Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Roma SEZIONE 14^ CIVILE in personal del giudice unico dott. Francesco Cottone nel procedimento iscritto al
N.2361 del ruolo generale degli affari conteziosi dell'anno 2024, pendente tra
(C.F. Parte_1
, in persona del curatore pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. Sergio P.IVA_1
Di Amato come da procura in atti
Attore
e
(C.F. ), (CF ) e (CF CP_1 P.IVA_2 CP_2 P.IVA_3 CP_3
), tutte in persona dei rispettivi l.r.p.t., assistiti e difesi dall'Avv. Simone P.IVA_4
Forte come da procura in atti
Convenuti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI: parte attrice chiede la revoca dei seguenti atti:
a) nei confronti di dell'atto stipulato il 20 novembre 2019; b) nei confronti di CP_1 dell'atto stipulato il 14 luglio 2021; c) nei confronti di dell'atto CP_2 CP_3 stipulato il 31 luglio 2021 nonché dell'atto stipulato il 19 febbraio 2021 ed avente ad oggetto i seguenti tre immobili: 1) immobile iscritto al Catasto dei Fabbricati del
Comune di CA SA SC al foglio 24, particella 78, subalterno 13 (già subalterni
8 e 9), zona censuaria U, categoria C/1, classe 3, consistenza mq. 141, superficie catastale totale mq. 224, Rendita Euro 2.628,82; 2) immobile iscritto al Catasto dei
Fabbricati del Comune di CA SA SC al foglio 24, particella 77, subalterno 5, zona censuaria U, categoria C/1, classe 5, consistenza mq. 30, superficie catastale totale
commercio al dettaglio di abbigliamento, sito in SAt'Agata sul SAterno (RA), via
Pedergnano n. 2, di al rilascio del ramo d'azienda esercente l'attività di CP_2
commercio al dettaglio di abbigliamento, sito in Faenza (RA), corso Mazzini n. 27, di al rilascio delle unità immobiliari site in CA SA SC (FC), Via Fratelli CP_3
Cairoli n. 36, 38 e 44 e in Forlì, Corso Giuseppe Garibaldi n. 22, con vittoria di spese diritti e onorari.
Parte convenuta chiede il rigetto delle domande attoree e insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie come formulate nella memoria ex art. 171 ter, comma 1, n. 2
c.p.c., ed in particolare per la disposizione di Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di accertare “il valore effettivo di mercato del ramo d'azienda, esercente attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, sito in SAt'Agata sul SAterno (RA), via
Pedergnano n. 2 alla data del 20.11.2019; il valore effettivo di mercato del ramo
d'azienda esercente l'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, sito in
Faenza (RA), corso Mazzini n. 27, alla data del 14.07.2021; il valore effettivo di mercato delle due unità immobiliari site in CA SA SC (FC), Via Fratelli
Cairoli nn. 36, 38 e 44 e una terza sita in Forlì, Corso Giuseppe Garibaldi n. 22, alla data del 19.02.2021; il valore effettivo di mercato del marchio “Fabbri Boutiques”, alla data del 31.07.2021”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 2 gennaio 2024, la Liquidazione giudiziale
[...]
conveniva in giudizio le Società e Parte_1 CP_3 CP_2 CP_1
al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia dei seguenti atti:
a) nei confronti di dell'atto stipulato il 20 novembre 2019, con il quale, con CP_1 riserva di proprietà e al prezzo di € 120.000,00, cedeva alla società il ramo Pt_1
pag. 2/9 d'azienda, esercente attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, sito in
SAt'Agata sul SAterno (RA), via Pedergnano n. 2.
b) nei confronti di dell'atto stipulato il 14 luglio 2021, col quale, con CP_2 riserva di proprietà e al prezzo di € 170.000,00, cedeva alla società alla il Pt_1 ramo d'azienda esercente l'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, sito in
Faenza (RA), corso Mazzini n. 27.
c) nei confronti di dell'atto stipulato il 31 luglio 2021, con il quale CP_3 Parte_1 cedeva alla società il marchio “Fabbri Boutiques”, già oggetto per l'anno 2020 di un contratto di licenza del marchio con attribuzione di una opzione di acquisto per €
150.000,00, nonché dell'atto stipulato il 19 febbraio 2021, con il quale, a titolo di prestazione in luogo del parziale pagamento di un debito di € 654.598,43, venivano Cont ceduti alla suddetta società alla re immobili, di seguito specificati:
1) l'immobile iscritto al Catasto dei Fabbricati del Comune di CA SA SC al foglio 24, particella 78, subalterno 13 (già subalterni 8 e 9), zona censuaria U, categoria
C/1, classe 3, consistenza mq. 141, superficie catastale totale mq. 224, Rendita Euro
2.628,82;
2) l'immobile iscritto al Catasto dei Fabbricati del Comune di CA SA SC al foglio 24, particella 77, subalterno 5, zona censuaria U, categoria C/1, classe 5, consistenza mq. 30, superficie catastale totale mq. 29, Rendita Euro 759,19;
3) l'immobile iscritto al Catasto dei Fabbricati del Comune di Forlì al foglio 178, particella 187, subalterno 48 (già subalterni 1 e 34), zona censuaria U, categoria C/1, classe 13, consistenza mq. 191, superficie catastale totale mq. 220, Rendita Euro
14.115,85.
Parte attrice chiedeva, altresì, relativamente alle predette revocatorie, la condanna di al rilascio del ramo d'azienda, esercente attività di commercio al dettaglio di CP_1 abbigliamento, sito in SAt'Agata sul SAterno (RA), via Pedergnano n. 2, di CP_2 al rilascio del ramo d'azienda esercente l'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, sito in Faenza (RA), corso Mazzini n. 27, di al rilascio delle CP_3
unità immobiliari site in CA SA SC (FC), Via Fratelli Cairoli n. 36, 38 e 44 e in Forlì, Corso Giuseppe Garibaldi n. 22.
pag. 3/9 A sostegno delle proprie domande, la procedura affermava che gli atti sopra indicati avevano esaurito, quasi integralmente, la capacità patrimoniale della società, tanto che il curatore aveva rinvenuto, quale attivo, soltanto giacenze di magazzino, stimate, sulla base di una perizia di parte, in euro 15.000,00.
Quanto alla prova dell'esistenza dell'eventus damni, parte attrice evidenziava che dalla verifica dello stato passivo era emerso un credito dell'Agenzia delle Entrate di euro
2.882.128,65 antecedente, in larga misura, al 2019 e pertanto leso dagli atti indicati in narrativa.
Per quanto riguarda il consilium fraudis e la scientia damni, ovvero la consapevolezza rispettivamente del debitore e del terzo quanto al danno subito dal creditore, la procedura sosteneva che i suddetti elementi risultavano dal compimento di atti che, per la loro natura, avevano reso più incerto il soddisfacimento del creditore, il quale non era in alcun modo assicurato dal patrimonio residuo della . Pt_1
Più nello specifico, con riferimento alla prova della sussistenza della participatio fraudi delle società beneficiarie degli atti dispositivi del patrimonio della , parte Pt_1
attrice dichiarava che tanto quanto erano ricollegabili ai CP_3 CP_4 CP_2
sig.ri e figli di ex A.U. e liquidatrice della CP_5 Parte_2 Parte_3
società sottoposta a procedura concorsuale. Da questo dato, a parere della procedura, era possibile presumere la compartecipazione dolosa delle società sopra richiamate al compimento degli atti dispositivi in lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14 marzo 2024, si costituivano in giudizio e contestando quanto affermato e dedotto da parte attrice CP_3 CP_1 CP_2
e chiedendo il rigetto delle domande dalla medesima formulate.
Con memoria, ex art. 171 ter, c.p.c., del 9 maggio 2024, e CP_3 CP_1 CP_2 chiedevano l'ammissione della C.T.U. al fine di accertare:
[...]
- il valore effettivo di mercato del ramo d'azienda, esercente attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, sito in SAt'Agata sul SAterno (RA), via Pedergnano n. 2 alla data del 20.11.2019;
- il valore effettivo di mercato del ramo d'azienda esercente l'attività di commercio al dettaglio di abbigliamento, sito in Faenza (RA), corso Mazzini n. 27, alla data del
14.07.2021;
pag. 4/9 - il valore effettivo di mercato delle due unità immobiliari site in CA SA SC
(FC), Via Fratelli Cairoli nn. 36, 38 e 44 e una terza sita in Forlì, Corso Giuseppe
Garibaldi n. 22, alla data del 19.02.2021;
- il valore effettivo di mercato del marchio “Fabbri Boutiques”, alla data del 31.07.2021.
Con memoria, ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., produceva copia della perizia dei beni rinvenuti, costituita essenzialmente da materiale fotografico e da una breve relazione in cui si dava atto che il lotto oggetto di stima veniva valutato euro 15.000,00.
All'udienza dell'11 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Preliminarmente, deve rigettarsi l'istanza di ammissione della CTU richiesta dalle parti convenute, vertendo la medesima su circostanze del tutto irrilevanti nell'ambito del presente giudizio.
Infatti, gli atti dispositivi in lite non sono stati impugnati da parte attrice deducendo quale pregiudizio per i creditori, l'inadeguatezza del corrispettivo, ma evidenziando esclusivamente che gli stessi avevano pressoché esaurito la capacità patrimoniale della società.
Sul punto, occorre evidenziare che nella revocatoria ordinaria il pregiudizio per i creditori ricorre non solo quando il corrispettivo previsto dall'atto dispositivo è inadeguato rispetto al valore del bene, ma anche quando l'atto realizza una variazione qualitativa del patrimonio mediante la sostituzione di un bene facilmente individuabile e aggredibile dai creditori con altro facilmente occultabile come il denaro e quando l'atto rappresenta un modo anomalo di estinzione di una obbligazione e lede la par condicio creditorum (cfr. Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 26927/2017).
Ciò premesso, l'azione di inefficacia è fondata e deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 66, l. fall., il curatore può domandare o eccepire l'inefficacia degli atti del debitore, poi dichiarato fallito, in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile di cui agli artt. 2901 c.c. e ss.
Il richiamo alle norme civiliste implica che l'azione revocatoria, seppure esperita nell'ambito di una procedura concorsuale, deve rispettare i requisiti sostanziali previsti dall'art. 2901 c.c.
pag. 5/9 E in particolare, tra i presupposti necessari per l'esercizio dell'azione revocatoria, anche quando esperita nell'ambito di una procedura concorsuale, si colloca il pregiudizio che l'atto dispositivo impugnato arreca alle ragioni, e cioè alle pretese vantate da uno o più creditori nei confronti del debitore che ha compiuto l'atto.
Detto pregiudizio, come affermato, si estrinseca in una modifica quantitativa o qualitativa del patrimonio debitorio, tale da rendere impossibile, più incerto o difficile il soddisfacimento integrale dei diritti di credito vantati, sempre che, prima dell'atto dispositivo, tale soddisfazione fosse concretamente possibile, almeno in misura parziale.
Ciò chiarito, nell'ambito di una procedura fallimentare, è il curatore, che promuove la revocatoria ordinaria di un atto dispositivo, compiuto dal debitore poi fallito, a dover dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, essendo tenuto a provare tanto la preesistenza di ragioni creditorie rimaste insoddisfatte rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole (circostanza, questa, pacifica nel caso di specie), quanto il relativo mutamento qualitativo e/o quantitativo del patrimonio debitorio.
Tale onere probatorio incombe sul curatore sia in ragione della duplice funzione che tale organo svolge, il quale rappresenta al contempo la massa dei creditori e il debitore fallito, sia in ossequio al principio di vicinanza della prova, il quale esclude che il predetto onere possa esser posto a carico del beneficiario dell'atto impugnato, non essendo questo tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa.
Quanto affermato trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che è “il curatore ad avere l'onere di provare che il patrimonio residuo del debitore poi fallito, a seguito del compimento dell'atto e delle modifiche quantitative o qualitative ad esso apportate, era di natura o dimensione tali da rendere impossibile ovvero più difficile il soddisfacimento dei creditori preesistenti” (Cass. n. 524/2023; Cass. n.
7201/2024; Cass. n. 20801/2024).
Nel caso di specie, parte attrice ha fornito una prova piena dell'entità del pregiudizio subito dai creditori e, specialmente, del mutamento qualitativo e quantitativo del patrimonio conseguente all'esecuzione degli atti dispositivi impugnati.
pag. 6/9 In particolare, il curatore ha correttamente dimostrato che gli atti dispositivi in lite compiuti a favore delle società convenute hanno sensibilmente ridotto la garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio del debitore.
Infatti, proprio a seguito del compimento dei suddetti atti la consistenza del patrimonio della società debitrice è mutata sia qualitativamente che quantitativamente, come si evince dalla perizia di stima ritualmente prodotta da parte opponente nell'ambito del presente giudizio, e non contestata da parte opposta, che ha quantificato il predetto patrimonio residuo (costituito da capi d'abbigliamento) in euro 15.000,00.
Tale esiguo valore (del tutto inidoneo a garantire l'elevato debito contratto dalla società fallita) è, peraltro, comprovato dalla documentazione fotografica in atti da cui emerge che i capi di abbigliamento in parola (costituenti, di fatto, gli unici beni rimasti in capo alla società fallita a seguito delle alienazioni e cessioni di cui è stata chiesta la revoca) appaiono non solo obsoleti ma anche danneggiati e, pertanto, difficilmente commerciabili.
La cessione di tutti gli asset patrimoniali idonei ad una effettiva ed utile aggressione da parte dei debitori in un momento in cui la società già presentava un grave indebitamento e, peraltro, in parte per mezzo di mere compensazioni integrano certamente
(quantomeno sotto il profilo presuntivo) gli estimi del consilium fraudis e del scentia damni in capo alla Parte_1
Pertanto deve ritenersi che parte attrice abbia dimostrato in modo pieno e puntuale la sussistenza del presupposto oggettivo all'esercizio dell'azione revocatoria di cui all'art. 66 l. fall. e art. 2901 c.c.
Con riferimento alla partecipatio fraudis delle società beneficiarie convenute, occorre evidenziare che gli stretti rapporti familiari e di affari intercorrenti tra la socia unica e amministratrice unica della società sottoposta alla procedura concorsuale con il socio unico e amministratore unico di e nonché con la socia di CP_1 CP_2
maggioranza e amministratrice unica di consentono di presumere con assoluta CP_3
certezza che le società fossero pienamente consapevoli della situazione di e Parte_1
del pregiudizio che le cessioni avrebbero arrecato ai suoi creditori.
Da ultimo, occorre sottolineare che, contrariamente a quanto eccepito dalle convenute, Cont l'atto di cessione di tre immobili compiuto dalla in favore della società a Parte_1
pag. 7/9 titolo di prestazione in luogo del parziale pagamento di un debito di € 654.598,43, non rientra nell'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 2901, comma 3, c.c, in forza della quale non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito la sostanziale differenza tra l'adempimento di un debito scaduto e la prestazione in luogo di adempimento, evidenziando che la datio in solutum costituendo una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione è indubbiamente assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66, l.fall. In particolare, la previsione normativa di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi di adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non anche in quei casi in cui l'estinzione dell'obbligazione sia l'effetto finale di un atto discrezionale, soggettivamente ed oggettivamente diverso rispetto a quello in virtù del quale il pagamento è dovuto, quale è, appunto, la datio in solutum (Cass. n. 13227/2024).
Tutto quanto premesso, è evidente che l'atto di cessione di tre immobili compiuto dalla Cont in favore della società a titolo di prestazione in luogo del parziale Parte_1 pagamento di un debito di € 654.598,43, costituendo una modalità di estinzione dell'obbligazione anomala non può qualificarsi come adempimento di un debito scaduto in senso tecnico, potendo, perciò, essere revocabile ai sensi dell'art. 66, l.fall.
P.Q.M.
Dichiara inefficace: -
- nei confronti di l'atto stipulato il 20 novembre 2019; CP_1
- nei confronti di l'atto stipulato il 14 luglio 2021; CP_2
- nei confronti di l'atto stipulato il 31 luglio 2021 nonché l'atto stipulato CP_3
il 19 febbraio 2021 ed avente ad oggetto i seguenti tre immobili: 1) immobile iscritto al Catasto dei Fabbricati del Comune di CA SA SC al foglio
24, particella 78, subalterno 13 (già subalterni 8 e 9), zona censuaria U, categoria C/1, classe 3, consistenza mq. 141, superficie catastale totale mq. 224,
Rendita Euro 2.628,82; 2) immobile iscritto al Catasto dei Fabbricati del
Comune di CA SA SC al foglio 24, particella 77, subalterno 5, zona censuaria U, categoria C/1, classe 5, consistenza mq. 30, superficie catastale totale mq. 29, Rendita Euro 759,19; 3) immobile iscritto al Catasto dei pag. 8/9 Fabbricati del Comune di Forlì al foglio 178, particella 187, subalterno 48 (già subalterni 1 e 34), zona censuaria U, categoria C/1, classe 13, consistenza mq.
191, superficie catastale totale mq. 220, Rendita Euro 14.115,85.
Condanna:
- al rilascio del ramo d'azienda, esercente attività di commercio al CP_1 dettaglio di abbigliamento, sito in SAt'Agata sul SAterno (RA), via
Pedergnano n. 2;
- al rilascio del ramo d'azienda esercente l'attività di commercio al CP_2
dettaglio di abbigliamento, sito in Faenza (RA), corso Mazzini n. 27,
- al rilascio delle unità immobiliari site in CA SA SC (FC), Via CP_3
Fratelli Cairoli n. 36, 38 e 44 e in Forlì, Corso Giuseppe Garibaldi n. 22
Condanna le parti convenute al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 18.200, oltre al 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Roma il 15.01.2025
Il giudice
Francesco Cottone
pag. 9/9