Sentenza 28 aprile 2025
Decreto presidenziale 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 28/04/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00304/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00448/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2024, proposto dalla sig.ra AR SO, rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Infortuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giffone, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui alla sentenza n. 1062/2023 del 03 ottobre 2023, emessa dal Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. PREMESSO CHE la ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato, attestato in atti, della sentenza n. 1062 del 3.10.2023, con cui il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro, ha condannato il Comune di Giffone al versamento, in suo favore, della retribuzione di posizione, nella misura annua minima indicata nel decreto di conferimento incarico pari ad € 5.164,56, oltre interessi come per legge, oltre al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge se dovuti;
RILEVATO CHE il Comune di Giffone, benché regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito sicché non vi sono elementi da cui desumere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, lo stesso abbia dato ad oggi integrale esecuzione al titolo giudiziale;
2. RITENUTA la sussistenza di tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., in quanto copia attestata conforme all’originale della sentenza in epigrafe, ex art. 479 c.p.c., è stata notificata, a mezzo pec, al Comune di Giffone in data 19.03.2024, con conseguente decorrenza del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 L. 31 dicembre 1996, n. 669;
3. RITENUTO pertanto, di dover ordinare all’amministrazione convenuta di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata mediante il pagamento, in favore della ricorrente, delle somme ivi indicate, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza. Sono, altresì, dovute le spese connesse alla registrazione della stessa, se documentate;
4. RITENUTO di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari all’integrale adempimento del credito avente titolo dell’ordinanza in epigrafe;
4.1 In particolare, il Commissario ad acta dovrà:
- procedere sia all’allocazione delle somme in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
4.2 L’eventuale richiesta di proroga del termine assegnato per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio, fin d’ora, delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni;
5. RITENUTO, infine, di dovere liquidare le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune di Giffone di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Reggio Calabria con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio, il quale, ricevuta la comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inerzia dell’Amministrazione, provvederà entro 60 giorni al compimento degli atti necessari all’esecuzione della predetta sentenza nei sensi e nei termini di cui in motivazione con spese a carico dell’amministrazione intimata;
c) condanna il Comune di Giffone al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali del presente giudizio che vengono liquidate in complessivi € 500,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Mazzulla | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO