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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MA UA TE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 6432/2019 Gen. Aff. ON. avente ad oggetto: “opposizione avverso il decreto ingiuntivo” vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata Parte_1 C.F._1 su foglio separato e resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv.
RC IM, presso il cui studio in Napoli al Centro Direzionale Isola A 7, elettivamente domicilia
- OPPONENTE -
E
(C.F. ), in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro ONroparte_1 P.IVA_1 tempore dott.ssa , giusta procura notaio di Venezia-Mestre, (rep. ONroparte_2 Persona_1
39722; racc. 14051), rappresentata e difesa in virtù di procura speciale alle liti su separato atto e allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio in Verona, vicolo S. Bernardino, 5 è elettivamente domiciliata
- OPPOSTA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
473/2019 (R.G. 1293/2019), emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 03.03.2019 e depositato il 04.03.2019, con il quale le veniva ingiunto di pagare alla la somma ONroparte_1 di euro 30.514,35 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, nonché spese del procedimento.
A fondamento della proposta opposizione, la sig.ra lamentava: - l'inesistenza Parte_1 dei crediti ceduti per mancanza di prova scritta, di certezza e di liquidità del credito ex art. 633
e 634 c.p.c., stante la mancanza (nel documento) della parte riservata alla descrizione delle condizioni generali del contratto, il piano di ammortamento delle somme erogate, la specificazione delle singole voci del mutuo e le clausole sulle quali si sarebbe dovuto formare il consenso del consumatore, nonché di qualsivoglia documento dal quale evincersi l'effettiva erogazione della intera somma richiesta anziché una inferiore;
- l'omessa sottoscrizione delle clausole vessatorie e la mancanza del documento contrattuale approvato dalla finanziaria, contenente il numero del finanziamento;
- il difetto di legittimazione sostanziale della opposta quale cessionaria del credito e quindi successore a titolo particolare, in assenza di prova della inclusione del credito medesimo nell'operazione di cessione in blocco di una serie di crediti secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993; la conseguente prescrizione del credito scaturente dal contratto Findomestic del 10.11.2005; la mancanza degli estratti conto periodici da cui evincersi il saldo, almeno annuale, delle rate versate e l'imputazione dei pagamenti;
la non riconducibilità in proprio favore della asserita operazione di acquisto, finanziata da Findomestic Spa, in assenza di prova;
la violazione dell'art. 1815 comma 2 cc per superamento dei tassi soglia e nullità del patto di interesse;
nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi di mora, poiché non sottoscritta e preventivamente approvata in maniera specifica;
- la nullità degli estratti conto depositati per mancanza della certificazione ex art. 50 D.Lgs. 385/1993; - l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in materia bancaria e finanziaria.
Si costituiva in giudizio l'opposta che instava per il rigetto dell'opposizione e ONroparte_1 la conferma del provvedimento monitorio opposto, di cui chiedeva in via preliminare concedersi la provvisoria esecutività ed in subordine, concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma asseritamente non contestata dall'opponente pari ad € 25.000,00, eccependo nel merito l'infondatezza dell'opposizione, ritenendo sussistere la prova delle intervenute cessioni dei crediti ed affermando la legittimità degli interessi applicati, non usurari, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con ordinanza del 28.01.2020, il precedente giudice istruttore formulava proposta conciliativa ex CP_ art 185 bis c.p.c., che prevedeva il pagamento in favore di parte opposta ( ) ed a carico di parte opponente ( della somma omnicomprensiva di euro 15.000,00, con Pt_1 compensazione delle spese.
La proposta nei termini indicati era accettata dalla sola parte opposta, avendo l'opponente effettato invece controproposta di pagamento per la somma omnicomprensiva di € 10.000,00, stante la prova dei pagamenti fornita documentalmente;
in seguito ad alcuni rinvii per la pendenza di trattative di bonario componimento, con ordinanza del 17.09.2021, rilevato il mancato raggiungimento di un accordo sulla proposta conciliativa, veniva denegata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. avanzata da , e le parti CP_1 venivano onerate ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n.
28/2010, che aveva esito negativo.
Preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ed all'esito delle richieste istruttorie delle parti, era disposta una consulenza tecnica di ufficio di carattere contabile, al fine di accertare se il tasso complessivo applicato per interessi corrispettivi, commissioni, remunerazioni e spese, eccedesse il tasso-soglia vigente ex lege n. 108/96.
Espletata la CTU, la causa era rinviata per la discussione orale e la pronuncia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine intermedio per il deposito di note difensive, ed alla successiva udienza del 27.10.2025 era assegnata a sentenza senza termini.
Preliminarmente deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità ex D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i, essendo stato esperito nel corso del giudizio il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, non essendo stato possibile il raggiungimento di un accordo, come da verbale negativo del 24.01.2022 depositato in atti.
Nel merito, l'opposizione va ritenuta fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U.
n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, in disparte della pur sollevata eccezione di parte opponente, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, dacché “la parte che agisca CP_1 affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass.
10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie “di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/ 2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: ne consegue che, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr. Cass. n.
20495/2020).
Tuttavia, tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Ord. n. 20495 del 29/09/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”
(Cfr. Cass. n. 5617/2020).
Di talché, per dimostrare la legitimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione: ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D. Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024).
Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (Cfr. Cass. n. 17944/2023), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Difatti, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
In effetti, va tenuto presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
Senonché, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, come avvenuto nel caso di specie: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco, come avvenuto nel caso de quo.
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Ordinanza n. 28790 del 08.11.2024).
Ebbene, in virtù dei principi di diritto sovra enunciati, in ordine alla vexata quaestio, risulta pacifica ed incontestata la inidoneità della produzione documentale, allegata dall'opposta, a dimostrare la sussistenza del credito oggetto della cessione.
Nel caso di specie la opposta, nel ricorso monitorio asseriva che il credito trarrebbe origine CP_1 dal contratto di finanziamento per credito al consumo finalizzato all'acquisto di un camper, stipulato dall'opponente con la la cui prova dell'erogazione risulterebbe ONroparte_3 dall'avvenuto pagamento di alcune rate da parte della contraente, e che tale credito sarebbe stato poi ceduto pro soluto prima da FINDOMESTIC a con atto di cessione del 16.04.2013, CP_4
e successivamente ceduto da a in data 29.04.2013, ed ancora CP_4 ONroparte_5 nuovamente ceduto con atto del 01.08.2015 da a di cui ONroparte_5 ONroparte_6 farebbe parte la quale conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto ONroparte_1
e gestione di portafogli di crediti deteriorati di ONroparte_6
A sostegno della pretesa monitoria e conseguentemente nel presente giudizio di opposizione, la
[...] epositava in giudizio il fascicolo monitorio, contenente il contratto di finanziamento per CP_1 credito al consumo stipulato in data 08-10.11.2005 tra la sig.ra e la Parte_1 CP_3
nonché ai fini della prova delle intervenute tre cessioni, la copia dell'atto di cessione
[...] dei crediti del 16.04.2013 tra la e l'estratto della G.U. dal ONroparte_3 CP_4 quale evincersi la cessione da a e la copia dell'atto di cessione da CP_4 ONroparte_5
a , a sua volta incorporante la . CP_5 CP_6 CP_1
Tuttavia, tale documentazione, a fronte delle eccezioni sollevate da parte opponente, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto di credito fatto valere dall'opposta, facendo venire meno, quindi, la sua legittimazione ad agire.
In primo luogo, va evidenziata la mancata produzione del contratto di cessione intermedio (sono intervenute ben tre cessioni!) intervenuto tra asseritamente CP_4 ONroparte_5 stipulato in data 29.04.2013, che costituisce imprescindibile onere probatorio dell'intera vicenda traslativa. In effetti, l'opposta si è limitata a produrre in giudizio in ordine a tale cessione, l'estratto della G.U. parte seconda n. 52 del 04.05.2013 dalla quale evincersi tale cessione, che come detto in caso cui si contesti la stessa cessione del credito, non costituisce prova della cessione.
Di contro, in ordine alla prima cessione dei crediti da Findomestic a e l'ultima da CP_4 CP_5
a , non risultano depositati i relativi estratti in G.U. CP_6 Quanto poi al primo contratto di cessione dei crediti prodotto dall'opposta, stipulato i data 16.04.2013 tra e va evidenziato che esso attiene a crediti ONroparte_3 CP_4 classificati a sofferenza derivanti da finanziamenti di credito al consumo erogati da Findomestic e sarebbero elencati, come è dato leggersi nel citato contratto: “nell'Allegato 'A' con riferimento al
Primo Lotto, e negli analoghi elenchi che saranno predisposti da Findomestic, secondo le scadenze previste al successivo quinto comma, in relazione ai successivi due Lotti che alle dette scadenze diverranno parte integrante del presente contratto quali Allegato 'B' e Allegato 'C'; tuttavia né
l'allegato “A” facente parte del Primo Lotto di crediti né gli ulteriori allegati “B” e “C” risultano allegati ovvero riportati in calce al predetto contratto;
ed ancora, dall'anzidetto contratto neppure si rinviene il link ipertestuale al quale collegarsi per accedere ai summenzionati allegati, non depositati in copia conforme, onde poter constatare l'effettiva inclusione del rapporto nella cessione in blocco.
