Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1777 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
dott. Antonietta Savino Presidente rel.
dott. Stefania Basso Consigliere
dott. Daniele Colucci Consigliere
ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del
25/3/2025- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4719/20 del Ruolo Generale del lavoro
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv.to Gianleonardo Caruso, presso il quale è elettivamente domiciliato in Benevento alla via Gioacchino Toma
n.23
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Filomena Luongo dell'Avvocatura Regionale (in sostituzione del precedente difensore avv. Graziella Mandato), con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via Santa Lucia n.81
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 22.12.2020, il indicato in epigrafe ha proposto appello avverso la Pt_1 sentenza del Tribunale di Benevento, n.764/2020, pubblicata in data 22.5.2020, con la quale era stata rigettata l'opposizione
L'appellante , nel riproporre in sede di appello tutti i Pt_1 motivi di opposizione fatti valere in primo grado, ha censurato la decisione sostenendo: 1)- la erroneità della motivazione con cui era stato disatteso il primo motivo di opposizione riguardante la dedotta carenza di legittimazione passiva del Sindaco sotto il profilo della violazione o erronea applicazione dell'art. 107
D.Lgs 267/2000 e dei principi in tema di personalità delle sanzioni amministrative;
ha ribadito che non era stato individuato il diretto responsabile della violazione contestata, cui unicamente andava irrogata la sanzione, dovendosi, invero, escludere una responsabilità “oggettiva” del Sindaco per la sola carica istituzionale rivestita, e dovendosi accertare le figure gestionali investite di poteri decisionali in ordine alle incombenze relative al depuratore;
2) – la erroneità della motivazione circa il rigetto del secondo motivo di opposizione con cui era stata dedotta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, necessari per l'irrogazione della sanzione;
3)–l'erronea valutazione circa l'eccepito difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione irrogata;
4)- l'erronea determinazione in ordine alla congruità della sanzione applicata, del tutto sproporzionata rispetto alla infrazione contestata.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con accoglimento dell'opposizione e vittoria di spese di lite.
Si è ritualmente costituita la che ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello stante la sua infondatezza per le ragioni espresse in memoria.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte e, dopo alcuni rinvii, veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024.
La causa, quindi, veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e alla udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
In punto di fatto, occorre premettere che l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione opposta è avvenuta all'esito dell'archiviazione del Procedimento Penale n.5548/2016, incardinato presso la Procura della Repubblica di Benevento a carico di vari Sindaci della per i reati di Parte_2 cui agli artt. 133 e 452 quinquies, comma 1, in relazione all'art. 452 bis c.p..
La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera- Nucleo Operativo
Difesa Mare di Torre del Greco congiuntamente al
[...]
Controparte_2 di Benevento – all'esito dei rilievi,
[...] compiuti in uno all'ARPAC - accertava che gli esaminati reflui urbani non contribuivano in modo significativo al deterioramento del bacino idrografico, per cui la Procura della Repubblica richiedeva l'archiviazione del procedimento non configurandosi l'ipotesi di reato di inquinamento ambientale di cui ai prefati artt. 452 bis e/o quinquies c.p..
Intervenuta l'archiviazione da parte del Gip presso il Tribunale di Benevento “nei limiti di cui alla richiesta avanzata”, la
Procura della Repubblica (con provvedimento del 27.07.2018) disponeva che la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera - Nucleo
Operativo Difesa Mare di Torre del Greco ed il Controparte_3 di Benevento procedessero agli ulteriori
[...] adempimenti di competenza in ordine alle violazioni di natura amministrativa previste dagli artt. 133, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006.
La Polizia Giudiziaria, dunque, in data 28.09.2018 redigeva verbale n. 244, nel quale esponeva che, in data 30.01.2017 – personale dell'ARPAC in uno a militari del CFS- Nucleo
Investigativo Polizia Ambientale e Forestale, si era recato in
Località Foresta/Pezzalonga, ricadente nel tenimento comunale di
, dove, alla presenza del Sindaco p.t. del detto Comune, Parte_1 aveva accertato “l'apertura e l'effettuazione di scarico di acque reflue urbane non servite da impianto di depurazione, provenienti da tronco delle rete fognaria comunale di in assenza Parte_1 dell' autorizzazione di cui all'art. 124, del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, con immissione nel corpo idrico superficiale “Torrente
Alente”, bene paesisticamente tutelato ex art. 142 comma 1 lett. c d.lgs 42/2004.
