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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/12/2024, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 149 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Donti, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...], ed ivi residente, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Immediata, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. 2
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 12 aprile 2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.01.2019, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio in data 09.05.1993 con in CP_1
IT (RM), trascritto nei registri del medesimo Comune al n. 50, P. 2
S.A, Anno 1993 (All.1);
- che dalla loro unione erano nati tre figli: il 09.01.1995 in Per_1
IT, il 17.02.1997 in IT e il 28.10.2006 in Per_2 Per_3
IT;
- che il figlio era invalido civile al 100%, in quanto affetto da Per_2
“Atrofia muscolare spinale di tipo 2” con una grave disabilità per cui necessitava di assistenza continua e percepiva una pensione pari ad € 300,00 circa, oltre ad una indennità di accompagnamento di € 490,00 circa;
- che la ricorrente lavorava come collaboratrice domestica ma, nel mese di dicembre 2018, aveva perso il lavoro che era comunque limitato a due ore al giorno, in quanto durante il resto della giornata doveva alternarsi con il figlio
, per badare a;
Per_1 Per_2
- che il Sig. era dipendente della S.E. PORT Srl, in qualità di CP_1 operaio e percepiva una retribuzione mensile media di € 1.800,00 circa anche se risultavano maggiori entrate sui suoi conti correnti;
- che la fine della relazione era stata determinata da violenze fisiche e CP_ verbali perpetrate dall' nei confronti della per cui erano stata Parte_1 depositate diverse querele e che si era instaurato un procedimento penale;
- che il resistente era assegnatario della casa coniugale sita in 3
IT alla via Eugenio Pertini n. 3, di proprietà dell'Ater di
IT.
Tanto dedotto, la ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, disponendo un contributo economico per il suo mantenimento a carico del marito di euro 500,00 mensili e per i figli di euro 1.000,00 mensili complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, con affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, cui assegnare la casa coniugale sita in Per_3
IT alla via Eugenio Pertini n. 3 ed il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 709, comma 2, n. 3 c.p.c., patito dalla Sig.ra per Parte_1
l'aggravio di compiti di accudimento del figlio , affetto da disabilità. Per_2
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio il quale CP_1 contestava la ricostruzione dei fatti offerta della ricorrente e deduceva:
- che le presunte violenze nei confronti della ricorrente non erano mai avvenute ed anzi era stata la sig.ra a tenere condotte aggressive e Parte_1 non consone come dimostrato dalla denuncia presentata dal figlio Parte_2
disabile, nei confronti della madre, successivamente ritirata per tentare di
[...] pacificare la situazione familiare;
- che il figlio poteva beneficiare di un ascensore in casa che il Per_2 padre aveva fatto installare a seguito di diverse battaglie a tutela del figlio disabile e mezzi pubblici autorizzati al trasporto;
CP_
- che l' aveva dovuto fare un finanziamento per fare fronte alle esigenze familiari ed alle continue pretese economiche della moglie.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi, e concludeva chiedendo disporsi un mantenimento per la figlia Per_3 di euro 250,00 mensili e l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente per abitarvi con i figli con rigetto delle ulteriori domande di controparte.
Con ordinanza presidenziale emessa il 18 giugno 2029 il Presidente f.f. ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre con Per_3 collocamento presso l'abitazione familiare assegnata alla ricorrente, incontri protetti padre figlia, un assegno di mantenimento a favore della di Parte_1 euro 400,00 mensili e per la figlia di euro 400,00 mensili e spese straordinarie al
50% tra le parti. 4
Con ordinanza del 5.12.2019 il Giudice delegato ha rigettato la richiesta di modifica di ordinanza presidenziale avanzata dal difensore di parte resistente e disposto ai sensi dell'art. 156 c.c. ordine di pagamento diretto al datore di CP_ lavoro dell' del mantenimento per la moglie e la figlia minorenne.
La causa veniva istruita mediante CTU sulla capacità genitoriale delle parti, interrogatorio formale, prova per testi ed audizione della figlia minore delle parti e ordine di esibizione di documentazione reddituale. Per_3
All'udienza del 12.04.2024, sentiti i difensori delle parti, il Giudice rimetteva la decisione al Collegio con assegnazione del termine ex art. 190
c.p.c. in misura ridotta.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali.
In data 20.06.2024 il difensore della ricorrente ha depositato certificato di decesso del figlio avvenuto il 31.5.2024. Parte_2
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
La ricorrente ha chiesto l'addebito al marito della separazione sostenendo che l'unione sarebbe venuta meno per gli atteggiamenti aggressivi e violenti posti in essere dal resistente nei suoi confronti.
Il resistente ha negato ogni addebito, ritenendo la relativa domanda del tutto infondata ed ha indotto dei testi che hanno fatto riferimento ad una presunta relazione sentimentale della antecedente alla separazione ed aggressioni Parte_1 della ricorrente nei suoi confronti.
Secondo la giurisprudenza consolidata deve ritenersi che: “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da 5 fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388 e in senso conforme Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.6997).
Dette circostanze sono state dimostrate in giudizio da parte ricorrente, la quale ha depositato la documentazione relativa ai procedimenti penali pendenti per maltrattamenti, lesioni e violenza privata. La ricorrente ha depositato in giudizio sia l'esecuzione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa in data 15 febbraio 2019 a seguito di ordinanza emessa dal Gip del
Tribunale di IT, sia il decreto di giudizio immediato per maltrattamenti dall'anno 2017 oltre a lesioni e violenza privata cagionate il 23.10.2018 (p.p. n.
5691/2028).
Dalla lettura degli atti relativi ai procedimenti penali si evince che al resistente sono stati contestati reati gravi quali maltrattamenti e lesioni consumati negli anni 2017 e 2018 ai danni della . Parte_1
Sebbene debba ritenersi che il procedimento penale sia tuttora in fase dibattimentale, non essendo stata depositata ulteriore documentazione, vi è stata comunque una delibazione di fondatezza dell'ipotesi accusatoria da parte del Gup con l'emissione del decreto di giudizio immediato nonché emissione di misura di divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Inoltre, la figlia sentita in udienza il 6 settembre 2023, ha Per_3 confermato di avere assistito ad aggressioni fisiche e verbali del padre nei confronti della madre, in quanto avvenute a volte alla sua presenza e di una relazione extraconiugale del padre con una persona che le era stata anche CP_ presentata dall'
In merito ai testi sentiti da parte resistente, gli stessi hanno riferito di una presunta relazione extraconiugale della ed a condotte aggressive poste Parte_1 in essere dalla medesima nei confronti del coniuge. Deve ritenersi tuttavia che – a prescindere dalla circostanza per cui sono stati sentiti testi legati familiarmente con CP_ l' ossia la sorella ed il cognato – seppure vi fosse stata una relazione della con altra persona ciò non farebbe venire meno la gravità delle Parte_1 6
CP_ condotte di violenza poste in essere dall che, in considerazione di quanto sopra esposto, devono ritenersi motivi determinanti del determinarsi della fine della relazione matrimoniale.
Dunque, deve ritenersi che la separazione sia addebitabile a CP_1
La domanda di addebito deve, quindi, essere accolta.
In merito all'affidamento e collocamento della figlia nulla deve essere Per_3 disposto avendo la medesima raggiunto la maggiore età.
Con riferimento all'assegnazione della casa familiare ed alle statuizioni economiche deve osservarsi quanto segue.
La ricorrente ha richiesto nelle comparse conclusionali che il resistente faccia fronte alle spese di locazione di un'abitazione per la ricorrente e la figlia in quanto il contributo versato dal Comune di IT per esigenze Per_3 abitative cesserà nel mese di Agosto 2024 ed un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 300,00 e per la figlia di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie a carico delle parti. CP_ Il resistente ha richiesto disporsi l'assegnazione della casa familiare all' per le esigenze del figlio disabile ed un mantenimento a favore della figlia Per_2 di euro 150,00 oltre all'assegno unico a favore della ricorrente in maniera integrale.
Con ordinanza emessa il 5 giugno 2023, a seguito di richiesta di modifica in CP_ corso di causa avanzata dal difensore dell' il Giudice delegato ha disposto l'assegnazione della casa familiare a in quanto genitore collocatario del CP_1 figlio maggiorenne non autosufficiente in quanto affetto da gravi patologie invalidanti, disponendo che la se ne allontani entro 90 giorni e che i Parte_1
Servizi Sociali del comune di IT che già hanno in carico il nucleo familiare costituito dalla resistente e dai figli conviventi, si attivino al fine di individuare delle soluzioni abitative adeguate e verificare la possibilità di introduzione di eventuali provvidenze economiche a loro favore (anche CP_ eventualmente revocando quelle a favore dell' non ulteriormente necessarie).
All'udienza del 6 settembre 2023 ore 14,30 – data in cui è stata fissata anche l'audizione della minore – sono state convocate le parti e gli assistenti Per_3 sociali del comune di IT, al fine di individuare le soluzioni adeguate in considerazione della grave difficoltà economica della resistente.
Va rilevato che, in considerazione dell'avvenuto decesso del figlio Parte_2 in data 31 maggio 2024, è venuta meno la giustificazione per l'assegnazione
[...] della casa familiare al resistente, per cui la stessa deve essere riassegnata alla 7 quale genitore collocatario della figlia maggiorenne non Parte_1 Per_3
CP_ autosufficiente, e dovrà essere rilasciata dall entro 60 giorni. Dalle dichiarazioni rese all'udienza del 6 settembre 2023 è emerso che non lavora Per_3 ed ha interrotti gli studi, pur avendo provato a lavorare come baby sitter ed avendo frequentato un corso per estetista.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza presidenziale è stato disposto un assegno di mantenimento a favore della di euro 400,00 mensili e Parte_1 per la figlia di euro 400,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie ed in Per_3 corso di causa è stato disposto il pagamento diretto a carico del datore di CP_ lavoro, che è venuto meno essendo cessato il rapporto lavorativo dell'
In primo luogo, si prende atto della circostanza per cui il resistente ha concordato affinchè l'assegno unico familiare sia percepito integralmente dalla ricorrente, che in corso di causa era inoltre stata dichiarata affidataria esclusiva della figlia.
All'esito del giudizio e dall'esame depositata dalle parti, quanto alla situazione economico reddituale delle parti è emerso che:
- la ricorrente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di fare lavori saltuari di pulizia in abitazione;
- il resistente ha dichiarato in udienza presidenziale di percepire reddito da stipendio di euro 1.800,00 circa e di corrispondere per la casa dell CP_2 euro 100,00 circa mensili.
Dalla documentazione depositata in corso di causa ed a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. risulta che la ricorrente ha dichiarato di avere percepito euro 3.800,00 nell'anno 2020, euro 4.500,00 nell'anno 2021 ed euro
5.500,00 per l'anno 2022 mediante lavori saltuari. Risulta anche che la ricorrente ha beneficiato di sussidi da parte del Comune di IT per potere prendere in affitto una casa, sussidi che tuttavia il difensore ha dedotto che sarebbero venuti meno nel mese di agosto 2024.
Dalla documentazione reddituale depositata dal resistente è risultato che lo stesso ha dichiarato reddito lordi per l'anno 2022 di euro 10.222,00, per l'anno 2021 di euro 16.175,00 e per l'anno 2020 di euro 21.541,00. Le buste paga depositate riportano redditi variabili a seconda dei mesi e delle trattenute operate sulla paga mensile.
Dunque, deve ritenersi che sussiste tuttora una sperequazione economica tra le parti come risultante dalla situazione reddituale sopra così ricostruita e 8 pertanto possa essere accolta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, nella misura di euro 200,00 mensili, tenendo conto della circostanza per cui la casa familiare è stata assegnata alla ricorrente, la quale può lavorare anche se, come documentato in giudizio, risulta che la stessa percepisce somme modeste per pulizie in abitazione tanto da essere destinataria di sussidi da parte del Comune di IT, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza ed aggiornamento Istat.
Deve essere confermato l'assegno di mantenimento disposto per la figlia di euro 400,00 mensili, avendo la stessa da poco raggiunto la maggiore Per_3 età e non lavorando, se non in maniera saltuaria e dunque non essendovi motivi per modificare il mantenimento così come disposto con ordinanza presidenziale.
La ricorrente ha richiesta il risarcimento del danno, ai sensi dell'art 709, comma 2, n. 3 c.p.c., patito dalla Sig.ra per l'aggravio di Parte_1 compiti nell'accudimento del figlio disabile , stante la totale assenza del Per_2 marito nella vita del predetto, necessitante di continue cure e assistenza e per la totale assenza nella vita della figlia minore Tale domanda non può Per_3 essere accolta. Infatti, la domanda risarcitoria svolta dalla ricorrente è inammissibile nel presente giudizio, in quanto estranea al contenuto tipico del giudizio di separazione e non connessa alla domanda principale (Cass. 8.9.2014
n. 18870).
