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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/06/2025, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2890/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Anna MANTOVANI Presidente Dott. Francesca VULLO Consigliere
Dott. Roberta NUNNARI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Nunzia Parte_1 C.F._1
Garito presso il cui studio in Monza, via Manzoni n. 37 è elettivamente domiciliato.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante dott. rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Scioscia, presso il Controparte_2 cui studio in Monza, via Modorati n. 1 è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
Per Parte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così provvedere: Nel merito in via principale: per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui in premessa riformare la sentenza n. 2213/2024 del Tribunale di Monza (R.G. 581/2024), pubblicata il 12.09.2024 nella parte in cui “rigetta la domanda risarcitoria proposta nei confronti di e “pone a carico di entrambe le Controparte_1 parti nella misura del 50% cadauna, le spese di CTU separatamente liquidate nel corso del giudizio riassunto” in quanto del tutto illegittima e per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della signora nella causazione dell'evento lesivo del 12.09.2012, condannare Controparte_3 [...] con sede in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2 (P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, a risarcire in favore del signor i danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali dallo stesso subito a seguito del sinistro stradale per cui è causa, così come meglio indicati, quantificati e documentati negli atti e nei documenti di parte e per l'effetto condannare gli odierni convenuti CP_ al pagamento della somma di Euro 74.789,23, già detratti gli importi versati dall (Euro 23.818,72), dall'Assicurazione medesima prima del presente giudizio (Euro 3.617,00) ed infine l'importo di Euro 12.000,00 corrisposto dalla controparte all'udienza del 16.09.2021 unicamente a titolo di risarcimento del
pagina 1 di 13 danno biologico subito e di rimborso delle spese mediche, con espressa esclusione del riconoscimento delle spese legali sostenute dall'attore e accettato a titolo di acconto sul maggior dovuto, su un totale complessivo Euro 114.224,95, così meglio specificato:
- danno da invalidità temporanea: Euro 13.579,20;
- danno da invalidità permanente: Euro 54.898,41;
- Lucro cessante (perdita attività lavorativa): Euro 18.931,13;
- Danno emergente (spese vive): Euro 1.816,21;
- Danno da perdita di chance (perdita della capacità lavorativa specifica): Euro 25.000,00; ovvero al pagamento di quelle diverse o maggiori somme così come accertate dalla sentenza n. 1809/2022 del
Tribunale di Monza e/o ritenute di giustizia Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze formulate e non ammesse nel corso del giudizio di primo grado e in particolare la richiesta di integrazione della CTU se ritenuto necessario per le ragioni di cui in premessa.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito:per i motivi in fatto e diritto esposti in atti, rigettare integralmente le domande formulate in appello alla Sentenza n. 2213/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 12.09.2024 e, per l'effetto, confermare integralmente il disposto della predetta Sentenza.
Con vittoria di spese e compensi di lite. Sulle istanze istruttorie di parte appellante:Ci si oppone alla richiesta di integrazione della CTU Medico
Legale per i motivi già dedotti sul punto alla pag. 18 del presente atto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora in avanti conveniva in Parte_1 Pt_1 giudizio la compagnia assicuratrice (d'ora in avanti ), per Controparte_1 CP_1 accertare e sentire dichiarare la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo Ford Ka targato
BV576CN, di proprietà di , chiedendo la condanna di costei e dell'impresa Parte_2 assicuratrice al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal sinistro di cui era stato vittima.In particolare l'attore rappresentava che in data 12.09.2012,mentre percorreva sulla propria mountain bike la strada Comunale della Santa, direzione Vimercate, veniva travolto dalla autovettura Ford, di proprietà di , in quell'occasione, condotta da Parte_2 CP_3
, e che a causa del forte impatto, sbalzato dalla sella, era andato a sbattere con la testa contro
[...] il parabrezza dell'auto, per poi finire scaraventato nel campo adiacente alla carreggiata. Il rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti accorsi sul luogo, rilevava l'esclusiva responsabilità della conducente nella causazione dell'incidente, essendo stato violato l'art. 143 co. 1 C.d.S. L'attore allegava che, oltre ai gravi danni fisici riportati (“frattura scomposta della clavicola destra e grave trauma cranico commotivo con ematoma subdurale” pag. 4 atto di citazione), in seguito al sinistro aveva subito un progressivo deterioramento del proprio stato di salute e le sue condizioni Pt_1 psichiche erano con il tempo, via via peggiorate, tanto da condurre alla perdita del lavoro, mentre in precedenza l'attore godeva di ottima salute, svolgendo regolarmente la propria attività lavorativa. Chiedeva pertanto accertarsi la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo e condannare CP_
al pagamento della somma di Euro 86.789,23, già detratti gli importi versati dall' (Euro CP_1 23.818,72) e dall'Assicurazione medesima (Euro 3.617,00) su un totale complessivo Euro 114.224,95, comprensivo delle voci di danno di danno non patrimoniale da invalidità temporanea e pagina 2 di 13 danno da invalidità permanente, lucro cessante (perdita attività lavorativa), nonché danno da perdita di chance (perdita della capacità lavorativa specifica e danno emergente (spese mediche sostenute), ovvero al pagamento di quelle diverse o maggiori somme ritenute di giustizi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
, costituitasi, incontestata la ricostruzione del sinistro e la esclusiva responsabilità del CP_1 conducente, a fronte di un dedotto preesistente grado di invalidità in capo a avversava Pt_1 l'opposta pretesa e ne chiedeva il rigetto in ragione della intervenuta percezione di somme satisfattive del pregiudizio lamentato da Pt_1 La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU medico legale sulla persona del che Pt_1 concludeva per la sussistenza di un disturbo dell'adattamento innestato su un disturbo di personalità NAS, quantificando il danno biologico da invalidità permanente nella percentuale del 24%, di cui solo 1/3 da porre in relazione con il sinistro.
In esito alle risultanze della consulenza integrava la somma già corrisposta Controparte_1 ante causam, pari a € 3.617,00, consegnando ulteriori €12.000 a totale risarcimento del danno subito.
Con sentenza n. 1809/2022, il Tribunale di Monza, ritenuto non provato che l'invalidità accertata potesse essere correlata a condizioni pregresse, aveva ritenuto che la percentuale di invalidità del
24% accertata dal ctu fosse interamente riconducibile al sinistro ed aveva condannato a CP_1 corrispondere a l'importo complessivo di €107.041,28 a titolo di danno non patrimoniale Pt_1
(danno biologico temporaneo e danno biologico permanente, applicando la misura massima di personalizzazione in ragione della lesione della capacità lavorativa generica e specifica il tutto pari a euro 146.477,00 da cui detrarre l'importo percepito di euro 39.435,72 da e Controparte_1 dall' , con gli interessi, oltre l'importo di €1.550,00 a titolo di danno patrimoniale per spese CP_5 mediche.
La Corte di appello, a seguito di impugnazione proposta preso atto della mancata Pt_1 partecipazione in primo grado del proprietario del veicolo , litisconsorte necessario, Parte_2 con sentenza n. 3039/2023, dichiarava la nullità della sentenza del primo giudice.
Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato anche alla proprietaria del veicolo
[...]
, reiterava la propria richiesta risarcitoria chiedendo la condanna nei confronti Parte_2 Pt_1 della compagnia assicurativa e della proprietaria del veicolo, in solido tra loro dell'importo di euro i CP_ Euro 86.789,23 (già detratti gli importi versati dall' (Euro 23.818,72) e dall'Assicurazione medesima (Euro 3.617,00) su un totale complessivo Euro 114.224,95), o il pagamento delle diverse e maggiori somme ritenute di giustizia, oltre interessi.
costituitasi, ha avversato le pretese attoree chiedendone il rigetto. Controparte_1
è rimasta contumace. Parte_2
Con sentenza n. 2213/2024 il Tribunale di Monza, dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di condanna avanzata nei confronti di , ha rigettato la domanda risarcitoria proposta Pt_2 da dichiarando compensate tra le parti le spese di lite. In particolare, accertata, con riguardo Pt_1 all'an della pretesa risarcitoria, la pacifica esclusiva responsabilità del conducente della vettura nella causazione del sinistro, con riguardo al quantum debeatur, ha ritenuto che le somme corrisposte ante causam dall' e dalla stessa fossero integralmente esaustive del risarcimento del danno CP_5 CP_1 subito, ciò avuto riguardo alla ritenuta, non contestata, commisurazione dell'importo risarcitorio, individuato da in euro 38.864,83. Condivise le risultanze della relazione peritale espletata, CP_1 ha ritenuto che quanto percepito da fosse superiore a quanto dovuto: a fronte di una situazione Pt_1 psico-patologica pregressa di cui era affetto l'attore, il sinistro aveva determinato un approfondimento di tale invalidità, riconoscendo pertanto il danno biologico da invalidità permanente come correlabile al sinistro solo nella percentuale di un terzo (8% del totale 24% riconosciuto in sede di ctu). pagina 3 di 13 Avverso la summenzionata sentenza ha interposto gravame articolando censure che possono Pt_1 essere ripotate come segue: I ) “quanto all'erronea valutazione dei fatti di causa e delle conclusioni della CTU” ( p.14 appello): si contesta che il sinistro costituisca un approfondimento della situazione psico-patologica pregressa di cui aveva dato atto il CTU, la sentenza annullata avrebbe dato atto di tutte le possibili concause, ravvisando al contempo la loro irrilevanza ai fini della causazione del danno, esclusivamente conseguente al sinistro di cui è causa. In particolare: A) dalla documentazione clinica prodotta non risulterebbe accertata alcuna malattia psichica pregressa del ma anzi, in seguito agli Pt_1 accertamenti condotti nei giorni successivi al sinistro, sarebbe emersa una patologia ad uno stato embrionale, peggiorata nel corso del tempo, fino a concretizzarsi in un deficit cognitivo con difficoltà attentive, mancanza di controllo dei propri impulsi e sviluppo di un disturbo paranoide della personalità; B) quanto all'erroneo mancato riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica avrebbe avuto problemi sul lavoro dopo il sinistro, tanto da essere Pt_1 trasferito dalla cucina all'archivio nel 2013, manifestando oltremodo delle difficoltà nell'adattamento poi scaturite nel licenziamento;
il tribunale avrebbe omesso di valutare che anche il ctu aveva riconosciuto l'incidenza della patologia psichiatria anche sulla capacità lavorativa generica e specifica;
C e D) il secondo sinistro patito da non avrebbe avuto alcuna incidenza causale;
pur Pt_1 essendo condivisibile la quota di invalidità permanente riconosciuta dal CTU nella misura complessiva del 24%, tuttavia non sarebbe corretto determinare la quota di invalidità riconducibile al sinistro nella misura di 1/3 (8%), in quanto si tratterebbe di una valutazione equitativa del CTU che esula dalle sue competenze. II) “quanto all'erroneità della sentenza nella parte in cui omette di applicare i principi di diritto richiamati dalla scrivente difesa negli atti di causa, ovvero di motivare le ragioni per cui gli stessi andrebbero disattesi”: non essendoci, secondo la tesi dell'appellante, prova di una preesistente patologia del e di una invalidità accertata prima dell'incidente, il primo giudice avrebbe Pt_1 disatteso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui , in caso di concorso di causalità umana e causalità naturale, il responsabile dell'illecito risponde per intero in quanto “una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi solo fra comportamenti umani colpevoli” (pag. 25 atto di appello). III) “quanto all'erroneità della sentenza nella parte in cui omette di motivare il rigetto dell'istanza istruttoria di integrazione della CTU”: si contesta la valutazione del CTU, condivisa dal Tribunale, come “necessariamente equitativa”, avendo riconosciuto una riduzione percentuale in virtù di una concausa naturale che, tuttavia, non aveva una tale portata. Pertanto si lamenta la mancata integrazione della CTU al fine di accertare la percentuale di invalidità eventualmente riconducibile a pregresse patologie. IV) “quanto all'erroneità in ogni caso della sentenza nella parte in cui provvede alla quantificazione del danno”: si evidenzia che la quantificazione del quantum risarcibile fatta dal primo giudice risulti fondata su una tabella di calcolo che è indeterminata o indeterminabile, dal momento che si rinvia sia alla tabella prevista dall'art. 139 del d.lgs 209/2005, sia a quella elaborata dall'Osservatorio costituito presso il Tribunale di Milano;
l'appellante deduce la correttezza della liquidazione effettuata in esito alla sentenza annullata, avuto riguardo al danno di natura permanete accertato nella misura del 24 % senza riduzione alcuna, con riconoscimento della personalizzazione nella misura massima, voce indicata in sede di domanda come perdita di chance e lucro cessante da perdita di attività lavorativa. Ha chiesto pertanto la riforma dell'impugnata sentenza, con condanna della compagnia assicurativa a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'appellante a seguito del sinistro stradale e quantificati in via principale in Euro 152.695,13, tenuto conto della integrale percentuale individuata dal ctu del 24 %, in subordine nelle misure determinabili mediante il riconoscimento delle pagina 4 di 13 CP_ percentuali del 15% come indicata dal ct di parte, del 12% come individuata a suo tempo dall' e infine nella misura di un terzo della percentuale del 24%, detratti gli importi già percepiti, individuando infine la propria pretesa in sede di precisazione delle conclusioni, come sopra CP_ richiamato, in Euro 74.789,23, già detratti gli importi versati dall' e dall'Assicurazione, su un totale complessivo Euro 114.224,95.
Si è costituita in appello che, avversate le opposte deduzioni, ha chiesto il Controparte_1 rigetto del gravame ex adverso proposto e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 6.02.2025, dichiarata la contumacia di , il Consigliere istruttore, Parte_2 su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 10.04.2025, successivamente differita all'udienza del 17.04.2025, per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.Disposta per tale udienza del 17.04.2025, la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ,dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 23.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, con le precisazioni di seguito esposte.
1.Non è fondato il primo motivo di appello.
Le deduzioni dell'appellante non sono idonee a contraddire la accertata esistenza di un disturbo preesistente, idoneo ad affermare che dal sinistro per cui è causa abbia subito un Pt_1 aggravamento, o una acutizzazione delle proprie condizioni di salute ma che al sinistro non possa tarsi risalire la integralità della situazione invalidante successivamente accertata.
La cartella clinica redatta in occasione del ricovero del nella divisione di Neurochirurgia in Pt_1 seguito all'incidente segnala che egli soffrisse di “nota sindrome ansioso depressiva” (doc. 2 fasc.I grado ). CP_1
Una ricostruzione dei disturbi segnalati dopo l'incidente è offerta dalla ctu in atti da cui emerge che se da un lato “la TAC encefalo del 25.09.2012 e quella precedente del 14.09.2012 segnalava che la raccolta ematica sulcale silviana sinistra si era del tutto riassorbita mentre era presente una sottile raccolta subdurale cronica in sede parietale destra senza effetto compressivo sulle strutture encefaliche adiacenti”, dall'altro veniva segnalata la persistenza di sintomatologia cefalgica sicchè in data 13.12.2012, si Pt_1 sottoponeva a visita neurologica presso l'ICP che esitava la diagnosi 'moderata sindrome ansioso- depressiva'. Viene pertanto riportato che “In data 14.03,2013 il periziando effettuò un colloquio clinico psicologico presso l'ICP di Milano con la dr.ssa , accusando disturbi dell'attenzione, Persona_1 concentrazione, anomalie del comportamento oltre ad una frequente sintomatologia cefalalgia;
attribuiva tali disturbi al trauma cranico del 12.09.2012; gli fu consigliato di sottoporsi ad indagine neuropsicologica mediane test psicometrici e psicodiagnostici. Per le sue condizioni psicoemotive, caratterizzate da disturbi
d'ansia e flessione del tono dell'umore di tipo depressivo gli fu consigliato un supporto psicoterapico”.Più specificatamente la dott.ssa dal colloquio rilevava “emergono deficit attentivi e disturbi Per_1 dell'autocontrollo (comportamenti impulsivi)….si evidenzia anche sintomatologia ansioso- depressiva a cui
pagina 5 di 13 insorgenza risale alla morte del fratello avvenuta 14 anni fa e alla malattia del padre in personalità solitaria
e tendente a rifuggire i rapporti” (doc. 3 fasc.I grado ). CP_1
L'ulteriore valutazione medica alla quale il veniva sottoposto in data 09.08.2013, rilevava Pt_1
“una sintomatologia riconducibile ad un profilo di personalità complesso (…) si nota un composito stato ansioso anche in relazione alla prestazione” (doc. 9 fascicolo I grado ). Pt_1
Gli esiti del colloquio psicologico del 19.12.2013 confortano tale evidenza: veniva infatti evidenziata nuovamente “una personalità differenziata, portatrice di vissuti anche a valenza personale/familiare altamente “traumatici”, che verosimilmente hanno inciso sull'equilibrio psico-affettivo del soggetto” sicchè
è riportato “si evidenziano significativi disturbi dell'umore, solo in pare consapevoli. Il soggetto manifesta una scarsa tolleranza alla frustrazione, situazione resa a più evidente dopo l'incidente”. Emerge che si erano già manifestati nel passato “comportamenti aggressivi con esplosione di rabbia” (doc. 5 fasc.I grado ). CP_1
La valutazione del quadro sintomatologico effettuata dal CTU ha quindi evidenziato un quadro clinico connotato da ansia, irritabilità, sentimenti di ostilità verso gli altri e tendenza alla interpretatività persecutoria, riportando che “il quadro clinico è caratterizzato da: ansia , irritabilità, nervosismo, disturbi del sonno, disturbi cognitivi di memoria e attenzione performances, distraibilità e difficoltà delle prestazioni polarizzazione idetica sulle lesioni conseguenti il primo trauma cranico e sulle inerenti tematiche rivendicative di risarcimento elevata sensibilità interpersonale con sentimenti di ostilità verso gli altri e tendenza alla interpretatività persecutoria labilità emotiva, appiattimento affettivo con tratti di fatuità, vissuti depressivi di esclusione e di inutilità bassa tolleranza alle frustrazioni, difficoltà nel controllo degli impulsi, incapacità di adattamento alle funzioni lavorative attribuitegli dopo il trauma cranico scarsa capacità critica nella valutazione degli effetti dei propri agiti, scarsi interessi per gli stati emotivi altrui e lieve disinibizione verbale. La sintomatologia descritta ha condizionato una diminuzione globale del funzionamento lavorativo e sociale, che fino al trauma del 2012 potevano ritenersi nella media” aggiungendo.
“le relazioni cliniche di altri specialistici che hanno valutato successivamente il paziente concordano sostanzialmente sul suddetto quadro clinico pur ritenendo che il trauma non abbia causato una modifica della personalità ma la slatentizzazione di un disturbo fino ad allora compensato (…)tale disturbo, innestatosi verosimilmente su una struttura di personalità solitaria e diffidente, tendente a rifuggire i rapporti sociali e già provata da gravissime vicissitudini familiari ma in sostanziale compenso, comporta ora, in associazione al deficit di attenzione e di memoria, significative difficoltà di motivazione, di valutazione degli eventi, di organizzazione della quotidianità e di interazione sociale” (pag. 10 CTU).
Pertanto, il CTU ha poi concluso affermando “Da tali traumatismi è derivato un importante Disturbo dell'adattamento che si è innestato su un Disturbo di Personalità NAS” e che “tale disturbo dell'adattamento collegato al disturbo di personalità, con elevate quote d'ansia, ed all'eventuale distimia depressiva, quadro clinico psichico che va considerato cronicizzato ed irreversibile, determina una riduzione dell'efficienza psico-fisica della persona (danno biologico) valutabile nella misura del 24%. Di tale danno solo un terzo è da porre in relazione di causa-effetto con i traumatismi riportati nell'incidente del 12.9.2012” (pag. 11 ctu).
