TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4661 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. M. Montuori, all'udienza di T.S dell'11.6.2025, lette le note, ha pronunciato la seguente sentenza contestuale ex art. 127 ter cpc nella causa iscritta al R.G.L. n. 8832 /2024 promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CAROTENUTO DOMENICO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli presso l'Avvocatura Inail di Napoli- via Nuova Poggioreale- angolo S. Lazzaro- rappresentato e difeso dall'avv. C. Petrillo RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale. CONCLUSIONI Per il ricorrente: a) accertare e dichiarare che il sig. è affetto da Parte_1 patologia di origine professionale;
b)accertare e dichiarare che il signor Pt_1
, a causa della tecnopatia contratta, ha riportato postumi invalidanti in misura
[...] pari o superiori allo 06% a decorrere dal 07/07/2023 (data di denuncia M.P.) o dalla data ritenuta di Giustizia dall'On.le Giudicante;
c)per l'effetto, condannare l , in CP_1 persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'indennizzo del danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa o dalla data di Giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
d) condannare l' , CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo, quantificando le somme tenendo in considerazione i tariffari forensi vigenti. Per l' : la pretesa giudiziaria venga rigettata in quanto infondata in fatto e diritto, CP_1 inammissibile, nonché prescritta con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dalla domanda, si fa rilevare che, ai sensi dell'art. 16, comma VI, della Legge 30.12.1991 n. 412, il pagamento cumulativo della svalutazione monetaria e degli interessi legali non è dovuto, salvo il superamento della misura degli interessi da parte dell'inflazione. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.04.2024 il sig. , premesso di Parte_1 essere stato dipendente dal 01/10/1998-30/09/2001, 12/02/2008 –07/11/2014 E 07/02/2022-05/08/2022 della O.M. COSTRUZIONI S.R.L. con mansioni di operaio edile;
dal -01/11/2003-31/12/2003 della on mansioni Controparte_2 di operaio edile;
dal -12/02/2005-15/05/2005 della Controparte_3 con mansioni di operaio edile;
dal -02/07/2015-11/12/2017 E 21/12/2022 A
[...]
TUTT'OGGI della on mansioni di operaio edile;
- Controparte_4
09/04/2018 –31/08/2018 on mansioni di Controparte_5 operaio edile;
-09/02/2019-29/07/2019 DEVA COSTRUZIONI S.R.L. con mansioni di operaio edile;
-09/09/2019-31/12/2019 CLEANING on mansioni di CP_6 operaio edile;
-01/01/2020-30/06/2020 THE CASTLE SERVICE S.R.L. con mansioni di operaio edile;
-02/04/2021-30/09/2021 on mansioni di operaio CP_7 edile;
-26/10/2023 A TUTT'OGGI EDIL on mansioni di operaio edile;
di CP_8 aver svolto e di svolgere le mansioni di operaio edile, quindi si occupa nello specifico di carico e scarico dei materiali e delle attrezzature da lavoro dai mezzi aziendali, movimentazione ed uso manuale degli stessi, pulizia e preparazione del cantiere, utilizzo e movimentazione dei materiali da costruzione (sacchi di cemento, gesso, bidoni di pittura, blocchi, tavelle, ecc.), mantiene sgombra da impedimenti l'area di lavoro, rimuove macerie e residui. Si occupa anche dei lavori di stuccatura, verniciatura e messa in opera di materiale in marmo;
deduceva che, a causa del tipo di lavoro prestato durante tutti questi anni, per turni minimi di 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, ed a causa delle movimentazioni manuali di carichi e per le posture incongrue assunte durante tutto l'iter lavorativo, presenta una progressiva compromissione dell'apparato osteoarticolare. Per tali motivi, ritenendo la patologia di cui risulta essere affetto di origine professionale, il sig. , presentava domanda amministrativa all' Parte_1 CP_1 sede di Napoli De Gasperi, al fine di vedersi riconoscere l'indennizzo del danno biologico. L' , identificava la M.P. con il n° 519117037 del 07/07/2023, e CP_1 sottoponeva l'istante a visita medica il 29/09/2023, senza inoltrare alcun esito e/o provvedimento di accoglimento e/o reiezione della domanda. Il sig. , Parte_1 avverso il mancato riconoscimento per l'integrarsi del silenzio-rigetto, inoltrava per il tramite del sottoscritto procuratore formale opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/65, chiedendo il riconoscimento dell'origine professionale della patologia denunciata. Alcun esito sortiva tale missiva Il sig. deduce di essere affetto da "ernia Parte_1 discale lombare con disturbi neurotrofici agli arti inferiori", come risulta dalla certificazione medica e dagli esami diagnostici allegati. Deduceva che la malattia, tenuto conto del tipo di lavoro svolto ed il rischio lavorativo cui è stato esposto, durato per tutto l'iter lavorativo, è chiaramente di origine professionale. Tanto premesso ritenendo che la malattia fosse tabellata rassegnava le conclusioni di cui sopra. Si costituiva l' che CP_1 preliminarmente eccepiva la prescrizione e nel merito la infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Nominato ctu medico, depositata la relazione all'udienza di TS dell'11.6.2025, lette le note la causa era decisa. In via preliminare va respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto per non essere decorso il termine di 3 anni e 150 giorni dalla scoperta della malattia professionale. Infatti dalla certificazione in atti risulta che il ricorrente ha avuto contezza della malattia denunciata (ernia discale posteriore sinistra) nel mese di gennaio 2023. La domanda amministrativa è stata presentata all il giorno 7.7.2023 , l'opposizione è stata presentata in data 5.2.2024 e CP_1 il ricorso giudiziario depositato il 12.4.2024. Nel merito il ricorso è fondato nei limiti di cui alla presente motivazione. La malattia da cui è affetto il ricorrente è tabellata (cfr Tabella n. 1 allegata al D.M. del 9 aprile 2008 “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura” in cui viene riportata la seguente patologia
“ ). In materia di malattie professionali tabellate, la giurisprudenza della Cassazione è chiara: in caso di malattia tabellata, il lavoratore non deve dimostrare il nesso causale tra la malattia e l'attività lavorativa. La legge presume tale nesso, purché la malattia e l'attività siano entrambe presenti nelle tabelle e la malattia si manifesti entro il CP_1 periodo indicato in tabella. Per le malattie non tabellate, invece, incombe sul lavoratore l'onere di provare il nesso causale. Va ricordato che in tema di assicurazione contro le malattie professionali l'onere probatorio che grava sul ricorrente è attenuato quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al D.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al D.Lgs. n. 38 del 2000. Solo in tal caso al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata perché il nesso eziologico sia presunto per legge sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella (cfr. Cass. n. 13024 del 2017). La riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri
l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito” (cfr. Cass. n. 27752 del 2009). “L' , l' CP_1 Controparte_1
, ha individuato una lista di malattie professionali tabellate,
[...] comprese nella Lista 1. Queste malattie sono riconosciute automaticamente come professionali se il lavoratore è stato esposto a determinati fattori di rischio lavorativi. L'ernia discale lombare è inclusa nella Lista 1 delle malattie professionali tabellate, che sono quelle riconosciute come professionali dall' in base CP_1 all'esposizione a determinati fattori di rischio lavorativi. In particolare, l'ernia discale lombare è riconducibile a lavori che comportano movimentazione manuale di carichi pesanti, posture incongrue e ripetitive, o esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero. Sono esempi di attività lavorative che potrebbero causare ernie discali lombari: lavori di movimentazione materiali, guida di trattori, lavoro con gru, uso di carrelli sollevatori, e lavori che comportano movimenti ripetuti o con posture scorrette. Ciò posto dalal ctu è emerso quanto segue “ Dalla lettura della cartella clinica (visita CP_1 del 29/09/23) risulta che il ricorrente riferiva in anamnesi di svolgere “turni di 8 ore come intonacatore e muratore attività di controsoffittatura”. Ho poi esaminato attentamente il “Questionario per malattie causate da movimentazione manuale dei carichi” dal quale risultano i seguenti dati (questionario relativo al periodo lavorativo dal 20/11/22). 1) Mansione dell'assicurato: muratore qualificato. 2) Nello specifico l'assicurato durante le fasi lavorative si occupa di demolizioni leggere quali cartongessi, tramezzi, mentre in fase di ricostruzione si occupa di ricostruzione di tramezzi ed intonaci. 3) Turno di lavoro dalle 8,00 alle 17,00 comprendente un'ora per la pausa. 4) La movimentazione manuale dei carichi è svolta in affiancamento a sistemi automatizzati quali mezzi idonei per la movimentazione dei materiali;