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico del resistente CP_1
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio del presente giudizio e per i procedimenti incidentali sub 2), 3) e 4) vanno poste a carico di parte resistente e liquidate a favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con riduzione al 50%, come da dispositivo tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai valori tra i minimi e medi per causa di valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
9
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 149/2019 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a IT (RM) il 23 aprile 1972 e nato a [...] il CP_1
19 luglio 1972, aventi contratto matrimonio in data 09.05.1993 in IT
(RM), trascritto nei registri del medesimo Comune al n. 50, P. 2 S.A., Anno
1993;
2) dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata dalla CP_
, che la responsabilità della separazione è da ascrivere all' per le Parte_1 causali di cui in parte motiva;
3) assegna la casa familiare alla ricorrente in qualità di genitore collocatario della figlia maggiorenne non autosufficiente, che dovrà Per_3
CP_ essere rilasciata dall' entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza;
4) dispone che verserà mensilmente a CP_1 Parte_1
l'importo di euro 200,00 per il suo mantenimento e di euro 400,00 per il mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ciascun mese e che detto Per_3 importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
5) dispone che i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie mediche (tra cui quelle relative al sostegno psicologico- psichiatrico, visite specialistiche, interventi chirurgici, cure ortodontiche) di istruzione (libri scolastici e universitari, rette scolastiche, gite con pernotto) e sportive relative alla figlia secondo le disposizioni del Protocollo in Per_3 vigore presso il Tribunale di IT;
6) rigetta le ulteriori richieste della ricorrente per i motivi sopra esposti;
7) condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio e CP_1 delle a favore di per il presente giudizio e delle cause sub 2), Parte_1
3) e 4) che liquida in euro 4.500,00 già ridotta del 50%, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi a favore del difensore Avv.
Roberta Donti che si è dichiarato antistatario;
8) pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte resistente;
9) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge. 10
Si comunichi alle parti ed al CTU dott.ssa Persona_4
Così deciso, in IT, nella camera di consiglio del 9 dicembre
2024.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 149 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Donti, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato a [...] il [...], ed ivi residente, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Immediata, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi. 2
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 12 aprile 2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 17.01.2019, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio in data 09.05.1993 con in CP_1
IT (RM), trascritto nei registri del medesimo Comune al n. 50, P. 2
S.A, Anno 1993 (All.1);
- che dalla loro unione erano nati tre figli: il 09.01.1995 in Per_1
IT, il 17.02.1997 in IT e il 28.10.2006 in Per_2 Per_3
IT;
- che il figlio era invalido civile al 100%, in quanto affetto da Per_2
“Atrofia muscolare spinale di tipo 2” con una grave disabilità per cui necessitava di assistenza continua e percepiva una pensione pari ad € 300,00 circa, oltre ad una indennità di accompagnamento di € 490,00 circa;
- che la ricorrente lavorava come collaboratrice domestica ma, nel mese di dicembre 2018, aveva perso il lavoro che era comunque limitato a due ore al giorno, in quanto durante il resto della giornata doveva alternarsi con il figlio
, per badare a;
Per_1 Per_2
- che il Sig. era dipendente della S.E. PORT Srl, in qualità di CP_1 operaio e percepiva una retribuzione mensile media di € 1.800,00 circa anche se risultavano maggiori entrate sui suoi conti correnti;
- che la fine della relazione era stata determinata da violenze fisiche e CP_ verbali perpetrate dall' nei confronti della per cui erano stata Parte_1 depositate diverse querele e che si era instaurato un procedimento penale;
- che il resistente era assegnatario della casa coniugale sita in 3
IT alla via Eugenio Pertini n. 3, di proprietà dell'Ater di
IT.
