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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/03/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1120/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1120 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Leonardi per procura in Parte_1 calce al ricorso in riassunzione
- Appellante -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Regni per procura in CP_1 calce alla comparsa di costituzione nella presente fase
- Appellata –
pagina 1 di 7 Al quale è stata riunita la causa civile in II grado iscritta al N° 1125 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
, come sopra rappresentata e difesa CP_1
- Appellante –
CONTRO
, come sopra rappresentato e difeso Parte_1
- Appellanto -
NEI CONFRONTI DI CP_2
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n. 21101 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 01.02.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni avversa richiesta, domanda ed eccezione: In via istruttoria (…) Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda della sig.ra a CP_1 vedersi riconosciuto un assegno divorzile, poiché infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto accogliere l'appello proposto dal sig. in data7 settembre Parte_1
2016, giudizio rubricato avanti la Corte di Appello di Ancona al n. 1932/2016. Nel merito ed in via subordinata: In parziale accoglimento dell'appello proposto in data 7 settembre 2016, giudizio rubricato avanti la Corte di Appello di Ancona al n. 1932/2016, ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento disposto dal pagina 2 di 7 Tribunale in favore della sig.ra per la causali di cui in narrativa e nella CP_1 somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfetario CNPA ed IVA come per legge di tutti i gradi di giudizio”
Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni avversa richiesta, domanda ed eccezione, disporre a carico di un assegno mensile Parte_1 divorzile in favore della odierna ricorrente di € in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e, comunque, superiore ad €. 1.500,00, annualmente rivalutabile, con decorrenza dalla data della domanda. In ogni caso, respingere la impugnativa promossa da avverso la Parte_1 sentenza n. 1280/2016 del Tribunale di Ancona siccome infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da con comparsa di costituzione del 12.01.2017, da CP_1 intendersi qu rascritta, in parziale riforma della gravata sentenza, disporre a carico di un assegno mensile divorzile in favore della Parte_1 odierna ricorrente di in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e comunque superiore ad €. 1.500,00, annualmente rivalutabile, con decorrenza dalla data della domanda. Con condanna del al pagamento delle spese di tutti gradi del giudizio. Pt_1
In via istruttoria (
Per la Procura intervenuta:
“Rilevato che oggetto del presente giudizio è unicamente il “quantum” dell'assegno divorzile spettante alla alla luce del principio enunciato dalla CP_1 cassazione Rilevato che la statuizione in merito assunta dal Tribunale di Ancona appare aderente alle emergenze processuali e deve essere confermata Chiede la conferma della sentenza del Tribunale di Ancona”
FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Ancona al fine di sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto in data 30.12.2000 con CP_1
[...]
Costituendosi dinanzi ai primi giudici, la resistente non si è opposta alla declaratoria sullo status, ma ha chiesto che le venga riconosciuto un assegno pagina 3 di 7 divorzile d'importo pari ad euro 4.000,00 al fine di poter continuare a fruire del medesimo tenore di vita goduto durante la relazione familiare.
All'esito della pronuncia sullo status e dell'istruttoria successivamente svolta, con sentenza pubblicata in data 17.07.2016 il Tribunale di Ancona ha posto a carico del ricorrente un assegno divorzile d'importo pari ad euro 1.500,00 mensili, compensando integralmente le spese tra le parti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contestando che sussistano i Pt_1 presupposti per il riconoscimento di tale assegno, tenuto conto del rapporto di convivenza ormai avviato dalla CP_1
Costituendosi in tale fase, l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame principale ed ha proposto appello incidentale censurando l'importo dell'assegno e la decorrenza individuata dal Tribunale.
Con sentenza pubblicata in data 22.11.2017 questa Corte ha accolto l'appello del ed ha rigettato la domanda proposta dalla i giudici di secondo grado Pt_1 CP_1 hanno a riguardo richiamato l'orientamento emerso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'eventuale spettanza dell'assegno divorzile avrebbe dovuto essere verificata facendo riferimento non al pregresso tenore di vita della coppia, bensì all'indipendenza economica della richiedente.
L'appellata ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, censurando i criteri adottati dai giudici di secondo grado.
Si è costituito anche in tale sede il chiedendo la conferma della pronuncia Pt_1 impugnata.
Con sentenza pronunciata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data
14.10.2021 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, rinviando la causa a questa Corte in altra composizione;
i giudici di legittimità hanno in particolare evidenziato che l'assegno divorzile ha natura non soltanto assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, dovendosi tenere conto “del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
La ha quindi riassunto il giudizio, ribadendo la propria domanda volta al CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile.
pagina 4 di 7 Costituendosi anche in tale sede, il ha chiesto il rigetto della domanda. Pt_1
Con sentenza pubblicata in data 04.11.2022 questa Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona, riconoscendo in favore della un assegno CP_1 divorzile d'importo mensile pari ad euro 1.500,00.
Avverso tale pronuncia il ha nuovamente proposto ricorso per cassazione, Pt_1 eccependo il difetto di motivazione e contestando in ogni caso che la controparte abbia tempestivamente dedotto o comunque comprovato di aver fornito un effettivo contributo alle esigenze familiari.
La i è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Con ordinanza pronunciata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data
01.02.2024 la Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, rinviando nuovamente a questa Corte per una nuova valutazione;
i giudici di legittimità hanno in particolare ritenuto che la sentenza di secondo grado abbia fatto acritico riferimento a quella di primo grado, non consentendo così di ricostruire “le ragioni in virtù delle quali ha determinato l'importo dell'assegno divorzile nella misura indicata”.
Il OR ha pertanto riassunto il presente giudizio, chiedendo che venga escluso qualsiasi assegno in favore dell'ex coniuge o che ne venga ridotto l'importo determinato nella precedente sentenza.
Anche la ha depositato ricorso in riassunzione, rinnovando la propria CP_1 richiesta volta al riconoscimento di un assegno divorzile d'importo superiore rispetto a quello già attribuito.
All'esito della riunione dei due giudizi, in data 15.01.2025 la presente causa è stata trattenuta in decisione nelle forme della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente fase di giudizio è volta a riesaminare la domanda proposta da al fine di vedersi riconoscere un assegno divorzile, tenendo CP_1 presente la particolare natura del giudizio di rinvio ed il vincolo discendente pagina 5 di 7 dalle statuizioni dei giudici di legittimità, tale da precludere l'esame di qualsiasi questione incompatibile con le considerazioni ivi svolte.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il secondo ed il terzo motivo del ricorso, dando atto che non può essere più posto in discussione il diritto della a vedersi riconoscere un assegno divorzile CP_1 con esclusiva finalità perequativo-compensativa: restano quindi precluse le contestazioni nuovamente mosse a riguardo dal nell'ambito dell'atto di Pt_1 riassunzione.
I giudici di legittimità hanno invece condiviso le censure poste a fondamento del quarto motivo di ricorso, ritenendo che questa Corte si sia limitata a condividere la decisione assunta dal primo giudice senza “spiegare le ragioni in virtù delle quali ha determinato l'importo dell'assegno divorzile nella misura indicata”.
La presente fase di giudizio è quindi volta a determinare la sola entità di tale assegno.
L'istruttoria svolta sin dal primo grado di giudizio ha comprovato le rilevanti risorse di cui dispone costituite da numerosi beni immobili, da Parte_1 partecipazioni azionarie e da redditi variabili tra i trecentomila ed i cinquecentomila euro annui lordi nel periodo 2008-2010.
Come già evidenziato, poi, risulta definitivamente accertato il contributo prestato dalla alle esigenze familiari, in particolar modo prendendosi CP_1 cura del figlio nato dal precedente matrimonio del nelle occasioni in cui Pt_1 sarebbe dovuto rimanere con il padre.
In considerazione delle risorse di cui dispone l'odierno appellante in riassunzione e del contributo prestato dalla dall'avvio della convivenza CP_1 tra le parti nel 1997 sino alla separazione omologata nel 2008, risulta equo determinare in euro 1.000,00 l'assegno divorzile che ogni mese il dovrà Pt_1 versare in favore dell'ex coniuge.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale assegno sarà dovuto a decorrere dalla pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, ordinanza n.3852 del 15.02.2021).
pagina 6 di 7 2. L'esito complessivo del presente giudizio, determinato anche dell'evoluzione della giurisprudenza in ordine ai parametri su cui deve fondarsi il riconoscimento dell'assegno divorzile, giustifica la compensazione delle spese tra le parti limitatamente alla metà; la principale soccombenza del ne Pt_1 impone invece la condanna a rifondere la residua frazione delle spese di lite dei vari gradi, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
In parziale riforma della sentenza pubblicata in data 17.07.2016 dal Tribunale di
Ancona,
DETERMINA in euro 1.000,00 l'assegno divorzile che ogni mese deve Parte_1 versare in favore di a decorrere dalla pronuncia di risoluzione del CP_1 vincolo coniugale.
COMPENSA tra le parti le spese di lite di tutti i gradi limitatamente alla metà.
PONE a carico di la residua frazione delle spese di lite, liquidate Parte_1 nell'intero in euro 8.000,00 per compenso professionale per quanto riguarda il primo grado, in euro 7.000,00 per quanto riguarda il precedente giudizio d'appello, in euro 6.000,00 per quanto riguarda il primo giudizio di legittimità, in euro 7.000,00 per quanto riguarda il successivo giudizio d'appello, in euro
6.000,00 per quanto riguarda il secondo giudizio di legittimità ed infine in euro
7.000,00 per quanto riguarda la presente fase di rinvio, in ogni caso oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Paola Mureddu Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1120 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Leonardi per procura in Parte_1 calce al ricorso in riassunzione
- Appellante -
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Regni per procura in CP_1 calce alla comparsa di costituzione nella presente fase
- Appellata –
pagina 1 di 7 Al quale è stata riunita la causa civile in II grado iscritta al N° 1125 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
, come sopra rappresentata e difesa CP_1
- Appellante –
CONTRO
, come sopra rappresentato e difeso Parte_1
- Appellanto -
NEI CONFRONTI DI CP_2
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: giudizio di rinvio riassunto a seguito dell'ordinanza n. 21101 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 01.02.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni avversa richiesta, domanda ed eccezione: In via istruttoria (…) Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda della sig.ra a CP_1 vedersi riconosciuto un assegno divorzile, poiché infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto accogliere l'appello proposto dal sig. in data7 settembre Parte_1
2016, giudizio rubricato avanti la Corte di Appello di Ancona al n. 1932/2016. Nel merito ed in via subordinata: In parziale accoglimento dell'appello proposto in data 7 settembre 2016, giudizio rubricato avanti la Corte di Appello di Ancona al n. 1932/2016, ridurre l'importo dell'assegno di mantenimento disposto dal pagina 2 di 7 Tribunale in favore della sig.ra per la causali di cui in narrativa e nella CP_1 somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, rimborso forfetario CNPA ed IVA come per legge di tutti i gradi di giudizio”
Per CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni avversa richiesta, domanda ed eccezione, disporre a carico di un assegno mensile Parte_1 divorzile in favore della odierna ricorrente di € in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e, comunque, superiore ad €. 1.500,00, annualmente rivalutabile, con decorrenza dalla data della domanda. In ogni caso, respingere la impugnativa promossa da avverso la Parte_1 sentenza n. 1280/2016 del Tribunale di Ancona siccome infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da con comparsa di costituzione del 12.01.2017, da CP_1 intendersi qu rascritta, in parziale riforma della gravata sentenza, disporre a carico di un assegno mensile divorzile in favore della Parte_1 odierna ricorrente di in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e comunque superiore ad €. 1.500,00, annualmente rivalutabile, con decorrenza dalla data della domanda. Con condanna del al pagamento delle spese di tutti gradi del giudizio. Pt_1
In via istruttoria (
Per la Procura intervenuta:
“Rilevato che oggetto del presente giudizio è unicamente il “quantum” dell'assegno divorzile spettante alla alla luce del principio enunciato dalla CP_1 cassazione Rilevato che la statuizione in merito assunta dal Tribunale di Ancona appare aderente alle emergenze processuali e deve essere confermata Chiede la conferma della sentenza del Tribunale di Ancona”
FATTI DI CAUSA
si è rivolto al Tribunale di Ancona al fine di sentir dichiarare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto in data 30.12.2000 con CP_1
[...]
Costituendosi dinanzi ai primi giudici, la resistente non si è opposta alla declaratoria sullo status, ma ha chiesto che le venga riconosciuto un assegno pagina 3 di 7 divorzile d'importo pari ad euro 4.000,00 al fine di poter continuare a fruire del medesimo tenore di vita goduto durante la relazione familiare.
All'esito della pronuncia sullo status e dell'istruttoria successivamente svolta, con sentenza pubblicata in data 17.07.2016 il Tribunale di Ancona ha posto a carico del ricorrente un assegno divorzile d'importo pari ad euro 1.500,00 mensili, compensando integralmente le spese tra le parti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contestando che sussistano i Pt_1 presupposti per il riconoscimento di tale assegno, tenuto conto del rapporto di convivenza ormai avviato dalla CP_1
Costituendosi in tale fase, l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame principale ed ha proposto appello incidentale censurando l'importo dell'assegno e la decorrenza individuata dal Tribunale.
Con sentenza pubblicata in data 22.11.2017 questa Corte ha accolto l'appello del ed ha rigettato la domanda proposta dalla i giudici di secondo grado Pt_1 CP_1 hanno a riguardo richiamato l'orientamento emerso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'eventuale spettanza dell'assegno divorzile avrebbe dovuto essere verificata facendo riferimento non al pregresso tenore di vita della coppia, bensì all'indipendenza economica della richiedente.
L'appellata ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, censurando i criteri adottati dai giudici di secondo grado.
Si è costituito anche in tale sede il chiedendo la conferma della pronuncia Pt_1 impugnata.
Con sentenza pronunciata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data
14.10.2021 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza, rinviando la causa a questa Corte in altra composizione;
i giudici di legittimità hanno in particolare evidenziato che l'assegno divorzile ha natura non soltanto assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, dovendosi tenere conto “del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.
La ha quindi riassunto il giudizio, ribadendo la propria domanda volta al CP_1 riconoscimento di un assegno divorzile.
pagina 4 di 7 Costituendosi anche in tale sede, il ha chiesto il rigetto della domanda. Pt_1
Con sentenza pubblicata in data 04.11.2022 questa Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona, riconoscendo in favore della un assegno CP_1 divorzile d'importo mensile pari ad euro 1.500,00.
Avverso tale pronuncia il ha nuovamente proposto ricorso per cassazione, Pt_1 eccependo il difetto di motivazione e contestando in ogni caso che la controparte abbia tempestivamente dedotto o comunque comprovato di aver fornito un effettivo contributo alle esigenze familiari.
La i è costituita chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Con ordinanza pronunciata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data
01.02.2024 la Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, rinviando nuovamente a questa Corte per una nuova valutazione;
i giudici di legittimità hanno in particolare ritenuto che la sentenza di secondo grado abbia fatto acritico riferimento a quella di primo grado, non consentendo così di ricostruire “le ragioni in virtù delle quali ha determinato l'importo dell'assegno divorzile nella misura indicata”.
Il OR ha pertanto riassunto il presente giudizio, chiedendo che venga escluso qualsiasi assegno in favore dell'ex coniuge o che ne venga ridotto l'importo determinato nella precedente sentenza.
Anche la ha depositato ricorso in riassunzione, rinnovando la propria CP_1 richiesta volta al riconoscimento di un assegno divorzile d'importo superiore rispetto a quello già attribuito.
All'esito della riunione dei due giudizi, in data 15.01.2025 la presente causa è stata trattenuta in decisione nelle forme della camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente fase di giudizio è volta a riesaminare la domanda proposta da al fine di vedersi riconoscere un assegno divorzile, tenendo CP_1 presente la particolare natura del giudizio di rinvio ed il vincolo discendente pagina 5 di 7 dalle statuizioni dei giudici di legittimità, tale da precludere l'esame di qualsiasi questione incompatibile con le considerazioni ivi svolte.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il secondo ed il terzo motivo del ricorso, dando atto che non può essere più posto in discussione il diritto della a vedersi riconoscere un assegno divorzile CP_1 con esclusiva finalità perequativo-compensativa: restano quindi precluse le contestazioni nuovamente mosse a riguardo dal nell'ambito dell'atto di Pt_1 riassunzione.
I giudici di legittimità hanno invece condiviso le censure poste a fondamento del quarto motivo di ricorso, ritenendo che questa Corte si sia limitata a condividere la decisione assunta dal primo giudice senza “spiegare le ragioni in virtù delle quali ha determinato l'importo dell'assegno divorzile nella misura indicata”.
La presente fase di giudizio è quindi volta a determinare la sola entità di tale assegno.
L'istruttoria svolta sin dal primo grado di giudizio ha comprovato le rilevanti risorse di cui dispone costituite da numerosi beni immobili, da Parte_1 partecipazioni azionarie e da redditi variabili tra i trecentomila ed i cinquecentomila euro annui lordi nel periodo 2008-2010.
Come già evidenziato, poi, risulta definitivamente accertato il contributo prestato dalla alle esigenze familiari, in particolar modo prendendosi CP_1 cura del figlio nato dal precedente matrimonio del nelle occasioni in cui Pt_1 sarebbe dovuto rimanere con il padre.
In considerazione delle risorse di cui dispone l'odierno appellante in riassunzione e del contributo prestato dalla dall'avvio della convivenza CP_1 tra le parti nel 1997 sino alla separazione omologata nel 2008, risulta equo determinare in euro 1.000,00 l'assegno divorzile che ogni mese il dovrà Pt_1 versare in favore dell'ex coniuge.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale assegno sarà dovuto a decorrere dalla pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, ordinanza n.3852 del 15.02.2021).
pagina 6 di 7 2. L'esito complessivo del presente giudizio, determinato anche dell'evoluzione della giurisprudenza in ordine ai parametri su cui deve fondarsi il riconoscimento dell'assegno divorzile, giustifica la compensazione delle spese tra le parti limitatamente alla metà; la principale soccombenza del ne Pt_1 impone invece la condanna a rifondere la residua frazione delle spese di lite dei vari gradi, liquidate in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
In parziale riforma della sentenza pubblicata in data 17.07.2016 dal Tribunale di
Ancona,
DETERMINA in euro 1.000,00 l'assegno divorzile che ogni mese deve Parte_1 versare in favore di a decorrere dalla pronuncia di risoluzione del CP_1 vincolo coniugale.
COMPENSA tra le parti le spese di lite di tutti i gradi limitatamente alla metà.
PONE a carico di la residua frazione delle spese di lite, liquidate Parte_1 nell'intero in euro 8.000,00 per compenso professionale per quanto riguarda il primo grado, in euro 7.000,00 per quanto riguarda il precedente giudizio d'appello, in euro 6.000,00 per quanto riguarda il primo giudizio di legittimità, in euro 7.000,00 per quanto riguarda il successivo giudizio d'appello, in euro
6.000,00 per quanto riguarda il secondo giudizio di legittimità ed infine in euro
7.000,00 per quanto riguarda la presente fase di rinvio, in ogni caso oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico pagina 7 di 7