilità di replica alle dichiarazioni del convenuto espresse durante l'interrogatorio formale non coglie in ogni caso nel segno, in quanto l'esercizio del diritto di replica e di contestazione avrebbe dovuto essere esercitato, semmai, all'esito di tale incombente, mentre invece, dalla piana lettura del verbale del 7 marzo 2022, si rileva come sia stato lo stesso procuratore della ad instare affinché venisse fissata udienza di precisazione delle Pt_1
conclusioni, così implicitamente rinunciando ad ogni ulteriore istanza istruttoria.
Per le ragioni esposte, l'appello svolto da deve essere rigettato e confermata la Parte_1
sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite e la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Quanto alle spese del grado, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della semplicità delle questioni trattate, dell'impegno difensivo in concreto
15 richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidare le stesse secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento
(26.000,00 – 52.000,00) e dunque in complessivi € 3.473,00 (di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro 1.735,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
Deve essere altresì rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellante, considerando il rigetto dell'appello e il conseguente accertamento della pretesa creditoria dell'appellato.
Inoltre, viste le ragioni della decisione, non completamente aderente all'impostazione del CP_1
si ritengono parimenti non sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellato nei confronti della sig.ra Invero, agire in giudizio per far valere una Pt_1 pretesa che si rivela infondata, non è condotta, di per sé, rimproverabile (cfr. Cass. ord. n.
21570/2012).
Vista la soccombenza in duplice grado, sussistono i requisiti ed i presupposti per il versamento del doppio contributo a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 e s.m.i.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 804 del 31 marzo 2023 del Parte_1
Tribunale di Monza, pubblicata in data 3 aprile 2023, che conferma in ogni sua parte;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado di appello Controparte_1
liquidate in complessivi euro 3.473,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre
IVA e C.P.A. come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Milano, 16 gennaio 2025
Il consigliere est dott.ssa Alessandra Arceri Il presidente dott.ssa Serena Baccolini
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