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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/12/2024, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1312 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “ricostruzione della carriera e riconoscimento anno 2013”, e vertenteTRA
(C.F.: ), elettivamente AR C.F._1 domiciliata in Salerno alla Via Irno 11, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Nunziata, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
[...]
NT in persona del legale rappresentante p.t (c.f.: ), rappresentati e P.IVA_1 difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417bis c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente dal Dirigente p.t. Dott. (CF: ) e dal Dott. CP_2 C.F._2
(CF: ) e dalla Dott.ssa Persona_1 C.F._3 Persona_2
(CF: ) elettivamente domiciliati ai fini del presente
[...] C.F._4 giudizio presso l' Controparte_3
, via Monticelli-loc Fuorni,
[...] Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 12.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/10/2023 la ricorrente assistente AR amministrativa (personale ATA), immessa in ruolo dall'1/09/2011 ed in servizio presso IIS Ancel Keyes di Castelnuovo Cilento chiedeva il ricalcolo della sua anzianità di servizio – ai fini della ricostruzione della carriera - perché nonostante aveva una complessiva anzianità di n. n. 3 anno di ruolo e 20 anni di preruolo godeva della fascia stipendiale 15 invece della fascia stipendiale 21. Quindi, concludeva:
2. Accertare e dichiarare - previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera impugnato, della normativa nazionale in materia e del C.C.N.L. di settore - il diritto della ricorrente di ruolo (personale ata) al riconoscimento per intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata di tutti i servizi non di ruolo (come indicati in premessa) - prima dell'assunzione a tempo indeterminato e compreso anno 2013 - prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal Comparto Scuola al CP_4 personale assunto a tempo indeterminato. Istauratosi il contradittorio si costituiva l'Amministrazione resistente, contestando la domanda ed eccependo la prescrizione quinquennale e la mancata violazione del principio di non discriminazione. La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. In primis occorre rigettare l'eccezione di prescrizione avanzata da parte resistente. Infatti la ricostruzione della carriera non soggiace alla prescrizione decennale, così come statuito dalla Corte di Cassazione in plurime sentenze. In particolare recentemente la Corte ha chiarito che “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.” (cfr. Cass. Civ Sez. lavoro Ord., 30/01/2020, n. 2232). Per quanto concerne il merito della presente causa, la ricorrente ha chiesto che la ricostruzione della carriera tenga conto interamente del servizio svolto pre-ruolo e conseguentemente hanno richiesto la progressione retributiva invocando il principio di non discriminazione. Tanto premesso va dedotto che in materia la Corte di Cassazione ha recentemente statuito che “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. civ. sez. lav., 05/08/2019, n.20918). Infatti, la Corte di Cassazione, applicando il principio di non discriminazione ha sancito altresì che “L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
Pag. 2 di 3 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (sentenza n. 31150/2019). Pertanto, alla luce delle Sentenze sopra richiamate occorre accogliere la domanda delle ricorrenti. Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 06.10.2023 da nei confronti del AR
, , NT NT [...]
in persona del ogni avversa istanza, deduzione ed NT CP_5 eccezione reietta, così provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto riconosciuto l'invocato diritto condanna il NT
in persona del legale rappresentante p.t. alla ricostruzione della
[...] carriera della ricorrente con computo integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio pre-ruolo senza alcuna decurtazione;
- condanna il NT
, in persona del legale rappresentante p.t. al
[...] pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che AR liquida in euro 1.900,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Vallo della Lucania 12 dicembre 2024
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1312 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “ricostruzione della carriera e riconoscimento anno 2013”, e vertenteTRA
(C.F.: ), elettivamente AR C.F._1 domiciliata in Salerno alla Via Irno 11, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Nunziata, dal quale è rappresentata e difesa, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
[...]
NT in persona del legale rappresentante p.t (c.f.: ), rappresentati e P.IVA_1 difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417bis c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente dal Dirigente p.t. Dott. (CF: ) e dal Dott. CP_2 C.F._2
(CF: ) e dalla Dott.ssa Persona_1 C.F._3 Persona_2
(CF: ) elettivamente domiciliati ai fini del presente
[...] C.F._4 giudizio presso l' Controparte_3
, via Monticelli-loc Fuorni,
[...] Email_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 12.12.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6/10/2023 la ricorrente assistente AR amministrativa (personale ATA), immessa in ruolo dall'1/09/2011 ed in servizio presso IIS Ancel Keyes di Castelnuovo Cilento chiedeva il ricalcolo della sua anzianità di servizio – ai fini della ricostruzione della carriera - perché nonostante aveva una complessiva anzianità di n. n. 3 anno di ruolo e 20 anni di preruolo godeva della fascia stipendiale 15 invece della fascia stipendiale 21. Quindi, concludeva:
2. Accertare e dichiarare - previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera impugnato, della normativa nazionale in materia e del C.C.N.L. di settore - il diritto della ricorrente di ruolo (personale ata) al riconoscimento per intero ai fini giuridici, previdenziali ed economici dell'anzianità maturata di tutti i servizi non di ruolo (come indicati in premessa) - prima dell'assunzione a tempo indeterminato e compreso anno 2013 - prestati con la medesima progressione professionale riconosciuta dal Comparto Scuola al CP_4 personale assunto a tempo indeterminato. Istauratosi il contradittorio si costituiva l'Amministrazione resistente, contestando la domanda ed eccependo la prescrizione quinquennale e la mancata violazione del principio di non discriminazione. La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. In primis occorre rigettare l'eccezione di prescrizione avanzata da parte resistente. Infatti la ricostruzione della carriera non soggiace alla prescrizione decennale, così come statuito dalla Corte di Cassazione in plurime sentenze. In particolare recentemente la Corte ha chiarito che “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.” (cfr. Cass. Civ Sez. lavoro Ord., 30/01/2020, n. 2232). Per quanto concerne il merito della presente causa, la ricorrente ha chiesto che la ricostruzione della carriera tenga conto interamente del servizio svolto pre-ruolo e conseguentemente hanno richiesto la progressione retributiva invocando il principio di non discriminazione. Tanto premesso va dedotto che in materia la Corte di Cassazione ha recentemente statuito che “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. civ. sez. lav., 05/08/2019, n.20918). Infatti, la Corte di Cassazione, applicando il principio di non discriminazione ha sancito altresì che “L'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 relativo al riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
Pag. 2 di 3 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (sentenza n. 31150/2019). Pertanto, alla luce delle Sentenze sopra richiamate occorre accogliere la domanda delle ricorrenti. Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 06.10.2023 da nei confronti del AR
, , NT NT [...]
in persona del ogni avversa istanza, deduzione ed NT CP_5 eccezione reietta, così provvede:
-accoglie la domanda e per l'effetto riconosciuto l'invocato diritto condanna il NT
in persona del legale rappresentante p.t. alla ricostruzione della
[...] carriera della ricorrente con computo integrale, ai fini giuridici ed economici, di tutto il servizio pre-ruolo senza alcuna decurtazione;
- condanna il NT
, in persona del legale rappresentante p.t. al
[...] pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che AR liquida in euro 1.900,00, oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Vallo della Lucania 12 dicembre 2024
IL GDL
Dott. Mario Miele
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