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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/11/2025, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1809/2023
Udienza cartolare del 3.11.2025
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. MO CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1809/2023 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da:
( ) elettivamente domiciliata in Lucca Corso Garibaldi Parte_1 C.F._1
147 presso lo studio dell'Avv. Angela Mia Pisano ( ) che la rappresenta e C.F._2 difende giusta procura in atti
- attrice opponente-
CONTRO
(P.IVA n. ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante ( ), e per essa, quale procuratore, Controparte_2 C.F._3
(P. Iva n. - C.F. ), in persona del Consigliere Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3
Delegato ( ) rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_2 C.F._3 disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ( ) e Andrea Ornati C.F._4
( con studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N, giusta procura C.F._5 alle liti allegata in atti, e con domicilio eletto in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170
- convenuta opposta-
Conclusioni delle parti.
Per parte opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) Nel merito per i fatti in narrativa revocare ed annullare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto ingiuntivo n. 1186/2023. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. In via istruttoria [omissis].”
Per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo IU adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale, Concedere alla il termine per attivare il Controparte_1
procedimento di mediazione;
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 460/2023, R.G. n. 1186/2023, del 24/03/2023 emesso dal Tribunale di
Lucca, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare
l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 460/2023, R.G. n.
1186/2023, del 24/03/2023 emesso dal Tribunale di Lucca. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. e la sig.ra al pagamento in favore della società Controparte_4 Parte_1 [...] della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività Controparte_1 istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende. In via istruttoria [omissis]”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 460/2023 del 24.3.2023 (RG n. 1186/2023) il Tribunale di Lucca ingiungeva a (deceduto nelle more del presente giudizio) e di Controparte_4 Parte_1 pagare a quale cessionaria, la somma di € 19.862,40, oltre interessi e spese Controparte_1 della fase monitoria, a titolo di debito residuo del contratto di prestito personale n. 19829353 stipulato con SS S.p.A. in data 23.10.2018 (doc. 7 fascicolo monitorio).
Con citazione del 18.5.2023 e proponevano opposizione al Controparte_4 Parte_1 decreto ingiuntivo lamentando “la evidente nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso sulla base di documentazione priva dei requisiti richiesti dall'ordinamento”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, perché Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto, e la conferma del decreto opposto.
Concessa la provvisoria esecutività (ordinanza del 21.9.2023), esperito inutilmente il tentativo di mediazione obbligatoria (verbale negativo del 2.11.2023), nelle more del presente giudizio decedeva . Controparte_4
Riassunto il giudizio da parte di depositate le memorie ex art. 183 comma 6 Parte_1
c.p.c. la causa veniva istruita con sole prove documentali e rinviata per la discussione orale all'udienza del 3.11.2025 con termini per note (depositate solo da parte opposta).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni a sostegno della domanda attrice sono tutte infondate e, pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.
Quanto alla asserita mancanza di prova scritta del credito ingiunto, si osserva che parte opposta ha depositato in giudizio il titolo negoziale e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB. Richiamando la giurisprudenza di legittimità in virtù della quale “le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere (Ex multis, Cass., n. 12169/2000; Cass.
n. 9579/2000; Cass. n. 5675/2001)”, si rileva che nel caso in esame l'opponente non ha formulato
“contestazioni puntuali e circostanziate in ordine alle singole voci contenute nell'estratto conto analitico versato in atti dalla creditrice”.
Quanto alla doglianza relativa alla invalidità del contratto di finanziamento “monofirma” (firmato solo dal cliente), la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7603/2025 ha ribadito il principio di diritto già affermato dalle SS.UU (Cass. SS.UU. n. 898/2018), al quale si ritiene doveroso dare continuità, secondo cui per la validità di un contratto bancario la firma del solo cliente è sufficiente,
a condizione che la banca abbia poi dato esecuzione all'accordo (ad. es. erogando il finanziamento, come nel caso che ci occupa), dimostrando così la sua volontà di obbligarsi.
Parte opponente lamenta, poi, la mancata consegna di copia del contratto: invero, nel contratto risulta sottoscritta la dichiarazione di avvenuta consegna del contratto comprensivo di tutta l'informativa precontrattuale (v. pag. 4 doc. 7 fascicolo monitorio).
Si osserva poi che, contrariamente a quanto afferma parte opponente, con racc. a.r. (“Rifiutata”)
oltre a sollecitare il pagamento della somma oggetto di ingiunzione, comunicava Controparte_1 agli opponenti anche l'avvenuta cessione del credito de quo da parte di SS AN (v. raccomandata e avviso di ricevimento;
doc. 9 fascicolo monitorio).
In ogni caso, ai sensi dell'art. 58 TUB, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla G.U. esonera il cessionario dalla notificazione della cessione al debitore ceduto, producendo gli stessi effetti ex art. 1264 c.c. (in motiv., cfr. Cass. n. 17262/2024).
Per ciò che concerne la asserita carenza di legittimazione attiva della cessionaria, risultano depositati in atti (e non specificamente contestati) l'accordo quadro con il contratto di cessione
(doc.
4-5 fascicolo monitorio) e la lista crediti ceduti contenente l'esatta indicazione del credito vantato nei confronti dell'opponente.
Parte opposta ha comunque allegato anche l'avviso di cessione (SS AN/Kruk Investimenti) pubblicato sulla G.U. Parte Seconda n. 30 del 15.3.2022 (doc. 3 fascicolo monitorio): secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, fermo restando che la valutazione dell'idoneità asseverativa del predetto avviso, nei termini appena indicati, è devoluta al giudice di merito” (Cass. n. 26127/2024; Cass. 4277/2023; Cass. n. 22544/2023; Cass.
n. 20495/2020).
Ebbene, l'avviso testualmente recita, per quanto qui di interesse: “La società Controparte_1
(la “società”) … ha stipulato con SS AN S.p.A. (la “cedente”) … un accordo quadro
[...] di cessione di crediti individuabili “in blocco”… in forza del quale la cedente e la società si sono impegnate a cedere e ad acquistare, rispettivamente ….i crediti identificabili in blocco che, alle rispettive date di cessioni mensili, nel periodo con decorrenza dal 1/3/2022 e scadenza al 28/2/2023
(periodo di validità) rispondano simultaneamente ai seguenti requisiti: siano crediti erogati in relazione a contratti di credito stipulati in forma di…prestiti personali…; siano crediti originariamente erogati, alternativamente da SS AN S.p.A.; siano crediti con riferimento ai quali la relativa decadenza dal beneficio del termine sia stata comunicata ai debitori ceduti entro il 30/9/2022 (incluso);…nessuno dei debitori ceduti risulti defunto in data pari o anteriore alla data di cessione…”. Segue ulteriore indicazione dei criteri di inclusione.
Il credito de quo risponde a tutti i criteri di inclusione indicati nell'avviso, in particolare: è un credito erogato da SS AN in relazione a un contratto di prestito personale, con riferimento al quale la decadenza dal beneficio del termine è stata comunicata in data 3.10.2021 ed uno dei debitori ceduti è deceduto in data 10.1.2024.
Quanto alla asserita indeterminatezza dei tassi di interesse, a parte che la doglianza è generica e non provata, si osserva che il contratto di finanziamento, debitamente sottoscritto dai clienti, contiene tutte le condizioni economiche del rapporto, tra cui il TAN (12,20%), il TAEG (13,57%) ed il tasso di mora (1% sulla quota capitale del debito residuo).
Conclusioni e spese
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della lite, sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento in considerazione della serialità delle questioni, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in euro 1.700,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge.
Il IU MO CE