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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 627 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 15.02.2023, avverso la sentenza n.4080/19 del tribunale di Lecce
TRA
(p. iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Gallipoli (LE), alla via Cav. di Rodi n. 18, presso lo studio dell'avv. Matteo Speraddio dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Cosimo de Giorgi n. 19, nello studio dell'avv. Alfredo
Lonoce che, unitamente all'avv. Paolo Colombo, la rappresentano e difendono, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo è così sinteticamente riportato nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio, davanti all'intestato Tribunale, la società odierna convenuta per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare privo di efficacia e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato, ingiusto ed illegittimo;
accertare e dichiarare la non debenza degli importi richiesti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
1 La società attrice esponeva di avere ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n.2936/2017, emesso il 19.10.2017 dal Tribunale di Lecce, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro
44.223,00, oltre interessi e spese, fondato su fatture di fornitura di energia elettrica.
Sosteneva che le fatture non erano mai state ricevute nei tempi di legge e che in sede di invio dei solleciti riportanti l'estratto conto, erano sempre state contestate.
Eccepiva la prescrizione del credito per gli anni 2009, 2010 e 2013 e contestava l'entità dei consumi, nonché il corretto funzionamento del contatore, giacché il pannello/schermo TV display di pubblicità installato in Gallipoli aveva avuto ed aveva un consumo non soggetto a variazioni, pressoché di Euro
1.000,00/1.100,00 a bimestre.
Contestava, pertanto i consumi e sosteneva che vi era un errore di lettura.
Evidenziava, inoltre che per gli anni 2009 e 2010 erano state pagate le forniture sui consumi effettivi e che per gran parte del 2011 lo schermo TV era rimasto spento.
Si costituiva che a sua volta contestava quanto dedotto, eccepito e rilevato da Controparte_1 parte attrice e rassegnava le seguenti conclusioni: “concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione appare manifestamente destituita di fondamento e non è basata su prova scritta, né di pronta soluzione, non è corredata da alcun elemento probatorio ed essendo infine dimostrato per tabulas ed anche ammesso dalla medesima opponente, che la stessa ha usufruito dell'energia elettrica somministrata da senza pagare i Controparte_1
relativi corrispettivi;
accertare e dichiarare che ha applicato le tariffe pattuite Controparte_1 contrattualmente ed ha fatturato legittimamente l'energia elettrica somministrata alla
[...]
sia in base ai consumi effettivi, sia in base a quelli stimati in conformità con le previsioni Parte_1
E Pt_2Controparte_1 CP_2
le letture dei contatori dal punto di prelievo oggetto di fornitura;
previe le declaratorie del caso
[...]
e riservata ogni ulteriore istanza, respingere l'avversa opposizione e confermare il decreto ingiuntivo
n.2936/17 del 19.10.2017, dichiarando tenuta al pagamento in favore della Parte_1
concludente della somma di Euro 44.223,33 o di quella diversa maggiore o minor che somma che risulterà in corso di causa come dovuta, oltre agli interessi di mora ex D.lgs. n. 231/02 dalla data di emissione dell'ultima fattura emessa, ossia dalla data del 15.07.2014 fino all'effettivo soddisfo, nonché oltre le spese legali liquidate in sede di emissione del decreto ingiuntivo, oltre oneri fiscali e previdenziali e rimborso forfettario del 15%, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
La detta convenuta rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente e produceva le diffide di pagamento del 17.02.11, 14.01.13 e 02.09.15 e precisava che il contratto di somministrazione era stato sottoscritto nel 2009 ed era rimasto attivo fino al 2013, puntualizzando, per quanto attiene alla rilevazione dei consumi, che la fatturazione dei consumi avveniva con
2 applicazione di consumi stimati, in conformità con le previsione della Delibera dell' Pt_2
n.200/99, cui seguivano i conguagli all'esito delle letture effettive che pervenivano da E Distribuzione
SpA.
Elencava tutte le fatture non pagate dall'opponente dall'attivazione della fornitura al 31.12.13, sostenendo che le stesse avevano recepito i consumi rilevati dal Distributore nel corso del rapporto contrattuale, pari a complessivi Kwh 194,354.
Concessi i termini ex art. 183, VI° comma, cpc, disposta CTU tecnica e precisate le conclusioni, la causa veniva infine trattenuta per la decisione ex art.281 sexies c.p.c.”.
