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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 21/07/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1189/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice dott. Sara Cargasacchi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1189 /2012 del ruolo generale promossa da
(C.F. ) con l'avv. REGAZZONI Parte_1 C.F._1
AR
ATTORE/I
Contro
( C.F. con l'av. CP_1 C.F._2 Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggetto: divisione
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 17/7/2025
conclusioni di parte attrice
“aderisce e approva il progetto chiedendo che venga dichiarato esecutivo;
1 chiede la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite e di CTU e chiede che le spese per mancato godimento dell'immobile, così come statuite in sentenza n. 413/2025, vengano poste in prededuzione sulla somma residua da distribuire alle parti”
conclusioni di parte convenuta
“aderisce e approva il progetto chiedendo che venga dichiarato esecutivo;
si oppone alle ulteriori domande di controparte”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova preliminarmente osservare come con sentenza non definitiva n. 413/2015 del 9/10/2015 sono state rigettate tutte le eccezioni preliminari e le domande riconvenzionali formulate della convenuta, con accertamento del diritto dell'attore allo scioglimento della comunione con la convenuta per la quota del 50% in capo a ciascuno dei condividenti. Veniva così disposto lo scioglimento della comunione da effettuarsi mediante vendita, accertata la non comoda divisibilità dell'immobile, nonché il diritto dell'attore ad ottenere una indennità per il mancato godimento dell'immobile, con condanna della convenuta al pagamento. Veniva poi rimessa la causa in istruttoria per procedere alla vendite e la liquidazione delle spese di lite e di C.T.U. rimessa alla pronuncia definitiva.
Sicché, essendo stata rimessa la liquidazione delle spese di lite e di CTU ad una pronuncia definitiva, si deve procedere con sentenza per assumere le predette determinazioni, anche in assenza di contestazioni quanto al progetto di distribuzione.
2. Tanto premesso, quanto alla distribuzione delle somme a seguito dell'intervenuta vendita del bene in comunione si osserva che tanto parte attrice presente personalmente quanto la convenuta tramite il proprio difensore munito di procura speciale hanno chiesto l'approvazione del progetto senza sollevare contestazioni.
Sicché, in assenza di contestazioni, deve essere dichiarato esecutivo il progetto divisionale depositato dal professionista delegato il 6/7/2025, mandando al professionista delegato di provvedere ai relativi pagamenti.
Non sussistono invece i presupposti per l'esame della domanda sull'attribuzione di alcune somme in prededuzione formulata dall'attrice.
3. Con riferimento invece alle spese di lite e di CTU giova preliminarmente osservare come pacificamente in tema di scioglimento di comunione ereditaria e di divisione giudiziale, “ le spese occorrenti allo scioglimento della divisione della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti. Solo con riferimento a quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistente alla divisione, possono trovare applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporne la compensazione” (Cass.
8.10.2013 n. 22903). L'orientamento pacifico della Cassazione (cfr. anche Cass. 18 giugno 1986, n. 4080; Cass. 24 febbraio 1986, n. 1111;
Cass. 14 ottobre 1978, n. 4621), è invero che le spese del giudizio di divisione, ove non risultino superflue o siano state cagionate da infondate contestazioni di taluno dei condividenti (ad es. sul diritto allo scioglimento, sulla misura delle quote, sulla formazione delle porzioni, sulla comoda
2 divisibilità del bene, ecc.), non sono regolate dal generale principio della soccombenza, ma devono gravare a carico della massa, in considerazione del fatto che gli atti ai quali esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune di tutti i condividenti (cfr. ad es. Cass. 12 marzo 1962, n. 493).
Ancora di recente la SC (Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n. 2770) ribadisce che “Nei giudizi per divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa, quando sono effettuate per condurre nell'interesse comune il giudizio alla sua conclusione;
valgano al contrario i principi generali della soccombenza, salvo il potere di compensazione totale o parziale a norma dell'art. 92 c.p.c., quando si tratta di spese determinate da eccessive pretese o da inutili resistenze, quando cioè può parlarsi di atteggiamento processuale ingiustificato, rispetto all'esito della causa”.
Discende da tale principio che, ai fini della regolamentazione delle spese, la valutazione giudiziale deve considerare sia l'esito decisorio su eventuali domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, sia considerando il complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative.
Ebbene, nella specie, considerata la soccombenza della convenuta su tutte le domande ed eccezioni formulate in giudizio, considerati i comportamenti ostruzionistici ed inutili e le numerose pretese ingiustificate formulate nel corso di tutto il giudizio (solo a titolo esemplificativo: opposizioni alla vendita;
l'indisponibilità a collaborare per consentire le visite all'immobile, determinando la necessità di nominare un Custode nell'interesse della procedura, al fine di gestire le visite all'immobile da parte di possibili acquirenti;
l'iniziale e reiterata opposizione al rilascio spontaneo dell'immobile), sicché non può che applicarsi il principio generale di soccombenza e conseguentmente le spese di lite e CTU devo essere poste a carico della convenuta.
4. Sicché vengono poste a carico della convenuta la spese di lite che si liquidano in euro 14.103,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 (secondo i valori medi per fascia di valore da euro
52.000,00 ad euro 260.000,00), oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. e oltre 668,85 per spese esenti;
5. Così anche le spese di CTU come liquidate con separato decreto del 12/3/2015 in corso di causa vengono poste definitivamente a carico della convenuta;
6. Peraltro, il tenore delle opposizioni della convenuta e l'atteggiamento processuale successivamente tenuto dalla parte inducono, anzi, questo tribunale, a far uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma III, c.p.c.
Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese
21 - 22 gennaio 2011; Trib. di Piacenza 22 novembre 2010; Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010;
Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (come l'allungamento della tempistica
3 nell'esercizio dei propri diritti), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Nella specie, l'atteggiamento processuale della convenuta già sopra richiamato (solo a titolo esemplificativo: opposizioni alla vendita;
l'indisponibilità a collaborare per consentire le visite all'immobile, determinando la necessità di nominare un Custode nell'interesse della procedura, al fine di gestire le visite all'immobile da parte di possibili acquirenti;
l'iniziale e reiterata opposizione al rilascio spontaneo dell'immobile), che ha pacificamente inciso sui tempi di definizione del giudizio, costituiscono evidenti indici del carattere dilatorio delle difese della convenuta e sintomi – quantomeno – di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nella somma di euro 3.000,00.
Visto l'art. 96 comma 4 c.p.c. condanna altresì parte convenuta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro pari ad euro 1.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
1. dichiara esecutivo il progetto divisionale depositato il 6/7/2025;
2. manda al professionista delegato di provvedere ai relativi pagamenti;
3. condanna parte convenuta a rifondere parte attrice delle spese di lite liquidate in CP_1 euro 14.103,00 per compensi professionali ex DM 55/2014 oltre il 15% su detti compensi a titolo di spese generali ex art. 2 DM citato, oltre I.V.A. e C.P.A. e oltre 668,85 per spese esenti;
4. pone le spese di CTU come già liquidate con separato provvedimento in corso di causa definitivamente a carico di parte convenuta CP_1
5. condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma pari CP_1 ad euro 3.000,00 ex art. 96 co 3 c.p.c.;
6. condanna parte convenuta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una CP_1 somma di denaro pari ad euro 1.000,00 ex art. 96 co 4 c.p.c.
Si comunichi al professionista del.
Sondrio, il 21/07/2025
Il Giudice Sara Cargasacchi
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