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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/08/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3759/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3759/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VALLA GIACOMO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VALLA GIACOMO
APPELLANTE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DIMITO GIUSEPPE, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DIMITO GIUSEPPE;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE nonché contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SANSONETTI Controparte_2 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SANSONETTI FRANCESCO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la società impugnava la Parte_1 sentenza n. 949/2022, depositata in data 22.04.2022, con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da per i danni materiali e le lesioni da lui Controparte_2 riportate in seguito ad una caduta occorsa in data 15.07.2019 allorquando, a bordo della propria pagina 1 di 5 bicicletta sulla via San Giovanni Bosco in era rimasto incastrato con la ruota anteriore nella CP_1 griglia di scolo delle acque.
A sostegno dei propri assunti, la società appellante- contumace in primo grado- contestava l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace aveva condannato la stessa a tenere indenne il da tutte le somme dovute all'attore, in quanto il contratto di appalto stipulato non Controparte_1 aveva determinato il venir meno della responsabilità dell'ente; contestava, altresì, la fondatezza delle domande attoree escludendo la presenza di una insidia caratterizzata da una situazione di pericolo occulto connotato da non visibilità e non prevedibilità; così concludeva: “in via preliminare, in accoglimento del I motivo di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza numero 949/2022 del
Giudice di Pace di Taranto, rigettare integralmente la domanda di manleva formulata dal CP_1
; con condanna del Civico Ente, in persona del Sindaco pro tempore, a restituire a
[...] [...] quanto nelle more abbia versato o dovesse essere costretta a versare indebitamente, in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva;
- nel merito, accogliere il II motivo dell'appello e, per l'effetto, in riforma della citata sentenza del Giudice di Pace di Taranto, rigettare integralmente la domanda formulata in primo grado dall'attore, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, riformare la sentenza di primo grado ed accertare, ex art. 1227 c. c., almeno il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro”.
Si costituiva per evidenziare la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal primo Controparte_2
Giudice; chiedeva la conferma integrale della sentenza di primo grado con rigetto dell'appello e condanna alle spese e competenze di lite del secondo grado da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ritualmente costituito, il si associava al secondo motivo di appello spiegato da Controparte_1 [...]
chiedendo la ripetizione delle somme già versate a ed al suo difensore Parte_1 Controparte_2 in esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, chiedeva di rigettare il primo motivo di appello principale proposto dalla e confermare la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1 cui aveva condannato la a manlevare il di tutte le somme Parte_1 Controparte_1 riconosciute all'attore; concludeva per la condanna al pagamento delle spese di primo e secondo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 17.04.2025 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note depositate telematicamente;
il Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Deve in primo luogo evidenziarsi che il pur non avendo utilizzato a tal fine Controparte_1 formule sacramentali, nel richiedere a sua volta la riforma della sentenza di primo grado, ha proposto pagina 2 di 5 appello incidentale, atteso che tutte le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale [cfr Cassazione sentenza n. 21745/2006 secondo cui “Nel vigente sistema processuale l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, in modo che sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea;
ne consegue che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (ovvero proposte contro l'appellante principale), siano esse, invece, impugnazioni incidentali autonome, dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, e da far valere nei confronti di questi, ma per un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata. Tuttavia, tali ultime impugnazioni (autonome) possono essere proposte, in sede di appello, con la comparsa di risposta purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado e ciò senza che occorra l'uso di formule sacramentali, risultando sufficiente in proposito che la volontà di gravame emerga in modo non equivoco dal complesso delle deduzioni formulate in detta comparsa (di risposta) - ancorché contenute solo nella parte motiva di essa e non oggetto di corrispondente richiesta nella parte conclusiva della stessa comparsa - sì da potersi stabilire, con chiarezza, il tema ed i motivi dell'impugnazione”].
Venendo al merito, sia l'appello principale che quello incidentale (che si basa sul secondo motivo spiegato dalla possono trovare accoglimento poiché la domanda azionata in primo Parte_1 grado è infondata per i motivi che seguono.
In punto di diritto, va evidenziato che, l'art. 2051 c.c. configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui sussistenza è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, essendo rilevante ai fini della configurabilità della fattispecie il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa e non la diligenza o meno del custode nell'esercizio del suo potere sul bene - profilo, questo, del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051
c.c. (tra tante, cfr. Cass. n. 4476/2011).
Il danneggiato, quindi ha il solo onere di provare il danno e l'esistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito (cfr., in tal senso, Cassazione sentenza n. 528/2020 e Cass. ord. n. 30775/2017).
Tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. 8229 del 2010, n. 28811 del 2008) ovvero elisa o diminuita da un comportamento colposo del danneggiato.
pagina 3 di 5 Venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che il Giudice di Pace non abbia fatto buon governo dei principi sopra richiamati, non essendo emersi elementi utili a far ritenere l'ente responsabile della verificazione dell'evento dannoso occorso a , il quale ha affermato di essere caduto Controparte_2 dalla bicicletta poiché la ruota anteriore è rimasta incastrata nella griglia di scolo delle acque.
In particolare, valutando le foto in atti e gli esiti dell'istruttoria espletata, non è emersa alcuna insidiosità della griglia per lo scolo delle acque apposta dal né alcuna violazione di normativa CP_1 specifica in materia.
La produzione fotografica, infatti, attesta l'esistenza di una griglia ben visibile disposta in maniera obliqua rispetto al manto stradale e la sua colorazione scura risulta facilmente alla vista di chi percorre la strada in questione. In particolare, le foto raffigurano una griglia di scolo delle acque perfettamente integra, priva di anomalie o irregolarità (non risultano infatti elementi di alterazione dell'apertura tra le feritoie, di talché appare difficile ipotizzare l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità del pericolo).
Inoltre, il teste , presente al momento del sinistro, pur confermando genericamente Testimone_1 la prospettazione attorea, non è stato in grado di riferire ulteriori elementi utili all'individuazione della presunta insidia (“confermo le foto e ricordo nelle stesse lo stato dei luoghi, la bici ancora incastrata e le lesioni al volto del sig. ”). Controparte_2
A tali considerazioni va aggiunto che l'incidente si è verificato in una giornata estiva nel tardo pomeriggio - circostanza che, seppur non indicata dall'attore, si può presumere dagli atti di causa (vd relazione certificato di pronto soccorso) -; quindi, anche a voler ammettere la presenza di una insidia, la stessa sarebbe stata facilmente visibile per le condizioni di luminosità.
Alla luce di quanto esposto, gli appelli (principale ed incidentale) vanno accolti con riforma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'appellato alla restituzione di quanto ricevuto Controparte_2 in esecuzione della sentenza di primo grado;
risulta assorbito il motivo relativo alla domanda di manleva.
La particolarità degli accertamenti effettuati, tenuto conto anche delle lesioni riportate dal danneggiato, consente di compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-- accoglie l'appello principale e quello incidentale e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_2
pagina 4 di 5 - condanna alla restituzione in favore del delle eventuali somme Controparte_2 Controparte_1 percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
- spese compensate tra tutte le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Taranto, 25 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3759/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VALLA GIACOMO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. VALLA GIACOMO
APPELLANTE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DIMITO GIUSEPPE, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. DIMITO GIUSEPPE;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE nonché contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SANSONETTI Controparte_2 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SANSONETTI FRANCESCO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la società impugnava la Parte_1 sentenza n. 949/2022, depositata in data 22.04.2022, con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da per i danni materiali e le lesioni da lui Controparte_2 riportate in seguito ad una caduta occorsa in data 15.07.2019 allorquando, a bordo della propria pagina 1 di 5 bicicletta sulla via San Giovanni Bosco in era rimasto incastrato con la ruota anteriore nella CP_1 griglia di scolo delle acque.
A sostegno dei propri assunti, la società appellante- contumace in primo grado- contestava l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace aveva condannato la stessa a tenere indenne il da tutte le somme dovute all'attore, in quanto il contratto di appalto stipulato non Controparte_1 aveva determinato il venir meno della responsabilità dell'ente; contestava, altresì, la fondatezza delle domande attoree escludendo la presenza di una insidia caratterizzata da una situazione di pericolo occulto connotato da non visibilità e non prevedibilità; così concludeva: “in via preliminare, in accoglimento del I motivo di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza numero 949/2022 del
Giudice di Pace di Taranto, rigettare integralmente la domanda di manleva formulata dal CP_1
; con condanna del Civico Ente, in persona del Sindaco pro tempore, a restituire a
[...] [...] quanto nelle more abbia versato o dovesse essere costretta a versare indebitamente, in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva;
- nel merito, accogliere il II motivo dell'appello e, per l'effetto, in riforma della citata sentenza del Giudice di Pace di Taranto, rigettare integralmente la domanda formulata in primo grado dall'attore, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine, riformare la sentenza di primo grado ed accertare, ex art. 1227 c. c., almeno il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro”.
Si costituiva per evidenziare la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal primo Controparte_2
Giudice; chiedeva la conferma integrale della sentenza di primo grado con rigetto dell'appello e condanna alle spese e competenze di lite del secondo grado da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ritualmente costituito, il si associava al secondo motivo di appello spiegato da Controparte_1 [...]
chiedendo la ripetizione delle somme già versate a ed al suo difensore Parte_1 Controparte_2 in esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, chiedeva di rigettare il primo motivo di appello principale proposto dalla e confermare la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1 cui aveva condannato la a manlevare il di tutte le somme Parte_1 Controparte_1 riconosciute all'attore; concludeva per la condanna al pagamento delle spese di primo e secondo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 17.04.2025 tenutasi con modalità scritta, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note depositate telematicamente;
il Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Deve in primo luogo evidenziarsi che il pur non avendo utilizzato a tal fine Controparte_1 formule sacramentali, nel richiedere a sua volta la riforma della sentenza di primo grado, ha proposto pagina 2 di 5 appello incidentale, atteso che tutte le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale [cfr Cassazione sentenza n. 21745/2006 secondo cui “Nel vigente sistema processuale l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo, nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, in modo che sia mantenuta l'unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea;
ne consegue che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono necessariamente carattere incidentale, siano esse impugnazioni incidentali tipiche (ovvero proposte contro l'appellante principale), siano esse, invece, impugnazioni incidentali autonome, dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, e da far valere nei confronti di questi, ma per un capo diverso ed autonomo della pronuncia impugnata. Tuttavia, tali ultime impugnazioni (autonome) possono essere proposte, in sede di appello, con la comparsa di risposta purché risulti rispettato il termine ordinario di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado e ciò senza che occorra l'uso di formule sacramentali, risultando sufficiente in proposito che la volontà di gravame emerga in modo non equivoco dal complesso delle deduzioni formulate in detta comparsa (di risposta) - ancorché contenute solo nella parte motiva di essa e non oggetto di corrispondente richiesta nella parte conclusiva della stessa comparsa - sì da potersi stabilire, con chiarezza, il tema ed i motivi dell'impugnazione”].
Venendo al merito, sia l'appello principale che quello incidentale (che si basa sul secondo motivo spiegato dalla possono trovare accoglimento poiché la domanda azionata in primo Parte_1 grado è infondata per i motivi che seguono.
In punto di diritto, va evidenziato che, l'art. 2051 c.c. configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui sussistenza è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, essendo rilevante ai fini della configurabilità della fattispecie il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa e non la diligenza o meno del custode nell'esercizio del suo potere sul bene - profilo, questo, del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051
c.c. (tra tante, cfr. Cass. n. 4476/2011).
Il danneggiato, quindi ha il solo onere di provare il danno e l'esistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito (cfr., in tal senso, Cassazione sentenza n. 528/2020 e Cass. ord. n. 30775/2017).
Tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito (Cass. n. 8229 del 2010, n. 28811 del 2008) ovvero elisa o diminuita da un comportamento colposo del danneggiato.
pagina 3 di 5 Venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che il Giudice di Pace non abbia fatto buon governo dei principi sopra richiamati, non essendo emersi elementi utili a far ritenere l'ente responsabile della verificazione dell'evento dannoso occorso a , il quale ha affermato di essere caduto Controparte_2 dalla bicicletta poiché la ruota anteriore è rimasta incastrata nella griglia di scolo delle acque.
In particolare, valutando le foto in atti e gli esiti dell'istruttoria espletata, non è emersa alcuna insidiosità della griglia per lo scolo delle acque apposta dal né alcuna violazione di normativa CP_1 specifica in materia.
La produzione fotografica, infatti, attesta l'esistenza di una griglia ben visibile disposta in maniera obliqua rispetto al manto stradale e la sua colorazione scura risulta facilmente alla vista di chi percorre la strada in questione. In particolare, le foto raffigurano una griglia di scolo delle acque perfettamente integra, priva di anomalie o irregolarità (non risultano infatti elementi di alterazione dell'apertura tra le feritoie, di talché appare difficile ipotizzare l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità del pericolo).
Inoltre, il teste , presente al momento del sinistro, pur confermando genericamente Testimone_1 la prospettazione attorea, non è stato in grado di riferire ulteriori elementi utili all'individuazione della presunta insidia (“confermo le foto e ricordo nelle stesse lo stato dei luoghi, la bici ancora incastrata e le lesioni al volto del sig. ”). Controparte_2
A tali considerazioni va aggiunto che l'incidente si è verificato in una giornata estiva nel tardo pomeriggio - circostanza che, seppur non indicata dall'attore, si può presumere dagli atti di causa (vd relazione certificato di pronto soccorso) -; quindi, anche a voler ammettere la presenza di una insidia, la stessa sarebbe stata facilmente visibile per le condizioni di luminosità.
Alla luce di quanto esposto, gli appelli (principale ed incidentale) vanno accolti con riforma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'appellato alla restituzione di quanto ricevuto Controparte_2 in esecuzione della sentenza di primo grado;
risulta assorbito il motivo relativo alla domanda di manleva.
La particolarità degli accertamenti effettuati, tenuto conto anche delle lesioni riportate dal danneggiato, consente di compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-- accoglie l'appello principale e quello incidentale e, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_2
pagina 4 di 5 - condanna alla restituzione in favore del delle eventuali somme Controparte_2 Controparte_1 percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;
- spese compensate tra tutte le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Taranto, 25 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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