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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 7668/ 2023
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CRISPINO GERARDA presso il cui studio elettivamente domicilia in VIA BUCCINO 84018 SCAFATI ITALIA
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallo CP_1 avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in C/O AVV.
MASSIMO DI LAURO - CORSO VITTORIO EMANUELE N.142 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , l'accertamento e la CP_1 declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione
1 delle somme richieste dall'istituto, asseritamente indebitamente erogate dall' al de cuius del ricorrente, con conseguente CP_2 condanna dell' a compiere gli atti conseguenti. L' si è CP_1 CP_1 costituito e ha resistito alla domanda attorea. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. In via pregiudiziale, si deve rilevare che nessuna decadenza può essere ravvisata nel caso di specie dato che come è noto tale istituto non può essere applicato in via analogica in materia di indebito estendendo altre previsioni relative a diverse fattispecie. Sempre in via pregiudiziale si deve rilevare che la mera rateazione non può costituire una forma di acquiescenza in base ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce:” L'acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., come non può essere ravvisata nel fatto che il soccombente abbia pagato il debito di cui alla sentenza esecutiva, ancorché senza espressa riserva d'impugnazione, a maggior ragione, non può evincersi dal fatto che egli ne abbia chiesto la rateazione.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/04/2014, n.9075). E' superfluo rilevare, tuttavia, che i ratei già riscossi dall' non sono oggetto di questo giudizio e non CP_1 dovranno essere restituiti.
Appare opportuno premettere che l'indebito in esame appare di natura previdenziale ma che, comunque, ad analoghe conclusioni si dovrebbe giungere qualora lo si qualificasse come indebito assistenziale, mancando la mala fede e sussistendo comunque un rapporto con l' in base a quanto specificato infra. CP_1
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha dedotto: che il proprio de cuius era titolare di una pensione categoria SO, che l'Istituto previdenziale gli aveva inviato una comunicazione relativa ad un asserito indebito relativo al predetto de cuius. Tanto premesso, il ricorrente ha richiamato la disciplina sull'indebito previdenziale, e ha sostenuto l'illegittimità della disposta ripetizione, alcun addebito potendo essere formulato in relazione a quanto prescritto dalla normativa, ratione temporis, applicabile alla fattispecie.
Orbene deve preliminarmente rilevarsi che la ripetizione degli indebiti pensionistici è stata oggetto di molteplici interventi legislativi , che hanno derogato alla disciplina generale stabilita dall'art. 2033 c.c.. Si segnalano, al riguardo, l'art. 80, terzo comma, del regio decreto 28 agosto 1924 n. 1422, l'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 e l'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412. Quest'ultima
2 disposizione , secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 39 del 1993, in quanto innovativa rispetto alla disciplina introdotta dall'art. 52 della legge n. 88/89, è applicabile alle situazioni debitorie sorte a partire dal 31 dicembre 1991, data di entrata in vigore della legge 412/91. Successivamente, sono intervenute le leggi 23 dicembre 1996 n. 662
e 28 dicembre 2001 n. 448, le quali hanno dettato, con effetto retroattivo ed in via transitoria, una disciplina di carattere globalmente sostitutivo rispetto a quella prevista dalle disposizioni sopra richiamate, da applicarsi a pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31 dicembre 2000. Per i pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 1° gennaio 2001 trova, invece, di nuovo applicazione la disciplina dell'art. 13 L. n. 412 del 1991. Difatti , le leggi nn. 662/1996 e 448/2001 introducono una normativa speciale rivolta al passato;
in particolare, la prima per i periodi anteriori al 1996, e la seconda per gli indebiti anteriori al 1° gennaio 2001. La disciplina vigente resta, pertanto, quella contenuta nell'art. 13 L. n. 412 /1991, la quale trova applicazione dal gennaio 2001 (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2006). Anche le SS.UU. della Corte di Cassazione sono intervenute per dirimere i contrasti insorti a livello giurisprudenziale in tema di recupero di indebiti, affermando il principio secondo cui “al fine di stabilire quale delle norme succedutesi nel tempo debba trovare applicazione nella specifica materia si deve aver riguardo al momento del pagamento indebito “ (cfr. Cass. SS.UU. , 7 marzo 2005 , n. 4809). Nel caso di specie, quindi, trattandosi di indebito relativo ad un periodo successivo al 2001, trova applicazione l'art. 13 della L. n. 412/1991. Orbene, il comma 1 di tale articolo dispone che sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo del quale sia stata data espressa comunicazione al pensionato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' , salvo che l'indebita erogazione sia dovuta a CP_2 dolo del pensionato. La giurisprudenza è giunta, peraltro ad analoghi approdi in materia assistenziale. Appare opportuno al riguardo citare per esteso alcuni passi della motivazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia del 25/10/2012, per la rilevanza della buona fede anche in ambito assistenziale:” In primo luogo deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso d'appello, i principi affermati dalla
3 Cassazione con la sentenza n. 1446/2008 devono applicarsi nella fattispecie in esame e l'interpretazione che ne consegue porta ad una statuizione finale conforme a quella impugnata, pur se con parziale diversa motivazione. Infatti la motivazione dell'appellata sentenza deve essere corretta nella parte in cui accomuna l'indebito previdenziale a quello assistenziale, nonché integrata come da argomentazioni che seguono. La citata sentenza della Suprema Corte ha dettagliatamente ricostruito la successione delle leggi in materia e ha chiarito anche la "ratio legis" e i criteri di individuazione della volontà del legislatore. Segnatamente "Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatoli, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un. , 8 aprile 1975, n, 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994). Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, circa la
4 rettificabilità degli errori commessi dall' nell'attribuzione di CP_3 prestazione entro il termine massimo di dieci anni). Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali. Su questo specifico punto si è espressa la Corte costituzionale, giudicando manifestamente infondate le questioni di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., comma 1, dell'art. 1, commi 260 - L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 265, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, nelle parti in cui, pongono limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale. Ha precisato il 448 delle leggi che, a seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dal D.L. n. 323 del 1996, art. 4 e dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, comma 8, si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità
5 dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1 (Corte costituzionale, 27 ottobre 2000, n. 448; 22 luglio 2004, n. 264). La stessa Corte costituzionale, in tema di ambito di applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 38, commi 7 e 8, ha ritenuto legittima la non estensione ai trattamenti pensionistici erogati dall'IN (sent. 28 aprile 2006, n. 178) ed altresì rilevato il carattere straordinario ed eccezionale dell'intervento legislativo nella materia dell'indebito previdenziale (sent. 13 gennaio 2006, n. 1). Le considerazioni svolte dimostrano l'erroneità palese della tesi enunciata dalla sentenza impugnata, secondo cui sarebbe applicabile al rapporto controverso la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, comma 7, che recita: Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell per periodi anteriori al 1 gennaio CP_1
2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 Euro. Sia il contesto delle disposizioni nel quale la previsione è inserita, sia il riferimento esclusivo alle "pensioni" e non ad altre prestazioni, sia, e soprattutto, la circostanza che il legislatore riserva costantemente una disciplina differenziata per le provvidenze previste a favore degli invalidi civili, rendono manifesto come l'ambito di applicazione sia estraneo al rapporto controverso. La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili. La specifica questione dell'indebita percezione della prestazione in difetto del requisito di iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio è stata già indagata dalla giurisprudenza della Corte (Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e decisa nel termini di seguito esposti. La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite. Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del
6 D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari); ed infine del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le CP_1 modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali. Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili,
a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003). ”. In definitiva si deve ritenere come sempre afferma la predetta sentenza :” … che la disciplina ex art. 2033 c.c. trovi applicazione solo allorquando manchi qualsiasi rapporto assistenziale, ed in tal senso va interpretata la locuzione della Cassazione "quando manca radicalmente il diritto alla prestazione", come si evince dall'esempio citato nella sentenza n. 1446/2008 per esplicitare tale ipotesi ("corresponsione dovuta ad errore di persona"). Ogni qual volta, invece, sussista un rapporto assistenziale tra assicurato ed istituto erogatore, poiché la domanda di prestazione è stata presentata, nonché sussistano la piena buona fede del percettore e, correlativamente, la colpa esclusiva dell'Ente erogatore nella concessione della provvidenza non spettante, si ricade non nel caso di "mancanza radicale del diritto alla prestazione", ma in quello di mancanza di un requisito prescritto dalla legge per ottenere la prestazione. D'altronde tale soluzione è la sola compatibile con la ratio di tutela del "principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita" . In linea generale e salvo che sia
7 specificatamente previsto in modo diverso dalla legge, detto principio non opera, per l'appunto, solo quando manca il rapporto assistenziale (e dunque se sussiste errore di persona) o quando manca la buona fede del percettore”. Tanto premesso, con riferimento alla ricorrenza dell'elemento soggettivo, va sottolineato che “sul percettore della prestazione indebita non grava l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ultimo può ritenersi sussistente solo se positivamente provato” (così Cass. Civ., Sez. Lav., 29/4/1997 n. 3728). Inoltre, come autorevolmente affermato da Cass. n.11498/96, “non può configurarsi l'ipotesi di dolo per il semplice silenzio o la reticenza di chi riscuote le somme, ancorché in malafede, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo , di per sé stesso, valore di causa determinante dell'erogazione non dovuta”. Nel caso di specie, pur riconoscendosi la controversia della questione che dovrà essere tenuta presente nel governo delle spese, l' non ha provato la sussistenza del dolo in capo al de cuius CP_2 dell'odierno ricorrente. In particolare, l' non ha specificato quali dichiarazioni CP_1 contraddittorie e mendaci abbia compiuto a suo tempo il dato che evidentemente è con riferimento alla medesimo che deve essere valutata la sussistenza del dolo ( o di dichiarazioni contraddittorie). Osserva il giudicante che dalla documentazione prodotta emerge, quindi, che l'indebita erogazione di denaro era avvenuta, a causa di un errore dell' . CP_2
Nulla, inoltre, è stato dimostrato in sede processuale, benché sia stata espressamente affermata la buona fede del de cuius. Per quanto precede si deve ribadire che nessuna mala fede può ritenersi provata. La domanda deve quindi essere accolta considerato che non è emersa la prova della mala fede. Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. La novità e controversia di alcune problematiche esaminate giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: a) accoglie la domanda, e per l'effetto dichiara il ricorrente non tenuto alla restituzione della somma di euro 4.081,64 richiesta dall' , in quanto da quest'ultimo indebitamente corrisposta, CP_1 condannando l ad emettere tutti gli atti conseguenti;
CP_1
8 b) compensa le spese di lite;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Cosi deciso in Torre Annunziata, in data 15/5/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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