Tanto dedotto, la ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, disponendo un contributo economico per il suo mantenimento a carico del marito di euro 500,00 mensili e per i figli di euro 1.000,00 mensili complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli, con affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, cui assegnare la casa coniugale sita in Per_3
IT alla via Eugenio Pertini n. 3 ed il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 709, comma 2, n. 3 c.p.c., patito dalla Sig.ra per Parte_1
l'aggravio di compiti di accudimento del figlio , affetto da disabilità. Per_2
Con memoria difensiva si costituiva in giudizio il quale CP_1 contestava la ricostruzione dei fatti offerta della ricorrente e deduceva:
- che le presunte violenze nei confronti della ricorrente non erano mai avvenute ed anzi era stata la sig.ra a tenere condotte aggressive e Parte_1 non consone come dimostrato dalla denuncia presentata dal figlio Parte_2
disabile, nei confronti della madre, successivamente ritirata per tentare di
[...] pacificare la situazione familiare;
- che il figlio poteva beneficiare di un ascensore in casa che il Per_2 padre aveva fatto installare a seguito di diverse battaglie a tutela del figlio disabile e mezzi pubblici autorizzati al trasporto;
CP_
- che l' aveva dovuto fare un finanziamento per fare fronte alle esigenze familiari ed alle continue pretese economiche della moglie.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi, e concludeva chiedendo disporsi un mantenimento per la figlia Per_3 di euro 250,00 mensili e l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente per abitarvi con i figli con rigetto delle ulteriori domande di controparte.
Con ordinanza presidenziale emessa il 18 giugno 2029 il Presidente f.f. ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre con Per_3 collocamento presso l'abitazione familiare assegnata alla ricorrente, incontri protetti padre figlia, un assegno di mantenimento a favore della di Parte_1 euro 400,00 mensili e per la figlia di euro 400,00 mensili e spese straordinarie al
50% tra le parti. 4
Con ordinanza del 5.12.2019 il Giudice delegato ha rigettato la richiesta di modifica di ordinanza presidenziale avanzata dal difensore di parte resistente e disposto ai sensi dell'art. 156 c.c. ordine di pagamento diretto al datore di CP_ lavoro dell' del mantenimento per la moglie e la figlia minorenne.
La causa veniva istruita mediante CTU sulla capacità genitoriale delle parti, interrogatorio formale, prova per testi ed audizione della figlia minore delle parti e ordine di esibizione di documentazione reddituale. Per_3
All'udienza del 12.04.2024, sentiti i difensori delle parti, il Giudice rimetteva la decisione al Collegio con assegnazione del termine ex art. 190
c.p.c. in misura ridotta.
Le parti provvedevano al deposito delle comparse conclusionali.
In data 20.06.2024 il difensore della ricorrente ha depositato certificato di decesso del figlio avvenuto il 31.5.2024. Parte_2
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
La ricorrente ha chiesto l'addebito al marito della separazione sostenendo che l'unione sarebbe venuta meno per gli atteggiamenti aggressivi e violenti posti in essere dal resistente nei suoi confronti.
Il resistente ha negato ogni addebito, ritenendo la relativa domanda del tutto infondata ed ha indotto dei testi che hanno fatto riferimento ad una presunta relazione sentimentale della antecedente alla separazione ed aggressioni Parte_1 della ricorrente nei suoi confronti.
Secondo la giurisprudenza consolidata deve ritenersi che: “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da 5 fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7388 e in senso conforme Cassazione civile sez. VI, 21/03/2018, n.6997).
Dette circostanze sono state dimostrate in giudizio da parte ricorrente, la quale ha depositato la documentazione relativa ai procedimenti penali pendenti per maltrattamenti, lesioni e violenza privata. La ricorrente ha depositato in giudizio sia l'esecuzione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa in data 15 febbraio 2019 a seguito di ordinanza emessa dal Gip del
Tribunale di IT, sia il decreto di giudizio immediato per maltrattamenti dall'anno 2017 oltre a lesioni e violenza privata cagionate il 23.10.2018 (p.p. n.
5691/2028).
Dalla lettura degli atti relativi ai procedimenti penali si evince che al resistente sono stati contestati reati gravi quali maltrattamenti e lesioni consumati negli anni 2017 e 2018 ai danni della . Parte_1
Sebbene debba ritenersi che il procedimento penale sia tuttora in fase dibattimentale, non essendo stata depositata ulteriore documentazione, vi è stata comunque una delibazione di fondatezza dell'ipotesi accusatoria da parte del Gup con l'emissione del decreto di giudizio immediato nonché emissione di misura di divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Inoltre, la figlia sentita in udienza il 6 settembre 2023, ha Per_3 confermato di avere assistito ad aggressioni fisiche e verbali del padre nei confronti della madre, in quanto avvenute a volte alla sua presenza e di una relazione extraconiugale del padre con una persona che le era stata anche CP_ presentata dall'
In merito ai testi sentiti da parte resistente, gli stessi hanno riferito di una presunta relazione extraconiugale della ed a condotte aggressive poste Parte_1 in essere dalla medesima nei confronti del coniuge. Deve ritenersi tuttavia che – a prescindere dalla circostanza per cui sono stati sentiti testi legati familiarmente con CP_ l' ossia la sorella ed il cognato – seppure vi fosse stata una relazione della con altra persona ciò non farebbe venire meno la gravità delle Parte_1 6
CP_ condotte di violenza poste in essere dall che, in considerazione di quanto sopra esposto, devono ritenersi motivi determinanti del determinarsi della fine della relazione matrimoniale.