Trattasi di diagnosi che risulta condivisa dal ctu di parte, che con relazione resa in data 28.10.2010 evidenzia il verificarsi di un aggravamento del disturbo di adattamento a carattere ansioso depressivo. ( doc. 22 fasc.I grado, ctu di parte Dott. . Persona_2
A fronte delle evidenze documentali, della relazione di ctu supportata dall'esame diretto di e Pt_1 da quanto apprezzabile quindi in via diretta, la circostanza che non sia stata in precedenza pagina 6 di 13 obiettivatizzata alcuna patologia è un dato non dirimente, trattandosi di un dato negativo neutro, potendo assumere pregnanza in senso assorbente solo il positivo accertamento di una patologia pregressa. D'altra parte non si era presentato al CPS ove aveva preso un appuntamento prima Pt_1 del sinistro sicchè, non sottoponendosi a visita, nessuna patologia poteva essere diagnosticata.
Per contro è contraddetto che fino al sinistro non avesse avuto modo di manifestare quello che Pt_1 solo in occasione della ctu è stata poi definita come “disturbo della personalità NAS”, richiamato anche in atto di citazione in cui si afferma “in data 12.05.2015 gli veniva diagnosticato un disturbo paranoide della personalità”. Trattasi di diagnosi che deve essere apprezzata avuto riguardo anche alla pacifica mancanza di esiti francamente neurologici, atteso che gli esami strumentali non hanno evidenziato alcuna persistenza di esiti correlabili al sinistro.
La stessa parte appellante ha ammesso che “le vicissitudini personali occorse all'attore, infatti, avevano certo fatto sì che il sig. sviluppasse una personalità solitaria e diffidente, tendente Pt_1 all'ansioso, ma senza costituire una vera e propria malattia tale da condizionarne la qualità della vita e le relazioni sociali”, con ciò dando atto di sintomi precedenti che però, a giudizio dell'appellante, non avevano inciso in alcun modo sulla vita quotidiana dell'attore, che si era sempre svolta in maniera assolutamente ordinaria sino all'incidente ( comparsa conclusionale appello).
Al fine di comprovare tale assoluta ordinarietà del proprio pregresso vissuto l'appellante ha citato circostanze che hanno contrassegnato le relazioni sociali/ lavorative di sotto questo ultimo Pt_1 profilo anche al fine di inferire e provare la lesione della capacità lavorativa ( p.18 appello).
La circostanza che abbia svolto il servizio di leva obbligatorio come bersagliere negli anni Pt_1
1988/1989, è da collocarsi a ventiquattro anni prima dell'incidente, sicchè non può avere alcuna valenza probatoria, a differenza di quanto ritenuto in sede di sentenza annullata.
Non è mai stata accertata una inidoneità assoluta al lavoro e conseguente al sinistro per cui è causa.
Nella “Valutazione Psico-Diagnostica e sintomatologia rilevata -espletata in data 13.12.2013, dopo l'incidente- presso la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, veniva affermato che avrebbe potuto svolgere mansioni di tipo esecutivo, non a contatto con il Pt_1 pubblico (doc. 5 fasc I grado . Pt_1
inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di cuoco già a partire Pt_1 dall'1.10.2005 era stato trasferito all'archivio cartelle cliniche in quanto “aveva presentato grossolane difficoltà dell'adattamento”. Successivamente, accertata la non idoneità per il prevalere di asma allergico, correlato ad una quota d'ansia, era stato collocato all'ufficio informazioni. All'epoca di tali avvenimenti, e sempre prima del sinistro, si erano manifestati disturbi emotivi reattivi che avevano determinato anche una accentuazione della sua aggressività (verbale) nei confronti dei suoi superiori, sicchè, a detta dello stesso aveva fissato un appuntamento presso Pt_1 il servizio psichiatrico competente per territorio, a cui poi non si era presentato (pag. 4 CTU ).
In atti vi sono poi provvedimenti correlati alla protratta assenza dal lavoro, e proprio nel 2012,anche prima dell'incidente, il rendimento di era stato giudicato “non sufficiente anche in funzione Pt_1 del tempo prestato in servizio”. In continuità con tale attività lavorativa contrassegnata da discontinuità si pone, pertanto, la raccomandata trasmessa in data 26.11.2013 dall'allora datore di lavoro, con cui è indicato che -poiché il Signor era stato assente dal lavoro per più di sessanta Pt_1 pagina 7 di 13 giorni per malattia- lo stesso doveva sottoporsi a visita di verifica dell'idoneità lavorativa, che comunque non si pone in diretta ed esclusiva correlazione al sinistro patito.
E' appurato che il 21.5.2014 a sia stata comminata sanzione disciplinare per avere inviato, Pt_1 nonché collocato presso bacheche aziendali, messaggi aventi contenuti lesivi nei confronti di colleghi, manifestando altresì una contrarietà minacciosa alla condivisione di spazi, condotte tutte ammesse in occasione del procedimento e rispetto alle quali non vi è stato alcun cenno a problematiche insorte in occasione dell'incidente ( doc. 16 fasc. I grado . Pt_1
Infine neppure l'intervenuto licenziamento è dato rapportabile al sinistro, emergendo, per contro, come lo stesso sia stato comminato per ragioni disciplinari, non da ultimo scarso rendimento ( docc.
17,19 fasc.I grado Cutuli).
Infine l'appellante non ha provato che l'invalidità accertata sia conseguenza esclusiva del sinistro patito e per cui è causa, essendo pacifico che nessuna incidenza causale è da attribuire all'ulteriore sinistro che ha coinvolto in data 9.9.2013. Pt_1
2.Quanto sopra esposto consente di ritenere assorbito il terzo motivo di appello con cui l'appellante lamenta la mancata integrazione della CTU.
Al CTU dott. nel procedimento R.G. n. 1609/2019, è stato formulato il seguente quesito: Per_3
“ritenuta accertata nella misura del 24% la patologia invalidante del sig. il perito individui Pt_1 se la medesima sia correlabile oltreché all'incidente del 12.09.2012, anche a condizioni pregresse dell'uomo”. La richiesta di integrazione di fatto mira a contestare l'accertamento svolto dal ctu al fine di sostenere che l'invalidità accertata in capo a sia integralmente correlabile al sinistro. Pt_1
3.Non è fondata l'ulteriore doglianza dell'appellante in merito all'omessa applicazione dei principi di diritto riguardanti il concorso tra causalità umana e causalità naturale oggetto del secondo motivo di appello.
Va richiamato il principio secondo cui “in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora un determinato evento dannoso sia riconducibile a volte alle cause naturali e a volte alle cause umane, non si versa in ipotesi di concorso di cause finalizzate alla produzione di uno stesso evento, bensì di eventi ulteriori e diversi, ciascuno con una propria causa;
in tale eventualità, pertanto, non vige il principio per cui il fatto dannoso va addebitato per intero o alla causalità naturale o a quella umana, sicché il giudice può procedere all'attribuzione percentuale delle rispettive responsabilità, tenendone conto ai fini del conseguente obbligo di risarcimento del danno ( Cass. Sez. U, Sentenza n. 24408 del 21/11/2011 )
Dando seguito a tale insegnamento è stato quindi affermato che qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta umana e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato, il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, primo comma, cod. civ.), l'efficienza pagina 8 di 13 eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 cod. pen. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi), onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout cour sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato non eziologicamente riconducibile alla colposa condotta umana. (Cass
Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014 )
La giurisprudenza invocata dall'appellante non si discosta da tale impostazione. Infatti se sul piano della causalità materiale vengono in considerazione la causa umana, cioè il sinistro e la causa naturale, la situazione patologica pregressa che può assumere rilievo solo al fine di stabilire se abbia o meno avuto valenza assorbente rispetto all'altra ma non ai fini di una riduzione proporzionale di responsabilità; sul piano della causalità giuridica, quindi del nesso intercorrente tra l'evento e il danno al fine di delimitare i confini del risarcimento, assume rilievo la sola condotta umana, quindi il sinistro, in quanto solo rispetto ad un'azione umana può ascriversi una forma di responsabilità.
Correttamente quindi il primo giudice ha fatto applicazione di questi criteri, non procedendo ad una riduzione proporzionale della responsabilità a fronte del concorso tra causa naturale e causa umana, ma selezionando, tra le conseguenze pregiudizievoli, solo quelle direttamente riconducibili alla condotta umana imputabile e, nel caso di specie, riconosciute nella percentuale di 1/3.
4. Viene infine in esame il quarto motivo di appello, relativo alla quantificazione del danno risarcibile.
L'accertamento di un disturbo pregresso al sinistro comporta che della percentuale complessiva di invalidità permanente valutata dal ctu nel 24% , superiore a quella valutata dal ctu di parte del 15% , possa riconoscersi una correlazione eziologica con il sinistro in una misura percentuale correlata al riscontrato aggravamento, stimata in un terzo.
Non è affrontato specificatamente dall'appellante il profilo della percentuale imputata all'aggravamento della invalidità, avendo contestato a monte che il sinistro abbia cagionato Pt_1 un aggravamento piuttosto che essere la primaria ed esclusiva causa della invalidità.
Nonostante, come esposto, debba ritenersi corretto il riconoscimento della percentuale di invalidità correlata causalmente al sinistro nella misura di un terzo dell'invalidità accertata dal CTU, non risulta tuttavia condivisibile il procedimento di liquidazione assunto dal giudice di prime cure.
