Art. 196. Modificazioni statutarie 1. L' ((IVASS)) approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.
2. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.