28 gennaio 1958
5 giugno 1983
1 marzo 1986
16 novembre 1990
Le rivendite di generi di monopolio si distinguono:
a) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 MAGGIO 1983, N. 198 ;
b) rivendite ordinarie;
c) rivendite speciali.
Le prime sono gestite in economia dalla Amministrazione.
Le seconde sono affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio.
Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall' articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384 .
((Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum pari al 50 per cento dell'aggio percepito per la vendita dei tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra e' proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma una tantum di cui sopra e' ragguagliata al 17 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente))
Commentario • 1
- 1. assenso e concessioni: una pronuncia del Consiglio di Statohttps://www.irpa.eu/pubblicazioni/contributi/ · 18 marzo 2020 · 13.054602
Con la sentenza 12 marzo 2020, n. 1788, la seconda sezione del Consiglio di Stato ha affermato che non è configurabile la formazione del silenzio-assenso ex art. 20 della legge sul procedimento amministrativo nell'ipotesi di una richiesta volta all'assegnazione di una licenza di vendita per generi soggetti a monopolio. I giudici di Palazzo Spada hanno infatti chiarito che il procedimento che consente la formazione di un titolo abilitativo attraverso il meccanismo del silenzio-assenso non può avere luogo nelle ipotesi in cui l'amministrazione debba rilasciare una vera e propria concessione amminisrativa. Tale circostanza si verifica laddove venga in rilievo la vendita di generi di monopolio, soggetti a un regime specifico dettato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
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Giurisprudenza • 104
- 1. Trib. Patti, sentenza 10/05/2024, n. 818Provvedimento: […] La normativa applicabile alla fattispecie in esame, è quella prevista dalla Legge n.1293/1957, modificata dalla Legge n.25/1986, – D.M. 38/2013 – gestione speciale commercianti – Legge n.662/1996, art. 1 D.lgs 114/1998. L'art. 19 della Legge 1293/1957 dispone che: “Le rivendite di generi di monopolio si distinguono: a) [rivendite di Stato]; b) rivendite ordinarie; c) rivendite speciali. … Le seconde sono affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio. Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattati-va privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall'art. 1, lettera b), L. 23 luglio 1980, n. 384”.Leggi di più...
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