Ordinanza cautelare 26 giugno 2015
Decreto decisorio 13 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 13/07/2021, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/07/2021
N. 00420/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00801/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 801 del 2015, proposto da
VI OM e RI SS MA,, rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Sorpresa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio NA Tassetto in Mestre, via Felice Cavallotti, 22;
contro
Comune di Negrar, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Carcereri De Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Silvia Polese in Venezia-Mestre, via Andrea Costa n. 20;
nei confronti
RI ER MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Bissoli, Anna Bulgarelli, Matteo Zanoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 4 del 18/3/2015 notificata il 23/3/2015 emessa da U.O. Edilizia Privata SUAP Ambiente del Comune di Negrar, con la quale è stato ordinato ai ricorrenti di eseguire le opere necessarie al miglioramento del sistema di regimazione delle acque meteoriche sull'area di proprietà identificata al fg 15 mapp.li 23 e 634;dell'ordinanza n. 5 del 18/3/2015 notificata il 23/5/2015 emessa da U.O. Edilizia Privata SUAP Ambiente del Comune di Negrar con la quale è stato ordinato, tra gli altri anche a MA RI SS di eseguire le opere necessarie al miglioramento del sistema di regimazione delle acque meteoriche sull'area di comproprietà identificata al fg 15 mapp..li 632 - 630, 631, 636 e 637.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vistio gli atti di costituzione del Comune di Negrar e di RI ER MA;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 10 giugno 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 13 luglio 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO