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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14369/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BRAMBILLA ELENA Parte_1
contro
:
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/12/2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro –
[...]
, chiedendo: Controparte_1
- previo ogni più opportuno accertamento, condannare la società
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale a Ponzano Veneto Via
Villa Minelli n. 1, a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive per l'illegittimo assorbimento del superminimo operato a far data dall'aprile 2015 in poi, l'importo di € 14.970,56, oltre ad € 1.217,38 per incidenza sul T.F.R. ad € 1.895,84 per rivalutazione monetaria al 31.10.24 e ad € 1.341,05 per interessi legali al 10.12.24, per un totale di € 19.424,83, oltre accessori successivi sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'Avv.
EN RA, quale antistataria.
pagina 1 di 5 A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere stata assunta da con decorrenza 3.11.2003 Controparte_2 in qualità di impiegata di I livello CCNL Commercio con mansioni di gerente di negozio e retribuzione mensile lorda di € 1.965,00 per 14 mensilità, lavorando dapprima presso il negozio Benetton di Milano, via Dante, per poi essere trasferita allo store Benetton di Corso
Vittorio Emanuele n. 9 dal maggio 2004 e dal giugno 2005 al megastore di Corso Buenos Aires n.19.
Con il trasferimento al Megastore di Corso Buenos Aires le sarebbero state affidate le diverse mansioni di visual, che la ricorrente ha continuato a svolgere fino alla fine del rapporto, avvenuta in data
30.04.2024 per pensionamento.
La ricorrente ha precisato che la società, nel corso degli anni, avrebbe cambiato più volte denominazione sociale: da CP_2
divenne nel 2006 Milano Report S.p.a., poi
[...] CP_3
ed infine
[...] Controparte_1
Ha precisato inoltre che sino all'aumento contrattuale dell'aprile
2015 e quindi per oltre 11 anni, la datrice di lavoro avrebbe inserito tra gli elementi fissi della retribuzione mensile l'importo di € 405,12 sotto la voce “ sup. assorb.”, non procedendo ad alcun assorbimento.
Solo con l'aumento retributivo previsto dal contratto collettivo ad aprile 2015, la società datrice di lavoro ha provveduto, per la prima volta, ad assorbire il superminimo, procedendo agli assorbimenti ad ogni incremento retributivo fino al termine del rapporto.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato l'illegittimo assorbimento del superminimo, rivendicando il diritto al versamento dell'importo di € 14.970,56, oltre ad € 1.217,38 per incidenza sul
T.F.R., ad € 1.895,84 per rivalutazione monetaria al 31.10.24 e ad €
1.341,05 per interessi legali al 10.12.24.
Nessuno si è costituito in giudizio per Controparte_1 nonostante la regolare notifica, pertanto all'udienza del 1.4.2025 ne
è stata dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 5 Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 12.6.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
La lettera di assunzione (doc. 1) non contiene alcun riferimento al superminimo e tantomeno alla sua qualifica come emolumento assorbibile.
E' pure documentale che, dall'inizio del rapporto di lavoro, a novembre 2003, la ricorrente abbia percepito la somma di 405,12 euro in busta paga, voce esposta come “sup. assorb.”.
Solo in occasione dell'aumento contrattuale dell'aprile 2015, la convenuta ha proceduto all'assorbimento (pur avendo lasciato il superminimo intatto in occasione dei precedenti aumenti di retribuzione tabellare avvenuti fra il 2003 ed il 2015).
All'art. 196 ultimo comma del CCNL 2005 in vigore dall'1.01.2003, al pari dell'art. 203 ultimo comma del CCNL 2008 in vigore dall'1.01.07
e dell'art. 216 ultimo comma del CCNL 2019 in vigore dall'1.04.15
(doc. 15) è espressamente previsto: “Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione”.
Nell'ultimo rinnovo contrattuale del 22.03.24, all'art. 216 (cfr. doc. 15) è prevista analoga clausola, con l'ulteriore precisazione:
“solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dal 1 gennaio 2022”.
pagina 3 di 5 Sul tema, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento.” (Cass., sez. L, sent.
14689/2012; ord. 26017/2018).
Dalla documentazione versata in atti e sopra citata non è possibile desumere in via interpretativa la natura assorbibile del superminimo in analisi, ed anzi l'assorbimento - in assenza di accordi sindacali o di espressa pattuizione fra le parti - è escluso dalle previsioni della disciplina contrattuale collettiva.
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha dato prova dell'esistenza di una formale, espressa pattuizione in tal senso.
Per le ragioni esposte, il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo di €
14.970,56, oltre ad € 1.217,38 per incidenza sul T.F.R. ad € 1.895,84 per rivalutazione monetaria al 31.10.24 e ad € 1.341,05 per interessi legali al 10.12.24, per un totale di € 19.424,83, oltre accessori successivi sino all'effettivo soddisfo;
pagina 4 di 5 condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4216,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. EN RA, quale antistataria.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 12.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14369/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BRAMBILLA ELENA Parte_1
contro
:
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/12/2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro –
[...]
, chiedendo: Controparte_1
- previo ogni più opportuno accertamento, condannare la società
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede legale a Ponzano Veneto Via
Villa Minelli n. 1, a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive per l'illegittimo assorbimento del superminimo operato a far data dall'aprile 2015 in poi, l'importo di € 14.970,56, oltre ad € 1.217,38 per incidenza sul T.F.R. ad € 1.895,84 per rivalutazione monetaria al 31.10.24 e ad € 1.341,05 per interessi legali al 10.12.24, per un totale di € 19.424,83, oltre accessori successivi sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'Avv.
EN RA, quale antistataria.
pagina 1 di 5 A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere stata assunta da con decorrenza 3.11.2003 Controparte_2 in qualità di impiegata di I livello CCNL Commercio con mansioni di gerente di negozio e retribuzione mensile lorda di € 1.965,00 per 14 mensilità, lavorando dapprima presso il negozio Benetton di Milano, via Dante, per poi essere trasferita allo store Benetton di Corso
Vittorio Emanuele n. 9 dal maggio 2004 e dal giugno 2005 al megastore di Corso Buenos Aires n.19.
Con il trasferimento al Megastore di Corso Buenos Aires le sarebbero state affidate le diverse mansioni di visual, che la ricorrente ha continuato a svolgere fino alla fine del rapporto, avvenuta in data
30.04.2024 per pensionamento.
La ricorrente ha precisato che la società, nel corso degli anni, avrebbe cambiato più volte denominazione sociale: da CP_2
divenne nel 2006 Milano Report S.p.a., poi
[...] CP_3
ed infine
[...] Controparte_1
Ha precisato inoltre che sino all'aumento contrattuale dell'aprile
2015 e quindi per oltre 11 anni, la datrice di lavoro avrebbe inserito tra gli elementi fissi della retribuzione mensile l'importo di € 405,12 sotto la voce “ sup. assorb.”, non procedendo ad alcun assorbimento.
Solo con l'aumento retributivo previsto dal contratto collettivo ad aprile 2015, la società datrice di lavoro ha provveduto, per la prima volta, ad assorbire il superminimo, procedendo agli assorbimenti ad ogni incremento retributivo fino al termine del rapporto.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha lamentato l'illegittimo assorbimento del superminimo, rivendicando il diritto al versamento dell'importo di € 14.970,56, oltre ad € 1.217,38 per incidenza sul
T.F.R., ad € 1.895,84 per rivalutazione monetaria al 31.10.24 e ad €
1.341,05 per interessi legali al 10.12.24.
Nessuno si è costituito in giudizio per Controparte_1 nonostante la regolare notifica, pertanto all'udienza del 1.4.2025 ne
è stata dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 5 Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 12.6.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
La lettera di assunzione (doc. 1) non contiene alcun riferimento al superminimo e tantomeno alla sua qualifica come emolumento assorbibile.
E' pure documentale che, dall'inizio del rapporto di lavoro, a novembre 2003, la ricorrente abbia percepito la somma di 405,12 euro in busta paga, voce esposta come “sup. assorb.”.
Solo in occasione dell'aumento contrattuale dell'aprile 2015, la convenuta ha proceduto all'assorbimento (pur avendo lasciato il superminimo intatto in occasione dei precedenti aumenti di retribuzione tabellare avvenuti fra il 2003 ed il 2015).
All'art. 196 ultimo comma del CCNL 2005 in vigore dall'1.01.2003, al pari dell'art. 203 ultimo comma del CCNL 2008 in vigore dall'1.01.07
e dell'art. 216 ultimo comma del CCNL 2019 in vigore dall'1.04.15
(doc. 15) è espressamente previsto: “Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione”.
Nell'ultimo rinnovo contrattuale del 22.03.24, all'art. 216 (cfr. doc. 15) è prevista analoga clausola, con l'ulteriore precisazione:
“solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dal 1 gennaio 2022”.
pagina 3 di 5 Sul tema, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento.” (Cass., sez. L, sent.
14689/2012; ord. 26017/2018).
Dalla documentazione versata in atti e sopra citata non è possibile desumere in via interpretativa la natura assorbibile del superminimo in analisi, ed anzi l'assorbimento - in assenza di accordi sindacali o di espressa pattuizione fra le parti - è escluso dalle previsioni della disciplina contrattuale collettiva.
Parte convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha dato prova dell'esistenza di una formale, espressa pattuizione in tal senso.
Per le ragioni esposte, il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna a corrispondere alla Controparte_1 ricorrente, a titolo di differenze retributive, l'importo di €
14.970,56, oltre ad € 1.217,38 per incidenza sul T.F.R. ad € 1.895,84 per rivalutazione monetaria al 31.10.24 e ad € 1.341,05 per interessi legali al 10.12.24, per un totale di € 19.424,83, oltre accessori successivi sino all'effettivo soddisfo;
pagina 4 di 5 condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4216,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. EN RA, quale antistataria.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 12.6.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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