Con sentenza n.4080/2019 il tribunale di Lecce così provvedeva: “1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2936/17 emesso dal Tribunale di Lecce in data 19.10.2017; 2) condanna al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della convenuta Controparte_3 [...]
che si liquidano in Euro 2.738,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”. CP_1
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione notificato il 24.07.2020, la Parte_1
proponeva appello per i motivi che saranno di seguito esaminati. Parte_1
Precisate le conclusioni, all'udienza del 15.02.2023 la Corte riservava la causa per la decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame, variamente articolato, rubricato “Vizio di motivazione nonché vizio di omessa motivazione sub specie di difetto assoluto o di motivazione apparente mediata attraverso l'utilizzo della sintesi meramente assertiva nonché violazione di norme di diritto sostanziale e violazione delle norme relative alla valutazione delle prove” l'appellante critica la sentenza impugnata deducendo, in primo luogo, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare prescritto il credito di cui alle fatture ottobre 2009/agosto2010 per un importo complessivo di € 7.700,30 oltre gli interessi di mora in quanto delle tre missive del 17.02.2011, 14.01.2013
e 2.09.2015 a cui il tribunale ha attribuito efficacia interruttiva della prescrizione, solo quella del
2.09.2015 risulterebbe effettivamente consegnata.
Tale affermazione non può essere condivisa dalla Corte posto che le tre racc. a.r. sono state recapitate presso la sede legale della società e pertanto sono idonee ad interrompere la prescrizione, come correttamente affermato dal giudice di primo grado.
Il motivo va invece accolto nella parte in cui l'appellante critica la sentenza di primo grado per avere il tribunale fondato la decisione acriticamente sulle risultanze della c.t.u. senza tener conto della circostanza provata della sostituzione del contatore per guasto in prossimità del termine del rapporto, con la conseguenza che è rimasto indimostrato il credito ingiunto da Controparte_1
3 E' ius receptum che nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione stessa è assistita da una presunzione semplice di veridicità. Per quanto riguarda la distribuzione dell'onere della prova, è il somministrante che deve dimostrare il regolare funzionamento del contatore stesso in caso di contestazione, laddove il somministrato è gravato dall'onere di provare che i consumi eccessivi riportati da un contatore funzionante siano dovuti a cause esterne alla sua volontà e a lui non imputabili.
Laddove, poi, la prova tecnica di funzionamento, non possa essere esperita a causa del comportamento del somministrante (che ha provveduto alla sostituzione del contatore al di fuori del contraddittorio e lo ha eliminato, impendendo ogni verifica tecnica), non può addebitarsi al somministrato la mancata prova dell'inesattezza dei calcoli eseguiti da . Controparte_4
Nello stesso senso il supremo giudice di legittimità, in ultimo con ordinanza n. 512 del 09/01/2025 ha confermato il suddetto orientamento, affermando: “ In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, in ragione della irrilevanza della conferma in sede testimoniale dell'esattezza della lettura dei consumi da parte dell'operatore dell'ente somministrante, a fronte del fatto che la sostituzione del contatore senza contraddittorio e la sua successiva distruzione avevano reso impossibile la prova del corretto funzionamento dell'apparecchio di rilevazione).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame consegue che la sentenza impugnata va riformata posto che è provato che in data 3.7.2013 i tecnici di (si veda verbale di sostituzione Parte_3 del misuratore del 3.7.2013 allegato alla c.t.u. a firma dell'ing. sostituirono per Persona_1
guasto il contatore relativo al punto di prelievo 890777040 – indirizzo di fornitura Via Giovanni
XXIII Gallipoli, intestato a in assenza di contraddittorio con il cliente, neppure Parte_1
avvenuto successivamente, sicché non può ritenersi provata da sulla quale Controparte_1
gravava il relativo onere probatorio, la corrispondenza tra i consumi effettivi e quelli fatturati.
In tale contesto l'appello va accolto e la sentenza riformata.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico di in quanto Controparte_1
soccombente.
P.Q.M.
la Corte:
4 - accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto ingiuntivo opposto (n.2936/2017) del tribunale Controparte_5
di Lecce;
- condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, Parte_1 Parte_1 quanto al primo grado in € 2.738,00 per compensi professionali (come da sentenza impugnata) e quanto al presente grado di giudizio in € 777.00 per contributo unificato ed € 3.500,00 per compensi professionali oltre, per entrambi i gradi, accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
- dichiara il diritto di , alla restituzione di quanto Parte_1 Parte_1
eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u.. Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(Avv. Patrizia Ingravallo) (Dott. Riccardo Mele)
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