Parimenti nell'ultimo contratto di cessione dei crediti in sofferenza (il secondo manca del tutto) tra ON
e non risulta provata la cessione della posizione debitoria della CP_5 ONroparte_6 sig.ra Viene infatti riportato a pag. 16 del citato contratto, nella sezione allegato A Pt_1
(“Prospetto dei crediti), un mero rinvio all'Allegato “A”, che sarebbe a sua volta riportato su CD Rom non riscrivibile ed inviato alle parti contraenti tramite corriere espresso, ove dovrebbero risultare le singole posizioni cedute, ma di cui non vi è traccia nel presente giudizio, anche in tal caso rendendo di fatto impossibile accertare anche l'inclusione della posizione della debitrice odierna opponente nell'atto di cessione.
Avendo dunque l'opposta, come rilevato, prodotto i contratti di cessione, privi però degli allegati contenenti l'elenco dei crediti ceduti, peraltro omettendo persino di depositare il contrato di cessione intermedio che sarebbe stato stipulato tra non può ritenersi CP_4 ONroparte_5 validamente provato che il credito dell'odierna opponente fosse ricompreso nelle dette cessioni, dal momento che i contratti di cessione, così come depositati, non contengono tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito e la sua certa inclusione nella cessione (Cass. civ., Ord. n.
3405/2024; conf. Cass. civ., n. 21821/2023).
L'onere probatorio gravante sull'opposta, non può dirsi neppure assolto dalla produzione degli “annex” totalmente omissati prodotti dall'opposta solo nel presente giudizio con le memorie istruttorie, in quanto atti di formazione unilaterale e privi di qualsivoglia autenticazione che li possano con certezza riferire agli allegati contratti di cessione, dai quali, pertanto, non è possibile desumere alcuna prova in ordine alle presunte intervenute cessioni.
Non va sottaciuto, inoltre, che il contratto di finanziamento dal quale trae origine il credito azionato in via monitoria è un contratto di credito al consumo, con consequenziale decadenza del beneficio del termine per il debitore in caso di insolvenza.
Beninteso, sulla scorta della documentazione in atti, non risulta la dichiarazione della decadenza della debitrice dal beneficio del termine, tenuto conto che l'opposta si è limitata a dichiarare che
“la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine con relativa prova di ricezione, riferita al contratto azionato in questa sede, seppur richiesta alla cedente non è allo ONroparte_3 stato disponibile”, di fatto ammettendo di non poter dimostrare che tale decadenza sia stata effettivamente “dichiarata” con atto ricevuto dalla debitrice. Tenuto conto, dunque, che la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., integra un atto unilaterale recettizio che spiega i propri effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (Cfr. Cass. n. 5371/1989), nel caso in esame non può dirsi che la stessa sia stata effettivamente “dichiarata”, con quanto ne consegue in ordine alla impossibilità di ritenere cumulativamente soddisfatti tutti i criteri di individuazione dei crediti ceduti in base alla contestata operazione di cartolarizzazione (Cfr. Tribunale di Siracusa, sentenza n. 204/2023 del 31.01.2023).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sussistente il difetto di legittimazione attiva della atteso che è risultata indimostrata la titolarità del credito ONroparte_1 posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Ne consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla sig.ra
[...]
e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo. Parte_1
Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. Cass. Civ. n. 16630/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006).
Tenuto conto dell'esito della CTU, le spese del consulente d'ufficio sono definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., n. 24489/2015).
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n.
473/2019, rubricato al R.G. n. 1293/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 04.03.2019;
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio;
- pone le spese di C.T.U. a carico di entrambi le parti in lite, in egual misura, in solido tra loro.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 03.11.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MA UA TE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 6432/2019 Gen. Aff. ON. avente ad oggetto: “opposizione avverso il decreto ingiuntivo” vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata Parte_1 C.F._1 su foglio separato e resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv.
