Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1475/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in SAN GI TO, VIA PALERMO N. 72, presso lo studio dell'Avv. COSTANZA LIBORIO MAURIZIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in SAN GI TO, VIA PALERMO N. 72, presso lo studio dell'Avv. CROSTA GIOVANNI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione, con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 10
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Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 241/2024 del 10/6/2024, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel
Comune di San US TO (PA) nella Via Pergole n. 162, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà della sig.ra , alla Parte_1 stessa nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi;
2. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente dei figli e presso Per_1 Per_2 la dimora materna.
4. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) martedì e giovedì dalle 19.00 alle 21.00, provvedendo alla relativa cena;
2 nonché, a settimane alterne con la moglie, dalle 18.00 del sabato alle 21.00 della domenica, con pernottamento intermedio;
4/b) entrambi i coniugi, alternandosi annualmente nella scelta prioritaria di tale periodo, avranno diritto a tenere i propri figli per un periodo continuativo di 10 giorni nel periodo intercorrente fra il 20/06 ed il 10/09 di ogni anno, con preavviso reciproco di almeno 15 giorni;
i minori trascorreranno le festività principali (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto ed il proprio compleanno) in alternanza con ciascuno dei propri genitori.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad €
600,00 mensili e così €300,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. L'assegno unico verrà percepito dai coniugi in ragione del 50% ciascuno
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo di intesa del 02/07/2019 attualmente vigente presso il Tribunale di Palermo.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in San US TO (PA), in data
15/07/2009, da nata a PALERMO (PA) in [...] Parte_1
30/07/1984 e da nato a SAN GI TO (PA) in [...] Parte_2
10/10/1976, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 11, parte II, serie A, dell'anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
3 Tribunale, il 16/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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