Tanto premesso, possono essere esaminate le censure formulate dal appellante che appaiono destituite di fondamento. Pt_1
La prima censura verte sulla responsabilità del Sindaco del
[...] in relazione allo scarico abusivo oggetto di Parte_1 contestazione. In via del tutto preliminare occorre rilevare che l'ordinanza ingiunzione è stata emessa nei confronti del Sindaco pro tempore, quale rappresentante legale del lo stesso, Parte_1 quindi, è stato chiamato a rispondere della infrazione contestata non quale persona fisica ma nella veste di legale rappresentante dell'ente, effettivo destinatario del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa. Il provvedimento sanzionatorio, pertanto, non è stato emesso nei confronti della persona fisica che ha commesso il fatto (il c.d. autore materiale o trasgressore), ma solo nei confronti dell'Ente, quale solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate.
Al riguardo, occorre richiamare i principi dettati in materia dalla Suprema Corte (v. in particolare Cass. S.U. n. 22082/2017), secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall'art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l'obbligazione del corresponsabile LE è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale”).
Del resto, questa stessa Corte (in una analoga controversia) ha richiamato i suddetti principi rilevando anche che diretta conseguenza è “che l'obbligazione del corresponsabile LE non viene meno nell'ipotesi in cui si estingua quella dell'autore della violazione (cfr. Cass.
6.5.2019 n. 11774) e, soprattutto, per quel che qui rileva, che la stessa identificazione ed indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato LE (proprio perché la
“ratio” della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981) (così, ex multis, Cass. 13.5.2010 n. 11643)”. Ma soprattutto è stato sottolineato che appare “superfluo, sotto tutti i profili, indugiare sulla questione dell'individuazione del soggetto concretamente responsabile in virtù delle deleghe di funzioni
(ossia stabilire se la responsabilità vada ascritta all'organo politico di vertice o agli assessori del nell'ambito del Pt_1 settore di attività di loro competenza, ovvero al dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa, ove nel , ancorché di Pt_1 modeste dimensioni, sussistesse una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima), sia perché l'ingiunzione non risulta emessa nei confronti della persona fisica che ha commesso il fatto, sia perché, per quanto sopra già detto, l'individuazione di tale soggetto non costituisce requisito di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti del responsabile LE” (v. sent. della Corte di appello Napoli n. 416/2021). E questo collegio condivide appieno tale motivazione, sicchè correttamente il Tribunale ha ritenuto infondata la prima obiezione del circa il mancato Pt_1 accertamento dell'effettivo autore dell'infrazione, evidenziando anche come non fosse stata neanche allegata e dimostrata la sussistenza, nell'ambito della stessa amministrazione comunale, di un'apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento del tipo di attività sanzionata, dotata di autonomia decisionale e di spesa.
Con il secondo motivo di censura si sostiene la violazione ed erronea applicazione di norma di diritto (art. 3 l. 689/81), per non avere il Tribunale considerato quanto evidenziato in sede di opposizione, ossia che nessun addebito potesse muoversi al Sindaco del né sotto il profilo del dolo né sotto Parte_1 quello della colpa rispetto alla violazione contestata, atteso lo stato di dissesto del , che non era nella possibilità di Pt_1 adeguare gli impianti di scarico delle acque reflue urbane attraverso la realizzazione, con risorse proprie, di impianti di depurazione, che costituiscono il presupposto per il rilascio delle prescritte autorizzazioni;
si ribadisce, cioè, che stante lo stato di dissesto del , “alcuna altra proficua iniziativa Pt_1 poteva seriamente essere intrapresa per evitare lo scarico di acque reflue nel centro abitato”, considerato, anche che
“l'adozione di un eventuale provvedimento di chiusura degli scarichi avrebbe comportato e comporterebbe conseguenze devastanti e certamente ancor più gravi dal punto di vista igienico- sanitario, esponendo la popolazione a seri rischi per la salute”.
Anche tale censura è infondata.
Su tale questione il Tribunale nell'impugnata decisione si è così correttamente espresso: ” Ad onta del dedotto difetto di dolo/colpa, l'opponente ha chiaramente reso conto del fatto che dal 2009, almeno, l'amministrazione era ben consapevole della sussistenza di scarichi non autorizzati e non depurati nel torrente, senza, tuttavia, porre in essere attività concrete per l'autorizzazione, la chiusura o altro, non potendo l'opponente contestare profili di responsabilità sulla mera dichiarazione che
“altre vicissitudini” nel corso dei numerosi anni succedutisi non avrebbero consentito che i lavori, nonostante ben due mutui contratti con Cassa DD.PP. – come dichiarato dallo stesso opponente, non siano stati realizzati;
né sarebbe invocabile l'inesigibilità di una condotta diversa, posto che la sanzione è legata all'assenza di autorizzazione e di preventiva richiesta allo scarico, che, a certe condizioni, all'esito di valutazioni sulle capacità autodepurative del corpo idrico, in forza del disposto di cui agli artt. 124 e ss. d.lgs.152/2006, avrebbe potuto, eventualmente, all'esito delle indagini prescritte, essere autorizzato, ad esempio”.
Orbene, è principio giurisprudenziale consolidato (cfr. tra le tante Cass. n.20219/2018) quello secondo cui l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.
In altri termini l'errore deve essere incolpevole, ossia non suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza.
La costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, riconosce nell'art. 3 L. n. 689/1981 una presunzione di colpevolezza in capo all'autore della condotta illecita sanzionata, gravando sullo stesso l'onere di provare di avere agito senza colpa o la sussistenza dei presupposti delle esimenti (v. Cass. n. 24386 del
2023; Cass. n. 11777 del 2020; Cass. n. 24081 del 2019).
Orbene, si evidenzia che, nel caso concreto, l'appellante Pt_1 ha espressamente riconosciuto (sia in sede amministrativa che giudiziale) la sua piena conoscenza del fatto contestatogli, ossia che lo scarico in questione era effettuato in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 124 D.Lgs 152/2006, e, pertanto, non è revocabile in dubbio che l'Ente, ben consapevole del problema esistente da tempo, avesse l'obbligo di evitare l'uso di quello scarico anomalo ed illegittimo (non munito di autorizzazione, né di impianto di depurazione) sito alla località
Foresta/Pezzalonga e che i reflui non depurati confluissero sistematicamente nel corso d'acqua, attivandosi per risolvere le problematiche riscontrate.
Lo stato di necessità può semmai invocarsi in caso di anomalie temporanee e transitorie, non laddove si contesti la mancata risoluzione di un “annoso problema”.
Anche poi a volere ammettere che la sospensione dello scarico potesse comportare un pericolo “imminente” di danno grave, certamente questo non è ipotizzabile nella specie, avendo ammesso lo stesso Sindaco, in sede di audizione ed anche in questo giudizio, di avere avuto la piena consapevolezza «dell'annoso problema» ed essendo evidente che tale situazione non poteva consentire sine die lo scarico di acque reflue non depurate in un torrente.
Non è invocabile, pertanto, l'esimente di cui all'art. 3 L.
689/81.
Anche il terzo motivo di gravame con cui si ribadisce il difetto di motivazione dell'ordinanza ingiunzione va disatteso, in quanto l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) (cfr., ex multis, Cass. 30.7.2020 n.16316).
Inoltre, come già in parte osservato dal Tribunale, “In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.” (cfr n. 1786/2010 delle Sezioni Unite della
Cassazione, Cass. civ. sez. II, 21/05/2018 n.12503 e n.17779/2014).
Anche l'ultima censura – relativa alla sproporzione tra la sanzione irrogata (per l'importo di euro 20.000,00) e l'infrazione contestata – appare destituita di fondamento. Invero, l'art. 133, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 6.000,00 ad € 60.000,00; l'art. 11 della legge 689/81 prevede i criteri per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, quali la gravità dell'infrazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.
Nel caso di specie, l'infrazione accertata (l'apertura e l'effettuazione di scarico di acque reflue urbane, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006, non servite da impianto di depurazione, con immissione nel corpo idrico superficiale, torrente Alente, bene paesisticamente tutelato ex art. 142 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004) è certamente tale da indurre a giudicare la violazione non lieve, specie ove si consideri che discende dalla mancata risoluzione di un “annoso problema”.
D'altro canto, evidentemente proprio in considerazione delle obiettive difficoltà di risoluzione della problematica, risulta irrogata una sanzione assai prossima al limite inferiore della forbice sopra indicata, ragion per cui la stessa risulta congrua ed adeguata.
In secondo luogo, invano è invocata l'applicazione della sanzione minima edittale, essendo stata solo genericamente eccepita in primo grado la sussistenza della “continuazione” di cui all'art. 8, comma 2, legge 689/81, e considerato che, in tal caso, non potrebbe tout court irrogarsi la sanzione minima, bensì la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo (il che potrebbe condurre nella specie all'irrogazione di una sanzione anche più elevata).
In conclusione, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, il gravame deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna il appellante al pagamento delle spese del grado Pt_1 che si liquidano in € 1.984,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 25/03/2025
Il Presidente Est.
Dott. Antonietta Savino