RC IM, presso il cui studio in Napoli al Centro Direzionale Isola A 7, elettivamente domicilia
- OPPONENTE -
E
(C.F. ), in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro ONroparte_1 P.IVA_1 tempore dott.ssa , giusta procura notaio di Venezia-Mestre, (rep. ONroparte_2 Persona_1
39722; racc. 14051), rappresentata e difesa in virtù di procura speciale alle liti su separato atto e allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Marco Rossi, presso il cui studio in Verona, vicolo S. Bernardino, 5 è elettivamente domiciliata
- OPPOSTA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009.
Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal
Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
473/2019 (R.G. 1293/2019), emesso dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 03.03.2019 e depositato il 04.03.2019, con il quale le veniva ingiunto di pagare alla la somma ONroparte_1 di euro 30.514,35 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, nonché spese del procedimento.
A fondamento della proposta opposizione, la sig.ra lamentava: - l'inesistenza Parte_1 dei crediti ceduti per mancanza di prova scritta, di certezza e di liquidità del credito ex art. 633
e 634 c.p.c., stante la mancanza (nel documento) della parte riservata alla descrizione delle condizioni generali del contratto, il piano di ammortamento delle somme erogate, la specificazione delle singole voci del mutuo e le clausole sulle quali si sarebbe dovuto formare il consenso del consumatore, nonché di qualsivoglia documento dal quale evincersi l'effettiva erogazione della intera somma richiesta anziché una inferiore;
- l'omessa sottoscrizione delle clausole vessatorie e la mancanza del documento contrattuale approvato dalla finanziaria, contenente il numero del finanziamento;
- il difetto di legittimazione sostanziale della opposta quale cessionaria del credito e quindi successore a titolo particolare, in assenza di prova della inclusione del credito medesimo nell'operazione di cessione in blocco di una serie di crediti secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993; la conseguente prescrizione del credito scaturente dal contratto Findomestic del 10.11.2005; la mancanza degli estratti conto periodici da cui evincersi il saldo, almeno annuale, delle rate versate e l'imputazione dei pagamenti;
la non riconducibilità in proprio favore della asserita operazione di acquisto, finanziata da Findomestic Spa, in assenza di prova;
la violazione dell'art. 1815 comma 2 cc per superamento dei tassi soglia e nullità del patto di interesse;
nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi di mora, poiché non sottoscritta e preventivamente approvata in maniera specifica;
- la nullità degli estratti conto depositati per mancanza della certificazione ex art. 50 D.Lgs. 385/1993; - l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in materia bancaria e finanziaria.
Si costituiva in giudizio l'opposta che instava per il rigetto dell'opposizione e ONroparte_1 la conferma del provvedimento monitorio opposto, di cui chiedeva in via preliminare concedersi la provvisoria esecutività ed in subordine, concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma asseritamente non contestata dall'opponente pari ad € 25.000,00, eccependo nel merito l'infondatezza dell'opposizione, ritenendo sussistere la prova delle intervenute cessioni dei crediti ed affermando la legittimità degli interessi applicati, non usurari, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con ordinanza del 28.01.2020, il precedente giudice istruttore formulava proposta conciliativa ex CP_ art 185 bis c.p.c., che prevedeva il pagamento in favore di parte opposta ( ) ed a carico di parte opponente ( della somma omnicomprensiva di euro 15.000,00, con Pt_1 compensazione delle spese.
La proposta nei termini indicati era accettata dalla sola parte opposta, avendo l'opponente effettato invece controproposta di pagamento per la somma omnicomprensiva di € 10.000,00, stante la prova dei pagamenti fornita documentalmente;
in seguito ad alcuni rinvii per la pendenza di trattative di bonario componimento, con ordinanza del 17.09.2021, rilevato il mancato raggiungimento di un accordo sulla proposta conciliativa, veniva denegata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. avanzata da , e le parti CP_1 venivano onerate ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n.
28/2010, che aveva esito negativo.
Preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ed all'esito delle richieste istruttorie delle parti, era disposta una consulenza tecnica di ufficio di carattere contabile, al fine di accertare se il tasso complessivo applicato per interessi corrispettivi, commissioni, remunerazioni e spese, eccedesse il tasso-soglia vigente ex lege n. 108/96.
Espletata la CTU, la causa era rinviata per la discussione orale e la pronuncia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termine intermedio per il deposito di note difensive, ed alla successiva udienza del 27.10.2025 era assegnata a sentenza senza termini.
Preliminarmente deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità ex D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i, essendo stato esperito nel corso del giudizio il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, non essendo stato possibile il raggiungimento di un accordo, come da verbale negativo del 24.01.2022 depositato in atti.
Nel merito, l'opposizione va ritenuta fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U.
n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, in disparte della pur sollevata eccezione di parte opponente, va preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, dacché “la parte che agisca CP_1 affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass.
10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie “di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/ 2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: ne consegue che, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr. Cass. n.
20495/2020).
Tuttavia, tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. Ord. n. 20495 del 29/09/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”
(Cfr. Cass. n. 5617/2020).
Di talché, per dimostrare la legitimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione: ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D. Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024).
Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (Cfr. Cass. n. 17944/2023), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Difatti, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
In effetti, va tenuto presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
Senonché, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, come avvenuto nel caso di specie: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco, come avvenuto nel caso de quo.
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Ordinanza n. 28790 del 08.11.2024).
Ebbene, in virtù dei principi di diritto sovra enunciati, in ordine alla vexata quaestio, risulta pacifica ed incontestata la inidoneità della produzione documentale, allegata dall'opposta, a dimostrare la sussistenza del credito oggetto della cessione.
Nel caso di specie la opposta, nel ricorso monitorio asseriva che il credito trarrebbe origine CP_1 dal contratto di finanziamento per credito al consumo finalizzato all'acquisto di un camper, stipulato dall'opponente con la la cui prova dell'erogazione risulterebbe ONroparte_3 dall'avvenuto pagamento di alcune rate da parte della contraente, e che tale credito sarebbe stato poi ceduto pro soluto prima da FINDOMESTIC a con atto di cessione del 16.04.2013, CP_4
e successivamente ceduto da a in data 29.04.2013, ed ancora CP_4 ONroparte_5 nuovamente ceduto con atto del 01.08.2015 da a di cui ONroparte_5 ONroparte_6 farebbe parte la quale conferitaria del ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto ONroparte_1
e gestione di portafogli di crediti deteriorati di ONroparte_6
A sostegno della pretesa monitoria e conseguentemente nel presente giudizio di opposizione, la
[...] epositava in giudizio il fascicolo monitorio, contenente il contratto di finanziamento per CP_1 credito al consumo stipulato in data 08-10.11.2005 tra la sig.ra e la Parte_1 CP_3
nonché ai fini della prova delle intervenute tre cessioni, la copia dell'atto di cessione
[...] dei crediti del 16.04.2013 tra la e l'estratto della G.U. dal ONroparte_3 CP_4 quale evincersi la cessione da a e la copia dell'atto di cessione da CP_4 ONroparte_5
a , a sua volta incorporante la . CP_5 CP_6 CP_1
Tuttavia, tale documentazione, a fronte delle eccezioni sollevate da parte opponente, non soddisfa il requisito della titolarità del diritto di credito fatto valere dall'opposta, facendo venire meno, quindi, la sua legittimazione ad agire.
In primo luogo, va evidenziata la mancata produzione del contratto di cessione intermedio (sono intervenute ben tre cessioni!) intervenuto tra asseritamente CP_4 ONroparte_5 stipulato in data 29.04.2013, che costituisce imprescindibile onere probatorio dell'intera vicenda traslativa. In effetti, l'opposta si è limitata a produrre in giudizio in ordine a tale cessione, l'estratto della G.U. parte seconda n. 52 del 04.05.2013 dalla quale evincersi tale cessione, che come detto in caso cui si contesti la stessa cessione del credito, non costituisce prova della cessione.
Di contro, in ordine alla prima cessione dei crediti da Findomestic a e l'ultima da CP_4 CP_5
a , non risultano depositati i relativi estratti in G.U. CP_6 Quanto poi al primo contratto di cessione dei crediti prodotto dall'opposta, stipulato i data 16.04.2013 tra e va evidenziato che esso attiene a crediti ONroparte_3 CP_4 classificati a sofferenza derivanti da finanziamenti di credito al consumo erogati da Findomestic e sarebbero elencati, come è dato leggersi nel citato contratto: “nell'Allegato 'A' con riferimento al
Primo Lotto, e negli analoghi elenchi che saranno predisposti da Findomestic, secondo le scadenze previste al successivo quinto comma, in relazione ai successivi due Lotti che alle dette scadenze diverranno parte integrante del presente contratto quali Allegato 'B' e Allegato 'C'; tuttavia né
l'allegato “A” facente parte del Primo Lotto di crediti né gli ulteriori allegati “B” e “C” risultano allegati ovvero riportati in calce al predetto contratto;
ed ancora, dall'anzidetto contratto neppure si rinviene il link ipertestuale al quale collegarsi per accedere ai summenzionati allegati, non depositati in copia conforme, onde poter constatare l'effettiva inclusione del rapporto nella cessione in blocco.
Parimenti nell'ultimo contratto di cessione dei crediti in sofferenza (il secondo manca del tutto) tra ON
e non risulta provata la cessione della posizione debitoria della CP_5 ONroparte_6 sig.ra Viene infatti riportato a pag. 16 del citato contratto, nella sezione allegato A Pt_1
(“Prospetto dei crediti), un mero rinvio all'Allegato “A”, che sarebbe a sua volta riportato su CD Rom non riscrivibile ed inviato alle parti contraenti tramite corriere espresso, ove dovrebbero risultare le singole posizioni cedute, ma di cui non vi è traccia nel presente giudizio, anche in tal caso rendendo di fatto impossibile accertare anche l'inclusione della posizione della debitrice odierna opponente nell'atto di cessione.
Avendo dunque l'opposta, come rilevato, prodotto i contratti di cessione, privi però degli allegati contenenti l'elenco dei crediti ceduti, peraltro omettendo persino di depositare il contrato di cessione intermedio che sarebbe stato stipulato tra non può ritenersi CP_4 ONroparte_5 validamente provato che il credito dell'odierna opponente fosse ricompreso nelle dette cessioni, dal momento che i contratti di cessione, così come depositati, non contengono tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito e la sua certa inclusione nella cessione (Cass. civ., Ord. n.
3405/2024; conf. Cass. civ., n. 21821/2023).
L'onere probatorio gravante sull'opposta, non può dirsi neppure assolto dalla produzione degli “annex” totalmente omissati prodotti dall'opposta solo nel presente giudizio con le memorie istruttorie, in quanto atti di formazione unilaterale e privi di qualsivoglia autenticazione che li possano con certezza riferire agli allegati contratti di cessione, dai quali, pertanto, non è possibile desumere alcuna prova in ordine alle presunte intervenute cessioni.
Non va sottaciuto, inoltre, che il contratto di finanziamento dal quale trae origine il credito azionato in via monitoria è un contratto di credito al consumo, con consequenziale decadenza del beneficio del termine per il debitore in caso di insolvenza.
Beninteso, sulla scorta della documentazione in atti, non risulta la dichiarazione della decadenza della debitrice dal beneficio del termine, tenuto conto che l'opposta si è limitata a dichiarare che
“la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine con relativa prova di ricezione, riferita al contratto azionato in questa sede, seppur richiesta alla cedente non è allo ONroparte_3 stato disponibile”, di fatto ammettendo di non poter dimostrare che tale decadenza sia stata effettivamente “dichiarata” con atto ricevuto dalla debitrice. Tenuto conto, dunque, che la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c., integra un atto unilaterale recettizio che spiega i propri effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore (Cfr. Cass. n. 5371/1989), nel caso in esame non può dirsi che la stessa sia stata effettivamente “dichiarata”, con quanto ne consegue in ordine alla impossibilità di ritenere cumulativamente soddisfatti tutti i criteri di individuazione dei crediti ceduti in base alla contestata operazione di cartolarizzazione (Cfr. Tribunale di Siracusa, sentenza n. 204/2023 del 31.01.2023).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sussistente il difetto di legittimazione attiva della atteso che è risultata indimostrata la titolarità del credito ONroparte_1 posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Ne consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla sig.ra
[...]
e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo. Parte_1
Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. Cass. Civ. n. 16630/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006).
Tenuto conto dell'esito della CTU, le spese del consulente d'ufficio sono definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., n. 24489/2015).
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n.
473/2019, rubricato al R.G. n. 1293/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 04.03.2019;
- compensa interamente tra le parti le spese di giudizio;
- pone le spese di C.T.U. a carico di entrambi le parti in lite, in egual misura, in solido tra loro.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 03.11.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente.