Articolo 19 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 18Articolo 20
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28 gennaio 1958
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5 giugno 1983
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1 marzo 1986
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16 novembre 1990
Art. 19. (Rivendite di generi di monopolio - Distinzione)

Le rivendite di generi di monopolio si distinguono:
a) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 MAGGIO 1983, N. 198 ;
b) rivendite ordinarie;
c) rivendite speciali.
Le prime sono gestite in economia dalla Amministrazione.
Le seconde sono affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio.
Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall' articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384 .
((Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum pari al 50 per cento dell'aggio percepito per la vendita dei tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra e' proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma una tantum di cui sopra e' ragguagliata al 17 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente))
Entrata in vigore il 16 novembre 1990
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