In primo luogo la quantificazione operata dal giudice di primo grado di euro 38.864 è stata resa sulla scorta della “tabella micropermanente L.57/ 2001 decorrenza 1.4.2012”( doc. 9 fasc.I grado CP_1
“prospetto di liquidazione danno effettuato con il sistema di calcolo Remida”), redatta assumendo pagina 9 di 13 quali dati di calcolo l'attribuzione della percentuale di invalidità del 8% e l'età del danneggiato di anni 45.
Trattasi di quantificazione che è stata contestata da già nella prima memoria ex art 171 ter Pt_1
c.p.c. del 10.5.2024 ( “Premesso ciò, si contesta la quantificazione allegata da controparte (doc.9) che, anche senza considerare tutte le ulteriori questioni, è errata già a monte in quanto applica la tabella delle micropermanenti su un danno pari all'8%, quando, volendo aderire alle errate conclusioni del CTU, avrebbe comunque dovuto applicare le Tabelle del Tribunale di Milano sul danno non patrimoniale, al 24% e solamente poi ridurre proporzionalmente le risultanze di un terzo, risultando così una liquidazione del danno certamente più elevata da quella che vorrebbe controparte”).
Il giudice di prime cure ha proceduto alla individuazione del danno non patrimoniale assegnando il punto percentuale dell' 8%, e per tale ragione applicando le tabelle delle micropermanenti di fatto muovendo dal punto 0. Invece, la riduzione dell'efficienza psico-fisica (danno biologico) accertata in capo a valutabile nella misura del 24% (ventiquattro per cento), sconta l'accertata incidenza Pt_1 della patologia pregressa individuata nella misura del 16%.
Il danno di natura permanente deve liquidarsi quindi quale danno differenziale, stante la riconosciuta incidenza del sinistro nella misura di 1/3 della complessiva invalidità accertata, e dunque deve calcolarsi come differenza tra il danno da invalidità permanente del 24% e quello del 16%, atteso che il sinistro ha determinato un approfondimento nella misura del 8% (tra le tante Cass.
Sez. 3 , Ordinanza n. 20894 del 26/07/2024;Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 21261 del 30/07/2024).
già affetto per patologie pregresse di un'invalidità permanente nella misura del 16%, in Pt_1 conseguenza del sinistro risulta oggi affetto da un grado di invalidità permanete pari al 24%. Quindi il risarcimento dovuto è quello corrispondente a tale aggravamento, e non l'8%.
Sulla base delle tabelle aggiornate di Milano, considerata l'età del al momento del sinistro (44 Pt_1 anni), il danno non patrimoniale biologico (comprendente il danno morale), complessivo risarcibile è quindi di € 57.896,00 in valuta attuale ( danno da invalidità permanente del 24% , pari ad € 113.118
- danno da invalidità permanente del 16%, pari ad € 55.222).
A tale importo non può essere applicata la maggiorazione aggiuntiva correlata alla c.d.
”personalizzazione” non essendo stata dimostrata la sussistenza di particolari conseguenze dannose esulanti dal novero dei danni statisticamente connessi al fatto illecito. Come sopra esposto, manca infatti la prova della perduta possibilità di continuare a svolgere determinate attività, ovvero peculiari ricadute della menomazione sugli aspetti dinamico relazionali della vita quotidiana, tali da rendere il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Pertanto, non può essere accordato alcun aumento del danno risarcibile atteso che i postumi del sinistro, sia sotto il profilo psico-patologico, che sotto il profilo biologico e anatomico, posti a fondamento della “personalizzazione del danno”, sono stati considerati e liquidati unitariamente in fase di quantificazione del danno biologico permanente e del danno da inabilità temporanea (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 5984/2025; Cass. ord.31681/2024).
E' invece da riconoscersi, in aderenza a quanto apprezzato dal ctu, il danno da invalidità temporanea totale per 90 giorni, e da invalidità temporanea parziale al 50% per 90 giorni: deve pertanto pagina 10 di 13 individuarsi come dovuto in rapporto al valore monetario giornaliero di €115,00, per invalidità temporanea totale l'importo di €10.350,00, per l'invalidità temporanea parziale l'importo di
€5.175,00.
Al fine di verificare l'importo dovuto da parte di , occorre valutare l'incidenza della CP_1 intervenuta corresponsione al di somme da parte dell' e di stessa a titolo di Pt_1 CP_5 CP_1 acconto.
Deve quindi procedersi alla detrazione degli acconti percepiti, ma a tale operazione deve procedersi per “poste omogenee”, ovvero tra voci destinate a ristorare il medesimo pregiudizio, in ossequio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione in tema di c.d. danno differenziale, concernente il credito risarcitorio da liquidare alla vittima di un fatto illecito che per lo stesso titolo abbia percepito un indennizzo dall' o da una assicurazione privata (cfr. ex multis Cass. sent. CP_5
26117/2021; Sez. U - , Sentenza n. 12566 del 22/05/2018, Rv. 648649 - 01).).
Sulla scorta dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato, poiché l' ha pagato al danneggiato un CP_5 capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto del danno morale.
ha versato a somme: a) con provvedimento del 20.4.2013 a titolo di “indennità per CP_5 Pt_1 inabilità lavorativa temporanea assoluta” ha liquidato l'importo di euro 11.706,75, di cui euro
5.009,47 titolo di danno biologico;
b) con provvedimento del 23.10.2014, rivisitata la percentuale del grado complessivo di invalidità, ha liquidato una integrazione del danno biologico pari all'importo di euro 7.102,50. L'importo corrisposto a titolo di indennità per invalidità lavorativa non può essere detratto, perché assegnato dall' ad altro titolo, non per il danno biologico, temporaneo o permanente. Vanno CP_5 detratti, quindi, solo gli importi che l' ha corrisposto a titolo di danno biologico, che ammontano CP_5 ad euro 7.102,50 ed euro 5.009,47, che, per l'effettuazione del relativo corretto calcolo, vanno rivalutati alla attualità, pervenendo all'importo di € 14.682,63 ( euro 8.601,13 + euro 6.081,50).
Tali importi, sempre in considerazione del criterio delle poste omogenee, poiché sono stati corrisposti a titolo di danno biologico puro, devono quindi essere detratti dalla componente di danno non patrimoniale riconosciuto a titolo di danno biologico dinamico relazionale, e non dalla componente di danno da sofferenza soggettiva.
La posta di danno biologico “puro” individuabile sulla scorta delle tabelle milanesi è da individuare in euro 38.964 ( euro 80.799 in relazione al punto percentuale del 24% sottratti euro 41.835 in relazione al punto percentuale del 16%). Da tale importo di euro 38.964,00 riconoscibile a titolo di danno biologico / dinamico relazionale deve quindi sottrarsi la posta omogenea corrisposta dall' CP_5 sicchè residua a favore di l'importo di euro 24.281,37. Pt_1
Così calcolata l'incidenza delle detrazioni sull'importo ancora dovuto, occorre aggiungere (in quanto posta esclusa dalle detrazioni per poste omogenee di cui sopra), la voce di danno non patrimoniale dovuto a titolo di sofferenza soggettiva interiore, che va quindi calcolata a parte e riconosciuta come pagina 11 di 13 dovuta, ed è da individuarsi in euro 18.932,00, importo già rivalutato all'attualità ( euro 32.319-
13.387).
Agli importi individuati di euro 24.281,37 – importo ancora dovuto a titolo di danno biologico puro al netto degli importi corrisposti da e di euro 18.932,00 – a titolo di danno morale/esistenziale CP_5
- , vanno infine aggiunti, per il calcolo gli importi sopra richiamati dovuti a titolo di invalidità temporanea totale e parziale, rispettivamente, pari ad euro 10.350,00 ed euro 5.175,00.
Al totale dell'ammontare così determinato, pari a complessivi euro 58.738,37 (già detratto quanto corrisposto dall' a titolo di danno biologico), vanno detratti gli acconti corrisposti dalla appellata CP_5
in corso di causa, pari ad euro 15.617,00, che, ai fini della corretta detrazione per importi CP_1 omogenei, devono essere detratti dal dovuto previa rivalutazione dalla data del pagamento all' attualità, quindi euro 18.115,72.
Conclusivamente, l'importo ancora spettante a detratti per poste omogenee gli importi Pt_1 corrisposti da e ulteriormente detratti gli acconti corrisposti da , è pari ad euro CP_5 CP_1
40.622,65 ( euro 58.738,37- 18.115,72).
Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi, da calcolarsi in base all'insegnamento della Suprema
Corte (v., per tutte, Cass.-sez.un. 17.2.95 n.1712), ovvero dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione.
Deve essere altresì riconosciuto il danno patrimoniale (non contestato), relativo alle spese mediche conseguenti al sinistro, che ammontano ad €1.550,00, importo da maggiorarsi della rivalutazione e degli interessi come sopra indicati.
5. All'esito della lite è soccombente. CP_1
In punto spese, occorre dar seguito al principio secondo cui in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n.
3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
Tenuto conto dell'esito globale della lite, è soccombente e deve essere tenuta a rifondere alla CP_1 controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio.Tali spese si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione individuato tenuto conto del criterio del decisum.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Monza 2213/2024 pubblicata in data 12.09.2024, così provvede: pagina 12 di 13 1)condanna al pagamento in favore di di € 40.622,65 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi calcolati come da motivazione;
2)condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€1.550,00 a titolo di spese mediche, oltre a interessi e rivalutazione dal 12 settembre 2012 al saldo;
3)condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite Controparte_1 che liquida, per il primo grado in € 7.616,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15% e, per il secondo grado di giudizio in €6.946,00, oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%.;
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 23 aprile 2025
La cons. est. Dott. Roberta Nunnari
La presidente Anna Mantovani
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Anna MANTOVANI Presidente Dott. Francesca VULLO Consigliere
Dott. Roberta NUNNARI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Nunzia Parte_1 C.F._1
Garito presso il cui studio in Monza, via Manzoni n. 37 è elettivamente domiciliato.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante dott. rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Scioscia, presso il Controparte_2 cui studio in Monza, via Modorati n. 1 è elettivamente domiciliata.
