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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 165/2019 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore n. 1892/2018 depositata il 5/12/2018
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Pierro, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Battipaglia via Benevento n. 28
- Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pagnotta e dall'avv. Sofia Pagnotta Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Nocera Inferiore via Matteotti n.
13 – Appellato – Appellante incidentale
– Appellato contumace Controparte_2 Ragioni in fatto e in diritto
1.Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza depositata il 5/12/2018 – emessa nell'ambito del procedimento promosso dalla società nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
giudizio nel quale è intervenuta volontariamente socio di aderendo Controparte_2 Parte_1
alla domanda articolata dalla parte attrice – ha inquadrato l'azione sopposta al suo vaglio nello schema legale delineato dall'art. 2392 c.c. ed ha condannato amministratore della società Controparte_1
dal 30/4/2007 al 25/2/2010, alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di euro Parte_1
96.459,00 oltre interessi come per legge e al risarcimento dei danni quantificati in euro 43.323,60 con interessi come per legge nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 7.200,00 oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al difensore antistatario delle società
[...]
e nel contempo ha rigettato la domanda riconvenzionale Parte_1 Controparte_2
spiegata da tesa a conseguire il risarcimento dei danni da lui subiti per Controparte_1
l'intervenuta revoca del mandato di amministratore della società Parte_1
In sintesi il Giudice a quo, per quel che qui rileva, richiamati gli esiti dell'espletata C.T.U., con specifico riferimento alle suindicate statuizioni di condanna ha così argomentato: a) << va accolta
la domanda di ripetizione delle somme illegittimamente percepite dal convenuto limitatamente agli
importi da questi direttamente percepiti pari a complessivi euro 96.459,00 (euro 68.000,00 per
assegni aventi causale “ ns. prelevamento a mezzo assegno” + euro 28.459,00 per assegni non
registrati in contabilità) >>; b) << per quanto concerne il danno subito dall'attrice in conseguenza
della condotta tenuta dal convenuto devono ritenersi provati i danni derivanti dal mancato
pagamento delle imposte, tasse e contribuiti confluiti a ruolo verso l'ente di riscossione ( CP_3
riscontrabili nelle somme aggiunte ai carichi originali dovuti a seguito della concessione del
[...]
rateizzo da parte dell'Ente di riscossione per un importo complessivo di euro 43.323,60 ( cfr. pag.
41 dell'elaborato peritale) >>. Inoltre il Tribunale in ordine al lamentato danno derivante dalla perdita da parte della società attrice della qualifica di impresa trasformatrice dei prodotti dell'agricoltura ha affermato che << sebbene il dato storico della perdita di tale qualità sia incontestato la relativa voce di danno non può essere riconosciuta in quanto, come accertato dal C.T.U. “non è stato possibile
verificare la causa della perdita della qualifica di impresa di trasformazione dei prodotti
dell'agricoltura della durante la gestione amministrativa del sig. Parte_1 Controparte_1
per assenza di documentazione riscontrata e non resa disponibile allo scrivente seppure richiesta (
cfr. pag. 42 dell'elaborato peritale)” >>.
1.1. Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello con atto Parte_1
di citazione notificato il 13/2/2019 ; ha censurato le ragioni della decisione impugnata essendo stata accolta soltanto in parte la domanda articolata dalla parte attrice ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali.
1.2. costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità Controparte_4
dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ha resistito;
ha proposto altresì appello incidentale criticando la sentenza impugnata ed ha concluso per il rigetto dell'impugnazione principale e per l'accoglimento del gravame incidentale con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
1.3. La società non si è costituita in giudizio. Controparte_2
1.4. Nel corso del giudizio, a seguito dell'intervenuto fallimento della società appellante, si è
costituito volontariamente il con comparsa depositata il Parte_1
29/2/2020, riportandosi all'atto di gravame della società ; indi la Corte, Parte_1
all'esito della trattazione scritta, con ordinanza del 7/12/2023 ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In primis va dichiarata la contumacia della società in quanto l'appellata, pur Controparte_2
essendo stata regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
3. Procedendo alla disamina dell'appello principale formulato dalla società Parte_1
e successivamente coltivato dal il Collegio in
[...] Parte_1 via preliminare osserva che va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Controparte_1
A tale riguardo è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n
13535/ 2018; Cass. S.U. n 3648/2022).
Nel caso di specie l'appellante ha indicato in maniera chiara e precisa le parti della sentenza impugnata, le critiche tese a contrastare le ragioni della decisione e le modifiche richieste sicchè, in applicazione del suindicato principio di diritto, l'eccezione in esame non può trovare ingresso.
4. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'impugnazione principale è infondata e, pertanto, va rigettata.
5. L'appellante principale ha in primo luogo criticato la sentenza impugnata, sostenendo che il
Tribunale, in linea con gli esiti dell'espletata C.T.U., avrebbe dovuto condannare Controparte_1
alla restituzione in favore della parte attrice dell'ulteriore importo di euro 934.000,00, segnatamente:
a) euro 250.000,00 corrispondente alla somma degli assegni emessi dal convenuto in favore del figlio,
, indicata nella contabilità della società quale somma restituita al Controparte_5 Parte_1
beneficiario dei titoli per un finanziamento concesso alla predetta società privo però di qualsiasi prova;
b) euro 684.000,00 pari all'importo degli assegni emessi dal convenuto in favore di terzi neppure indicati in contabilità. L'ausiliario di ufficio – osserva l'appellante – ha concluso che le suindicate disposizioni patrimoniali sono state effettuate dall'amministratore, in Controparte_1 assenza di qualsiasi giustificazione sicchè il Giudice di prime cure erroneamente non ha condannato il convenuto alla restituzione in favore della società anche del suindicato importo di euro Parte_1
934.000,00 indebitamente sottratto alla società.
La censura è priva di pregio.
In diritto giova premettere che l'azione di responsabilità sociale promossa contro gli amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta,
fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti (cfr.
Cass. n. 2975/2020; Cass. n. 22911/2010).
Orbene nel caso di specie l'espletata C.T.U., valorizzata dall'appellante principale nell'atto di impugnazione, non consente di affermare che gli assegni emessi in favore di terzi per l'importo complessivo di euro 938.000,00 siano da ricollegare ad un'attività distrattiva dell'amministratore e non già all'effettiva restituzione di finanziamenti concessi in favore della società Parte_1
Depone in tal senso la considerazione che l'esperto di ufficio: a) ha verificato che le movimentazioni in questione sono state registrate in contabilità nel conto patrimoniale relativo ai finanziamenti concessi da terzi alla società b) ha proceduto – sulla base della documentazione Parte_1
contabile prodotta in giudizio - all'analisi cronologica delle registrazioni effettuate nel suindicato conto a partire dal bilancio chiuso al 31/12/2006 e fino all'anno 2009 con un saldo inziale di euro
1.505.586,51 incrementato in data 28/5/2007 di euro 250.000,00 in forza di un bonifico bancario effettuato il 28/5/2007 risultante dalle scritture contabili;
c) ha precisato che in assenza della documentazione contabile bancaria non ha potuto individuare il soggetto finanziatore del suindicato importo di euro 250.000,00; d) ha verificato, esaminando la copia degli assegni bancari prodotti in giudizio, che ha emesso assegni per un importo complessivo di euro 250.000,00 Controparte_1
in favore del figlio, , destinati, per come registrati sul conto patrimoniale, alla Controparte_5
restituzione di un finanziamento concesso da alla società ha Controparte_5 Parte_1 precisato di non avere rinvenuto documentazione idonea a comprovare che Controparte_5
avesse effettivamente concesso un finanziamento alla società e per tale ragione ha Parte_1
concluso che gli assegni in questione sono stati emessi senza un' apparente giustificazione, facendo tuttavia salva l'ipotesi di non avere potuto riscontrare la concessione del finanziamento per la mancata produzione in giudizio della relativa documentazione;
e) ha affermato che nel conto patrimoniale in questione risultano registrati ulteriori movimentazioni di denaro, per un importo complessivo di euro
684.000,00, effettuate anche esse a titolo di restituzione di finanziamenti concessi da terzi,
aggiungendo di non avere potuto individuare i beneficiari dei bonifici emessi da Controparte_1
in quanto “ non sono state messe nella disponibilità dello scrivente le copie delle contabili bancarie
dei bonifici effettuati e registrati sulle scritture contabili”.
E' evidente che l'incompletezza della documentazione prodotta in giudizio segnalata dallo stesso
C.T.U. ed il fatto che l'esperto di ufficio non solo non ha escluso che la società sia stata Parte_1
destinataria di finanziamenti da parte di terzi, ma ha evidenziato che il conto patrimoniale
“finanziamenti di terzi” presentava alla data del 31/12/2006 – ossia prima che Controparte_1
assumesse la carica di amministratore – un saldo di euro 1.505.586,51 inducono a ritenere che non vi
è spazio per affermare che i pagamenti in questione per un importo complessivo di euro 934.000,00
siano da ricollegare ad una condotta distrattiva posta in essere da Controparte_1
Il convincimento della Corte risulta rafforzato dalla considerazione che nella memoria ex art. 183
comma 6 c.p.c. depositata il 13/10/2011 emerge che la società appellante ha affermato che dal libro giornale risulta che il rimborso IVA di euro 534.923,76 erogato in favore della società Parte_1
in data 13/10/2008 è stata destinato per la somma di euro 250.000,00 alla restituzione di un finanziamento concesso alla società dalla società Saci s.r.l. e per la somma di euro Parte_1
100.000,00 per la restituzione di un finanziamento concesso alla società da Parte_1 CP_5
.
[...]
In particolare sono degni di nota da un lato il rilievo che la società non ha posto in Parte_1
discussione l'effettiva restituzione del suindicato importo di euro 250.000,00 in favore della società Saci s.r.l. e dall'altra il fatto che la società non ha escluso di avere ricevuto un Parte_1
finanziamento da , ma ha evidenziato che la somma di euro 100.000,00 è stata Controparte_5
destinata a “per un rimborso di un finanziamento di euro 250.000,00 il quale Controparte_5
dovrebbe essere stato effettuato in data 28/5/2007 con un versamento/bonifico su Banca di Roma”,
con la precisazione che “ mancando agli atti contabili il secondo trimestre dell'estratto conto n
653419/56 della Banca di Roma, non è stato possibile finora verificare se il finanziamento sia stato
effettuato dal socio (cfr. memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. depositata il Controparte_5
13/10/2011 pag. 13).
6. L'appellante principale ha ulteriormente criticato la sentenza di primo grado, deducendo che erroneamente il Tribunale non ha condannato al risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_1
parte attrice per la perdita della qualifica di impresa trasformatrice dei prodotti dell'agricoltura. La
società – precisa l'appellante – nell'anno 2008 era stata inserita dal Ministero delle Parte_1
Politiche Agricole nell'elenco delle imprese di trasformazione del pomodoro;
senonchè CP_1
non avendo posto in essere le attività finalizzate alla produzione e alla trasformazione del
[...]
pomodoro, correlate all'oggetto sociale, ha determinato che la società da lui amministrata l'anno seguente non è stata più inserita nell'elenco nazionale delle imprese di trasformazione del pomodoro,
perdendo così la relativa qualifica. Il Giudice a quo – osserva l'appellante – ha focalizzato l'attenzione esclusivamente sul fatto che il C.T.U. nella relazione tecnica ha segnalato che non era stato possibile verificare la causa della perdita della qualifica di impresa di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura da parte della società per la mancata produzione della documentazione Parte_1
da lui richiesta, senza considerare che l'ausiliario di ufficio immediatamente dopo ha affermato che
<< dal mancato riconoscimento della qualifica di impresa di trasformazione dei prodotti
dell'agricoltura derivano conseguenze patrimoniali indirette e dirette…; invero le conseguenze
patrimoniali dirette derivanti dal cambio di oggetto sociale dell'attività economica ad opera
dell'amministratore (dalla trasformazione dei prodotti dell' agricoltura alla Controparte_1
gestione di deposito e logistica dei prodotti trasformati) sono quantificabili nella perdita subita dalla per gli aiuti finanziari AIMA (oggi EGEA) riconosciuti alle imprese di trasformazione Parte_1
dei prodotti dell'agricoltura >> e nel contempo ha quantificato tale danno in euro 45.000,00, pari alla perdita dei predetti aiuti finanziari << ben evidenziata nel bilancio di esercizio chiuso al
31.1.2008 >>. In definitiva – conclude l'appellante - essendo pacifica la perdita della qualifica di impresa di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura da parte della società a causa Parte_1
dell'illecita condotta dell'amministratore, per avere modificato l'oggetto sociale Controparte_1
della predetta società << attesa la cessazione dell'attività di trasformazione del pomodoro … decisa
dall'amministratore pro tempore ed a lui imputabile >>, il Tribunale avrebbe dovuto condannare il convenuto anche al pagamento dell'ulteriore somma di euro 45.000,00 a titolo di risarcimento danni.
La critica è destituita di fondamento.
Gli esiti della C.T.U. richiamati dall'appellante nell'atto di gravame non possono essere valorizzati in senso favorevole alla posizione dell'appellante principale.
Invero - ribadito che, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, l'ausiliario di ufficio ha affermato che non è stato possibile verificare la causa della perdita della qualifica di impresa di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura da parte della società attrice per l'assenza di documentazione nonostante richiesta nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali – va rimarcato che è privo di qualsiasi valenza il generico riferimento del C.T.U. “al cambio di oggetto
dell'attività economica ad opera dell'amministratore ( cfr. relazione tecnica di ufficio CP_1
pag. 42).
Depone in tal senso la considerazione che la modifica dell'oggetto sociale rientra nelle materie riservate alla competenza dei soci e non già degli amministratori, così come previsto dall'art. 2479
comma 2 n. 4 e n. 5 c.c. rubricato “ decisione dei soci”; la disposizione normativa appena citata,
infatti, sancisce che sono riservate alla competenza dei soci sia “ le modifiche dell'atto costitutivo”
(e, dunque, anche le modifiche che investono l'oggetto sociale, cfr. art. 2463 n. 3 c.c.) sia “ la
decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale
determinato nell'atto costitutivo”. 7. Passando alla disamina dell'appello incidentale proposto da la Corte ritiene che Controparte_1
il gravame è fondato nei limiti di seguito indicati.
8. ha criticato la sentenza di primo grado, sostenendo che il Tribunale è incorso Controparte_1
nel vizio di ultrapetizione e, dunque, nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., avendo fatto riferimento nella sentenza impugnata ad una pluralità di assegni emessi dalla società in favore di , per un importo Parte_1 Controparte_5
complessivo di euro 250.000,00, privi di giustificazione, in assenza di qualsiasi domanda sul punto,
come desumibile dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
La censura non può trovare ingresso.
Il vizio di ultrapetizione è configurabile quando il Giudice, alterando gli elementi obiettivi dell'azione
(petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato),
oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così
pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori ( cfr. Cass. n.
8048/2019; Cass. n. 18868/2015; Cass. n. 455/2011).
Orbene nel caso di specie - come emerge dalla disamina complessiva della sentenza impugnata - il
Tribunale ha condannato a restituire alla parte attrice la somma complessiva di Controparte_1
euro 96.459,00, riferibile ad assegni del tutto diversi da quelli in questione emessi in favore di sicchè è da escludere in radice il prospettato vizio di ultrapetizione. Controparte_5
8.L'appellante incidentale ha, poi, lamentato che il Giudice a quo con l'ordinanza del 2/10/2014 ha autorizzato il C.T.U. ad esaminare non solo la documentazione contabile della società Parte_1
già prodotta in giudizio ma anche quella ritenuta utile ai fini dell'espletamento dell'incarico peritale ma non ancora prodotta dalla suindicata società. Con tale provvedimento – osserva l'appellante – il
Tribunale ha sopperito all'inerzia della parte attrice ed ha consentito il superamento delle preclusioni assertive e probatorie. La C.T.U. – prosegue – è nulla in quanto l'esperto di Controparte_1
ufficio nel corso delle operazioni ha acquisito la documentazione prodotta dalla società attrice in violazione del principio del contraddittorio;
dalla relazione tecnica di ufficio, infatti, emerge che i documenti contabili sono stati consegnati dal consulente di parte della società in data Parte_1
5/10/2015 presso lo studio dell'ausiliario di ufficio. In particolare - osserva l'appellante –
l'acquisizione degli assegni emessi dalla società in favore di per un Parte_1 Controparte_5
importo complessivo di euro 250.000,00 secondo le modalità innanzi indicate non ha consentito al consulente di parte del convenuto di richiedere l'acquisizione anche degli estratti conti bancari da cui risultava il finanziamento concesso da alla società Inoltre – Controparte_5 Parte_1
aggiunge l'appellante – il C.T.U. non può acquisire nel corso delle operazioni peritali i documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni perchè è onere delle parti provarli.
Le censure sono prive di pregio.
In primis va replicato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di consulenza tecnica di ufficio contabile il consulente nominato dal Giudice può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni ( cfr. Cass. Sezioni Unite n. 3086/2022).
Il Collegio, inoltre, ritiene che non vi è spazio per la prospettata nullità della C.T.U. incentrata sul fatto che l'ausiliario di ufficio ha acquisito la documentazione prodotta dalla società in Parte_1
violazione del principio di contraddittorio in quanto, trattandosi di nullità relativa, la eccezione doveva essere proposta a norma dell'art. 157 comma 2 c.p.c. nella prima istanza o udienza successiva al deposito della relazione e non già, come accaduto, soltanto con l'interposto gravame ( cfr. fascicolo di ufficio di primo grado ed in particolare verbali del 6/4/2017 e del 14/6/2018 relativi alle udienze successive al deposito della relazione tecnica di ufficio;
cfr. anche Cass. n. 31744/2023).
Merita ancora di essere rimarcato che l'appellante incidentale, nel prospettare la nullità della consulenza tecnica di ufficio, ha focalizzato l'attenzione sugli assegni emessi dalla società Pt_1
per un importo complessivo di euro 250.000,00 in favore di trascurando di
[...] Controparte_5 considerare che tale somma - come già rimarcato – non ha costituito oggetto delle statuizione di condanna resa nei suoi confronti dal Tribunale.
9. inoltre, ha criticato la sentenza impugnata, lamentando che il Giudice a quo ha Controparte_1
fondato il proprio convincimento sugli esiti della espletata C.T.U. omettendo qualsiasi motivazione sui rilievi critici formulati dal consulente di parte del convenuto, dr. avverso la bozza redatta Per_1
dall'esperto di ufficio. In particolare – osserva l'appellante – il consulente di parte aveva evidenziato:
a) “la carenza di documentazione acquisita dal C.T.U.” riferibile agli estratti conto da cui evincere i beneficiari della restituzione della somma di euro 684.000,00 inerente alla voce “ finanziamenti di terzi”; b) l'approvazione del bilancio da parte dei soci al 31/12/2007 comprensiva anche della voce “
restituzione finanziamenti” rispetto alla quale non veniva formulata alcuna osservazione;
c) “ il
mancato riscontro in contabilità dell'emittente del bonifico bancario di euro 250.000,00 perché
mancante la documentazione bancaria fornita dall'attore”; d) “l'apprensione da parte dell'istituto
di credito BNL c/c 12971 del rimborso IVA di euro 534.925,76 a deconto del maggior credito
dell'esposizione debitoria, come si evinceva dalla scheda allegata dal C.T.U. nel proprio elaborato
peritale”; e) il fatto che l'esposizione della società nei confronti dell'erario era stata Parte_1
causata dall'inadempimento delle società ed che “non avevano Controparte_6 Controparte_7
provveduto al pagamento delle fatture”; f) la non imputabilità all'amministratore della perdita della qualifica di impresa trasformatrice dei prodotti dell'agricoltura da parte della società Parte_1
perché determinata dalla volontà dei soci.
La doglianza non può trovare ingresso.
Va ribadito che il Tribunale con statuizione confermata dalla Corte ha respinto la domanda di risarcimento danni articolata dalla società nei confronti di connessa Parte_1 Controparte_1
alla perdita da parte della società attrice della qualifica di impresa trasformatrice dei prodotti dell'agricoltura e nel contempo non ha condannato il convenuto alla restituzione in favore della parte attrice dei suindicati importi di euro 250.000,00 e di euro 684.000,00 sicchè non sussiste alcun interesse dell'appellante incidentale ad impugnare la sentenza di primo grado con riferimento ai profili indicati ai predetti punti a) – b) – c) – d) - f).
Non va poi sottaciuto che l'esperto di ufficio nella relazione tecnica da lui stilata ha risposto ai rilievi critici articolati dal consulente di parte del convenuto, dr. avverso la bozza della consulenza Per_1
tecnica di ufficio con la conseguenza che non appare configurabile il prospettato vizio di motivazione, su cui risulta incentrata la critica in esame, trovando applicazione il principio di diritto in forza del quale il Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte,
esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che,
sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili ( cfr.
Cass. n. 33742/2022; cfr. elaborato tecnico di ufficio).
Riguardo, invece, ai rilievi del consulente di parte che involgono l'esposizione debitoria della società
nei confronti dell'erario la Corte osserva che l'esperto di parte ha sostenuto che tale Parte_1
esposizione debitoria è stata causata dagli inadempimenti delle società ed Controparte_6 CP_7
richiamando a sostegno di tale assunto i decreti ingiuntivi emessi a carico delle predette società
[...]
in favore della società rispettivamente per l'importo di euro 1.232.712,00 ed euro Parte_1
1.105.976,00; senonchè i predetti provvedimenti monitori, in assenza di qualsiasi prova dell'intervenuto passaggio in giudicato ( cfr. decreti ingiuntivi in atti), peraltro neppure prospettata dall'esperto di parte, sono del tutto inidonei a comprovare l'inadempimento delle società CP_6
ed ( cfr. note tecniche del dr. del 29/3/2016 allegate alla relazione di
[...] Controparte_7 Per_1
C.T.U.).
Ne consegue che non vi è spazio per aderire alla tesi del consulente di parte di Controparte_1
Non va poi sottaciuto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimo, il Giudice di merito che aderisce agli esiti dell'espletata C.T.U. non è tenuto a confutare i contrati rilievi critici quando questi siano generici, inconsistenti e non provati (cfr. Cass. n. 12703/2015; Cass. n. 442/1982). 10. inoltre - premesso che l'azione di responsabilità sociale ha natura contrattuale Controparte_4
con la conseguenza che sulla società incombe l'onere di individuare e dimostrare le condotte compiute dall'amministratore in violazione dei doveri inerenti alla funzione svolta e i danni che ne sono derivati mentre sull'amministratore grava l'onere di fornire, con riferimento agli addebiti contestati, la prova positiva dell'adempimento dei propri doveri - ha lamentato che il Tribunale è
pervenuto all'accoglimento della domanda formulata dalla parte attrice in violazione della disciplina dettata dall'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova. In particolare l'appellante incidentale ha richiamato i principi di diritto enunciati in tale materia dalla giurisprudenza di legittimità ed ha sostenuto che il Giudice a quo avrebbe dovuto rigettare la domanda risarcitoria formulata dalla società
“ per la genericità dei fatti contestati e comunque per la mancanza di adeguata prova”. Parte_1
A sostegno di tale assunto – dopo avere segnalato di avere prodotto in giudizio: Controparte_1
a) “ fatture e ddt” da cui risulta che la società ha ceduto “macchinari” alle società Parte_1
e “ partecipate dalla socità e alla società Controparte_6 Controparte_7 Controparte_2
amministrata da;
b) il decreto ingiuntivo n. 16/010 depositato il Parte_2 Controparte_5
7/10/2010 emesso nei confronti della società per un importo di euro 1.232.712,00 Controparte_6
riferibile a fatture emesse nel marzo 2008 relative alla vendita di pelati ed “ impianti di etichettaggio
e confezionamento”; c) il decreto ingiuntivo depositato il 16/11/2009 emesso nei confronti della società per un importo di euro 1.105.976,00 riferibile a fatture emesse nell'anno Controparte_7
2008 inerenti alla vendita di pelati ed “ impianto di produzione” – ha osservato che dalla predetta documentazione emerge che “ il socio di maggioranza della società Parte_1 Controparte_2
avendo autorizzato le società e partecipate dalla stessa, all'acquisto CP_6 Controparte_7
degli impianti della non può addebitare all'amministratore la cessazione dell'attività Parte_1
, come il mutamento dell'oggetto sociale , come il mancato pagamento degli oneri tributari o
compenso al collegio sindacale, non avendo le società collegate adempiuto al pagamento di oltre due
milioni di euro” ( cfr. comparsa di costituzione depositata in appello pagine 37 e 38).
La doglianza non può trovare ingresso. Va in primo luogo ribadito che il Giudice a quo ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dalla società nei confronti di relativa alla perdita da parte dell'attrice Parte_1 Controparte_1
della qualifica di impresa trasformatrice dei prodotti dell'agricoltura sicchè con riferimento a tale profilo l'appellante incidentale non ha alcun interesse ad impugnare la sentenza di primo grado non essendo risultato soccombente.
La considerazione appena espressa vale anche per la parte della critica in questione che investe “ il
compenso al collegio sindacale”, con la precisazione che tale aspetto, come risulta dalla sentenza impugnata, non ha costituito oggetto di alcuna disamina da parte del Tribunale.
In ordine, poi, al rilievo che l'esposizione debitoria della società nei confronti dell'erario Parte_1
non sarebbe imputabile a in quanto diretta conseguenza dell'inadempimento delle Controparte_1
obbligazioni assunte dalle società ed nei confronti della società Controparte_6 Controparte_7
per oltre due milioni di euro va replicato da un lato che la documentazione richiamata Parte_1
dall'appellante incidentale, come già evidenziato, non vale a comprovare il prospettato inadempimento delle suindicate società posto che non risulta specificato e neppure provato che i decreti ingiuntivi siano divenuti irrevocabili (cfr. decreti ingiuntivi in atti) e dall'altra che l'assenza di qualsiasi riferimento all'effettiva consistenza del patrimoniale sociale al momento della nascita dell'obbligazione tributaria non consente di apprezzare l'incidenza del prospettato inadempimento delle predette società sull'esposizione debitoria della società nei confronti dell'erario. Parte_1
11. ha, poi, sostenuto che il Tribunale, condannando il convenuto al pagamento Controparte_1
della somma di euro 43.323,60 a titolo di risarcimento danni è incorso nel vizio di ultrapetizione in quanto ha valorizzato gli esiti dell'espletata C.T.U. trascurando di considerare che la parte attrice non aveva articolato alcuna domanda sul punto. Il Giudice a quo – prosegue l'appellante – non ha tenuto conto del fatto che l'amministratore ha provato che l'esposizione debitoria della società Parte_1
nei confronti dell'erario non era a lui imputabile ma era da ricollegare agli inadempimenti delle società collegate e comprovati dai decreti ingiuntivi prodotti in Controparte_6 Controparte_7
giudizio e dal “disinteresse” del socio di maggioranza desumibile dal fatto che non aveva partecipato alle svariate assemblee convocate in data 30/4/2009, 22/5/2009 e 22/6/2009 per l'approvazione del bilancio al 31/12/2008.
Le censure non sono condivisibili.
Va subito chiarito che il Giudice a quo non ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in quanto la società nell'atto introduttivo del giudizio ha chiesto Parte_1
espressamente la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
Il Tribunale, pertanto, non è incorso nel vizio di ultrapetizione atteso che la sentenza impugnata non travalica i limiti della pretesa azionata dalla parte attrice.
Riguardo, poi, al rilievo che i danni conseguenti all'esposizione debitoria della società Parte_1
nei confronti dell'erario non sono imputabili all'amministratore della società ma all'inadempimento delle obbligazioni assunte dalle società ed nei confronti della società Controparte_6 Controparte_7
inadempimento comprovato dai decreti ingiuntivi prodotti in giudizio, la Corte ritiene Parte_1
che la critica non può trovare ingresso per le considerazioni già espresse al precedente punto 10 della presente sentenza a cui si rinvia.
Il Collegio, inoltre, osserva che manca del tutto la prova che il prospettato “disinteresse” del socio di maggioranza della società abbia inciso sull'esposizione debitoria della predetta società Parte_1
nei confronti dell'erario, dovendosi, peraltro, evidenziare che – come si evince dal tenore della censura in esame – l'appellante incidentale non ha neppure allegato in che modo tale “ disinteresse”
abbia determinato l'insorgenza della suindicata esposizione debitoria.
12. infine, ha criticato la statuizione di condanna alla restituzione dell'importo Controparte_1
complessivo di euro 96.459,00 in favore della società deducendo che il Giudice di primo Parte_1
grado in ordine alla somma di euro 68.000,00 non ha considerato che il C.T.U. ha sostenuto che tale importo può essere correlato al compenso spettante a per l'espletata attività di Controparte_1
amministratore, deliberato nell'assemblea del 30/9/2006; d'altronde – osserva l'appellante –
l'ausiliario di ufficio coerentemente ha concluso che i prelievi non giustificati effettuati da CP_1
ammontano ad euro 28.459,00 e non già ad euro 96.459,00. Il Tribunale, pertanto, si è
[...] discostato dalle conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. senza offrire alcuna motivazione sul punto.
ha aggiunto che anche il prelievo della somma di euro 28.459,00 da parte Controparte_1
dell'amministratore deve ritenersi giustificato perché, come segnalato dal consulente di parte,
destinato al pagamento delle retribuzioni di dipendenti non assunti con regolare contratto.
Ciò posto, il Collegio osserva che l'ausiliario di ufficio - come correttamente evidenziato dall'appellante incidentale – ha affermato che gli assegni emessi in proprio favore da CP_1
per un importo complessivo di euro 68.000,00 utilizzando risorse della società
[...] Parte_1
(analiticamente riportati nella relazione tecnica con specifica indicazione del numero dell'assegno,
della data di emissione, dell'importo e della banca), imputati al conto patrimoniale “cassa contanti e valori ass.”, trovano giustificazione nel compenso spettante a per l'espletata Controparte_1
attività di amministratore della società compenso deliberato dall'assemblea in data Parte_1
30/9/2006; l'esperto di ufficio, pertanto, ha concluso che i prelevamenti di denaro effettuati dall'amministratore senza giustificazione ammontano ad euro 28.459,00, importo questo che non contempla gli assegni innanzi indicati, ma ulteriori assegni emessi anche essi in favore di CP_1
e non registrati in contabilità ( cfr. relazione tecnica di ufficio pagine 39 – 40 e 55).
[...]
Sotto tale profilo la Corte ritiene che la censura dell'appellante incidentale è condivisibile in quanto erroneamente il Tribunale ha condannato il convenuto anche alla restituzione dell'importo in questione di euro 68.000,00.
A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi rispetto alla critica che involge la statuizione di condanna di alla restituzione della somma di euro 28.459,00. Controparte_1
Invero l'esperto di ufficio ha accertato che ha emesso in proprio favore, Controparte_1
utilizzando le risorse della società ulteriori assegni per un importo complessivo di euro Parte_1
28.459,00 (puntualmente indicati nella relazione tecnica di ufficio anche in questo caso con specifica indicazione del numero, dell'importo, della data di emissione e della banca), giungendo alla condivisibile conclusione che tali assegni non registrati in contabilità sono stati emessi senza alcuna giustificazione e, pertanto, sono indicativi di un'attività di distrazione delle di risorse finanziare dalla società posta in essere dall'amministratore ( cfr. elaborato tecnico di ufficio pagine 40 e 55).
In tale contesto la critica dell'appellante incidentale non può trovare ingresso in quanto è incentrata sull'assunto, privo di qualsiasi riscontro probatorio, che tali somme erano destinate alle retribuzioni spettanti a lavoratori non regolari.
In particolare va rimarcato che elementi probatori a favore della posizione di non Controparte_1
possono trarsi dalla relazione del consulente di parte giacchè , a differenza di quanto si legge nell'atto di appello incidentale, l'esperto di parte in ordine alla somma di denaro in questione non ha affermato che “ l'amministratore aveva in forza dipendenti non in regola” ma ha affermato: “ si contestano al
prelevamenti per euro 28.459,00 eseguiti nell'anno 2009 con assegni bancari Controparte_1
intestati a se stesso e senza causale apparente;
pur con indiscutibile disagio il consulente di parte
deve riferire la giustificazione fornita dal egli sostiene che in quel periodo, avendo la CP_1
società cessato l'attività di trasformazione del pomodoro da tempo e svolgendo la sola attività di
etichettaggio di scatole e di deposito per conto della ma avendo estrema difficoltà Controparte_6
nella riscossione dei crediti nei confronti della stessa egli teneva in forza alcuni Controparte_6
dipendenti non in regola con gli obblighi previdenziali e assicurativi e per pagare gli stipendi a quei
dipendenti era costretto a prelevare somme in contanti dalla banca” ( cfr. atto di appello incidentale pag. 41; note del consulente di parte dr. del 29/3/2016 pag. 8 allegate alla C.T.U. ) Persona_2
E' evidente che il consulente di parte non ha fatto riferimento ad emergenze processuali idonee a comprovare che il denaro in questione sia stato utilizzato per corrispondere la retribuzione ad alcuni lavoratori non regolari ma “ con disagio” si è limitato a riportare nelle sue note tecniche quanto appreso dallo stesso Controparte_1
13. Le argomentazione esposte conducono al rigetto dell'appello principale e all'accoglimento parziale dell'appello incidentale con la conseguenza che la sentenza impugnata va parzialmente riformata nel senso che va condannato alla restituzione della somma di euro Controparte_1
28.459,00 oltre interessi come per legge;
va, invece, confermata la statuizione di condanna di al pagamento della somma di euro 43.323,60 oltre interessi come per legge a titolo Controparte_1
di risarcimento danni.
Passando al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello , allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 9064/2018;
Cass. n. 11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
Orbene ad avviso della Corte - tenuto conto dell'esito complessivo della lite ed in particolare del fatto che è stata accolta parzialmente la domanda proposta dalla parte attrice articolata in più capi –
ricorrono le condizioni per la declaratoria di compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio ( cfr. Cass. Sezioni Unite n. 32061/2022; Cass. n. 33147/2024); le spese della C.T.U. espletata in primo grado vanno poste per metà a carico dell'appellante principale e per la restante metà a carico dell'appellante incidentale.
Ne consegue che - per effetto della nuova regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado quale diretta conseguenza della riforma parziale della sentenza impugnata - resta assorbito il motivo di gravame articolato dall'appellante principale basato sul rilievo che il Tribunale
ha omesso di porre a carico di il pagamento delle spese di C.T.U.. Controparte_1
Infine occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società e successivamente coltivato dal Parte_1 Parte_1
nei confronti di e della società avverso la sentenza
[...] Controparte_1 Controparte_2
del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1892/2018 nonché sull'appello incidentale articolato da CP_1
così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia della società Controparte_2
2. rigetta l'appello principale;
3. accoglie parzialmente l'appello incidentale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata condanna alla restituzione della somma di euro 28.459,00 oltre Controparte_1
interessi come per legge;
conferma la statuizione di condanna di al pagamento Controparte_1
della somma di euro 43.323,60 oltre interessi come per legge a titolo di risarcimento danni;
4. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio e pone le spese della C.T.U. espletata in primo grado per metà a carico dell'appellante principale e per la restante metà a carico dell'appellante incidentale;
5. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 16/1/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 165/2019 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Nocera Inferiore n. 1892/2018 depositata il 5/12/2018
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Pierro, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Battipaglia via Benevento n. 28
- Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pagnotta e dall'avv. Sofia Pagnotta Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in Nocera Inferiore via Matteotti n.
13 – Appellato – Appellante incidentale
– Appellato contumace Controparte_2 Ragioni in fatto e in diritto
1.Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza depositata il 5/12/2018 – emessa nell'ambito del procedimento promosso dalla società nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
giudizio nel quale è intervenuta volontariamente socio di aderendo Controparte_2 Parte_1
alla domanda articolata dalla parte attrice – ha inquadrato l'azione sopposta al suo vaglio nello schema legale delineato dall'art. 2392 c.c. ed ha condannato amministratore della società Controparte_1
dal 30/4/2007 al 25/2/2010, alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di euro Parte_1
96.459,00 oltre interessi come per legge e al risarcimento dei danni quantificati in euro 43.323,60 con interessi come per legge nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 7.200,00 oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al difensore antistatario delle società
[...]
e nel contempo ha rigettato la domanda riconvenzionale Parte_1 Controparte_2
spiegata da tesa a conseguire il risarcimento dei danni da lui subiti per Controparte_1
l'intervenuta revoca del mandato di amministratore della società Parte_1
In sintesi il Giudice a quo, per quel che qui rileva, richiamati gli esiti dell'espletata C.T.U., con specifico riferimento alle suindicate statuizioni di condanna ha così argomentato: a) << va accolta
la domanda di ripetizione delle somme illegittimamente percepite dal convenuto limitatamente agli
importi da questi direttamente percepiti pari a complessivi euro 96.459,00 (euro 68.000,00 per
assegni aventi causale “ ns. prelevamento a mezzo assegno” + euro 28.459,00 per assegni non
registrati in contabilità) >>; b) << per quanto concerne il danno subito dall'attrice in conseguenza
della condotta tenuta dal convenuto devono ritenersi provati i danni derivanti dal mancato
pagamento delle imposte, tasse e contribuiti confluiti a ruolo verso l'ente di riscossione ( CP_3
riscontrabili nelle somme aggiunte ai carichi originali dovuti a seguito della concessione del
[...]
rateizzo da parte dell'Ente di riscossione per un importo complessivo di euro 43.323,60 ( cfr. pag.
41 dell'elaborato peritale) >>. Inoltre il Tribunale in ordine al lamentato danno derivante dalla perdita da parte della società attrice della qualifica di impresa trasformatrice dei prodotti dell'agricoltura ha affermato che << sebbene il dato storico della perdita di tale qualità sia incontestato la relativa voce di danno non può essere riconosciuta in quanto, come accertato dal C.T.U. “non è stato possibile
verificare la causa della perdita della qualifica di impresa di trasformazione dei prodotti
dell'agricoltura della durante la gestione amministrativa del sig. Parte_1 Controparte_1
per assenza di documentazione riscontrata e non resa disponibile allo scrivente seppure richiesta (
cfr. pag. 42 dell'elaborato peritale)” >>.
1.1. Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello con atto Parte_1
di citazione notificato il 13/2/2019 ; ha censurato le ragioni della decisione impugnata essendo stata accolta soltanto in parte la domanda articolata dalla parte attrice ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali.
1.2. costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità Controparte_4
dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ha resistito;
ha proposto altresì appello incidentale criticando la sentenza impugnata ed ha concluso per il rigetto dell'impugnazione principale e per l'accoglimento del gravame incidentale con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
1.3. La società non si è costituita in giudizio. Controparte_2
1.4. Nel corso del giudizio, a seguito dell'intervenuto fallimento della società appellante, si è
costituito volontariamente il con comparsa depositata il Parte_1
29/2/2020, riportandosi all'atto di gravame della società ; indi la Corte, Parte_1
all'esito della trattazione scritta, con ordinanza del 7/12/2023 ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. In primis va dichiarata la contumacia della società in quanto l'appellata, pur Controparte_2
essendo stata regolarmente citata in giudizio, non si è costituita.
3. Procedendo alla disamina dell'appello principale formulato dalla società Parte_1
e successivamente coltivato dal il Collegio in
[...] Parte_1 via preliminare osserva che va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Controparte_1
A tale riguardo è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n
13535/ 2018; Cass. S.U. n 3648/2022).
Nel caso di specie l'appellante ha indicato in maniera chiara e precisa le parti della sentenza impugnata, le critiche tese a contrastare le ragioni della decisione e le modifiche richieste sicchè, in applicazione del suindicato principio di diritto, l'eccezione in esame non può trovare ingresso.
4. Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che l'impugnazione principale è infondata e, pertanto, va rigettata.
5. L'appellante principale ha in primo luogo criticato la sentenza impugnata, sostenendo che il
Tribunale, in linea con gli esiti dell'espletata C.T.U., avrebbe dovuto condannare Controparte_1
alla restituzione in favore della parte attrice dell'ulteriore importo di euro 934.000,00, segnatamente:
a) euro 250.000,00 corrispondente alla somma degli assegni emessi dal convenuto in favore del figlio,
, indicata nella contabilità della società quale somma restituita al Controparte_5 Parte_1
beneficiario dei titoli per un finanziamento concesso alla predetta società privo però di qualsiasi prova;
b) euro 684.000,00 pari all'importo degli assegni emessi dal convenuto in favore di terzi neppure indicati in contabilità. L'ausiliario di ufficio – osserva l'appellante – ha concluso che le suindicate disposizioni patrimoniali sono state effettuate dall'amministratore, in Controparte_1 assenza di qualsiasi giustificazione sicchè il Giudice di prime cure erroneamente non ha condannato il convenuto alla restituzione in favore della società anche del suindicato importo di euro Parte_1
934.000,00 indebitamente sottratto alla società.
La censura è priva di pregio.
In diritto giova premettere che l'azione di responsabilità sociale promossa contro gli amministratori di società di capitali ha natura contrattuale, dovendo di conseguenza l'attore provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l'onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta,
fornendo la prova positiva dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi imposti (cfr.
Cass. n. 2975/2020; Cass. n. 22911/2010).
Orbene nel caso di specie l'espletata C.T.U., valorizzata dall'appellante principale nell'atto di impugnazione, non consente di affermare che gli assegni emessi in favore di terzi per l'importo complessivo di euro 938.000,00 siano da ricollegare ad un'attività distrattiva dell'amministratore e non già all'effettiva restituzione di finanziamenti concessi in favore della società Parte_1
Depone in tal senso la considerazione che l'esperto di ufficio: a) ha verificato che le movimentazioni in questione sono state registrate in contabilità nel conto patrimoniale relativo ai finanziamenti concessi da terzi alla società b) ha proceduto – sulla base della documentazione Parte_1
contabile prodotta in giudizio - all'analisi cronologica delle registrazioni effettuate nel suindicato conto a partire dal bilancio chiuso al 31/12/2006 e fino all'anno 2009 con un saldo inziale di euro
1.505.586,51 incrementato in data 28/5/2007 di euro 250.000,00 in forza di un bonifico bancario effettuato il 28/5/2007 risultante dalle scritture contabili;
c) ha precisato che in assenza della documentazione contabile bancaria non ha potuto individuare il soggetto finanziatore del suindicato importo di euro 250.000,00; d) ha verificato, esaminando la copia degli assegni bancari prodotti in giudizio, che ha emesso assegni per un importo complessivo di euro 250.000,00 Controparte_1
in favore del figlio, , destinati, per come registrati sul conto patrimoniale, alla Controparte_5
restituzione di un finanziamento concesso da alla società ha Controparte_5 Parte_1 precisato di non avere rinvenuto documentazione idonea a comprovare che Controparte_5
avesse effettivamente concesso un finanziamento alla società e per tale ragione ha Parte_1
concluso che gli assegni in questione sono stati emessi senza un' apparente giustificazione, facendo tuttavia salva l'ipotesi di non avere potuto riscontrare la concessione del finanziamento per la mancata produzione in giudizio della relativa documentazione;
e) ha affermato che nel conto patrimoniale in questione risultano registrati ulteriori movimentazioni di denaro, per un importo complessivo di euro
684.000,00, effettuate anche esse a titolo di restituzione di finanziamenti concessi da terzi,
aggiungendo di non avere potuto individuare i beneficiari dei bonifici emessi da Controparte_1
in quanto “ non sono state messe nella disponibilità dello scrivente le copie delle contabili bancarie
dei bonifici effettuati e registrati sulle scritture contabili”.
E' evidente che l'incompletezza della documentazione prodotta in giudizio segnalata dallo stesso
C.T.U. ed il fatto che l'esperto di ufficio non solo non ha escluso che la società sia stata Parte_1
destinataria di finanziamenti da parte di terzi, ma ha evidenziato che il conto patrimoniale
“finanziamenti di terzi” presentava alla data del 31/12/2006 – ossia prima che Controparte_1
assumesse la carica di amministratore – un saldo di euro 1.505.586,51 inducono a ritenere che non vi
è spazio per affermare che i pagamenti in questione per un importo complessivo di euro 934.000,00
siano da ricollegare ad una condotta distrattiva posta in essere da Controparte_1
Il convincimento della Corte risulta rafforzato dalla considerazione che nella memoria ex art. 183
comma 6 c.p.c. depositata il 13/10/2011 emerge che la società appellante ha affermato che dal libro giornale risulta che il rimborso IVA di euro 534.923,76 erogato in favore della società Parte_1
in data 13/10/2008 è stata destinato per la somma di euro 250.000,00 alla restituzione di un finanziamento concesso alla società dalla società Saci s.r.l. e per la somma di euro Parte_1
100.000,00 per la restituzione di un finanziamento concesso alla società da Parte_1 CP_5
.
[...]
In particolare sono degni di nota da un lato il rilievo che la società non ha posto in Parte_1
discussione l'effettiva restituzione del suindicato importo di euro 250.000,00 in favore della società Saci s.r.l. e dall'altra il fatto che la società non ha escluso di avere ricevuto un Parte_1
finanziamento da , ma ha evidenziato che la somma di euro 100.000,00 è stata Controparte_5
destinata a “per un rimborso di un finanziamento di euro 250.000,00 il quale Controparte_5
dovrebbe essere stato effettuato in data 28/5/2007 con un versamento/bonifico su Banca di Roma”,
con la precisazione che “ mancando agli atti contabili il secondo trimestre dell'estratto conto n
653419/56 della Banca di Roma, non è stato possibile finora verificare se il finanziamento sia stato
effettuato dal socio (cfr. memoria ex art 183 comma 6 c.p.c. depositata il Controparte_5
13/10/2011 pag. 13).
6. L'appellante principale ha ulteriormente criticato la sentenza di primo grado, deducendo che erroneamente il Tribunale non ha condannato al risarcimento dei danni subiti dalla Controparte_1
parte attrice per la perdita della qualifica di impresa trasformatrice dei prodotti dell'agricoltura. La
società – precisa l'appellante – nell'anno 2008 era stata inserita dal Ministero delle Parte_1
Politiche Agricole nell'elenco delle imprese di trasformazione del pomodoro;
senonchè CP_1
non avendo posto in essere le attività finalizzate alla produzione e alla trasformazione del
[...]
pomodoro, correlate all'oggetto sociale, ha determinato che la società da lui amministrata l'anno seguente non è stata più inserita nell'elenco nazionale delle imprese di trasformazione del pomodoro,
perdendo così la relativa qualifica. Il Giudice a quo – osserva l'appellante – ha focalizzato l'attenzione esclusivamente sul fatto che il C.T.U. nella relazione tecnica ha segnalato che non era stato possibile verificare la causa della perdita della qualifica di impresa di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura da parte della società per la mancata produzione della documentazione Parte_1
da lui richiesta, senza considerare che l'ausiliario di ufficio immediatamente dopo ha affermato che
<< dal mancato riconoscimento della qualifica di impresa di trasformazione dei prodotti
dell'agricoltura derivano conseguenze patrimoniali indirette e dirette…; invero le conseguenze
patrimoniali dirette derivanti dal cambio di oggetto sociale dell'attività economica ad opera
dell'amministratore (dalla trasformazione dei prodotti dell' agricoltura alla Controparte_1
gestione di deposito e logistica dei prodotti trasformati) sono quantificabili nella perdita subita dalla per gli aiuti finanziari AIMA (oggi EGEA) riconosciuti alle imprese di trasformazione Parte_1
dei prodotti dell'agricoltura >> e nel contempo ha quantificato tale danno in euro 45.000,00, pari alla perdita dei predetti aiuti finanziari << ben evidenziata nel bilancio di esercizio chiuso al
31.1.2008 >>. In definitiva – conclude l'appellante - essendo pacifica la perdita della qualifica di impresa di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura da parte della società a causa Parte_1
dell'illecita condotta dell'amministratore, per avere modificato l'oggetto sociale Controparte_1
della predetta società << attesa la cessazione dell'attività di trasformazione del pomodoro … decisa
dall'amministratore pro tempore ed a lui imputabile >>, il Tribunale avrebbe dovuto condannare il convenuto anche al pagamento dell'ulteriore somma di euro 45.000,00 a titolo di risarcimento danni.
La critica è destituita di fondamento.
Gli esiti della C.T.U. richiamati dall'appellante nell'atto di gravame non possono essere valorizzati in senso favorevole alla posizione dell'appellante principale.
Invero - ribadito che, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, l'ausiliario di ufficio ha affermato che non è stato possibile verificare la causa della perdita della qualifica di impresa di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura da parte della società attrice per l'assenza di documentazione nonostante richiesta nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali – va rimarcato che è privo di qualsiasi valenza il generico riferimento del C.T.U. “al cambio di oggetto
dell'attività economica ad opera dell'amministratore ( cfr. relazione tecnica di ufficio CP_1
pag. 42).
Depone in tal senso la considerazione che la modifica dell'oggetto sociale rientra nelle materie riservate alla competenza dei soci e non già degli amministratori, così come previsto dall'art. 2479
comma 2 n. 4 e n. 5 c.c. rubricato “ decisione dei soci”; la disposizione normativa appena citata,
infatti, sancisce che sono riservate alla competenza dei soci sia “ le modifiche dell'atto costitutivo”
(e, dunque, anche le modifiche che investono l'oggetto sociale, cfr. art. 2463 n. 3 c.c.) sia “ la
decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale
determinato nell'atto costitutivo”. 7. Passando alla disamina dell'appello incidentale proposto da la Corte ritiene che Controparte_1
il gravame è fondato nei limiti di seguito indicati.
8. ha criticato la sentenza di primo grado, sostenendo che il Tribunale è incorso Controparte_1
nel vizio di ultrapetizione e, dunque, nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., avendo fatto riferimento nella sentenza impugnata ad una pluralità di assegni emessi dalla società in favore di , per un importo Parte_1 Controparte_5
complessivo di euro 250.000,00, privi di giustificazione, in assenza di qualsiasi domanda sul punto,
come desumibile dal tenore dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
La censura non può trovare ingresso.
Il vizio di ultrapetizione è configurabile quando il Giudice, alterando gli elementi obiettivi dell'azione
(petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato),
oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così
pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori ( cfr. Cass. n.
8048/2019; Cass. n. 18868/2015; Cass. n. 455/2011).
Orbene nel caso di specie - come emerge dalla disamina complessiva della sentenza impugnata - il
Tribunale ha condannato a restituire alla parte attrice la somma complessiva di Controparte_1
euro 96.459,00, riferibile ad assegni del tutto diversi da quelli in questione emessi in favore di sicchè è da escludere in radice il prospettato vizio di ultrapetizione. Controparte_5
8.L'appellante incidentale ha, poi, lamentato che il Giudice a quo con l'ordinanza del 2/10/2014 ha autorizzato il C.T.U. ad esaminare non solo la documentazione contabile della società Parte_1
già prodotta in giudizio ma anche quella ritenuta utile ai fini dell'espletamento dell'incarico peritale ma non ancora prodotta dalla suindicata società. Con tale provvedimento – osserva l'appellante – il
Tribunale ha sopperito all'inerzia della parte attrice ed ha consentito il superamento delle preclusioni assertive e probatorie. La C.T.U. – prosegue – è nulla in quanto l'esperto di Controparte_1
ufficio nel corso delle operazioni ha acquisito la documentazione prodotta dalla società attrice in violazione del principio del contraddittorio;
dalla relazione tecnica di ufficio, infatti, emerge che i documenti contabili sono stati consegnati dal consulente di parte della società in data Parte_1
5/10/2015 presso lo studio dell'ausiliario di ufficio. In particolare - osserva l'appellante –
l'acquisizione degli assegni emessi dalla società in favore di per un Parte_1 Controparte_5
importo complessivo di euro 250.000,00 secondo le modalità innanzi indicate non ha consentito al consulente di parte del convenuto di richiedere l'acquisizione anche degli estratti conti bancari da cui risultava il finanziamento concesso da alla società Inoltre – Controparte_5 Parte_1
aggiunge l'appellante – il C.T.U. non può acquisire nel corso delle operazioni peritali i documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni perchè è onere delle parti provarli.
Le censure sono prive di pregio.
In primis va replicato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di consulenza tecnica di ufficio contabile il consulente nominato dal Giudice può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni ( cfr. Cass. Sezioni Unite n. 3086/2022).
Il Collegio, inoltre, ritiene che non vi è spazio per la prospettata nullità della C.T.U. incentrata sul fatto che l'ausiliario di ufficio ha acquisito la documentazione prodotta dalla società in Parte_1
violazione del principio di contraddittorio in quanto, trattandosi di nullità relativa, la eccezione doveva essere proposta a norma dell'art. 157 comma 2 c.p.c. nella prima istanza o udienza successiva al deposito della relazione e non già, come accaduto, soltanto con l'interposto gravame ( cfr. fascicolo di ufficio di primo grado ed in particolare verbali del 6/4/2017 e del 14/6/2018 relativi alle udienze successive al deposito della relazione tecnica di ufficio;
cfr. anche Cass. n. 31744/2023).
Merita ancora di essere rimarcato che l'appellante incidentale, nel prospettare la nullità della consulenza tecnica di ufficio, ha focalizzato l'attenzione sugli assegni emessi dalla società Pt_1
per un importo complessivo di euro 250.000,00 in favore di trascurando di
[...] Controparte_5 considerare che tale somma - come già rimarcato – non ha costituito oggetto delle statuizione di condanna resa nei suoi confronti dal Tribunale.
9. inoltre, ha criticato la sentenza impugnata, lamentando che il Giudice a quo ha Controparte_1
fondato il proprio convincimento sugli esiti della espletata C.T.U. omettendo qualsiasi motivazione sui rilievi critici formulati dal consulente di parte del convenuto, dr. avverso la bozza redatta Per_1
dall'esperto di ufficio. In particolare – osserva l'appellante – il consulente di parte aveva evidenziato:
a) “la carenza di documentazione acquisita dal C.T.U.” riferibile agli estratti conto da cui evincere i beneficiari della restituzione della somma di euro 684.000,00 inerente alla voce “ finanziamenti di terzi”; b) l'approvazione del bilancio da parte dei soci al 31/12/2007 comprensiva anche della voce “
restituzione finanziamenti” rispetto alla quale non veniva formulata alcuna osservazione;
c) “ il
mancato riscontro in contabilità dell'emittente del bonifico bancario di euro 250.000,00 perché
mancante la documentazione bancaria fornita dall'attore”; d) “l'apprensione da parte dell'istituto
di credito BNL c/c 12971 del rimborso IVA di euro 534.925,76 a deconto del maggior credito
dell'esposizione debitoria, come si evinceva dalla scheda allegata dal C.T.U. nel proprio elaborato
peritale”; e) il fatto che l'esposizione della società nei confronti dell'erario era stata Parte_1
causata dall'inadempimento delle società ed che “non avevano Controparte_6 Controparte_7
provveduto al pagamento delle fatture”; f) la non imputabilità all'amministratore della perdita della qualifica di impresa trasformatrice dei prodotti dell'agricoltura da parte della società Parte_1
perché determinata dalla volontà dei soci.
La doglianza non può trovare ingresso.
Va ribadito che il Tribunale con statuizione confermata dalla Corte ha respinto la domanda di risarcimento danni articolata dalla società nei confronti di connessa Parte_1 Controparte_1
alla perdita da parte della società attrice della qualifica di impresa trasformatrice dei prodotti dell'agricoltura e nel contempo non ha condannato il convenuto alla restituzione in favore della parte attrice dei suindicati importi di euro 250.000,00 e di euro 684.000,00 sicchè non sussiste alcun interesse dell'appellante incidentale ad impugnare la sentenza di primo grado con riferimento ai profili indicati ai predetti punti a) – b) – c) – d) - f).
Non va poi sottaciuto che l'esperto di ufficio nella relazione tecnica da lui stilata ha risposto ai rilievi critici articolati dal consulente di parte del convenuto, dr. avverso la bozza della consulenza Per_1
tecnica di ufficio con la conseguenza che non appare configurabile il prospettato vizio di motivazione, su cui risulta incentrata la critica in esame, trovando applicazione il principio di diritto in forza del quale il Giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte,
esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che,
sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili ( cfr.
Cass. n. 33742/2022; cfr. elaborato tecnico di ufficio).
Riguardo, invece, ai rilievi del consulente di parte che involgono l'esposizione debitoria della società
nei confronti dell'erario la Corte osserva che l'esperto di parte ha sostenuto che tale Parte_1
esposizione debitoria è stata causata dagli inadempimenti delle società ed Controparte_6 CP_7
richiamando a sostegno di tale assunto i decreti ingiuntivi emessi a carico delle predette società
[...]
in favore della società rispettivamente per l'importo di euro 1.232.712,00 ed euro Parte_1
1.105.976,00; senonchè i predetti provvedimenti monitori, in assenza di qualsiasi prova dell'intervenuto passaggio in giudicato ( cfr. decreti ingiuntivi in atti), peraltro neppure prospettata dall'esperto di parte, sono del tutto inidonei a comprovare l'inadempimento delle società CP_6
ed ( cfr. note tecniche del dr. del 29/3/2016 allegate alla relazione di
[...] Controparte_7 Per_1
C.T.U.).
Ne consegue che non vi è spazio per aderire alla tesi del consulente di parte di Controparte_1
Non va poi sottaciuto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimo, il Giudice di merito che aderisce agli esiti dell'espletata C.T.U. non è tenuto a confutare i contrati rilievi critici quando questi siano generici, inconsistenti e non provati (cfr. Cass. n. 12703/2015; Cass. n. 442/1982). 10. inoltre - premesso che l'azione di responsabilità sociale ha natura contrattuale Controparte_4
con la conseguenza che sulla società incombe l'onere di individuare e dimostrare le condotte compiute dall'amministratore in violazione dei doveri inerenti alla funzione svolta e i danni che ne sono derivati mentre sull'amministratore grava l'onere di fornire, con riferimento agli addebiti contestati, la prova positiva dell'adempimento dei propri doveri - ha lamentato che il Tribunale è
pervenuto all'accoglimento della domanda formulata dalla parte attrice in violazione della disciplina dettata dall'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova. In particolare l'appellante incidentale ha richiamato i principi di diritto enunciati in tale materia dalla giurisprudenza di legittimità ed ha sostenuto che il Giudice a quo avrebbe dovuto rigettare la domanda risarcitoria formulata dalla società
“ per la genericità dei fatti contestati e comunque per la mancanza di adeguata prova”. Parte_1
A sostegno di tale assunto – dopo avere segnalato di avere prodotto in giudizio: Controparte_1
a) “ fatture e ddt” da cui risulta che la società ha ceduto “macchinari” alle società Parte_1
e “ partecipate dalla socità e alla società Controparte_6 Controparte_7 Controparte_2
amministrata da;
b) il decreto ingiuntivo n. 16/010 depositato il Parte_2 Controparte_5
7/10/2010 emesso nei confronti della società per un importo di euro 1.232.712,00 Controparte_6
riferibile a fatture emesse nel marzo 2008 relative alla vendita di pelati ed “ impianti di etichettaggio
e confezionamento”; c) il decreto ingiuntivo depositato il 16/11/2009 emesso nei confronti della società per un importo di euro 1.105.976,00 riferibile a fatture emesse nell'anno Controparte_7
2008 inerenti alla vendita di pelati ed “ impianto di produzione” – ha osservato che dalla predetta documentazione emerge che “ il socio di maggioranza della società Parte_1 Controparte_2
avendo autorizzato le società e partecipate dalla stessa, all'acquisto CP_6 Controparte_7
degli impianti della non può addebitare all'amministratore la cessazione dell'attività Parte_1
, come il mutamento dell'oggetto sociale , come il mancato pagamento degli oneri tributari o
compenso al collegio sindacale, non avendo le società collegate adempiuto al pagamento di oltre due
milioni di euro” ( cfr. comparsa di costituzione depositata in appello pagine 37 e 38).
La doglianza non può trovare ingresso. Va in primo luogo ribadito che il Giudice a quo ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dalla società nei confronti di relativa alla perdita da parte dell'attrice Parte_1 Controparte_1
della qualifica di impresa trasformatrice dei prodotti dell'agricoltura sicchè con riferimento a tale profilo l'appellante incidentale non ha alcun interesse ad impugnare la sentenza di primo grado non essendo risultato soccombente.
La considerazione appena espressa vale anche per la parte della critica in questione che investe “ il
compenso al collegio sindacale”, con la precisazione che tale aspetto, come risulta dalla sentenza impugnata, non ha costituito oggetto di alcuna disamina da parte del Tribunale.
In ordine, poi, al rilievo che l'esposizione debitoria della società nei confronti dell'erario Parte_1
non sarebbe imputabile a in quanto diretta conseguenza dell'inadempimento delle Controparte_1
obbligazioni assunte dalle società ed nei confronti della società Controparte_6 Controparte_7
per oltre due milioni di euro va replicato da un lato che la documentazione richiamata Parte_1
dall'appellante incidentale, come già evidenziato, non vale a comprovare il prospettato inadempimento delle suindicate società posto che non risulta specificato e neppure provato che i decreti ingiuntivi siano divenuti irrevocabili (cfr. decreti ingiuntivi in atti) e dall'altra che l'assenza di qualsiasi riferimento all'effettiva consistenza del patrimoniale sociale al momento della nascita dell'obbligazione tributaria non consente di apprezzare l'incidenza del prospettato inadempimento delle predette società sull'esposizione debitoria della società nei confronti dell'erario. Parte_1
11. ha, poi, sostenuto che il Tribunale, condannando il convenuto al pagamento Controparte_1
della somma di euro 43.323,60 a titolo di risarcimento danni è incorso nel vizio di ultrapetizione in quanto ha valorizzato gli esiti dell'espletata C.T.U. trascurando di considerare che la parte attrice non aveva articolato alcuna domanda sul punto. Il Giudice a quo – prosegue l'appellante – non ha tenuto conto del fatto che l'amministratore ha provato che l'esposizione debitoria della società Parte_1
nei confronti dell'erario non era a lui imputabile ma era da ricollegare agli inadempimenti delle società collegate e comprovati dai decreti ingiuntivi prodotti in Controparte_6 Controparte_7
giudizio e dal “disinteresse” del socio di maggioranza desumibile dal fatto che non aveva partecipato alle svariate assemblee convocate in data 30/4/2009, 22/5/2009 e 22/6/2009 per l'approvazione del bilancio al 31/12/2008.
Le censure non sono condivisibili.
Va subito chiarito che il Giudice a quo non ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in quanto la società nell'atto introduttivo del giudizio ha chiesto Parte_1
espressamente la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
Il Tribunale, pertanto, non è incorso nel vizio di ultrapetizione atteso che la sentenza impugnata non travalica i limiti della pretesa azionata dalla parte attrice.
Riguardo, poi, al rilievo che i danni conseguenti all'esposizione debitoria della società Parte_1
nei confronti dell'erario non sono imputabili all'amministratore della società ma all'inadempimento delle obbligazioni assunte dalle società ed nei confronti della società Controparte_6 Controparte_7
inadempimento comprovato dai decreti ingiuntivi prodotti in giudizio, la Corte ritiene Parte_1
che la critica non può trovare ingresso per le considerazioni già espresse al precedente punto 10 della presente sentenza a cui si rinvia.
Il Collegio, inoltre, osserva che manca del tutto la prova che il prospettato “disinteresse” del socio di maggioranza della società abbia inciso sull'esposizione debitoria della predetta società Parte_1
nei confronti dell'erario, dovendosi, peraltro, evidenziare che – come si evince dal tenore della censura in esame – l'appellante incidentale non ha neppure allegato in che modo tale “ disinteresse”
abbia determinato l'insorgenza della suindicata esposizione debitoria.
12. infine, ha criticato la statuizione di condanna alla restituzione dell'importo Controparte_1
complessivo di euro 96.459,00 in favore della società deducendo che il Giudice di primo Parte_1
grado in ordine alla somma di euro 68.000,00 non ha considerato che il C.T.U. ha sostenuto che tale importo può essere correlato al compenso spettante a per l'espletata attività di Controparte_1
amministratore, deliberato nell'assemblea del 30/9/2006; d'altronde – osserva l'appellante –
l'ausiliario di ufficio coerentemente ha concluso che i prelievi non giustificati effettuati da CP_1
ammontano ad euro 28.459,00 e non già ad euro 96.459,00. Il Tribunale, pertanto, si è
[...] discostato dalle conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. senza offrire alcuna motivazione sul punto.
ha aggiunto che anche il prelievo della somma di euro 28.459,00 da parte Controparte_1
dell'amministratore deve ritenersi giustificato perché, come segnalato dal consulente di parte,
destinato al pagamento delle retribuzioni di dipendenti non assunti con regolare contratto.
Ciò posto, il Collegio osserva che l'ausiliario di ufficio - come correttamente evidenziato dall'appellante incidentale – ha affermato che gli assegni emessi in proprio favore da CP_1
per un importo complessivo di euro 68.000,00 utilizzando risorse della società
[...] Parte_1
(analiticamente riportati nella relazione tecnica con specifica indicazione del numero dell'assegno,
della data di emissione, dell'importo e della banca), imputati al conto patrimoniale “cassa contanti e valori ass.”, trovano giustificazione nel compenso spettante a per l'espletata Controparte_1
attività di amministratore della società compenso deliberato dall'assemblea in data Parte_1
30/9/2006; l'esperto di ufficio, pertanto, ha concluso che i prelevamenti di denaro effettuati dall'amministratore senza giustificazione ammontano ad euro 28.459,00, importo questo che non contempla gli assegni innanzi indicati, ma ulteriori assegni emessi anche essi in favore di CP_1
e non registrati in contabilità ( cfr. relazione tecnica di ufficio pagine 39 – 40 e 55).
[...]
Sotto tale profilo la Corte ritiene che la censura dell'appellante incidentale è condivisibile in quanto erroneamente il Tribunale ha condannato il convenuto anche alla restituzione dell'importo in questione di euro 68.000,00.
A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi rispetto alla critica che involge la statuizione di condanna di alla restituzione della somma di euro 28.459,00. Controparte_1
Invero l'esperto di ufficio ha accertato che ha emesso in proprio favore, Controparte_1
utilizzando le risorse della società ulteriori assegni per un importo complessivo di euro Parte_1
28.459,00 (puntualmente indicati nella relazione tecnica di ufficio anche in questo caso con specifica indicazione del numero, dell'importo, della data di emissione e della banca), giungendo alla condivisibile conclusione che tali assegni non registrati in contabilità sono stati emessi senza alcuna giustificazione e, pertanto, sono indicativi di un'attività di distrazione delle di risorse finanziare dalla società posta in essere dall'amministratore ( cfr. elaborato tecnico di ufficio pagine 40 e 55).
In tale contesto la critica dell'appellante incidentale non può trovare ingresso in quanto è incentrata sull'assunto, privo di qualsiasi riscontro probatorio, che tali somme erano destinate alle retribuzioni spettanti a lavoratori non regolari.
In particolare va rimarcato che elementi probatori a favore della posizione di non Controparte_1
possono trarsi dalla relazione del consulente di parte giacchè , a differenza di quanto si legge nell'atto di appello incidentale, l'esperto di parte in ordine alla somma di denaro in questione non ha affermato che “ l'amministratore aveva in forza dipendenti non in regola” ma ha affermato: “ si contestano al
prelevamenti per euro 28.459,00 eseguiti nell'anno 2009 con assegni bancari Controparte_1
intestati a se stesso e senza causale apparente;
pur con indiscutibile disagio il consulente di parte
deve riferire la giustificazione fornita dal egli sostiene che in quel periodo, avendo la CP_1
società cessato l'attività di trasformazione del pomodoro da tempo e svolgendo la sola attività di
etichettaggio di scatole e di deposito per conto della ma avendo estrema difficoltà Controparte_6
nella riscossione dei crediti nei confronti della stessa egli teneva in forza alcuni Controparte_6
dipendenti non in regola con gli obblighi previdenziali e assicurativi e per pagare gli stipendi a quei
dipendenti era costretto a prelevare somme in contanti dalla banca” ( cfr. atto di appello incidentale pag. 41; note del consulente di parte dr. del 29/3/2016 pag. 8 allegate alla C.T.U. ) Persona_2
E' evidente che il consulente di parte non ha fatto riferimento ad emergenze processuali idonee a comprovare che il denaro in questione sia stato utilizzato per corrispondere la retribuzione ad alcuni lavoratori non regolari ma “ con disagio” si è limitato a riportare nelle sue note tecniche quanto appreso dallo stesso Controparte_1
13. Le argomentazione esposte conducono al rigetto dell'appello principale e all'accoglimento parziale dell'appello incidentale con la conseguenza che la sentenza impugnata va parzialmente riformata nel senso che va condannato alla restituzione della somma di euro Controparte_1
28.459,00 oltre interessi come per legge;
va, invece, confermata la statuizione di condanna di al pagamento della somma di euro 43.323,60 oltre interessi come per legge a titolo Controparte_1
di risarcimento danni.
Passando al governo delle spese processuali, giova ricordare che il Giudice di appello , allorché
riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il Giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr. Cass. n. 9064/2018;
Cass. n. 11423/2016; Cass. n. 6259/2014).
Orbene ad avviso della Corte - tenuto conto dell'esito complessivo della lite ed in particolare del fatto che è stata accolta parzialmente la domanda proposta dalla parte attrice articolata in più capi –
ricorrono le condizioni per la declaratoria di compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio ( cfr. Cass. Sezioni Unite n. 32061/2022; Cass. n. 33147/2024); le spese della C.T.U. espletata in primo grado vanno poste per metà a carico dell'appellante principale e per la restante metà a carico dell'appellante incidentale.
Ne consegue che - per effetto della nuova regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado quale diretta conseguenza della riforma parziale della sentenza impugnata - resta assorbito il motivo di gravame articolato dall'appellante principale basato sul rilievo che il Tribunale
ha omesso di porre a carico di il pagamento delle spese di C.T.U.. Controparte_1
Infine occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società e successivamente coltivato dal Parte_1 Parte_1
nei confronti di e della società avverso la sentenza
[...] Controparte_1 Controparte_2
del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1892/2018 nonché sull'appello incidentale articolato da CP_1
così provvede:
[...]
1. dichiara la contumacia della società Controparte_2
2. rigetta l'appello principale;
3. accoglie parzialmente l'appello incidentale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza impugnata condanna alla restituzione della somma di euro 28.459,00 oltre Controparte_1
interessi come per legge;
conferma la statuizione di condanna di al pagamento Controparte_1
della somma di euro 43.323,60 oltre interessi come per legge a titolo di risarcimento danni;
4. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio e pone le spese della C.T.U. espletata in primo grado per metà a carico dell'appellante principale e per la restante metà a carico dell'appellante incidentale;
5. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002
(comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 16/1/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli