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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/07/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1938/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Giovanni Marra;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 18.6.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 4.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso congiuntamente proposto gli ex coniugi indicati in epigrafe hanno chiesto la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3686/2014, resa il
1 20.11.2014 da questo Tribunale (già parzialmente modificata con decreto n. 920/2024 del
17.5.2024 del predetto Tribunale), a fronte delle sopravvenienze frattanto intervenute, segnatamente in relazione alla condizione lavorativa e reddituale della figlia (nata Per_1
dall'unione coniugale il 30.3.2002);
all'udienza del 18.6.2025 i ricorrenti, personalmente comparsi, hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
alla medesima udienza è comparsa altresì la figlia della coppia , la quale ha Per_1
liberamente dichiarato di prestare adesione agli accordi raggiunti dai genitori come in quella sede riformulati;
***
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3686/2014 del
20.11.2014 del Tribunale di Genova (come modificata con decreto del predetto Tribunale n.
920/2024 del 17.5.2024),
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) preso atto della intervenuta autosufficienza economica della figlia , viene revocato Per_1
a far data dal mese di giugno 2025 l'obbligo gravante sul padre di versamento della somma di euro 210,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia;
viene parimenti revocato dalla mensilità di giugno 2025 l'obbligo di mantenimento diretto della figlia a carico della madre, nonché l'obbligo dei due genitori di contribuzione alle spese straordinarie per
, salvo quanto di seguito indicato;
Per_1
2 2) solo in funzione di ulteriore sostegno economico in favore della figlia, entrambi i genitori continueranno a farsi carico, nella misura del 50% ciascuno e fino al 30.3.2030, delle sole spese mediche straordinarie, previamente concordate con la figlia e documentate, urgenti
e/o non urgenti in favore della stessa con l'obbligo comunque di fare capo al protocollo approvato dal Tribunale di Genova, Sez. IV Famiglia nella riunione del 15.09.2016;
fermo il resto”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Giovanni Marra;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 18.6.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 4.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso congiuntamente proposto gli ex coniugi indicati in epigrafe hanno chiesto la parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3686/2014, resa il
1 20.11.2014 da questo Tribunale (già parzialmente modificata con decreto n. 920/2024 del
17.5.2024 del predetto Tribunale), a fronte delle sopravvenienze frattanto intervenute, segnatamente in relazione alla condizione lavorativa e reddituale della figlia (nata Per_1
dall'unione coniugale il 30.3.2002);
all'udienza del 18.6.2025 i ricorrenti, personalmente comparsi, hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
alla medesima udienza è comparsa altresì la figlia della coppia , la quale ha Per_1
liberamente dichiarato di prestare adesione agli accordi raggiunti dai genitori come in quella sede riformulati;
***
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni oggetto di accordo tra le parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 3686/2014 del
20.11.2014 del Tribunale di Genova (come modificata con decreto del predetto Tribunale n.
920/2024 del 17.5.2024),
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) preso atto della intervenuta autosufficienza economica della figlia , viene revocato Per_1
a far data dal mese di giugno 2025 l'obbligo gravante sul padre di versamento della somma di euro 210,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia;
viene parimenti revocato dalla mensilità di giugno 2025 l'obbligo di mantenimento diretto della figlia a carico della madre, nonché l'obbligo dei due genitori di contribuzione alle spese straordinarie per
, salvo quanto di seguito indicato;
Per_1
2 2) solo in funzione di ulteriore sostegno economico in favore della figlia, entrambi i genitori continueranno a farsi carico, nella misura del 50% ciascuno e fino al 30.3.2030, delle sole spese mediche straordinarie, previamente concordate con la figlia e documentate, urgenti
e/o non urgenti in favore della stessa con l'obbligo comunque di fare capo al protocollo approvato dal Tribunale di Genova, Sez. IV Famiglia nella riunione del 15.09.2016;
fermo il resto”.
Nulla sulle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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