Articolo 196 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 195 terArticolo 197
Versione
1 gennaio 2006
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Versione
30 giugno 2015
Art. 196. Modificazioni statutarie 1. L' ((IVASS)) approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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