5) Azione svolta: sollevamento/abbassamento; 6) Cosa si movimenta e come: attrezzature classiche per l'edilizia e contenitori con miscele da applicare in superfici da ristrutturare. Solitamente piccoli sacchi. Materiali da risulta da cantiere;
7) La movimentazione tra i diversi livelli del cantiere avviene attraverso l'ausilio di montacarichi, mentre al medesimo piano tramite l'uso di carrucole o cestelli con ruote. Muletti e traspallet sono usati per pesi e/o dimensioni maggiori;
8) Peso degli oggetti movimentati: 15% circa 15 kg di media;
9) Durata della fase di movimentazione manuale dei carichi per turno lavorativo: fase di sollevamento 1-2 ore;
10) Numero di atti di sollevamento al minuto, ossia frequenza delle operazioni: 5 azioni /ora; 11) Peso totale trasportato nelle 8 ore: circa 150 kg;
12) Peso oggetti trasportati, specificando se da soli o con ausilio di altri colleghi: da soli massimo 20 kg;
13) Numero di azioni di trasporto manuale: circa 7/turno. Veniamo ora ad una analisi degli elementi documentati, anamnestici e clinico-funzionali, acquisiti in corso di operazioni peritali. Il documento che abbiamo prima riportato si riferisce ad un CP_1 periodo di lavoro dal 20/11/22 e fino al momento della sua compilazione (in cui l'assicurato era in malattia). Dobbiamo in realtà considerare l'intero ciclo di attività lavorativa e di mansioni svolte dall'assicurato sin dal 1998, e non solo il periodo cui si riferisce la compilazione del documento (questionario). E comunque dalla lettura CP_1 del suddetto questionario si evince che trattasi di muratore qualificato, con turno di lavoro dalle 8,00 alle 17,00, che ha svolto movimentazione di carichi, anche affiancato da mezzi idonei;
che ha svolto fasi di sollevamento/abbassamento e movimentazione conpesi di 15 kg di media, con sollevamento per 1-2 ore /turno lavorativo;
con frequenza di operazioni di sollevamento di 5 azioni/ora; con un peso totale trasportato nelle 8 ore di 150 kg;
con un peso massimo trasportato senza aiuto di 20 kg;
per un numero di 7 azioni di trasporto manuale per turno. Si moltiplichi dunque il tutto per l'intera vita lavorativa svolta dal 1998. Tali dati documentati presenti nei documenti devono CP_1 dunque essere letti alla luce delle notizie riferite in anamnesi al CTU dell'assicurato, oltre che delle risultanze clinico-peritali. Trattasi di una recidiva di ernia discale L5-S1 ì, già trattata chirurgicamente, che, per i dati in nostro possesso e già esaminati dettagliatamente, può essere messa in nesso causale con l'attività lavorativa di fatto svolta dal ricorrente del 1998. I postumi realizzano un danno biologico valutabile nella misura del 7% (sette) (codice 213). CONCLUSIONI
1. L' assicurato è affetto da: RECIDIVA DI ERNIA DISCALE POSTERIOE SINISTRA L5- S1 GIA' TRATTATA CHIRURGICAMENTE. UOMO DI ANNI 57, OPERAIO EDILE DAL 1998 E ATTUALI MANSIONI DI IMBIANCHINO;
2. La patologia riscontrata può essere messa in nesso causale con l'attività lavorativa svolta;
3. I postumi raggiungono un danno biologico del 7% (sette). Le risultanze della CTU appaiono pienamente condivisibili, essendo la valutazione correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, peraltro non specificamente contestata da nessuna delle parti. Per quanto riguarda la prestazione richiesta, occorre evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di CP_1 inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale. In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente all'indennizzo in capitale nella misura accertata dal CTU sulla base di una invalidità permanente del 7% ex art.13 del D.Lgs. n. 38 del 2000. Di conseguenza, l' va condannato a CP_1 corrispondere al ricorrente il predetto indennizzo, da erogarsi in capitale con la indicata misura e con decorrenza di legge, oltre interessi legali dalla maturazione e fino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione o istanza:
- dichiara il diritto di all'indennizzo previsto Parte_1 dall'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 nella misura del 7% con decorrenza di legge come in motivazione e condanna l alla corresponsione CP_1 in suo favore del predetto indennizzo, da erogarsi in capitale, nella misura di legge e con la indicata decorrenza, oltre interessi legali dalla maturazione e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che si CP_1 liquidano in complessivi € 2000,00, oltre spese generali iva e cps come per legge;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell . CP_1
- Si comunichi.
Napoli,11/06/2025 Il giudice
M. Montuori