APPELLATA
Per Parte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così provvedere: Nel merito in via principale: per tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui in premessa riformare la sentenza n. 2213/2024 del Tribunale di Monza (R.G. 581/2024), pubblicata il 12.09.2024 nella parte in cui “rigetta la domanda risarcitoria proposta nei confronti di e “pone a carico di entrambe le Controparte_1 parti nella misura del 50% cadauna, le spese di CTU separatamente liquidate nel corso del giudizio riassunto” in quanto del tutto illegittima e per l'effetto, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della signora nella causazione dell'evento lesivo del 12.09.2012, condannare Controparte_3 [...] con sede in Milano, Via Ignazio Gardella n. 2 (P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, a risarcire in favore del signor i danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali dallo stesso subito a seguito del sinistro stradale per cui è causa, così come meglio indicati, quantificati e documentati negli atti e nei documenti di parte e per l'effetto condannare gli odierni convenuti CP_ al pagamento della somma di Euro 74.789,23, già detratti gli importi versati dall (Euro 23.818,72), dall'Assicurazione medesima prima del presente giudizio (Euro 3.617,00) ed infine l'importo di Euro 12.000,00 corrisposto dalla controparte all'udienza del 16.09.2021 unicamente a titolo di risarcimento del
pagina 1 di 13 danno biologico subito e di rimborso delle spese mediche, con espressa esclusione del riconoscimento delle spese legali sostenute dall'attore e accettato a titolo di acconto sul maggior dovuto, su un totale complessivo Euro 114.224,95, così meglio specificato:
- danno da invalidità temporanea: Euro 13.579,20;
- danno da invalidità permanente: Euro 54.898,41;
- Lucro cessante (perdita attività lavorativa): Euro 18.931,13;
- Danno emergente (spese vive): Euro 1.816,21;
- Danno da perdita di chance (perdita della capacità lavorativa specifica): Euro 25.000,00; ovvero al pagamento di quelle diverse o maggiori somme così come accertate dalla sentenza n. 1809/2022 del
Tribunale di Monza e/o ritenute di giustizia Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento delle istanze formulate e non ammesse nel corso del giudizio di primo grado e in particolare la richiesta di integrazione della CTU se ritenuto necessario per le ragioni di cui in premessa.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
Nel merito:per i motivi in fatto e diritto esposti in atti, rigettare integralmente le domande formulate in appello alla Sentenza n. 2213/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 12.09.2024 e, per l'effetto, confermare integralmente il disposto della predetta Sentenza.
Con vittoria di spese e compensi di lite. Sulle istanze istruttorie di parte appellante:Ci si oppone alla richiesta di integrazione della CTU Medico
Legale per i motivi già dedotti sul punto alla pag. 18 del presente atto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora in avanti conveniva in Parte_1 Pt_1 giudizio la compagnia assicuratrice (d'ora in avanti ), per Controparte_1 CP_1 accertare e sentire dichiarare la responsabilità esclusiva della conducente del veicolo Ford Ka targato
BV576CN, di proprietà di , chiedendo la condanna di costei e dell'impresa Parte_2 assicuratrice al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dal sinistro di cui era stato vittima.In particolare l'attore rappresentava che in data 12.09.2012,mentre percorreva sulla propria mountain bike la strada Comunale della Santa, direzione Vimercate, veniva travolto dalla autovettura Ford, di proprietà di , in quell'occasione, condotta da Parte_2 CP_3
, e che a causa del forte impatto, sbalzato dalla sella, era andato a sbattere con la testa contro
[...] il parabrezza dell'auto, per poi finire scaraventato nel campo adiacente alla carreggiata. Il rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti accorsi sul luogo, rilevava l'esclusiva responsabilità della conducente nella causazione dell'incidente, essendo stato violato l'art. 143 co. 1 C.d.S. L'attore allegava che, oltre ai gravi danni fisici riportati (“frattura scomposta della clavicola destra e grave trauma cranico commotivo con ematoma subdurale” pag. 4 atto di citazione), in seguito al sinistro aveva subito un progressivo deterioramento del proprio stato di salute e le sue condizioni Pt_1 psichiche erano con il tempo, via via peggiorate, tanto da condurre alla perdita del lavoro, mentre in precedenza l'attore godeva di ottima salute, svolgendo regolarmente la propria attività lavorativa. Chiedeva pertanto accertarsi la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo e condannare CP_
al pagamento della somma di Euro 86.789,23, già detratti gli importi versati dall' (Euro CP_1 23.818,72) e dall'Assicurazione medesima (Euro 3.617,00) su un totale complessivo Euro 114.224,95, comprensivo delle voci di danno di danno non patrimoniale da invalidità temporanea e pagina 2 di 13 danno da invalidità permanente, lucro cessante (perdita attività lavorativa), nonché danno da perdita di chance (perdita della capacità lavorativa specifica e danno emergente (spese mediche sostenute), ovvero al pagamento di quelle diverse o maggiori somme ritenute di giustizi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo.
, costituitasi, incontestata la ricostruzione del sinistro e la esclusiva responsabilità del CP_1 conducente, a fronte di un dedotto preesistente grado di invalidità in capo a avversava Pt_1 l'opposta pretesa e ne chiedeva il rigetto in ragione della intervenuta percezione di somme satisfattive del pregiudizio lamentato da Pt_1 La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU medico legale sulla persona del che Pt_1 concludeva per la sussistenza di un disturbo dell'adattamento innestato su un disturbo di personalità NAS, quantificando il danno biologico da invalidità permanente nella percentuale del 24%, di cui solo 1/3 da porre in relazione con il sinistro.
In esito alle risultanze della consulenza integrava la somma già corrisposta Controparte_1 ante causam, pari a € 3.617,00, consegnando ulteriori €12.000 a totale risarcimento del danno subito.
Con sentenza n. 1809/2022, il Tribunale di Monza, ritenuto non provato che l'invalidità accertata potesse essere correlata a condizioni pregresse, aveva ritenuto che la percentuale di invalidità del
24% accertata dal ctu fosse interamente riconducibile al sinistro ed aveva condannato a CP_1 corrispondere a l'importo complessivo di €107.041,28 a titolo di danno non patrimoniale Pt_1
(danno biologico temporaneo e danno biologico permanente, applicando la misura massima di personalizzazione in ragione della lesione della capacità lavorativa generica e specifica il tutto pari a euro 146.477,00 da cui detrarre l'importo percepito di euro 39.435,72 da e Controparte_1 dall' , con gli interessi, oltre l'importo di €1.550,00 a titolo di danno patrimoniale per spese CP_5 mediche.
La Corte di appello, a seguito di impugnazione proposta preso atto della mancata Pt_1 partecipazione in primo grado del proprietario del veicolo , litisconsorte necessario, Parte_2 con sentenza n. 3039/2023, dichiarava la nullità della sentenza del primo giudice.
Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato anche alla proprietaria del veicolo
[...]
, reiterava la propria richiesta risarcitoria chiedendo la condanna nei confronti Parte_2 Pt_1 della compagnia assicurativa e della proprietaria del veicolo, in solido tra loro dell'importo di euro i CP_ Euro 86.789,23 (già detratti gli importi versati dall' (Euro 23.818,72) e dall'Assicurazione medesima (Euro 3.617,00) su un totale complessivo Euro 114.224,95), o il pagamento delle diverse e maggiori somme ritenute di giustizia, oltre interessi.
