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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3846/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Menallo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dal funzionario dott.ssa Maria CP_1 P.IVA_1
Giovanna Buffa;
- parte resistente -
Oggetto: accertamento requisito sanitario per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 marzo 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 13 marzo 2024 ha chiesto Parte_1
l'accertamento del requisito sanitario per l'inserimento nelle liste delle categorie protette ex L. 68/1999. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto di presentare una percentuale d'invalidità non inferiore al 46%, chiedendo la nomina di un medico specializzato in medicina del lavoro anche “al fine della compilazione della scheda socio-
1 lavorativa (…) indispensabile per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato presso il CPI competente” (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione del 2 settembre 2024 l' ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Con le note ex art. 127 ter c.p.c. il ricorrente ha chiesto il richiamo del c.t.u. affinché compili la scheda di cui all'allegato n. 5 del ricorso.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, la causa può essere immediatamente decisa come segue.
La domanda principale del merita di trovare accoglimento perché il c.t.u. Pt_1
nominato in corso di causa ha riconosciuto in capo al ricorrente una percentuale complessiva del 74%, ben superiore a quella del 46% richiesta per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato ex L. n. 68/1999 (cfr. relazione depositata il 13 febbraio 2025).
Per quanto riguarda la questione della compilazione della scheda asseritamente indispensabile per l'iscrizione nelle liste per il collocamento mirato, invece, è opinione di questo giudice che non sussista alcun diritto ad ottenere la formazione giudiziale di tale documento, soprattutto ad opera di un ausiliario del giudice. D'altra parte, poi, va considerato come nella stessa prospettazione attorea la compilazione della scheda sarebbe strumentale e indispensabile per l'iscrizione nelle liste delle categorie protette da parte del
CPI (cfr. note del 9 marzo 2025), laddove, però, la compilazione di tale documento non rientra tra gli elementi costitutivi del diritto all'inserimento nel sistema del collocamento mirato secondo la L. 68/1999. Soltanto per ulteriore scrupolo motivazionale, infine, va osservato come l'odierno procedimento non abbia per oggetto il diritto all'iscrizione alle liste del collocamento mirato (neppure di competenza dell' , ma esclusivamente la CP_1
verifica del requisito sanitario (di competenza dell'ente previdenziale) per ottenere tale iscrizione.
La relativa domanda, dunque, va dichiarata inammissibile (sempreché si ritenga ritualmente proposta: cfr. la formulazione del ricorso).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi, corrispondente all'importo usualmente liquidato da questa Sezione in tema di a.t.p. (di per sé congruo anche in considerazione del concreto sforzo difensivo richiesto e
2 conseguentemente impiegato), seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore di giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c. Parte_1
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, dichiara che presenta il requisito sanitario (invalidità superiore Parte_1 al 46%) per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato ex L. n 68/1999 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto la compilazione della scheda socio-lavorativa; condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Francesco Menallo, nella qualità di CP_1
procuratore antistatario di , delle spese di lite di quest'ultimo, che Parte_1 liquida in € 750,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3846/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Menallo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dal funzionario dott.ssa Maria CP_1 P.IVA_1
Giovanna Buffa;
- parte resistente -
Oggetto: accertamento requisito sanitario per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 marzo 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 13 marzo 2024 ha chiesto Parte_1
l'accertamento del requisito sanitario per l'inserimento nelle liste delle categorie protette ex L. 68/1999. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente ha dedotto di presentare una percentuale d'invalidità non inferiore al 46%, chiedendo la nomina di un medico specializzato in medicina del lavoro anche “al fine della compilazione della scheda socio-
1 lavorativa (…) indispensabile per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato presso il CPI competente” (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione del 2 settembre 2024 l' ha chiesto il rigetto del CP_1 ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Con le note ex art. 127 ter c.p.c. il ricorrente ha chiesto il richiamo del c.t.u. affinché compili la scheda di cui all'allegato n. 5 del ricorso.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, la causa può essere immediatamente decisa come segue.
La domanda principale del merita di trovare accoglimento perché il c.t.u. Pt_1
nominato in corso di causa ha riconosciuto in capo al ricorrente una percentuale complessiva del 74%, ben superiore a quella del 46% richiesta per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato ex L. n. 68/1999 (cfr. relazione depositata il 13 febbraio 2025).
Per quanto riguarda la questione della compilazione della scheda asseritamente indispensabile per l'iscrizione nelle liste per il collocamento mirato, invece, è opinione di questo giudice che non sussista alcun diritto ad ottenere la formazione giudiziale di tale documento, soprattutto ad opera di un ausiliario del giudice. D'altra parte, poi, va considerato come nella stessa prospettazione attorea la compilazione della scheda sarebbe strumentale e indispensabile per l'iscrizione nelle liste delle categorie protette da parte del
CPI (cfr. note del 9 marzo 2025), laddove, però, la compilazione di tale documento non rientra tra gli elementi costitutivi del diritto all'inserimento nel sistema del collocamento mirato secondo la L. 68/1999. Soltanto per ulteriore scrupolo motivazionale, infine, va osservato come l'odierno procedimento non abbia per oggetto il diritto all'iscrizione alle liste del collocamento mirato (neppure di competenza dell' , ma esclusivamente la CP_1
verifica del requisito sanitario (di competenza dell'ente previdenziale) per ottenere tale iscrizione.
La relativa domanda, dunque, va dichiarata inammissibile (sempreché si ritenga ritualmente proposta: cfr. la formulazione del ricorso).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi, corrispondente all'importo usualmente liquidato da questa Sezione in tema di a.t.p. (di per sé congruo anche in considerazione del concreto sforzo difensivo richiesto e
2 conseguentemente impiegato), seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore di giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c. Parte_1
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di ctu, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, dichiara che presenta il requisito sanitario (invalidità superiore Parte_1 al 46%) per l'iscrizione nelle liste del collocamento mirato ex L. n 68/1999 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
dichiara inammissibile la domanda avente ad oggetto la compilazione della scheda socio-lavorativa; condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Francesco Menallo, nella qualità di CP_1
procuratore antistatario di , delle spese di lite di quest'ultimo, che Parte_1 liquida in € 750,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso il 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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