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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3014/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/09/2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. GAGLIARDI SALVINA, giusta procura Parte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Corato alla via Paisiello n. 102, è elettivamente domiciliata;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. GAGLIARDI SALVINA, giusta procura Parte_2 in atti, presso il cui studio, sito in Corato alla via Paisiello n. 102, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in Corato il 15.09.2018 (atto n. 130, parte II, serie A, anno 2018).
FATTO
Con ricorso depositato in data 17/09/2024, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio concordatario Parte_2 in Corato il 15.09.2018 (atto n. 130, parte II, serie A, anno 2018) e dalla cui unione sono nati due figli, (nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
Con decreto del 25.09.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 26.09.2024.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 21.01.2025, si è costituito , Parte_2 rappresentando l'intervenuto raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alle condizioni di separazione.
All'udienza del 05.02.2025, le parti, con note depositate in sostituzione di udienza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella convenzione del 21.01.2025. DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole minore e l'assenza di motivi di contrasto con norme imperative, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario in Corato il 15.09.2018 (atto n.
[...]
130, parte II, serie A, anno 2018);
- omologa le condizioni indicate nella convenzione del 21.01.2025, depositata telematicamente nella medesima data, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
- spese compensate;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corato perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/09/2024 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. GAGLIARDI SALVINA, giusta procura Parte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Corato alla via Paisiello n. 102, è elettivamente domiciliata;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. GAGLIARDI SALVINA, giusta procura Parte_2 in atti, presso il cui studio, sito in Corato alla via Paisiello n. 102, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in Corato il 15.09.2018 (atto n. 130, parte II, serie A, anno 2018).
FATTO
Con ricorso depositato in data 17/09/2024, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio concordatario Parte_2 in Corato il 15.09.2018 (atto n. 130, parte II, serie A, anno 2018) e dalla cui unione sono nati due figli, (nato il [...]) e (nata il [...]). Per_1 Per_2
Con decreto del 25.09.2024 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in data 26.09.2024.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 21.01.2025, si è costituito , Parte_2 rappresentando l'intervenuto raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alle condizioni di separazione.
All'udienza del 05.02.2025, le parti, con note depositate in sostituzione di udienza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella convenzione del 21.01.2025. DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole minore e l'assenza di motivi di contrasto con norme imperative, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario in Corato il 15.09.2018 (atto n.
[...]
130, parte II, serie A, anno 2018);
- omologa le condizioni indicate nella convenzione del 21.01.2025, depositata telematicamente nella medesima data, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
- spese compensate;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corato perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Laura Cantore