Dunque, deve ritenersi che la separazione sia addebitabile a CP_1
La domanda di addebito deve, quindi, essere accolta.
In merito all'affidamento e collocamento della figlia nulla deve essere Per_3 disposto avendo la medesima raggiunto la maggiore età.
Con riferimento all'assegnazione della casa familiare ed alle statuizioni economiche deve osservarsi quanto segue.
La ricorrente ha richiesto nelle comparse conclusionali che il resistente faccia fronte alle spese di locazione di un'abitazione per la ricorrente e la figlia in quanto il contributo versato dal Comune di IT per esigenze Per_3 abitative cesserà nel mese di Agosto 2024 ed un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 300,00 e per la figlia di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie a carico delle parti. CP_ Il resistente ha richiesto disporsi l'assegnazione della casa familiare all' per le esigenze del figlio disabile ed un mantenimento a favore della figlia Per_2 di euro 150,00 oltre all'assegno unico a favore della ricorrente in maniera integrale.
Con ordinanza emessa il 5 giugno 2023, a seguito di richiesta di modifica in CP_ corso di causa avanzata dal difensore dell' il Giudice delegato ha disposto l'assegnazione della casa familiare a in quanto genitore collocatario del CP_1 figlio maggiorenne non autosufficiente in quanto affetto da gravi patologie invalidanti, disponendo che la se ne allontani entro 90 giorni e che i Parte_1
Servizi Sociali del comune di IT che già hanno in carico il nucleo familiare costituito dalla resistente e dai figli conviventi, si attivino al fine di individuare delle soluzioni abitative adeguate e verificare la possibilità di introduzione di eventuali provvidenze economiche a loro favore (anche CP_ eventualmente revocando quelle a favore dell' non ulteriormente necessarie).
All'udienza del 6 settembre 2023 ore 14,30 – data in cui è stata fissata anche l'audizione della minore – sono state convocate le parti e gli assistenti Per_3 sociali del comune di IT, al fine di individuare le soluzioni adeguate in considerazione della grave difficoltà economica della resistente.
Va rilevato che, in considerazione dell'avvenuto decesso del figlio Parte_2 in data 31 maggio 2024, è venuta meno la giustificazione per l'assegnazione
[...] della casa familiare al resistente, per cui la stessa deve essere riassegnata alla 7 quale genitore collocatario della figlia maggiorenne non Parte_1 Per_3
CP_ autosufficiente, e dovrà essere rilasciata dall entro 60 giorni. Dalle dichiarazioni rese all'udienza del 6 settembre 2023 è emerso che non lavora Per_3 ed ha interrotti gli studi, pur avendo provato a lavorare come baby sitter ed avendo frequentato un corso per estetista.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza presidenziale è stato disposto un assegno di mantenimento a favore della di euro 400,00 mensili e Parte_1 per la figlia di euro 400,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie ed in Per_3 corso di causa è stato disposto il pagamento diretto a carico del datore di CP_ lavoro, che è venuto meno essendo cessato il rapporto lavorativo dell'
In primo luogo, si prende atto della circostanza per cui il resistente ha concordato affinchè l'assegno unico familiare sia percepito integralmente dalla ricorrente, che in corso di causa era inoltre stata dichiarata affidataria esclusiva della figlia.
All'esito del giudizio e dall'esame depositata dalle parti, quanto alla situazione economico reddituale delle parti è emerso che:
- la ricorrente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di fare lavori saltuari di pulizia in abitazione;
- il resistente ha dichiarato in udienza presidenziale di percepire reddito da stipendio di euro 1.800,00 circa e di corrispondere per la casa dell CP_2 euro 100,00 circa mensili.
Dalla documentazione depositata in corso di causa ed a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. risulta che la ricorrente ha dichiarato di avere percepito euro 3.800,00 nell'anno 2020, euro 4.500,00 nell'anno 2021 ed euro
5.500,00 per l'anno 2022 mediante lavori saltuari. Risulta anche che la ricorrente ha beneficiato di sussidi da parte del Comune di IT per potere prendere in affitto una casa, sussidi che tuttavia il difensore ha dedotto che sarebbero venuti meno nel mese di agosto 2024.
Dalla documentazione reddituale depositata dal resistente è risultato che lo stesso ha dichiarato reddito lordi per l'anno 2022 di euro 10.222,00, per l'anno 2021 di euro 16.175,00 e per l'anno 2020 di euro 21.541,00. Le buste paga depositate riportano redditi variabili a seconda dei mesi e delle trattenute operate sulla paga mensile.
Dunque, deve ritenersi che sussiste tuttora una sperequazione economica tra le parti come risultante dalla situazione reddituale sopra così ricostruita e 8 pertanto possa essere accolta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente, nella misura di euro 200,00 mensili, tenendo conto della circostanza per cui la casa familiare è stata assegnata alla ricorrente, la quale può lavorare anche se, come documentato in giudizio, risulta che la stessa percepisce somme modeste per pulizie in abitazione tanto da essere destinataria di sussidi da parte del Comune di IT, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza ed aggiornamento Istat.
Deve essere confermato l'assegno di mantenimento disposto per la figlia di euro 400,00 mensili, avendo la stessa da poco raggiunto la maggiore Per_3 età e non lavorando, se non in maniera saltuaria e dunque non essendovi motivi per modificare il mantenimento così come disposto con ordinanza presidenziale.
La ricorrente ha richiesta il risarcimento del danno, ai sensi dell'art 709, comma 2, n. 3 c.p.c., patito dalla Sig.ra per l'aggravio di Parte_1 compiti nell'accudimento del figlio disabile , stante la totale assenza del Per_2 marito nella vita del predetto, necessitante di continue cure e assistenza e per la totale assenza nella vita della figlia minore Tale domanda non può Per_3 essere accolta. Infatti, la domanda risarcitoria svolta dalla ricorrente è inammissibile nel presente giudizio, in quanto estranea al contenuto tipico del giudizio di separazione e non connessa alla domanda principale (Cass. 8.9.2014
n. 18870).
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico del resistente CP_1
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio del presente giudizio e per i procedimenti incidentali sub 2), 3) e 4) vanno poste a carico di parte resistente e liquidate a favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con riduzione al 50%, come da dispositivo tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale ai valori tra i minimi e medi per causa di valore indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
9
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 149/2019 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
a IT (RM) il 23 aprile 1972 e nato a [...] il CP_1
19 luglio 1972, aventi contratto matrimonio in data 09.05.1993 in IT
(RM), trascritto nei registri del medesimo Comune al n. 50, P. 2 S.A., Anno
1993;
2) dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata dalla CP_
, che la responsabilità della separazione è da ascrivere all' per le Parte_1 causali di cui in parte motiva;
3) assegna la casa familiare alla ricorrente in qualità di genitore collocatario della figlia maggiorenne non autosufficiente, che dovrà Per_3
CP_ essere rilasciata dall' entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza;
4) dispone che verserà mensilmente a CP_1 Parte_1
l'importo di euro 200,00 per il suo mantenimento e di euro 400,00 per il mantenimento della figlia entro il giorno 5 di ciascun mese e che detto Per_3 importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
5) dispone che i genitori sostengano nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie mediche (tra cui quelle relative al sostegno psicologico- psichiatrico, visite specialistiche, interventi chirurgici, cure ortodontiche) di istruzione (libri scolastici e universitari, rette scolastiche, gite con pernotto) e sportive relative alla figlia secondo le disposizioni del Protocollo in Per_3 vigore presso il Tribunale di IT;
6) rigetta le ulteriori richieste della ricorrente per i motivi sopra esposti;
7) condanna a rifondere le spese di lite del presente giudizio e CP_1 delle a favore di per il presente giudizio e delle cause sub 2), Parte_1
3) e 4) che liquida in euro 4.500,00 già ridotta del 50%, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi a favore del difensore Avv.
Roberta Donti che si è dichiarato antistatario;
8) pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di parte resistente;
9) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge. 10
Si comunichi alle parti ed al CTU dott.ssa Persona_4
Così deciso, in IT, nella camera di consiglio del 9 dicembre
2024.
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso