TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/10/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3498/2020 promossa da:
(C.F. ) in proprio e unitamente a Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. in qualità di genitore esercente la responsabilità
[...] C.F._2 genitoriale sul figlio (C.F. ), con il Persona_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. MAGADDINO MICHELE , Email_1 ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del predetto difensore, via Carolina n. 4, Trapani
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
, Controparte_2
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa: Ritenere e dichiarare che l'incidente dedotto in giudizio, per i motivi esposti in narrativa, è da ascrivere a colpa esclusiva del sig. , proprietario e conducente dalla Skoda tg. BN238AA assicurata Controparte_2
polizza 03620633005525, conseguentemente condannare la convenuta Controparte_3 al risarcimento di tutti i danni materiali e morali arrecati agli 'attori in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore nella misura di euro Persona_1
1800,00 per quanto riguarda il danno all'autovettura solo in favore di quale Parte_1 differenza tra quanto offerto per euro 6.200,00 e quanto è il danno effettivo pari ad euro 8.000,00 ; per euro 38.449,00 per quanto riguarda le lesioni patite da in proprio;
per euro Parte_1
10.442,00 per quanto riguarda le lesioni patite dal minore o in quelle Persona_1 somme maggiori o minori che l'Ill.mo Decidente vorrà riconoscere, in virtù dell'espletanda perizia medico-legale che sin d'ora si chiede ammettersi e del parametro dell'equità ex art. 1126 cod. civ ., oltre le spese documentate per complessive euro 3159,00 , oltre svalutazione monetaria dalla domanda ed interessi legali dal 01/06/2018 al soddisfo. Si dichiara espressamente, altresì, ai sensi del Testo Unico sulle spese di Giustizia, che il valore della causa è indeterminabile Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, compensi di causa. compresi quelli della fase stragiudiziale
IN VIA ISTRUTTORIA Ordinare alla Compagnia di assicurazione la produzione in CP_1 giudizio della denuncia di sinistro, degli elaborati tecnici sulla autovettura Fiat Panda tg. EM749RZ; degli elaborati medico legali espletati sui sig.ri e Parte_1 Persona_1
Ammettere interrogatorio formale del sig. sui seguenti articolati: 1) vero è che in Controparte_2 data 1/6/2018 alle 07,19 in Casciana Terme Lari Zona Perignano la signora Parte_1 con a bordo il figlio minore , nato ad [...] l'[...], alla guida Persona_1 della propria Fiat Panda tg. EM749RZ assicurata polizza n. 340305417 percorreva a CP_4 velocità moderata la via Risorgimento quando giunta all'incrocio con via Casine veniva investita nella parte destra frontale della autovettura, dalla Skoda tg. BN238AA assicurata Controparte_3
polizza 03620633005525 scadenza 22/11/2008 di proprietà e condotta da
[...] CP_2
nato a [...] il [...] e residente a [...] che non
[...] rispettava il segnale di stop procurando danni alla autovettura e gravissime lesioni personali alla stessa ed al figlio minore. 2) vero è che sul posto interveniva la polizia locale Comando territoriale di Casciana Terme che redigeva rapporto. Nominare nuovo Ctu C.T.U. medico legale sulle persone di e al fine di accertare e quantificare le lesioni Parte_1 Persona_1 subite, l'invalidità temporanea totale e parziale, i postumi invalidanti riportati dallo stesso,
l'invalidità specifica legata dalla impossibilità di svolgere regolarmente qualsiasi attività lavorativa.
Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge, anche in relazione alle difese svolte da controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 7 ottobre 2020, , in proprio e in qualità Parte_1 di esercente la responsabilità genitoriale assieme ad , sul figlio minore, Parte_2 Per_1
, ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale e la compagnia assicuratrice
[...] Controparte_2
per vedersi risarciti tutti i danni patiti dalla e dal figlio Controparte_1 Pt_1 minore in conseguenza del sinistro stradale causato dal , proprietario e conducente dell'altro CP_2 veicolo coinvolto.
Ha spiegato in fatto che, in data 1° giugno 2018, mentre si trovava alla guida della propria autovettura con a bordo il figlio minore, veniva urtata nella parte destra frontale dall'autovettura condotta da
, il quale, in prossimità dell'incrocio, aveva omesso di rispettare il segnale di stop Controparte_2
e, quindi, di dare la precedenza, così causando il sinistro stradale per cui è causa. Madre e figlio venivano, dunque, trasportati al Pronto soccorso e riportavano lesioni e traumi accertati da una successiva consulenza tecnica, ai quali deve, ora, essere aggiunto anche il risarcimento del danno morale costituito dalla sofferenza e dal turbamento provocato dal fatto illecito.
Seppur raggiunti da tempestiva notifica, sia che la propria compagnia Controparte_2 assicuratrice, hanno scelto la via della contumacia. Controparte_1
La causa è stata istruita per il tramite delle prove documentali versate in atti e mediante CTU medico- legale sulle persone di e , coinvolti nel sinistro. Parte_1 Persona_1
All'esito dei chiarimenti richiesti dal Giudice e dopo taluni rinvii ascrivibili al mutamento della persona fisica del magistrato, la causa – precisate le conclusioni – è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-.-
1. SULL'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ NELLA CAUSAZIONE DEL SINISTRO
Il giudizio de quo trae origine dal sinistro occorso in data 1° giugno 2018 e nel quale sono rimasti coinvolti l'odierna attrice, , da un lato, alla guida della sua autovettura con a bordo Parte_1 il figlio minore, (pure coinvolto nel sinistro), e (qui ora Persona_1 Controparte_2 convenuto), dall'altro, conducente dell'altra autovettura coinvolta.
Parte attrice (unica costituita) ha dedotto l'esclusiva responsabilità del nella causazione del CP_2 sinistro per avere lo stesso omesso di darle la precedenza mentre stava percorrendo in quel momento la strada principale.
Premesso ciò, si tratta, allora, in prima battuta di stabilire se nel caso di specie si possa parlare di concorso di colpa tra i conducenti o se, invece, debba riconoscersi la responsabilità esclusiva del sinistro a carico di uno solo di essi.
Sul punto, occorre rammentare come l'art.2054 c.c., affermi che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al comma 2 dell'ora richiamata disposizione, per vero, costituisce criterio di distribuzione della responsabilità di carattere sussidiario, in quanto opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento (in questo senso, v. ex plurimis Trib. Bari, Sez. III, 15 giugno 2006, come richiamato da Tribunale Potenza, 28/09/2020, n.640). L'applicazione dell'ora detta presunzione può, dunque, essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso. Del resto, l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti non comporta in automatico il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c., essendo necessario, a tal fine, accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme del codice della strada e a quelle di comune prudenza, nonché che abbia fatto il possibile per evitare l'incidente.
In altri termini, un'infrazione commessa da uno dei conducenti, anche se grave, non esonera il giudice dall'obbligo di verificare anche il comportamento dell'altro conducente, per valutare se sussista un concorso di colpa: la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, co. 2, c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l'onere della prova liberatoria. Ne deriva che ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell'altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del Codice della Strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto (in questi termini, Tribunale S. Maria
Capua V. sez. III, 08/08/2023, n.3191).
A ciò si aggiunge la considerazione per cui, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (cfr.
Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 124 del 08/01/2016, come richiamata da Cassazione civile sez. III,
13/05/2020, n.8885).
Nel caso di specie, dal verbale di contestazione redatto dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo dell'incidente (e prodotto in atti col doc. n. 1 allegato alla memoria ex art. 183 bis n. 3 c.p.c.) emerge la violazione da parte di dell'art. 145, commi 5 e 10 del C.d.S., per avere il Controparte_2 conducente del veicolo sopradescritto nell'immettersi in via Risorgimento da via Casine in presenza del segnale fermarsi e dare la precedenza, ometteva di arrestarsi in corrispondenza della linea di arresto e di dare la precedenza al veicolo proveniente dalla sua sinistra causando un sinistro stradale. Non risulta, invece, a quanto consta, alcuna violazione del Codice della Strada e nessun comportamento colposo a carico della , conducente dell'autovettura rimasta coinvolta Pt_1 nell'incidente. Lo stesso personalmente ha confermato la dinamica dell'incidente in sede di CP_2 sommarie informazioni in data 11 giugno 2018, allorquando ha dichiarato sono partito di casa per andare a lavorare alla fattoria, mi sono fermato al pioppo per vedere se era arrivato il mio collega, poiché non c'era sono ripartito per andare a comprare due piantine di pomodoro dal in via CP_5
Risorgimento. All'incrocio ho provato a frenare ma i freni non hanno funzionato e hanno allungato. Ancora, la dinamica dell'incidente viene riportata dalla Polizia Municipale nella richiesta di accertamenti urgenti sulla persona, in cui si legge che “Il veicolo “B”, Fiat Panda, circolava in via
Risorgimento con direzione di marcia da a Lari;
giunto in prossimità dell'intersezione CP_3 con via Casine, entrava in collisione con il veicolo “A”, Skoda, che da via Casine si immetteva in via
Risorgimento svoltando a sinistra in direzione di , omettendo di dare la precedenza al CP_3 veicolo “B”. Il veicolo “B” nel tentativo di evitare la collisione, si spostava alla propria sinistra, ma nonostante tale manovra andava ad urtare con la parte anteriore contro la parte laterale anteriore sinistra del veicolo “A”, che a seguito dell'urto veniva sbalzato indietro ruotando su sé stesso. dalle immagini acquisite dalla telecamera di videosorveglianza posta in via Risorgimento, si nota che il veicolo “A” non si ferma allo stop, ma prosegue la marcia in direzione di ”. CP_3
A ciò si aggiunga, da ultimo, la circostanza per cui il è stato condannato in data 24 marzo CP_2
2021 in sede penale alla pena di mesi sei di reclusione ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 509 bis, comma 7, c.p. Ora, se è vero che la sentenza di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nel procedimento civile di danno, essa può senz'altro essere assunta come elemento di prova di cui il giudice può tenere conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr., da ultimo, Cass.07/11/2023, n.31010; in questo senso, si v., altresì, nel merito, Tribunale Bologna, 04/05/2023, n.973).
Il complesso probatorio ora così brevemente compendiato induce, in ultima analisi, questo Giudice
a ritenere che sia stata solo e soltanto la condotta di a determinare il sinistro stradale Controparte_2 per cui è causa e che possa ritenersi raggiunta la prova, da un lato, della condotta violativa di regole specifiche (dell'art. 145, commi 5 e 10 C.d.S.) e generiche (di prudenza e perizia nel prestare attenzione nello svolgimento di un'attività che comporta inevitabilmente dei rischi) da parte del e, dall'altro, dell'assenza di qualsivoglia condotta colposa ascrivibile a CP_2 Parte_1 la quale, oltre a procedere regolarmente lungo il proprio senso di marcia, avvedendosi dell'imminente collisione col veicolo del ha, altresì, messo in atto tutte le manovre possibili (spostandosi alla CP_2 propria sinistra) per evitare lo scontro.
2. SUL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE
Accertata e dichiarata la responsabilità di nella causazione del sinistro de quo, Controparte_2
l'attenzione deve ora spostarsi sulla questione relativa ai danni, patrimoniali e non, dei quali parte attrice ha domandato in questa sede il risarcimento. A tal fine, deve premettersi che, nelle more del giudizio, il figlio minore , Persona_1 coinvolto nel sinistro, ha raggiunto la maggiore età, per il che le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno devono essere corrisposte direttamente in suo favore.
Per quanto concerne, in particolare, i danni non patrimoniali subiti da e da Parte_1
(e ricostruiti in punto di an e di quantum nei rispettivi atti difensivi), Persona_1 occorre sin da subito richiamare la ben nota distinzione tra la categoria – unitaria – di danno non patrimoniale inteso in termini di danno biologico, quale lesione della integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisio-psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico relazionali
(recentemente, Cassazione civile sez. III, 19/09/2022, n.27380) e la categoria del danno morale, che mantiene integralmente la propria autonomia, andando ad identificare quella sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionale della vita individuale (Cassazione civile sez. III, 09/11/2022, n.32935).
Il danno biologico, in particolare, va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato “baréme medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità. Ai fini della sua unitaria liquidazione, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), e quello da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) (Cassazione civile sez. III, 19/09/2022,
n.27380). Elementi, questi, che sono stati positivamente ricostruiti da parte del consulente medico- legale, dr. , in favore di tutte e due le parti che ne avevano fatto richiesta e nei cui confronti, Per_2 dunque, va riconosciuto come esistente il diritto al risarcimento del danno biologico;
pur con alcune precisazioni, invece, sul piano della (richiesta) personalizzazione del danno.
Da ciò deriva, dunque, la necessità di determinare il quantum del risarcimento civilistico dovuto prendendo in considerazione le risultanze peritali relative alla valutazione dell'invalidità temporanea e del danno biologico riportato da e in conseguenza Parte_1 Persona_1 dell'incidente stradale. Per farlo, non si può prescindere dall'applicazione dell'art. 139 codice delle assicurazioni private, che trova applicazione in presenza di postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento (lesioni micropermanenti) derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti.
Traendo le mosse dalla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata da Parte_1
, Il CTU ha proceduto a visitare il paziente e ad esaminare tutta la documentazione clinica
[...] in suo possesso, considerando nella propria valutazione medico-legale anche la condizione fisica della paziente precedente al sinistro stradale (frattura pregressa dell'atlante, esitata in pseudoartrosi…il rachide cervicale della paziente è affetto da una spondilouncoartrosi…patologia degenerativa, certamente antecedente al trauma; pag. 7 dell'elaborato peritale).
Con motivazione chiara e logica nella sua estrinsecazione e, pertanto, condivisibile, il consulente ha osservato che la condizione patologica degenerativa cervicale della paziente sia antecedente al trauma e quindi come le ernie del disco cervicali non siano conseguenza diretta ed unica del trauma subito il 01.06.2018. L'attuale quadro clinico, obiettivamente riscontrabile, è conseguenza dello stato degenerativo cervicale, dell'intervento chirurgico di artrodesi cervicale e parzialmente anche del trauma distorsivo cervicale (ancora a pag. 7). Siffatta circostanza è stata, poi, ulteriormente ribadita in seno alla relazione di chiarimenti del medesimo CTU, nella quale egli ha ripetuto che non è possibile riconoscere un nesso di causa tra l'evento traumatico e la comparsa delle ernie del disco cervicali (pag. 2 della relazione di chiarimenti). Il consulente ha provveduto, inoltre, su richiesta del
Giudice, a richiamare i baremes per gli esiti della distorsione cervicale, quantificando la menomazione conseguente al trauma distorsivo del rachide cervicale in misura non superiore al 2%; ha concluso che la in data 1.06.2018 nel contesto del trauma contusivo multiplo subì Pt_1 principalmente un trauma distorsivo rachide cervicale e un trauma contusivo della spalla destra causa di una sindrome algo-disfunzionale senza importanti limitazioni funzionali. Riferendosi ad un valore medio dell'1% per la menomazione conseguenza del trauma distorsivo del rachide cervicale,
è possibile quantificare complessivamente gli esiti delle lesioni riportate a seguito del trauma del
01.06.2018 nella misura del 2% (due per cento) (si v. pag. 3 dei chiarimenti alla CTU).
Avvalendosi delle predette tabelle, e considerando congrue nonché adeguatamente motivate le risultanze peritali anche in punto di spese mediche, ritenute congrue ad eccezione di quelle allegate agli atti con i docc. n. 17 e 18, l'importo da riconoscersi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere quantificato in € 3.567,27, al netto della personalizzazione che, in questa sede, sebbene richiesta dall'istante, non può essere riconosciuta. L'art. 139, comma 3, del codice delle assicurazioni private, invero, consente al giudice di incrementare il quantum di risarcimento del danno non patrimoniale laddove la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, ma sul punto le parti attrice si sono limitate semplicemente ad allegare la sofferenza psicofisica derivante dal sinistro senza, però, fornire alcuna dimostrazione di come l'incidente abbia inciso sulla loro condizione in maniera più intensa rispetto a quanto già considerato nella valutazione del danno biologico ai sensi dell'id quod plerumque accidit.
È noto, infatti, come per il riconoscimento della personalizzazione del danno biologico, sia necessario che emergano “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass.,
Ordinanza 31 maggio 2019, n. 15084). Per il che, “non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno
(cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo,
Cass. 28988/2019, come richiamate da Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-11-2020, n. 25164). Nel caso di specie, non si ritiene provata, come detto, alcuna circostanza che potrebbe, secondo quanto ora riportato, giustificare una variazione in aumento della somma già riconosciuta a titolo di danno biologico.
In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patiti devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite,
17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, le somme precedentemente indicate a titolo di danno non patrimoniale devono essere devalutate alla data dell'illecito (cd. aestimatio). Sulle somme così calcolate e via via rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tali importi, in quanto convertiti con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Per garantire, infatti, il principio dell'integrale risarcimento del danno (quale principio base del sistema codicistico della responsabilità da fatto illecito), opera il cumulo tra la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali – “al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” – e gli interessi compensativi sulla predetta somma, “volti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (in questo senso, Corte di Cassazione sezione III civile, 10 giugno 2016, n. 11899).
L'integrale attualizzazione, tra l'altro, sempre secondo la Suprema Corte, deve emergere con chiarezza dalla parte motiva della sentenza e non soltanto dalla parte dispositiva.
