Articolo 2 della Legge 1 luglio 1959, n. 514
Articolo 1Articolo 3
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11 agosto 1959
Art. 2.
Dopo l' articolo 10 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , e' aggiunto il seguente articolo 10-bis:
"Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti considerati all'ultimo comma del precedente articolo, col vincolo di segreto sulla loro natura.
Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi dovranno essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.
E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Ministero della difesa, per gli oggetti riferentisi ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dalla invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute in questo decreto".
Entrata in vigore il 11 agosto 1959