Articolo 1 della Legge 23 maggio 1951, n. 400
Versione
1 luglio 1951
Art. 1. Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 677 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"L'art. 608, primo comma, e' applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore".

Entrata in vigore il 1 luglio 1951