costituitasi, ha avversato le pretese attoree chiedendone il rigetto. Controparte_1
è rimasta contumace. Parte_2
Con sentenza n. 2213/2024 il Tribunale di Monza, dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di condanna avanzata nei confronti di , ha rigettato la domanda risarcitoria proposta Pt_2 da dichiarando compensate tra le parti le spese di lite. In particolare, accertata, con riguardo Pt_1 all'an della pretesa risarcitoria, la pacifica esclusiva responsabilità del conducente della vettura nella causazione del sinistro, con riguardo al quantum debeatur, ha ritenuto che le somme corrisposte ante causam dall' e dalla stessa fossero integralmente esaustive del risarcimento del danno CP_5 CP_1 subito, ciò avuto riguardo alla ritenuta, non contestata, commisurazione dell'importo risarcitorio, individuato da in euro 38.864,83. Condivise le risultanze della relazione peritale espletata, CP_1 ha ritenuto che quanto percepito da fosse superiore a quanto dovuto: a fronte di una situazione Pt_1 psico-patologica pregressa di cui era affetto l'attore, il sinistro aveva determinato un approfondimento di tale invalidità, riconoscendo pertanto il danno biologico da invalidità permanente come correlabile al sinistro solo nella percentuale di un terzo (8% del totale 24% riconosciuto in sede di ctu). pagina 3 di 13 Avverso la summenzionata sentenza ha interposto gravame articolando censure che possono Pt_1 essere ripotate come segue: I ) “quanto all'erronea valutazione dei fatti di causa e delle conclusioni della CTU” ( p.14 appello): si contesta che il sinistro costituisca un approfondimento della situazione psico-patologica pregressa di cui aveva dato atto il CTU, la sentenza annullata avrebbe dato atto di tutte le possibili concause, ravvisando al contempo la loro irrilevanza ai fini della causazione del danno, esclusivamente conseguente al sinistro di cui è causa. In particolare: A) dalla documentazione clinica prodotta non risulterebbe accertata alcuna malattia psichica pregressa del ma anzi, in seguito agli Pt_1 accertamenti condotti nei giorni successivi al sinistro, sarebbe emersa una patologia ad uno stato embrionale, peggiorata nel corso del tempo, fino a concretizzarsi in un deficit cognitivo con difficoltà attentive, mancanza di controllo dei propri impulsi e sviluppo di un disturbo paranoide della personalità; B) quanto all'erroneo mancato riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica avrebbe avuto problemi sul lavoro dopo il sinistro, tanto da essere Pt_1 trasferito dalla cucina all'archivio nel 2013, manifestando oltremodo delle difficoltà nell'adattamento poi scaturite nel licenziamento;
il tribunale avrebbe omesso di valutare che anche il ctu aveva riconosciuto l'incidenza della patologia psichiatria anche sulla capacità lavorativa generica e specifica;
C e D) il secondo sinistro patito da non avrebbe avuto alcuna incidenza causale;
pur Pt_1 essendo condivisibile la quota di invalidità permanente riconosciuta dal CTU nella misura complessiva del 24%, tuttavia non sarebbe corretto determinare la quota di invalidità riconducibile al sinistro nella misura di 1/3 (8%), in quanto si tratterebbe di una valutazione equitativa del CTU che esula dalle sue competenze. II) “quanto all'erroneità della sentenza nella parte in cui omette di applicare i principi di diritto richiamati dalla scrivente difesa negli atti di causa, ovvero di motivare le ragioni per cui gli stessi andrebbero disattesi”: non essendoci, secondo la tesi dell'appellante, prova di una preesistente patologia del e di una invalidità accertata prima dell'incidente, il primo giudice avrebbe Pt_1 disatteso l'orientamento giurisprudenziale secondo cui , in caso di concorso di causalità umana e causalità naturale, il responsabile dell'illecito risponde per intero in quanto “una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi solo fra comportamenti umani colpevoli” (pag. 25 atto di appello). III) “quanto all'erroneità della sentenza nella parte in cui omette di motivare il rigetto dell'istanza istruttoria di integrazione della CTU”: si contesta la valutazione del CTU, condivisa dal Tribunale, come “necessariamente equitativa”, avendo riconosciuto una riduzione percentuale in virtù di una concausa naturale che, tuttavia, non aveva una tale portata. Pertanto si lamenta la mancata integrazione della CTU al fine di accertare la percentuale di invalidità eventualmente riconducibile a pregresse patologie. IV) “quanto all'erroneità in ogni caso della sentenza nella parte in cui provvede alla quantificazione del danno”: si evidenzia che la quantificazione del quantum risarcibile fatta dal primo giudice risulti fondata su una tabella di calcolo che è indeterminata o indeterminabile, dal momento che si rinvia sia alla tabella prevista dall'art. 139 del d.lgs 209/2005, sia a quella elaborata dall'Osservatorio costituito presso il Tribunale di Milano;
l'appellante deduce la correttezza della liquidazione effettuata in esito alla sentenza annullata, avuto riguardo al danno di natura permanete accertato nella misura del 24 % senza riduzione alcuna, con riconoscimento della personalizzazione nella misura massima, voce indicata in sede di domanda come perdita di chance e lucro cessante da perdita di attività lavorativa. Ha chiesto pertanto la riforma dell'impugnata sentenza, con condanna della compagnia assicurativa a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'appellante a seguito del sinistro stradale e quantificati in via principale in Euro 152.695,13, tenuto conto della integrale percentuale individuata dal ctu del 24 %, in subordine nelle misure determinabili mediante il riconoscimento delle pagina 4 di 13 CP_ percentuali del 15% come indicata dal ct di parte, del 12% come individuata a suo tempo dall' e infine nella misura di un terzo della percentuale del 24%, detratti gli importi già percepiti, individuando infine la propria pretesa in sede di precisazione delle conclusioni, come sopra CP_ richiamato, in Euro 74.789,23, già detratti gli importi versati dall' e dall'Assicurazione, su un totale complessivo Euro 114.224,95.
Si è costituita in appello che, avversate le opposte deduzioni, ha chiesto il Controparte_1 rigetto del gravame ex adverso proposto e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 6.02.2025, dichiarata la contumacia di , il Consigliere istruttore, Parte_2 su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 10.04.2025, successivamente differita all'udienza del 17.04.2025, per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.Disposta per tale udienza del 17.04.2025, la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ,dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 23.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, con le precisazioni di seguito esposte.
1.Non è fondato il primo motivo di appello.
Le deduzioni dell'appellante non sono idonee a contraddire la accertata esistenza di un disturbo preesistente, idoneo ad affermare che dal sinistro per cui è causa abbia subito un Pt_1 aggravamento, o una acutizzazione delle proprie condizioni di salute ma che al sinistro non possa tarsi risalire la integralità della situazione invalidante successivamente accertata.
La cartella clinica redatta in occasione del ricovero del nella divisione di Neurochirurgia in Pt_1 seguito all'incidente segnala che egli soffrisse di “nota sindrome ansioso depressiva” (doc. 2 fasc.I grado ). CP_1
Una ricostruzione dei disturbi segnalati dopo l'incidente è offerta dalla ctu in atti da cui emerge che se da un lato “la TAC encefalo del 25.09.2012 e quella precedente del 14.09.2012 segnalava che la raccolta ematica sulcale silviana sinistra si era del tutto riassorbita mentre era presente una sottile raccolta subdurale cronica in sede parietale destra senza effetto compressivo sulle strutture encefaliche adiacenti”, dall'altro veniva segnalata la persistenza di sintomatologia cefalgica sicchè in data 13.12.2012, si Pt_1 sottoponeva a visita neurologica presso l'ICP che esitava la diagnosi 'moderata sindrome ansioso- depressiva'. Viene pertanto riportato che “In data 14.03,2013 il periziando effettuò un colloquio clinico psicologico presso l'ICP di Milano con la dr.ssa , accusando disturbi dell'attenzione, Persona_1 concentrazione, anomalie del comportamento oltre ad una frequente sintomatologia cefalalgia;
attribuiva tali disturbi al trauma cranico del 12.09.2012; gli fu consigliato di sottoporsi ad indagine neuropsicologica mediane test psicometrici e psicodiagnostici. Per le sue condizioni psicoemotive, caratterizzate da disturbi
d'ansia e flessione del tono dell'umore di tipo depressivo gli fu consigliato un supporto psicoterapico”.Più specificatamente la dott.ssa dal colloquio rilevava “emergono deficit attentivi e disturbi Per_1 dell'autocontrollo (comportamenti impulsivi)….si evidenzia anche sintomatologia ansioso- depressiva a cui
pagina 5 di 13 insorgenza risale alla morte del fratello avvenuta 14 anni fa e alla malattia del padre in personalità solitaria
e tendente a rifuggire i rapporti” (doc. 3 fasc.I grado ). CP_1
L'ulteriore valutazione medica alla quale il veniva sottoposto in data 09.08.2013, rilevava Pt_1
“una sintomatologia riconducibile ad un profilo di personalità complesso (…) si nota un composito stato ansioso anche in relazione alla prestazione” (doc. 9 fascicolo I grado ). Pt_1
Gli esiti del colloquio psicologico del 19.12.2013 confortano tale evidenza: veniva infatti evidenziata nuovamente “una personalità differenziata, portatrice di vissuti anche a valenza personale/familiare altamente “traumatici”, che verosimilmente hanno inciso sull'equilibrio psico-affettivo del soggetto” sicchè
è riportato “si evidenziano significativi disturbi dell'umore, solo in pare consapevoli. Il soggetto manifesta una scarsa tolleranza alla frustrazione, situazione resa a più evidente dopo l'incidente”. Emerge che si erano già manifestati nel passato “comportamenti aggressivi con esplosione di rabbia” (doc. 5 fasc.I grado ). CP_1
La valutazione del quadro sintomatologico effettuata dal CTU ha quindi evidenziato un quadro clinico connotato da ansia, irritabilità, sentimenti di ostilità verso gli altri e tendenza alla interpretatività persecutoria, riportando che “il quadro clinico è caratterizzato da: ansia , irritabilità, nervosismo, disturbi del sonno, disturbi cognitivi di memoria e attenzione performances, distraibilità e difficoltà delle prestazioni polarizzazione idetica sulle lesioni conseguenti il primo trauma cranico e sulle inerenti tematiche rivendicative di risarcimento elevata sensibilità interpersonale con sentimenti di ostilità verso gli altri e tendenza alla interpretatività persecutoria labilità emotiva, appiattimento affettivo con tratti di fatuità, vissuti depressivi di esclusione e di inutilità bassa tolleranza alle frustrazioni, difficoltà nel controllo degli impulsi, incapacità di adattamento alle funzioni lavorative attribuitegli dopo il trauma cranico scarsa capacità critica nella valutazione degli effetti dei propri agiti, scarsi interessi per gli stati emotivi altrui e lieve disinibizione verbale. La sintomatologia descritta ha condizionato una diminuzione globale del funzionamento lavorativo e sociale, che fino al trauma del 2012 potevano ritenersi nella media” aggiungendo.
“le relazioni cliniche di altri specialistici che hanno valutato successivamente il paziente concordano sostanzialmente sul suddetto quadro clinico pur ritenendo che il trauma non abbia causato una modifica della personalità ma la slatentizzazione di un disturbo fino ad allora compensato (…)tale disturbo, innestatosi verosimilmente su una struttura di personalità solitaria e diffidente, tendente a rifuggire i rapporti sociali e già provata da gravissime vicissitudini familiari ma in sostanziale compenso, comporta ora, in associazione al deficit di attenzione e di memoria, significative difficoltà di motivazione, di valutazione degli eventi, di organizzazione della quotidianità e di interazione sociale” (pag. 10 CTU).
Pertanto, il CTU ha poi concluso affermando “Da tali traumatismi è derivato un importante Disturbo dell'adattamento che si è innestato su un Disturbo di Personalità NAS” e che “tale disturbo dell'adattamento collegato al disturbo di personalità, con elevate quote d'ansia, ed all'eventuale distimia depressiva, quadro clinico psichico che va considerato cronicizzato ed irreversibile, determina una riduzione dell'efficienza psico-fisica della persona (danno biologico) valutabile nella misura del 24%. Di tale danno solo un terzo è da porre in relazione di causa-effetto con i traumatismi riportati nell'incidente del 12.9.2012” (pag. 11 ctu).