Per quanto concerne, invece, la situazione del figlio , pure coinvolto nel Persona_1 sinistro de quo, il CTU nominato ha constatato come, in conseguenza dell'incidente, il ragazzo avesse riportato contusioni multiple e, in particolare, infrazione della VII costa di sinistra e minima falda nel
DO riferibile a SI (si v. pag. 11 dell'elaborato peritale), rilevando, altresì che, precedentemente all'incidente, il paziente non aveva riferito traumi tali da poter influire sull'attuale valutazione. Ha, quindi, osservato che le lesioni riportate a seguito del sinistro del 01.06.2018 sono tutte clinicamente guarite tranne l'infrazione della VII costa sinistra che invece è guarita con postumi. Tale lesione, obiettivamente e strumentalmente documentata, determina un danno permanente alla salute valutabile, riferendosi ai più comuni nella misura del 1% (uno per Pt_3 cento).
Avvalendosi delle predette tabelle, e considerando congrue nonché adeguatamente motivate le risultanze peritali anche in punto di spese mediche, ritenute congrue, l'importo da riconoscersi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere quantificato in € 2.592,19, al netto della personalizzazione che, in questa sede, sebbene richiesta dall'istante, non può essere riconosciuta.
L'art. 139, comma 3, del codice delle assicurazioni private, invero, consente al giudice di incrementare il quantum di risarcimento del danno non patrimoniale laddove la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati
e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, ma sul punto le parti attrici si sono limitate (come già sovra detto) semplicemente ad allegare la sofferenza psicofisica derivante dal sinistro senza, però, fornire alcuna dimostrazione di come l'incidente abbia inciso sulla loro condizione in maniera più intensa rispetto a quanto già considerato nella valutazione del danno biologico ai sensi dell'id quod plerumque accidit. In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patiti devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite,
17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, le somme precedentemente indicate a titolo di danno non patrimoniale devono essere devalutate alla data dell'illecito (cd. aestimatio). Sulle somme così calcolate e via via rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tali importi, in quanto convertiti con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Per garantire, infatti, il principio dell'integrale risarcimento del danno (quale principio base del sistema codicistico della responsabilità da fatto illecito), opera il cumulo tra la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali – “al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” – e gli interessi compensativi sulla predetta somma, “volti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (in questo senso, Corte di Cassazione sezione III civile, 10 giugno 2016, n. 11899).
L'integrale attualizzazione, tra l'altro, sempre secondo la Suprema Corte, deve emergere con chiarezza dalla parte motiva della sentenza e non soltanto dalla parte dispositiva.
3. SUL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE
Per quanto concerne, invece, il danno patrimoniale in termini di danno emergente, richiesto dalla
, la stessa ha domandato la refusione delle spese sostenute per il recupero dell'autovettura Pt_1 dal luogo dell'incidente (pari ad € 159,00) e per l'utilizzo di auto sostitutiva (per € 305,00).
Le stesse emergono da due fatture depositate in allegato all'atto di citazione con il doc. n. 20 ma non possono considerarsi risarcibili atteso che, sebbene astrattamente riconducibili al sinistro de quo, non recano alcuna indicazione circa il fatto che la somma da esse (dalle fatture) portata sia stata effettivamente pagata.
Le fatture delle riparazioni auto sono necessarie per dimostrare i danni e i costi sostenuti, ma non sono di per sé sufficienti a ottenere un risarcimento. Per il riconoscimento completo, è necessario allegare anche la quietanza di pagamento che attesti l'effettivo esborso della somma, per evitare frodi, e altri documenti come il preventivo, le dichiarazioni dei testimoni, le immagini del sinistro, ecc. per provare il sinistro stesso.
La fattura di per sé non costituisce prova del danno, ma solo un indizio che può essere contrastato da altre prove. La quietanza, invece, attesta l'effettivo esborso. Comer pure, se si richiede il risarcimento del fermo tecnico (per il periodo di indisponibilità del veicolo), occorre documentare anche questo aspetto, ad esempio con i calcoli basati sulle ore o sui giorni di riparazione.
Ne consegue che tali spese, ove concretamente sostenute, proprio per l'incertezza in ordine a quest'ultimo aspetto, devono rimanere a carico della . Pt_1
4. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Con riferimento, da ultimo, alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore dal
3.04.2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio riconosciuto
(da euro 5.201 a euro 26.000), in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), tenuto, altresì, conto del valore e della complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, oltre che contegno processuale delle parti, in misura corrispondente ai compensi medi liquidabili, con aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2).
Si conferma la liquidazione della CTU medico-legale e, in particolare, si conferma la liquidazione (a titolo di spese di CTU) dell'acconto di € 800,00 riconosciuto in favore del consulente nominato all'udienza del 16 settembre 2021 (non avendo il CTU provveduto a depositare istanza ulteriore di liquidazione del compenso), ponendo lo stesso definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa r.g.
3498/2020, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Controparte_2 stradale per cui è causa.
CONDANNA in solido con la compagnia assicuratrice Controparte_2 Controparte_1
nei limiti del massimale, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del
[...] sinistro da per la complessiva somma di € 3.567,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi Parte_1 dal giorno del sinistro al saldo;
e da per la complessiva somma di € 2.592,19, oltre rivalutazione monetaria e Persona_1 interessi dal giorno del sinistro al saldo.
RIGETTA tutte le ulteriori domande proposte.
CONDANNA i convenuti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite nei confronti degli attori, che liquida in complessivi € 6.600,10, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
PONE definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU.
Così deciso in Pisa, il 30.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3498/2020 promossa da:
(C.F. ) in proprio e unitamente a Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. in qualità di genitore esercente la responsabilità
[...] C.F._2 genitoriale sul figlio (C.F. ), con il Persona_1 C.F._3 patrocinio dell'avv. MAGADDINO MICHELE , Email_1 ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del predetto difensore, via Carolina n. 4, Trapani
nei confronti di
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
, Controparte_2
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa: Ritenere e dichiarare che l'incidente dedotto in giudizio, per i motivi esposti in narrativa, è da ascrivere a colpa esclusiva del sig. , proprietario e conducente dalla Skoda tg. BN238AA assicurata Controparte_2
polizza 03620633005525, conseguentemente condannare la convenuta Controparte_3 al risarcimento di tutti i danni materiali e morali arrecati agli 'attori in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore nella misura di euro Persona_1
1800,00 per quanto riguarda il danno all'autovettura solo in favore di quale Parte_1 differenza tra quanto offerto per euro 6.200,00 e quanto è il danno effettivo pari ad euro 8.000,00 ; per euro 38.449,00 per quanto riguarda le lesioni patite da in proprio;
per euro Parte_1
10.442,00 per quanto riguarda le lesioni patite dal minore o in quelle Persona_1 somme maggiori o minori che l'Ill.mo Decidente vorrà riconoscere, in virtù dell'espletanda perizia medico-legale che sin d'ora si chiede ammettersi e del parametro dell'equità ex art. 1126 cod. civ ., oltre le spese documentate per complessive euro 3159,00 , oltre svalutazione monetaria dalla domanda ed interessi legali dal 01/06/2018 al soddisfo. Si dichiara espressamente, altresì, ai sensi del Testo Unico sulle spese di Giustizia, che il valore della causa è indeterminabile Condannare la parte resistente al pagamento delle spese, compensi di causa. compresi quelli della fase stragiudiziale
IN VIA ISTRUTTORIA Ordinare alla Compagnia di assicurazione la produzione in CP_1 giudizio della denuncia di sinistro, degli elaborati tecnici sulla autovettura Fiat Panda tg. EM749RZ; degli elaborati medico legali espletati sui sig.ri e Parte_1 Persona_1
Ammettere interrogatorio formale del sig. sui seguenti articolati: 1) vero è che in Controparte_2 data 1/6/2018 alle 07,19 in Casciana Terme Lari Zona Perignano la signora Parte_1 con a bordo il figlio minore , nato ad [...] l'[...], alla guida Persona_1 della propria Fiat Panda tg. EM749RZ assicurata polizza n. 340305417 percorreva a CP_4 velocità moderata la via Risorgimento quando giunta all'incrocio con via Casine veniva investita nella parte destra frontale della autovettura, dalla Skoda tg. BN238AA assicurata Controparte_3
polizza 03620633005525 scadenza 22/11/2008 di proprietà e condotta da
[...] CP_2
nato a [...] il [...] e residente a [...] che non
[...] rispettava il segnale di stop procurando danni alla autovettura e gravissime lesioni personali alla stessa ed al figlio minore. 2) vero è che sul posto interveniva la polizia locale Comando territoriale di Casciana Terme che redigeva rapporto. Nominare nuovo Ctu C.T.U. medico legale sulle persone di e al fine di accertare e quantificare le lesioni Parte_1 Persona_1 subite, l'invalidità temporanea totale e parziale, i postumi invalidanti riportati dallo stesso,
l'invalidità specifica legata dalla impossibilità di svolgere regolarmente qualsiasi attività lavorativa.
Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori nei modi e nei termini di legge, anche in relazione alle difese svolte da controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 7 ottobre 2020, , in proprio e in qualità Parte_1 di esercente la responsabilità genitoriale assieme ad , sul figlio minore, Parte_2 Per_1
, ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale e la compagnia assicuratrice
[...] Controparte_2
per vedersi risarciti tutti i danni patiti dalla e dal figlio Controparte_1 Pt_1 minore in conseguenza del sinistro stradale causato dal , proprietario e conducente dell'altro CP_2 veicolo coinvolto.
Ha spiegato in fatto che, in data 1° giugno 2018, mentre si trovava alla guida della propria autovettura con a bordo il figlio minore, veniva urtata nella parte destra frontale dall'autovettura condotta da
, il quale, in prossimità dell'incrocio, aveva omesso di rispettare il segnale di stop Controparte_2
e, quindi, di dare la precedenza, così causando il sinistro stradale per cui è causa. Madre e figlio venivano, dunque, trasportati al Pronto soccorso e riportavano lesioni e traumi accertati da una successiva consulenza tecnica, ai quali deve, ora, essere aggiunto anche il risarcimento del danno morale costituito dalla sofferenza e dal turbamento provocato dal fatto illecito.
Seppur raggiunti da tempestiva notifica, sia che la propria compagnia Controparte_2 assicuratrice, hanno scelto la via della contumacia. Controparte_1
La causa è stata istruita per il tramite delle prove documentali versate in atti e mediante CTU medico- legale sulle persone di e , coinvolti nel sinistro. Parte_1 Persona_1
All'esito dei chiarimenti richiesti dal Giudice e dopo taluni rinvii ascrivibili al mutamento della persona fisica del magistrato, la causa – precisate le conclusioni – è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-.-
1. SULL'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ NELLA CAUSAZIONE DEL SINISTRO
Il giudizio de quo trae origine dal sinistro occorso in data 1° giugno 2018 e nel quale sono rimasti coinvolti l'odierna attrice, , da un lato, alla guida della sua autovettura con a bordo Parte_1 il figlio minore, (pure coinvolto nel sinistro), e (qui ora Persona_1 Controparte_2 convenuto), dall'altro, conducente dell'altra autovettura coinvolta.
Parte attrice (unica costituita) ha dedotto l'esclusiva responsabilità del nella causazione del CP_2 sinistro per avere lo stesso omesso di darle la precedenza mentre stava percorrendo in quel momento la strada principale.
Premesso ciò, si tratta, allora, in prima battuta di stabilire se nel caso di specie si possa parlare di concorso di colpa tra i conducenti o se, invece, debba riconoscersi la responsabilità esclusiva del sinistro a carico di uno solo di essi.
Sul punto, occorre rammentare come l'art.2054 c.c., affermi che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
La presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al comma 2 dell'ora richiamata disposizione, per vero, costituisce criterio di distribuzione della responsabilità di carattere sussidiario, in quanto opera sul presupposto della impossibilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento (in questo senso, v. ex plurimis Trib. Bari, Sez. III, 15 giugno 2006, come richiamato da Tribunale Potenza, 28/09/2020, n.640). L'applicazione dell'ora detta presunzione può, dunque, essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso. Del resto, l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti non comporta in automatico il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c., essendo necessario, a tal fine, accertare che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme del codice della strada e a quelle di comune prudenza, nonché che abbia fatto il possibile per evitare l'incidente.
In altri termini, un'infrazione commessa da uno dei conducenti, anche se grave, non esonera il giudice dall'obbligo di verificare anche il comportamento dell'altro conducente, per valutare se sussista un concorso di colpa: la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, co. 2, c.c. pone a carico di ciascuno dei conducenti l'onere della prova liberatoria. Ne deriva che ciascuno di essi deve non soltanto dimostrare la condotta dell'altro, violativa delle norme che disciplinano la circolazione stradale, ma deve anche fornire la prova positiva della propria condotta, che deve risultare conforme alle norme del Codice della Strada ed immune da colpa generica, e volta a porre in atto le manovre di emergenza esigibili nel caso concreto (in questi termini, Tribunale S. Maria
Capua V. sez. III, 08/08/2023, n.3191).
A ciò si aggiunge la considerazione per cui, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (cfr.
Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 124 del 08/01/2016, come richiamata da Cassazione civile sez. III,
13/05/2020, n.8885).
Nel caso di specie, dal verbale di contestazione redatto dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo dell'incidente (e prodotto in atti col doc. n. 1 allegato alla memoria ex art. 183 bis n. 3 c.p.c.) emerge la violazione da parte di dell'art. 145, commi 5 e 10 del C.d.S., per avere il Controparte_2 conducente del veicolo sopradescritto nell'immettersi in via Risorgimento da via Casine in presenza del segnale fermarsi e dare la precedenza, ometteva di arrestarsi in corrispondenza della linea di arresto e di dare la precedenza al veicolo proveniente dalla sua sinistra causando un sinistro stradale. Non risulta, invece, a quanto consta, alcuna violazione del Codice della Strada e nessun comportamento colposo a carico della , conducente dell'autovettura rimasta coinvolta Pt_1 nell'incidente. Lo stesso personalmente ha confermato la dinamica dell'incidente in sede di CP_2 sommarie informazioni in data 11 giugno 2018, allorquando ha dichiarato sono partito di casa per andare a lavorare alla fattoria, mi sono fermato al pioppo per vedere se era arrivato il mio collega, poiché non c'era sono ripartito per andare a comprare due piantine di pomodoro dal in via CP_5
Risorgimento. All'incrocio ho provato a frenare ma i freni non hanno funzionato e hanno allungato. Ancora, la dinamica dell'incidente viene riportata dalla Polizia Municipale nella richiesta di accertamenti urgenti sulla persona, in cui si legge che “Il veicolo “B”, Fiat Panda, circolava in via
Risorgimento con direzione di marcia da a Lari;
giunto in prossimità dell'intersezione CP_3 con via Casine, entrava in collisione con il veicolo “A”, Skoda, che da via Casine si immetteva in via
Risorgimento svoltando a sinistra in direzione di , omettendo di dare la precedenza al CP_3 veicolo “B”. Il veicolo “B” nel tentativo di evitare la collisione, si spostava alla propria sinistra, ma nonostante tale manovra andava ad urtare con la parte anteriore contro la parte laterale anteriore sinistra del veicolo “A”, che a seguito dell'urto veniva sbalzato indietro ruotando su sé stesso. dalle immagini acquisite dalla telecamera di videosorveglianza posta in via Risorgimento, si nota che il veicolo “A” non si ferma allo stop, ma prosegue la marcia in direzione di ”. CP_3
A ciò si aggiunga, da ultimo, la circostanza per cui il è stato condannato in data 24 marzo CP_2
2021 in sede penale alla pena di mesi sei di reclusione ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 509 bis, comma 7, c.p. Ora, se è vero che la sentenza di patteggiamento non ha efficacia di giudicato nel procedimento civile di danno, essa può senz'altro essere assunta come elemento di prova di cui il giudice può tenere conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr., da ultimo, Cass.07/11/2023, n.31010; in questo senso, si v., altresì, nel merito, Tribunale Bologna, 04/05/2023, n.973).
Il complesso probatorio ora così brevemente compendiato induce, in ultima analisi, questo Giudice
a ritenere che sia stata solo e soltanto la condotta di a determinare il sinistro stradale Controparte_2 per cui è causa e che possa ritenersi raggiunta la prova, da un lato, della condotta violativa di regole specifiche (dell'art. 145, commi 5 e 10 C.d.S.) e generiche (di prudenza e perizia nel prestare attenzione nello svolgimento di un'attività che comporta inevitabilmente dei rischi) da parte del e, dall'altro, dell'assenza di qualsivoglia condotta colposa ascrivibile a CP_2 Parte_1 la quale, oltre a procedere regolarmente lungo il proprio senso di marcia, avvedendosi dell'imminente collisione col veicolo del ha, altresì, messo in atto tutte le manovre possibili (spostandosi alla CP_2 propria sinistra) per evitare lo scontro.
2. SUL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE
Accertata e dichiarata la responsabilità di nella causazione del sinistro de quo, Controparte_2
l'attenzione deve ora spostarsi sulla questione relativa ai danni, patrimoniali e non, dei quali parte attrice ha domandato in questa sede il risarcimento. A tal fine, deve premettersi che, nelle more del giudizio, il figlio minore , Persona_1 coinvolto nel sinistro, ha raggiunto la maggiore età, per il che le somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno devono essere corrisposte direttamente in suo favore.
Per quanto concerne, in particolare, i danni non patrimoniali subiti da e da Parte_1
(e ricostruiti in punto di an e di quantum nei rispettivi atti difensivi), Persona_1 occorre sin da subito richiamare la ben nota distinzione tra la categoria – unitaria – di danno non patrimoniale inteso in termini di danno biologico, quale lesione della integrità psico-fisica subita da una persona, comprensiva delle alterazioni fisio-psichiche, temporanee o permanenti, e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico relazionali
(recentemente, Cassazione civile sez. III, 19/09/2022, n.27380) e la categoria del danno morale, che mantiene integralmente la propria autonomia, andando ad identificare quella sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per la compromissione degli aspetti puramente dinamico-relazionale della vita individuale (Cassazione civile sez. III, 09/11/2022, n.32935).
Il danno biologico, in particolare, va accertato con criteri medico-legali e valutato in punti percentuali in base ad un accreditato “baréme medico-legale in cui il valore monetario del punto di invalidità permanente cresce proporzionalmente al crescere della percentuale di invalidità. Ai fini della sua unitaria liquidazione, devono formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità temporanea (da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l'aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto), e quello da invalidità permanente (con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi) (Cassazione civile sez. III, 19/09/2022,
n.27380). Elementi, questi, che sono stati positivamente ricostruiti da parte del consulente medico- legale, dr. , in favore di tutte e due le parti che ne avevano fatto richiesta e nei cui confronti, Per_2 dunque, va riconosciuto come esistente il diritto al risarcimento del danno biologico;
pur con alcune precisazioni, invece, sul piano della (richiesta) personalizzazione del danno.
Da ciò deriva, dunque, la necessità di determinare il quantum del risarcimento civilistico dovuto prendendo in considerazione le risultanze peritali relative alla valutazione dell'invalidità temporanea e del danno biologico riportato da e in conseguenza Parte_1 Persona_1 dell'incidente stradale. Per farlo, non si può prescindere dall'applicazione dell'art. 139 codice delle assicurazioni private, che trova applicazione in presenza di postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento (lesioni micropermanenti) derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti.
Traendo le mosse dalla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata da Parte_1
, Il CTU ha proceduto a visitare il paziente e ad esaminare tutta la documentazione clinica
[...] in suo possesso, considerando nella propria valutazione medico-legale anche la condizione fisica della paziente precedente al sinistro stradale (frattura pregressa dell'atlante, esitata in pseudoartrosi…il rachide cervicale della paziente è affetto da una spondilouncoartrosi…patologia degenerativa, certamente antecedente al trauma; pag. 7 dell'elaborato peritale).
Con motivazione chiara e logica nella sua estrinsecazione e, pertanto, condivisibile, il consulente ha osservato che la condizione patologica degenerativa cervicale della paziente sia antecedente al trauma e quindi come le ernie del disco cervicali non siano conseguenza diretta ed unica del trauma subito il 01.06.2018. L'attuale quadro clinico, obiettivamente riscontrabile, è conseguenza dello stato degenerativo cervicale, dell'intervento chirurgico di artrodesi cervicale e parzialmente anche del trauma distorsivo cervicale (ancora a pag. 7). Siffatta circostanza è stata, poi, ulteriormente ribadita in seno alla relazione di chiarimenti del medesimo CTU, nella quale egli ha ripetuto che non è possibile riconoscere un nesso di causa tra l'evento traumatico e la comparsa delle ernie del disco cervicali (pag. 2 della relazione di chiarimenti). Il consulente ha provveduto, inoltre, su richiesta del
Giudice, a richiamare i baremes per gli esiti della distorsione cervicale, quantificando la menomazione conseguente al trauma distorsivo del rachide cervicale in misura non superiore al 2%; ha concluso che la in data 1.06.2018 nel contesto del trauma contusivo multiplo subì Pt_1 principalmente un trauma distorsivo rachide cervicale e un trauma contusivo della spalla destra causa di una sindrome algo-disfunzionale senza importanti limitazioni funzionali. Riferendosi ad un valore medio dell'1% per la menomazione conseguenza del trauma distorsivo del rachide cervicale,
è possibile quantificare complessivamente gli esiti delle lesioni riportate a seguito del trauma del
01.06.2018 nella misura del 2% (due per cento) (si v. pag. 3 dei chiarimenti alla CTU).
Avvalendosi delle predette tabelle, e considerando congrue nonché adeguatamente motivate le risultanze peritali anche in punto di spese mediche, ritenute congrue ad eccezione di quelle allegate agli atti con i docc. n. 17 e 18, l'importo da riconoscersi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere quantificato in € 3.567,27, al netto della personalizzazione che, in questa sede, sebbene richiesta dall'istante, non può essere riconosciuta. L'art. 139, comma 3, del codice delle assicurazioni private, invero, consente al giudice di incrementare il quantum di risarcimento del danno non patrimoniale laddove la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, ma sul punto le parti attrice si sono limitate semplicemente ad allegare la sofferenza psicofisica derivante dal sinistro senza, però, fornire alcuna dimostrazione di come l'incidente abbia inciso sulla loro condizione in maniera più intensa rispetto a quanto già considerato nella valutazione del danno biologico ai sensi dell'id quod plerumque accidit.
È noto, infatti, come per il riconoscimento della personalizzazione del danno biologico, sia necessario che emergano “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze "ordinarie" già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari;
da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione "economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità (Cass.,
Ordinanza 31 maggio 2019, n. 15084). Per il che, “non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno
(cfr. Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 10912/2018, Cass. n. 23469/2018, Cass. n. 27482/2018 e, da ultimo,
Cass. 28988/2019, come richiamate da Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-11-2020, n. 25164). Nel caso di specie, non si ritiene provata, come detto, alcuna circostanza che potrebbe, secondo quanto ora riportato, giustificare una variazione in aumento della somma già riconosciuta a titolo di danno biologico.
In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patiti devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite,
17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, le somme precedentemente indicate a titolo di danno non patrimoniale devono essere devalutate alla data dell'illecito (cd. aestimatio). Sulle somme così calcolate e via via rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tali importi, in quanto convertiti con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Per garantire, infatti, il principio dell'integrale risarcimento del danno (quale principio base del sistema codicistico della responsabilità da fatto illecito), opera il cumulo tra la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali – “al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” – e gli interessi compensativi sulla predetta somma, “volti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (in questo senso, Corte di Cassazione sezione III civile, 10 giugno 2016, n. 11899).
L'integrale attualizzazione, tra l'altro, sempre secondo la Suprema Corte, deve emergere con chiarezza dalla parte motiva della sentenza e non soltanto dalla parte dispositiva.
Per quanto concerne, invece, la situazione del figlio , pure coinvolto nel Persona_1 sinistro de quo, il CTU nominato ha constatato come, in conseguenza dell'incidente, il ragazzo avesse riportato contusioni multiple e, in particolare, infrazione della VII costa di sinistra e minima falda nel
DO riferibile a SI (si v. pag. 11 dell'elaborato peritale), rilevando, altresì che, precedentemente all'incidente, il paziente non aveva riferito traumi tali da poter influire sull'attuale valutazione. Ha, quindi, osservato che le lesioni riportate a seguito del sinistro del 01.06.2018 sono tutte clinicamente guarite tranne l'infrazione della VII costa sinistra che invece è guarita con postumi. Tale lesione, obiettivamente e strumentalmente documentata, determina un danno permanente alla salute valutabile, riferendosi ai più comuni nella misura del 1% (uno per Pt_3 cento).
Avvalendosi delle predette tabelle, e considerando congrue nonché adeguatamente motivate le risultanze peritali anche in punto di spese mediche, ritenute congrue, l'importo da riconoscersi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere quantificato in € 2.592,19, al netto della personalizzazione che, in questa sede, sebbene richiesta dall'istante, non può essere riconosciuta.
L'art. 139, comma 3, del codice delle assicurazioni private, invero, consente al giudice di incrementare il quantum di risarcimento del danno non patrimoniale laddove la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati
e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, ma sul punto le parti attrici si sono limitate (come già sovra detto) semplicemente ad allegare la sofferenza psicofisica derivante dal sinistro senza, però, fornire alcuna dimostrazione di come l'incidente abbia inciso sulla loro condizione in maniera più intensa rispetto a quanto già considerato nella valutazione del danno biologico ai sensi dell'id quod plerumque accidit. In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patiti devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite,
17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, le somme precedentemente indicate a titolo di danno non patrimoniale devono essere devalutate alla data dell'illecito (cd. aestimatio). Sulle somme così calcolate e via via rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tali importi, in quanto convertiti con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Per garantire, infatti, il principio dell'integrale risarcimento del danno (quale principio base del sistema codicistico della responsabilità da fatto illecito), opera il cumulo tra la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali – “al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” – e gli interessi compensativi sulla predetta somma, “volti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (in questo senso, Corte di Cassazione sezione III civile, 10 giugno 2016, n. 11899).
L'integrale attualizzazione, tra l'altro, sempre secondo la Suprema Corte, deve emergere con chiarezza dalla parte motiva della sentenza e non soltanto dalla parte dispositiva.
3. SUL RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE
Per quanto concerne, invece, il danno patrimoniale in termini di danno emergente, richiesto dalla
, la stessa ha domandato la refusione delle spese sostenute per il recupero dell'autovettura Pt_1 dal luogo dell'incidente (pari ad € 159,00) e per l'utilizzo di auto sostitutiva (per € 305,00).
Le stesse emergono da due fatture depositate in allegato all'atto di citazione con il doc. n. 20 ma non possono considerarsi risarcibili atteso che, sebbene astrattamente riconducibili al sinistro de quo, non recano alcuna indicazione circa il fatto che la somma da esse (dalle fatture) portata sia stata effettivamente pagata.
Le fatture delle riparazioni auto sono necessarie per dimostrare i danni e i costi sostenuti, ma non sono di per sé sufficienti a ottenere un risarcimento. Per il riconoscimento completo, è necessario allegare anche la quietanza di pagamento che attesti l'effettivo esborso della somma, per evitare frodi, e altri documenti come il preventivo, le dichiarazioni dei testimoni, le immagini del sinistro, ecc. per provare il sinistro stesso.
La fattura di per sé non costituisce prova del danno, ma solo un indizio che può essere contrastato da altre prove. La quietanza, invece, attesta l'effettivo esborso. Comer pure, se si richiede il risarcimento del fermo tecnico (per il periodo di indisponibilità del veicolo), occorre documentare anche questo aspetto, ad esempio con i calcoli basati sulle ore o sui giorni di riparazione.
Ne consegue che tali spese, ove concretamente sostenute, proprio per l'incertezza in ordine a quest'ultimo aspetto, devono rimanere a carico della . Pt_1
4. REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Con riferimento, da ultimo, alla regolamentazione delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in vigore dal
3.04.2014, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio riconosciuto
(da euro 5.201 a euro 26.000), in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), tenuto, altresì, conto del valore e della complessità della controversia, del numero di udienze e di atti depositati, oltre che contegno processuale delle parti, in misura corrispondente ai compensi medi liquidabili, con aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2).
Si conferma la liquidazione della CTU medico-legale e, in particolare, si conferma la liquidazione (a titolo di spese di CTU) dell'acconto di € 800,00 riconosciuto in favore del consulente nominato all'udienza del 16 settembre 2021 (non avendo il CTU provveduto a depositare istanza ulteriore di liquidazione del compenso), ponendo lo stesso definitivamente a carico solidale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa r.g.
3498/2020, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Controparte_2 stradale per cui è causa.
CONDANNA in solido con la compagnia assicuratrice Controparte_2 Controparte_1
nei limiti del massimale, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del
[...] sinistro da per la complessiva somma di € 3.567,27, oltre rivalutazione monetaria e interessi Parte_1 dal giorno del sinistro al saldo;
e da per la complessiva somma di € 2.592,19, oltre rivalutazione monetaria e Persona_1 interessi dal giorno del sinistro al saldo.
RIGETTA tutte le ulteriori domande proposte.
CONDANNA i convenuti in solido tra loro alla refusione delle spese di lite nei confronti degli attori, che liquida in complessivi € 6.600,10, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
PONE definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU.
Così deciso in Pisa, il 30.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Santa Spina