Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/05/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n.1425/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1425/2023 R.G. promossa da: codice fiscale , Parte_1 C.F._1
col patrocinio dell'Avv. Claudio Conti Gallenti,
-parte opponente- nei confronti di
(codice fiscale , (codice Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
fiscale ), codice fiscale ), C.F._3 Parte_2 C.F._4 col patrocinio dell'Avv. Mario Saladino,
-parte opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
Entrambe hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, in ossequio al dettato dell'art. 189 CPC, come modificato dal D.Lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis alla causa in esame.
La presente controversia ha a oggetto l'opposizione al precetto notificato in data 23.09.2023 dagli opposti, contenente l'intimazione a di pagare euro 26.305,55, oltre interessi Parte_1
dalla data della sentenza e compenso per atto di precetto, giusta sentenza n.1018/2022 del 25.11-
2.12/2022 dal Tribunale di Termini Imerese.
Con atto di citazione in opposizione, ha chiesto al Tribunale, nel merito: di Parte_1
accertare che i sig. , e a seguito della Sentenza Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
n°1018/2022 pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese in data 02/12/2022, che condannava il
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C.C. non dovuta ai sig. , e la residua somma di € Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
1.433,42 quale rimanenza sull'importo precettato ad oggi non ancora pagato, di cui € 941,42 pretesi a titolo di interessi dal 02/12/2022 ed € 400,00 quale compenso per il precetto;
in subordine e solo nel caso di specie non trovi applicazione la normativa di cui sopra, dichiarare il credito residuo di fatto opposto pari ad € 1.433,42 (pretesi per interessi e per onorario precetto), vantato dai sig. CP_1
e nei confronti dell'istante, estinto per effetto della
[...] Controparte_2 Parte_2
compensazione legale verificatasi in data 17/05/2023, allorquando il sig. ha pagato Parte_1
la registrazione della Sentenza n°1018/2022 pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese il
02/12/2022, versando anche la quota dovuta dai convenuti, pari ad € 1.532,00.
Costituendosi in giudizio, , anno chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1 CP_2 CP_2
In particolare, gli opposti hanno evidenziato che il conguaglio dovuto è stato pagato successivamente alla notifica dell'atto di precetto;
hanno contestato che la loro condotta possa integrare una mora del creditore, piuttosto essendo stati connotati i rapporti tra le parti da conflittualità residua all'emissione della sentenza portata a esecuzione;
hanno dichiarato di non essere stati richiesti, prima dell'instaurazione della presente causa, di alcuna compensazione.
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1. Della mora del creditore.
ha sostenuto di non aver adempiuto prima alla propria obbligazione per causa Parte_1
imputabile ai creditori.
In particolare, a prodotto la corrispondenza intercorsa tra i rispettivi procuratori delle parti CP_2 nella quale ha dichiarato la volontà del proprio assistito di procedere alla corresponsione dell'importo dovuto.
Dal canto loro, gli opposti hanno dedotto che il tempo impiegato per concordare l'incontro presso il
Notaio si è prolungato per l'esigenza avvertita dagli stessi di apprestare un assetto complessivo degli interessi in comune tra le parti.
Invero, deve osservarsi che, sebbene l'odierno opponente non fosse interessato a definire le ulteriori pendenze con i condividenti, ciò non implica, di per sé, che gli stessi abbiano attuato in comportamento contrario a buona fede, impedendogli di adempiere alla sua obbligazione.
Pag. 2 di 5 Specificamente, l'art.1206 CC prevede che il creditore è in mora quando non accetta l'offerta proposta secondo Legge, ovvero quando non compie le attività necessarie a consentire l'adempimento.
Con riguardo all'offerta, non vi è prova che questa sia stata svolta nelle forme di Legge (art.1208 e ss. CC), né sul punto l'opponente ha allegato alcunché.
D'altra parte, nemmeno può ravvisarsi un'attività necessaria all'adempimento, che fosse ascrivibile agli opposti.
Anzi, deve ritenersi che, così come gli opposti dilatavano i tempi dell'intesa in quanto erano interessati a concordare la ricostruzione del comune immobile terremotato;
altrettanto può dirsi che non fosse “pronto” l'opponente, in quanto anch'egli interessato a individuare lo studio notarile presso il quale eseguire il pagamento e ricevere contestualmente quietanza, ma anche al quale conferire incarico per le trascrizioni e volture scaturenti dalla sentenza.
Dunque, nessuna attività strumentale all'adempimento è stata omessa dai creditori.
Tanto premesso, come correttamente eccepito dagli opposti, inoltre, l'obbligazione a carico dell'opponente non era soggetta ad alcuna condizione o ad alcun termine.
Pertanto, correttamente il decorso degli interessi veniva considerato a partire dalla pubblicazione della sentenza.
Precisamente, il dispositivo così prevedeva: “dispone che lo scioglimento avvenga mediante attribuzione della proprietà del primo dei suddetti immobili a e del secondo agli Parte_1 attori pro indiviso e, per l'effetto, condanna a corrispondere a questi ultimi a titolo Parte_1 di conguaglio la somma di euro 26.305,55”.
In conclusione, sotto questo aspetto la tesi attorea è infondata poiché non è stata dimostrata la correlazione tra ritardato adempimento e contegno dei creditori.
2. Dell'estinzione dell'obbligazione oggetto di precetto. Pagamento sorte capitale.
È pacifico tra le parti che abbia provveduto al pagamento della sorte capitale Parte_1
indicata in precetto, euro 26.305,55.
Tuttavia, anche sotto tale profilo l'opposizione non può dirsi fondata.
Invero, l'adempimento è avvenuto solo dopo la notifica dell'atto di precetto (anche questo dato è pacifico tra le parti) e, pertanto, allorché il precetto è stato notificato, i creditori avevano diritto ad agire in via esecutiva.
Come esposto al punto precedente, oggetto della prestazione era una somma certa, liquida ed esigibile.
Dunque, era il debitore a essere in mora.
Pag. 3 di 5 A ogni modo, l'estinzione (parziale) dell'obbligazione è avvenuta solo successivamente alla notifica dell'atto di precetto, dando luogo nel presente giudizio alla relativa cessazione della materia del contendere.
Il che incide sulla regolamentazione delle spese di lite, come si dirà infra.
3. Dell'estinzione dell'obbligazione oggetto di precetto. Compensazione.
Escluso che possa ravvisarsi mora del creditore, ne discende che gli interessi domandati in precetto erano dovuti.
Deve pertanto esaminarsi la domanda attorea svolta in subordine, e cioè l'estinzione pro quota
(interessi e compenso precetto) per compensazione.
Il pagamento della tassa di registrazione della sentenza che ha costituito il titolo portato a precetto costituisce fatto provato per tabulas (ricevuta registrazione allegata all'atto di citazione) e incontestato.
È documentale altresì l'importo e difatti gli opposti nulla hanno eccepito circa la quota dovuta in regresso, bensì hanno meramente allegato di avere appreso del debito solo all'introduzione del presente giudizio.
La contemporanea presenza di due controcrediti determina automaticamente l'estinzione dell'obbligazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 1241 e 1243 primo comma CC.
La domanda in precetto di euro 1.433,42, a titolo di interessi e compenso precetto, si estingue quindi per la contemporanea presenza del debito di euro 1.527,50.
Indubbia la dovutezza della somma in via di regresso (si vedano in tal senso, in via meramente esemplificativa ex multis, Cassazione civile sez. III, 27/01/2012, n.1198, in massima: “La sentenza non costituisce titolo esecutivo, quanto alle spese di registrazione che la parte abbia sostenuto successivamente alla pronuncia. Tali spese, inoltre, non sono incluse nell'eventuale provvedimento di compensazione contenuto nella sentenza, ma vanno ripartite tra le parti in base ai principi di diritto civile e tributario circa la responsabilità solidale delle parti contendenti nei confronti del fisco. La parte che ha sostenuto le spese di registrazione, quindi, ha il diritto di ripeterne l'importo dalla controparte - sia pure nella misura risultante dalla ripartizione delle spese contenuta nella sentenza impugnata - solo in presenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso fra i condebitori solidali (primo fra tutti la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di cui si chiede il rimborso)”; Cassazione civile sez. trib., 29/07/2021, n.21740, in massima: “L'obbligo solidale del pagamento delle spese di registrazione della sentenza è posto a carico delle parti del processo a prescindere dall'esito favorevole o meno di esso per quella incisa dato che oggetto dell'imposta, quale indice di capacità contributiva, non è la sentenza in quanto tale, ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso”).
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4. Spese di lite.
Come chiarito supra, benché il debitore abbia adempiuto alla propria obbligazione, ciò è avvenuto solo successivamente alla notifica dell'atto di precetto. Ciò comporta la soccombenza dell'opponente in ragione del principio di causalità.
Allo stesso tempo, gli opposti sono soccombenti rispetto alla domanda di compensazione. E invero, pur non conoscendone il fondamento prima del giudizio e pur non contestandola specificamente, hanno insistito nella rispettiva posizione.
Entrambe le parti, riscontrata l'estinzione dell'obbligazione, avrebbero meramente dovuto rappresentare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Pertanto, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- DICHIARA CESSATA la materia del contendere per la sopravvenuta estinzione dell'obbligazione, per come esposto in parte motiva;
- COMPENSA INTEGRALMENTE TRA LE PARTI LE SPESE DI LITE.
Così deciso in Patti, lì 13 Maggio 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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