Trattasi di diagnosi che risulta condivisa dal ctu di parte, che con relazione resa in data 28.10.2010 evidenzia il verificarsi di un aggravamento del disturbo di adattamento a carattere ansioso depressivo. ( doc. 22 fasc.I grado, ctu di parte Dott. . Persona_2
A fronte delle evidenze documentali, della relazione di ctu supportata dall'esame diretto di e Pt_1 da quanto apprezzabile quindi in via diretta, la circostanza che non sia stata in precedenza pagina 6 di 13 obiettivatizzata alcuna patologia è un dato non dirimente, trattandosi di un dato negativo neutro, potendo assumere pregnanza in senso assorbente solo il positivo accertamento di una patologia pregressa. D'altra parte non si era presentato al CPS ove aveva preso un appuntamento prima Pt_1 del sinistro sicchè, non sottoponendosi a visita, nessuna patologia poteva essere diagnosticata.
Per contro è contraddetto che fino al sinistro non avesse avuto modo di manifestare quello che Pt_1 solo in occasione della ctu è stata poi definita come “disturbo della personalità NAS”, richiamato anche in atto di citazione in cui si afferma “in data 12.05.2015 gli veniva diagnosticato un disturbo paranoide della personalità”. Trattasi di diagnosi che deve essere apprezzata avuto riguardo anche alla pacifica mancanza di esiti francamente neurologici, atteso che gli esami strumentali non hanno evidenziato alcuna persistenza di esiti correlabili al sinistro.
La stessa parte appellante ha ammesso che “le vicissitudini personali occorse all'attore, infatti, avevano certo fatto sì che il sig. sviluppasse una personalità solitaria e diffidente, tendente Pt_1 all'ansioso, ma senza costituire una vera e propria malattia tale da condizionarne la qualità della vita e le relazioni sociali”, con ciò dando atto di sintomi precedenti che però, a giudizio dell'appellante, non avevano inciso in alcun modo sulla vita quotidiana dell'attore, che si era sempre svolta in maniera assolutamente ordinaria sino all'incidente ( comparsa conclusionale appello).
Al fine di comprovare tale assoluta ordinarietà del proprio pregresso vissuto l'appellante ha citato circostanze che hanno contrassegnato le relazioni sociali/ lavorative di sotto questo ultimo Pt_1 profilo anche al fine di inferire e provare la lesione della capacità lavorativa ( p.18 appello).
La circostanza che abbia svolto il servizio di leva obbligatorio come bersagliere negli anni Pt_1
1988/1989, è da collocarsi a ventiquattro anni prima dell'incidente, sicchè non può avere alcuna valenza probatoria, a differenza di quanto ritenuto in sede di sentenza annullata.
Non è mai stata accertata una inidoneità assoluta al lavoro e conseguente al sinistro per cui è causa.
Nella “Valutazione Psico-Diagnostica e sintomatologia rilevata -espletata in data 13.12.2013, dopo l'incidente- presso la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, veniva affermato che avrebbe potuto svolgere mansioni di tipo esecutivo, non a contatto con il Pt_1 pubblico (doc. 5 fasc I grado . Pt_1
inquadrato come operatore tecnico specializzato con mansioni di cuoco già a partire Pt_1 dall'1.10.2005 era stato trasferito all'archivio cartelle cliniche in quanto “aveva presentato grossolane difficoltà dell'adattamento”. Successivamente, accertata la non idoneità per il prevalere di asma allergico, correlato ad una quota d'ansia, era stato collocato all'ufficio informazioni. All'epoca di tali avvenimenti, e sempre prima del sinistro, si erano manifestati disturbi emotivi reattivi che avevano determinato anche una accentuazione della sua aggressività (verbale) nei confronti dei suoi superiori, sicchè, a detta dello stesso aveva fissato un appuntamento presso Pt_1 il servizio psichiatrico competente per territorio, a cui poi non si era presentato (pag. 4 CTU ).
In atti vi sono poi provvedimenti correlati alla protratta assenza dal lavoro, e proprio nel 2012,anche prima dell'incidente, il rendimento di era stato giudicato “non sufficiente anche in funzione Pt_1 del tempo prestato in servizio”. In continuità con tale attività lavorativa contrassegnata da discontinuità si pone, pertanto, la raccomandata trasmessa in data 26.11.2013 dall'allora datore di lavoro, con cui è indicato che -poiché il Signor era stato assente dal lavoro per più di sessanta Pt_1 pagina 7 di 13 giorni per malattia- lo stesso doveva sottoporsi a visita di verifica dell'idoneità lavorativa, che comunque non si pone in diretta ed esclusiva correlazione al sinistro patito.
E' appurato che il 21.5.2014 a sia stata comminata sanzione disciplinare per avere inviato, Pt_1 nonché collocato presso bacheche aziendali, messaggi aventi contenuti lesivi nei confronti di colleghi, manifestando altresì una contrarietà minacciosa alla condivisione di spazi, condotte tutte ammesse in occasione del procedimento e rispetto alle quali non vi è stato alcun cenno a problematiche insorte in occasione dell'incidente ( doc. 16 fasc. I grado . Pt_1
Infine neppure l'intervenuto licenziamento è dato rapportabile al sinistro, emergendo, per contro, come lo stesso sia stato comminato per ragioni disciplinari, non da ultimo scarso rendimento ( docc.
17,19 fasc.I grado Cutuli).
Infine l'appellante non ha provato che l'invalidità accertata sia conseguenza esclusiva del sinistro patito e per cui è causa, essendo pacifico che nessuna incidenza causale è da attribuire all'ulteriore sinistro che ha coinvolto in data 9.9.2013. Pt_1
2.Quanto sopra esposto consente di ritenere assorbito il terzo motivo di appello con cui l'appellante lamenta la mancata integrazione della CTU.
Al CTU dott. nel procedimento R.G. n. 1609/2019, è stato formulato il seguente quesito: Per_3
“ritenuta accertata nella misura del 24% la patologia invalidante del sig. il perito individui Pt_1 se la medesima sia correlabile oltreché all'incidente del 12.09.2012, anche a condizioni pregresse dell'uomo”. La richiesta di integrazione di fatto mira a contestare l'accertamento svolto dal ctu al fine di sostenere che l'invalidità accertata in capo a sia integralmente correlabile al sinistro. Pt_1
3.Non è fondata l'ulteriore doglianza dell'appellante in merito all'omessa applicazione dei principi di diritto riguardanti il concorso tra causalità umana e causalità naturale oggetto del secondo motivo di appello.
Va richiamato il principio secondo cui “in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora un determinato evento dannoso sia riconducibile a volte alle cause naturali e a volte alle cause umane, non si versa in ipotesi di concorso di cause finalizzate alla produzione di uno stesso evento, bensì di eventi ulteriori e diversi, ciascuno con una propria causa;
in tale eventualità, pertanto, non vige il principio per cui il fatto dannoso va addebitato per intero o alla causalità naturale o a quella umana, sicché il giudice può procedere all'attribuzione percentuale delle rispettive responsabilità, tenendone conto ai fini del conseguente obbligo di risarcimento del danno ( Cass. Sez. U, Sentenza n. 24408 del 21/11/2011 )
Dando seguito a tale insegnamento è stato quindi affermato che qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta umana e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato, il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, primo comma, cod. civ.), l'efficienza pagina 8 di 13 eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola di cui all'art. 41 cod. pen. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi), onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout cour sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato non eziologicamente riconducibile alla colposa condotta umana. (Cass
Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014 )
La giurisprudenza invocata dall'appellante non si discosta da tale impostazione. Infatti se sul piano della causalità materiale vengono in considerazione la causa umana, cioè il sinistro e la causa naturale, la situazione patologica pregressa che può assumere rilievo solo al fine di stabilire se abbia o meno avuto valenza assorbente rispetto all'altra ma non ai fini di una riduzione proporzionale di responsabilità; sul piano della causalità giuridica, quindi del nesso intercorrente tra l'evento e il danno al fine di delimitare i confini del risarcimento, assume rilievo la sola condotta umana, quindi il sinistro, in quanto solo rispetto ad un'azione umana può ascriversi una forma di responsabilità.
Correttamente quindi il primo giudice ha fatto applicazione di questi criteri, non procedendo ad una riduzione proporzionale della responsabilità a fronte del concorso tra causa naturale e causa umana, ma selezionando, tra le conseguenze pregiudizievoli, solo quelle direttamente riconducibili alla condotta umana imputabile e, nel caso di specie, riconosciute nella percentuale di 1/3.
4. Viene infine in esame il quarto motivo di appello, relativo alla quantificazione del danno risarcibile.
L'accertamento di un disturbo pregresso al sinistro comporta che della percentuale complessiva di invalidità permanente valutata dal ctu nel 24% , superiore a quella valutata dal ctu di parte del 15% , possa riconoscersi una correlazione eziologica con il sinistro in una misura percentuale correlata al riscontrato aggravamento, stimata in un terzo.
Non è affrontato specificatamente dall'appellante il profilo della percentuale imputata all'aggravamento della invalidità, avendo contestato a monte che il sinistro abbia cagionato Pt_1 un aggravamento piuttosto che essere la primaria ed esclusiva causa della invalidità.
Nonostante, come esposto, debba ritenersi corretto il riconoscimento della percentuale di invalidità correlata causalmente al sinistro nella misura di un terzo dell'invalidità accertata dal CTU, non risulta tuttavia condivisibile il procedimento di liquidazione assunto dal giudice di prime cure.
In primo luogo la quantificazione operata dal giudice di primo grado di euro 38.864 è stata resa sulla scorta della “tabella micropermanente L.57/ 2001 decorrenza 1.4.2012”( doc. 9 fasc.I grado CP_1
“prospetto di liquidazione danno effettuato con il sistema di calcolo Remida”), redatta assumendo pagina 9 di 13 quali dati di calcolo l'attribuzione della percentuale di invalidità del 8% e l'età del danneggiato di anni 45.
Trattasi di quantificazione che è stata contestata da già nella prima memoria ex art 171 ter Pt_1
c.p.c. del 10.5.2024 ( “Premesso ciò, si contesta la quantificazione allegata da controparte (doc.9) che, anche senza considerare tutte le ulteriori questioni, è errata già a monte in quanto applica la tabella delle micropermanenti su un danno pari all'8%, quando, volendo aderire alle errate conclusioni del CTU, avrebbe comunque dovuto applicare le Tabelle del Tribunale di Milano sul danno non patrimoniale, al 24% e solamente poi ridurre proporzionalmente le risultanze di un terzo, risultando così una liquidazione del danno certamente più elevata da quella che vorrebbe controparte”).
Il giudice di prime cure ha proceduto alla individuazione del danno non patrimoniale assegnando il punto percentuale dell' 8%, e per tale ragione applicando le tabelle delle micropermanenti di fatto muovendo dal punto 0. Invece, la riduzione dell'efficienza psico-fisica (danno biologico) accertata in capo a valutabile nella misura del 24% (ventiquattro per cento), sconta l'accertata incidenza Pt_1 della patologia pregressa individuata nella misura del 16%.
Il danno di natura permanente deve liquidarsi quindi quale danno differenziale, stante la riconosciuta incidenza del sinistro nella misura di 1/3 della complessiva invalidità accertata, e dunque deve calcolarsi come differenza tra il danno da invalidità permanente del 24% e quello del 16%, atteso che il sinistro ha determinato un approfondimento nella misura del 8% (tra le tante Cass.
Sez. 3 , Ordinanza n. 20894 del 26/07/2024;Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 21261 del 30/07/2024).
già affetto per patologie pregresse di un'invalidità permanente nella misura del 16%, in Pt_1 conseguenza del sinistro risulta oggi affetto da un grado di invalidità permanete pari al 24%. Quindi il risarcimento dovuto è quello corrispondente a tale aggravamento, e non l'8%.
Sulla base delle tabelle aggiornate di Milano, considerata l'età del al momento del sinistro (44 Pt_1 anni), il danno non patrimoniale biologico (comprendente il danno morale), complessivo risarcibile è quindi di € 57.896,00 in valuta attuale ( danno da invalidità permanente del 24% , pari ad € 113.118
- danno da invalidità permanente del 16%, pari ad € 55.222).
A tale importo non può essere applicata la maggiorazione aggiuntiva correlata alla c.d.
”personalizzazione” non essendo stata dimostrata la sussistenza di particolari conseguenze dannose esulanti dal novero dei danni statisticamente connessi al fatto illecito. Come sopra esposto, manca infatti la prova della perduta possibilità di continuare a svolgere determinate attività, ovvero peculiari ricadute della menomazione sugli aspetti dinamico relazionali della vita quotidiana, tali da rendere il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Pertanto, non può essere accordato alcun aumento del danno risarcibile atteso che i postumi del sinistro, sia sotto il profilo psico-patologico, che sotto il profilo biologico e anatomico, posti a fondamento della “personalizzazione del danno”, sono stati considerati e liquidati unitariamente in fase di quantificazione del danno biologico permanente e del danno da inabilità temporanea (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 5984/2025; Cass. ord.31681/2024).
E' invece da riconoscersi, in aderenza a quanto apprezzato dal ctu, il danno da invalidità temporanea totale per 90 giorni, e da invalidità temporanea parziale al 50% per 90 giorni: deve pertanto pagina 10 di 13 individuarsi come dovuto in rapporto al valore monetario giornaliero di €115,00, per invalidità temporanea totale l'importo di €10.350,00, per l'invalidità temporanea parziale l'importo di
€5.175,00.
Al fine di verificare l'importo dovuto da parte di , occorre valutare l'incidenza della CP_1 intervenuta corresponsione al di somme da parte dell' e di stessa a titolo di Pt_1 CP_5 CP_1 acconto.
Deve quindi procedersi alla detrazione degli acconti percepiti, ma a tale operazione deve procedersi per “poste omogenee”, ovvero tra voci destinate a ristorare il medesimo pregiudizio, in ossequio al costante orientamento espresso dalla Corte di cassazione in tema di c.d. danno differenziale, concernente il credito risarcitorio da liquidare alla vittima di un fatto illecito che per lo stesso titolo abbia percepito un indennizzo dall' o da una assicurazione privata (cfr. ex multis Cass. sent. CP_5
26117/2021; Sez. U - , Sentenza n. 12566 del 22/05/2018, Rv. 648649 - 01).).
Sulla scorta dell'indirizzo giurisprudenziale richiamato, poiché l' ha pagato al danneggiato un CP_5 capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto del danno morale.
ha versato a somme: a) con provvedimento del 20.4.2013 a titolo di “indennità per CP_5 Pt_1 inabilità lavorativa temporanea assoluta” ha liquidato l'importo di euro 11.706,75, di cui euro
5.009,47 titolo di danno biologico;
b) con provvedimento del 23.10.2014, rivisitata la percentuale del grado complessivo di invalidità, ha liquidato una integrazione del danno biologico pari all'importo di euro 7.102,50. L'importo corrisposto a titolo di indennità per invalidità lavorativa non può essere detratto, perché assegnato dall' ad altro titolo, non per il danno biologico, temporaneo o permanente. Vanno CP_5 detratti, quindi, solo gli importi che l' ha corrisposto a titolo di danno biologico, che ammontano CP_5 ad euro 7.102,50 ed euro 5.009,47, che, per l'effettuazione del relativo corretto calcolo, vanno rivalutati alla attualità, pervenendo all'importo di € 14.682,63 ( euro 8.601,13 + euro 6.081,50).
Tali importi, sempre in considerazione del criterio delle poste omogenee, poiché sono stati corrisposti a titolo di danno biologico puro, devono quindi essere detratti dalla componente di danno non patrimoniale riconosciuto a titolo di danno biologico dinamico relazionale, e non dalla componente di danno da sofferenza soggettiva.
La posta di danno biologico “puro” individuabile sulla scorta delle tabelle milanesi è da individuare in euro 38.964 ( euro 80.799 in relazione al punto percentuale del 24% sottratti euro 41.835 in relazione al punto percentuale del 16%). Da tale importo di euro 38.964,00 riconoscibile a titolo di danno biologico / dinamico relazionale deve quindi sottrarsi la posta omogenea corrisposta dall' CP_5 sicchè residua a favore di l'importo di euro 24.281,37. Pt_1
Così calcolata l'incidenza delle detrazioni sull'importo ancora dovuto, occorre aggiungere (in quanto posta esclusa dalle detrazioni per poste omogenee di cui sopra), la voce di danno non patrimoniale dovuto a titolo di sofferenza soggettiva interiore, che va quindi calcolata a parte e riconosciuta come pagina 11 di 13 dovuta, ed è da individuarsi in euro 18.932,00, importo già rivalutato all'attualità ( euro 32.319-
13.387).
Agli importi individuati di euro 24.281,37 – importo ancora dovuto a titolo di danno biologico puro al netto degli importi corrisposti da e di euro 18.932,00 – a titolo di danno morale/esistenziale CP_5
- , vanno infine aggiunti, per il calcolo gli importi sopra richiamati dovuti a titolo di invalidità temporanea totale e parziale, rispettivamente, pari ad euro 10.350,00 ed euro 5.175,00.
Al totale dell'ammontare così determinato, pari a complessivi euro 58.738,37 (già detratto quanto corrisposto dall' a titolo di danno biologico), vanno detratti gli acconti corrisposti dalla appellata CP_5
in corso di causa, pari ad euro 15.617,00, che, ai fini della corretta detrazione per importi CP_1 omogenei, devono essere detratti dal dovuto previa rivalutazione dalla data del pagamento all' attualità, quindi euro 18.115,72.
Conclusivamente, l'importo ancora spettante a detratti per poste omogenee gli importi Pt_1 corrisposti da e ulteriormente detratti gli acconti corrisposti da , è pari ad euro CP_5 CP_1
40.622,65 ( euro 58.738,37- 18.115,72).
Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi, da calcolarsi in base all'insegnamento della Suprema
Corte (v., per tutte, Cass.-sez.un. 17.2.95 n.1712), ovvero dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione.
Deve essere altresì riconosciuto il danno patrimoniale (non contestato), relativo alle spese mediche conseguenti al sinistro, che ammontano ad €1.550,00, importo da maggiorarsi della rivalutazione e degli interessi come sopra indicati.
5. All'esito della lite è soccombente. CP_1
In punto spese, occorre dar seguito al principio secondo cui in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 19989/ 2021¸Cass. 22 febbraio 2016, n.
3438; Cass. 18 marzo 2014, n. 6259).
Tenuto conto dell'esito globale della lite, è soccombente e deve essere tenuta a rifondere alla CP_1 controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio.Tali spese si liquidano come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione individuato tenuto conto del criterio del decisum.
PQM
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Monza 2213/2024 pubblicata in data 12.09.2024, così provvede: pagina 12 di 13 1)condanna al pagamento in favore di di € 40.622,65 oltre Controparte_1 Parte_1 interessi calcolati come da motivazione;
2)condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€1.550,00 a titolo di spese mediche, oltre a interessi e rivalutazione dal 12 settembre 2012 al saldo;
3)condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite Controparte_1 che liquida, per il primo grado in € 7.616,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15% e, per il secondo grado di giudizio in €6.946,00, oltre iva, cpa e rimborso forfetario spese generali al 15%.;
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 23 aprile 2025
La cons. est. Dott. Roberta Nunnari
La presidente Anna Mantovani
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