Art. 1. Articolo unico.
Il secondo comma dell'art. 677 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"L'art. 608, primo comma, e' applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore".
Il secondo comma dell'art. 677 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"L'art. 608, primo comma, e' applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore".