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Sentenza 21 dicembre 2024
Sentenza 21 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 21/12/2024, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2024 |
Testo completo
RG n. 696/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 696/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata il [...] ad [...]_1 C.F._1
(AQ) e residente in [...], elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ) alla via Nazario Sauro n.81 presso lo studio dell'avv. Michela DI
CRISTOFARO, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato il [...] a [...]_2 C.F._2
(AQ) ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Avezzano
(AQ) alla via Emilia n. 14 presso lo studio dell'avv. Maria Luisa CATINI, che lo rappresenta, assiste e difende, giusta procura in calce al ricorso ex art. 473 bis n. 51
c.p.c.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 11.10.2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
I. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
II. La minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la abitazione materna che provvederà a prendere in locazione entro il mese di ottobre Parte_1 dell'anno 2024.
III. La casa coniugale sita in Civitella Roveto (AQ) via Trafanella n.16, di proprietà di sarà assegnata a Parte_2 Parte_2
La signora si obbliga a lasciare la casa coniugale ed a ritirare i beni personali Parte_1
e quelli a lei assegnati.
I coniugi convengono di dividere i beni in comproprietà, derivanti dalla comunione legale relativa ai beni, procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come di seguito specificato
La autovettura , targata EH613YR e la FIAT PANDA, targata EV310SK, CP_1 intestate alla signora essendo sempre state in uso a quest'ultima, Parte_1 rimangono di esclusiva proprietà della signora Parte_1
Il veicolo Nissan Navarra targato DC 426 RV ed il motoveicolo Honda Shadow, targato
AC07520, intestati al signor essendo sempre stati in uso a quest'ultimo, Parte_2 rimangono di esclusiva proprietà del . Parte_2
Alla signora sono assegnati in proprietà esclusiva i seguenti beni mobili: Parte_1
TV smart tech, friggitrice “TRISTAR”, macchina caffè “A MODO MIO”, planetaria
“CLATRONIC”, BIMBY, ferro da stiro “NECCHI”, mobile stiro “FOPPAPEDRETTI”, corredo nuziale, set pentole, scarpiera, macchina da cucire, camera della minore Per_1
[...]
Al signor sono assegnati in proprietà esclusiva tutti gli altri beni mobili Parte_2 esistenti nella casa coniugale.
Le somme depositate sul conto corrente, cointestato ai coniugi, acceso presso la di CP_2
Avezzano sono assegnate al signor che le ha già prelevate, ed i coniugi si Parte_2 impegnano a provvedere alla chiusura del conto corrente.
I coniugi, inoltre, provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato accesso presso
2 la filiale di Civitella Roveto di CP_3
Con la sottoscrizione del presente atto e la consegna dei beni sopra indicati, le parti, in relazione ai beni in regime di comunione legale, dichiarano di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro.
IV. a far data dal mese di ottobre dell'anno 2024 - ovvero dalla data in cui la Parte_2 signora lascerà la casa coniugale - corrisponderà mensilmente, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 ordinario della minore tramite bonifico bancario, la somma di euro Persona_1
600,00= (seicento/00) da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
le spese straordinarie riguardanti il mantenimento della figlia minore saranno corrisposte dai genitori nella misura del 50% cadauno. Per l'individuazione e la gestione delle spese da sostenere in favore della minore, i genitori si obbligano a rispettare il Protocollo di intesa datato
11/12/2019 redatto dal Tribunale di Avezzano.
L'assegno di mantenimento per sarà versato direttamente alla figlia qualora Per_1 quest'ultima dovesse trasferirsi in un'altra città per motivi di studio. avrà la facoltà di tenere con sé la figlia minore a Parte_3 Persona_1 week end alternati, dal sabato all'uscita di scuola ovvero dalle ore 12:00, fino alla domenica alle ore 21:00, con pernotto presso la abitazione paterna. In relazione al diritto di visita infrasettimanale, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia minore il mercoledì Parte_2 dall'uscita di scuola ovvero dalle ore 12:00 fino alle ore 21:00. trascorrerà Persona_1 alternativamente con ciascuno dei genitori le festività di Natale e, segnatamente, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il primo di gennaio con l'altro genitore, laddove il 6 gennaio trascorrerà l'epifania un anno con un genitore e un anno con l'altro, comunque nel rispetto del diritto di visita esercitato durante l'intero anno, restando in vigore il calendario ordinario. In ordine alle vacanze di Pasqua, Per_1 trascorrerà un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. Il 3 agosto di ogni anno, giorno del compleanno di la minore Parte_1 lo trascorrerà con la madre. La seconda domenica del mese di maggio di ogni anno, festa della mamma, la trascorrerà con Il giorno 11 agosto di ogni anno, Per_1 Parte_1 giorno del compleanno della minore, trascorrerà ad anni alterni con un genitore il Per_1 pranzo e con l'altro la cena. Il 18 gennaio di ogni anno, giorno del compleanno di Parte_2
[...
, la minore lo trascorrerà con il padre. Il 19 marzo di ogni anno, festa del papà, lo Per_1
3 trascorrerà con In ordine alle vacanze estive, avrà la facoltà Parte_2 Parte_2 di trascorrere con la figlia minore una settimana, anche non consecutive, nel periodo Per_1 compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno.
Detto periodo dovrà essere individuato, previa comunicazione alla madre, entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi il luogo di soggiorno. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori.
VI. e dovranno comunicarsi reciprocamente, eventuali Parte_1 Parte_2 cambiamenti di residenza o domicilio, mediante telegramma o lettera raccomandata a/r.
VII. a decorrere dal mese di ottobre dell'anno 2024 - ovvero dalla data in cui Parte_2 la signora lascerà la casa coniugale - corrisponderà a Parte_1 Pt_1
attualmente economicamente non autosufficiente, a titolo di assegno per il di lei
[...] mantenimento tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00= (duecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici
ISTAT.
VIII. e sin da ora si rilasciano reciproco consenso e Parte_1 Parte_2 nullaosta per il rilascio dei rispettivi passaporti e loro rinnovi, e documenti equipollenti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 11.10.2024,
E hanno adito congiuntamente il Tribunale Parte_1 Parte_4
per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Morino (AQ) in data 31/05/2003 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 2, parte II, s. A, anno
2003, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Dall'unione sono nati due figli: , maggiorenne economicamente autosufficiente, Per_2
e (nata l'[...]), minore d'età. Per_1
All'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo. In tale sede, inoltre, i coniugi hanno precisato che l'assegno unico ammonta ad euro 213,70 mensili e che gli stessi lo percepiscono al 50%.
4 Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse della figlia minore della coppia.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le condizioni relative:
- all'affidamento condiviso della figlia minore “ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso la abitazione materna che Pt_1 provvederà a prendere in locazione entro il mese di ottobre dell'anno 2024 con
[...] collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione familiare sita in Pescina, via delle Croci
n. 55 alla madre, assegnata a quest'ultima”;
- al diritto di visita del padre, che avverrà come previsto nelle condizioni sopra riportate da intendersi interamente richiamate;
-al mantenimento della minore:
“ a far data dal mese di ottobre dell'anno 2024 - ovvero dalla data in cui la Parte_2 signora lascerà la casa coniugale - corrisponderà mensilmente, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1
5 ordinario della minore tramite bonifico bancario, la somma di euro Persona_1
600,00= (seicento/00) da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
le spese straordinarie riguardanti il mantenimento della figlia minore saranno corrisposte dai genitori nella misura del 50% cadauno”;
-all'assegno di mantenimento per la sig. Pt_1
“ a decorrere dal mese di ottobre dell'anno 2024 - ovvero dalla data in cui la Parte_2 signora lascerà la casa coniugale - corrisponderà a Parte_1 Parte_1 attualmente economicamente non autosufficiente, a titolo di assegno per il di lei mantenimento tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00=
(duecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT”.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate e integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Morino (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al n. 2, parte II, s. A, anno 2003.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. DO SC
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 696/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata il [...] ad [...]_1 C.F._1
(AQ) e residente in [...], elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ) alla via Nazario Sauro n.81 presso lo studio dell'avv. Michela DI
CRISTOFARO, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato il [...] a [...]_2 C.F._2
(AQ) ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Avezzano
(AQ) alla via Emilia n. 14 presso lo studio dell'avv. Maria Luisa CATINI, che lo rappresenta, assiste e difende, giusta procura in calce al ricorso ex art. 473 bis n. 51
c.p.c.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
1 Le parti, con ricorso depositato il 11.10.2024, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
I. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
II. La minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la abitazione materna che provvederà a prendere in locazione entro il mese di ottobre Parte_1 dell'anno 2024.
III. La casa coniugale sita in Civitella Roveto (AQ) via Trafanella n.16, di proprietà di sarà assegnata a Parte_2 Parte_2
La signora si obbliga a lasciare la casa coniugale ed a ritirare i beni personali Parte_1
e quelli a lei assegnati.
I coniugi convengono di dividere i beni in comproprietà, derivanti dalla comunione legale relativa ai beni, procedendo a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come di seguito specificato
La autovettura , targata EH613YR e la FIAT PANDA, targata EV310SK, CP_1 intestate alla signora essendo sempre state in uso a quest'ultima, Parte_1 rimangono di esclusiva proprietà della signora Parte_1
Il veicolo Nissan Navarra targato DC 426 RV ed il motoveicolo Honda Shadow, targato
AC07520, intestati al signor essendo sempre stati in uso a quest'ultimo, Parte_2 rimangono di esclusiva proprietà del . Parte_2
Alla signora sono assegnati in proprietà esclusiva i seguenti beni mobili: Parte_1
TV smart tech, friggitrice “TRISTAR”, macchina caffè “A MODO MIO”, planetaria
“CLATRONIC”, BIMBY, ferro da stiro “NECCHI”, mobile stiro “FOPPAPEDRETTI”, corredo nuziale, set pentole, scarpiera, macchina da cucire, camera della minore Per_1
[...]
Al signor sono assegnati in proprietà esclusiva tutti gli altri beni mobili Parte_2 esistenti nella casa coniugale.
Le somme depositate sul conto corrente, cointestato ai coniugi, acceso presso la di CP_2
Avezzano sono assegnate al signor che le ha già prelevate, ed i coniugi si Parte_2 impegnano a provvedere alla chiusura del conto corrente.
I coniugi, inoltre, provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato accesso presso
2 la filiale di Civitella Roveto di CP_3
Con la sottoscrizione del presente atto e la consegna dei beni sopra indicati, le parti, in relazione ai beni in regime di comunione legale, dichiarano di non avere null'altro a che pretendere l'uno dall'altro.
IV. a far data dal mese di ottobre dell'anno 2024 - ovvero dalla data in cui la Parte_2 signora lascerà la casa coniugale - corrisponderà mensilmente, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 ordinario della minore tramite bonifico bancario, la somma di euro Persona_1
600,00= (seicento/00) da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
le spese straordinarie riguardanti il mantenimento della figlia minore saranno corrisposte dai genitori nella misura del 50% cadauno. Per l'individuazione e la gestione delle spese da sostenere in favore della minore, i genitori si obbligano a rispettare il Protocollo di intesa datato
11/12/2019 redatto dal Tribunale di Avezzano.
L'assegno di mantenimento per sarà versato direttamente alla figlia qualora Per_1 quest'ultima dovesse trasferirsi in un'altra città per motivi di studio. avrà la facoltà di tenere con sé la figlia minore a Parte_3 Persona_1 week end alternati, dal sabato all'uscita di scuola ovvero dalle ore 12:00, fino alla domenica alle ore 21:00, con pernotto presso la abitazione paterna. In relazione al diritto di visita infrasettimanale, avrà la facoltà di tenere con sé la figlia minore il mercoledì Parte_2 dall'uscita di scuola ovvero dalle ore 12:00 fino alle ore 21:00. trascorrerà Persona_1 alternativamente con ciascuno dei genitori le festività di Natale e, segnatamente, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore ed il primo di gennaio con l'altro genitore, laddove il 6 gennaio trascorrerà l'epifania un anno con un genitore e un anno con l'altro, comunque nel rispetto del diritto di visita esercitato durante l'intero anno, restando in vigore il calendario ordinario. In ordine alle vacanze di Pasqua, Per_1 trascorrerà un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. Il 3 agosto di ogni anno, giorno del compleanno di la minore Parte_1 lo trascorrerà con la madre. La seconda domenica del mese di maggio di ogni anno, festa della mamma, la trascorrerà con Il giorno 11 agosto di ogni anno, Per_1 Parte_1 giorno del compleanno della minore, trascorrerà ad anni alterni con un genitore il Per_1 pranzo e con l'altro la cena. Il 18 gennaio di ogni anno, giorno del compleanno di Parte_2
[...
, la minore lo trascorrerà con il padre. Il 19 marzo di ogni anno, festa del papà, lo Per_1
3 trascorrerà con In ordine alle vacanze estive, avrà la facoltà Parte_2 Parte_2 di trascorrere con la figlia minore una settimana, anche non consecutive, nel periodo Per_1 compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno.
Detto periodo dovrà essere individuato, previa comunicazione alla madre, entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi il luogo di soggiorno. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori.
VI. e dovranno comunicarsi reciprocamente, eventuali Parte_1 Parte_2 cambiamenti di residenza o domicilio, mediante telegramma o lettera raccomandata a/r.
VII. a decorrere dal mese di ottobre dell'anno 2024 - ovvero dalla data in cui Parte_2 la signora lascerà la casa coniugale - corrisponderà a Parte_1 Pt_1
attualmente economicamente non autosufficiente, a titolo di assegno per il di lei
[...] mantenimento tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00= (duecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici
ISTAT.
VIII. e sin da ora si rilasciano reciproco consenso e Parte_1 Parte_2 nullaosta per il rilascio dei rispettivi passaporti e loro rinnovi, e documenti equipollenti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 11.10.2024,
E hanno adito congiuntamente il Tribunale Parte_1 Parte_4
per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio concordatario celebrato nel Comune di Morino (AQ) in data 31/05/2003 e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune al n. 2, parte II, s. A, anno
2003, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Dall'unione sono nati due figli: , maggiorenne economicamente autosufficiente, Per_2
e (nata l'[...]), minore d'età. Per_1
All'udienza del 4 dicembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo. In tale sede, inoltre, i coniugi hanno precisato che l'assegno unico ammonta ad euro 213,70 mensili e che gli stessi lo percepiscono al 50%.
4 Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e rispettose dell'interesse della figlia minore della coppia.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
come sopra meglio generalizzati. Parte_2
OMOLOGA le condizioni relative:
- all'affidamento condiviso della figlia minore “ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso la abitazione materna che Pt_1 provvederà a prendere in locazione entro il mese di ottobre dell'anno 2024 con
[...] collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione familiare sita in Pescina, via delle Croci
n. 55 alla madre, assegnata a quest'ultima”;
- al diritto di visita del padre, che avverrà come previsto nelle condizioni sopra riportate da intendersi interamente richiamate;
-al mantenimento della minore:
“ a far data dal mese di ottobre dell'anno 2024 - ovvero dalla data in cui la Parte_2 signora lascerà la casa coniugale - corrisponderà mensilmente, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1
5 ordinario della minore tramite bonifico bancario, la somma di euro Persona_1
600,00= (seicento/00) da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
le spese straordinarie riguardanti il mantenimento della figlia minore saranno corrisposte dai genitori nella misura del 50% cadauno”;
-all'assegno di mantenimento per la sig. Pt_1
“ a decorrere dal mese di ottobre dell'anno 2024 - ovvero dalla data in cui la Parte_2 signora lascerà la casa coniugale - corrisponderà a Parte_1 Parte_1 attualmente economicamente non autosufficiente, a titolo di assegno per il di lei mantenimento tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 200,00=
(duecento/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT”.
PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate e integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Morino (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al n. 2, parte II, s. A, anno 2003.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. DO SC
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