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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15513/2023
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
All'udienza del 16 aprile 2025, alle ore 10:13, sono comparsi l'avv. F. P.
Cardullo, per parte ricorrente, e l'avv. Caterina D'Angelo, in sostituzione dell'avv.Gioacchino D'Angelo, per la compagnia resistente, i quali discutono oralmente la causa riportandosi agli atti difensivi e in particolare alle note conclusive.
Il Giudice
si riserva di dare lettura del dispositivo e della motivazione all'esito della camera di consiglio.
dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in assenza delle parti.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela
Notaro, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15513/23 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato in [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato a Palermo, Piazzale Ungheria n. 58, presso lo studio dell'Avv. F.sco Paolo Cardullo, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
2 CONTRO
.q. di Impresa designata dal Fondo di Controparte_1
Garanzia Vittime della Strada, con sede legale a Bologna, via Stalingrado n.45, in persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Palermo,
Piazza Unità d'Italia n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gioacchino D'Angelo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
OGGETTO: lesione personale
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
− condanna la n.q. di impresa designata per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
11.842,96, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
− condanna la n.q. di impresa designata per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,
al pagamento delle spese di lite sostenute da , che Parte_1
liquida in € 545,00 per spese vive ed in € 5.077,00, per compenso, oltre rimborso
3 spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
− pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della n.q. di impresa designata per la liquidazione Controparte_1
dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. il 3 marzo 2024,
conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Parte_1
n.q. di Impresa designata dal Fondo Vittime della Controparte_1
Strada – d'ora innanzi per brevità soltanto n.q. – al fine di sentirla CP_1
condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali (sub specie di biologico e morale) e patrimoniali (per spese mediche) da lui patiti, da quantificarsi nella misura da determinare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Deduceva, infatti, che:
- il giorno 06.06.2022, intorno alle ore 05,00, a Palermo, stava percorrendo Via
Roccazzo in direzione Boccadifalco, alla guida del motociclo Honda SH 125 tg.
DH36062, di proprietà di , quando era entrato in collisione con un CP_2
camion, proveniente dalla direzione di marcia opposta, il quale, nell'effettuare una improvvisa e non segnalata manovra di svolta a sinistra per immettersi in Via
Francesco Tucci, con la parte anteriore destra, lo aveva urtato sulla parte laterale
4 destra della moto e lui, per evitare uno scontro frontale, aveva sterzato verso sinistra;
- il conducente del camion si era dato alla fuga, rimanendo sconosciuto;
- a seguito dell'urto con il camion, aveva terminato la sua corsa contro il muro di cinta situato lungo il margine sinistro della carreggiata di Via Roccazzo,
riportando lesioni per le quali era stato trasportato, con un'ambulanza del 118, al
PS dell'Ospedale Ingrassia di Palermo, ove gli era stata diagnosticata una “frattura
spiroidea pluriframmentaria 1/3 medio-distale diafisi tibia sx. Trauma cranio-facciale
commotivo”;
- a causa del sinistro, aveva subito danni non patrimoniali e, precisamente, un danno biologico da postumi invalidanti permanenti nella percentuale del 12%, da inabilità temporanea assoluta di giorni 30 e da inabilità temporanea parziale, al
75%, di gg. 20, al 50%, di gg. 20 ed, al 25%, di ulteriori gg. 20;
- aveva subito, inoltre, un danno patrimoniale per spese mediche sostenute pari ad € 515,58.
La ritualmente costituitasi, eccepiva, in via preliminare, il CP_3
proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda sia in ordine all'an (anche sotto il profilo della mancanza di prova circa la presenza di un camion poi datosi alla fuga) che al quantum e ne chiedeva il rigetto o, in subordine, la riduzione in misura proporzionale al concorso di colpa del ricorrente.
5 Assunte le prove orali ed espletata c.t.u. medico legale, la causa veniva rinviata per la discussione orale.
All'odierna udienza, quindi, all'esito della discussione orale, la causa viene decisa, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Ciò premesso, deve darsi atto, in primo luogo, della proponibilità in rito della domanda, avendo il ricorrente provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla e alla Consap a norma dell'art. 287 C.d.A., con CP_3
lettere comunicate a mezzo pec il 03.03. 2023 e 06.07.2023 (vedi allegati sub 2 e 5
dell'atto di citazione) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Passando, quindi, all'esame delle eccezioni preliminari formulate dalla resistente, giova rilevare che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva viene fondata sul difetto dei presupposti di cui all'art.283 D.Lvo n.209/2005, lettera a)
(sinistro cagionato da veicolo non identificato), questione che attiene, piuttosto, al merito della controversia e non alla legittimazione passiva, la quale deve ritenersi sussistente in base alla prospettazione di parte ricorrente.
Nel merito, la domanda proposta da è fondata e Parte_1
va accolta per quanto di ragione.
L'assunto del ricorrente in ordine alla dinamica del sinistro e alla non identificazione del veicolo antagonista risulta, infatti, confermato dalle risultanze della deposizione del teste, , il quale ha riferito quanto segue: Testimone_1
6 Par
“ Sono a conoscenza dei fatti di causa perché stavo percorrendo la via Roccazzo
verso le 5/6 del mattino a piedi, facendo jogging come facevo spesso al mattino presto;
Par Era giugno di due anni fa, precisamente del 2022, non ricordo il giorno;
Par Io mi muovevo in direzione di via Tucci sul margine sinistro dove non vi era un
marciapiede;
DR Sulla mia destra ho visto passare un camion cassonato che ha svoltato a
sinistra verso via Tucci ostruendo la corsia di marcia della moto che proveniva
dal lato opposto di via Roccazzo;
DR La moto era un Honda SH;
DR Il camion non si è fermato, ma ha svoltato di botto e non si è fermato
neppure dopo l'urto con la moto SH;
DR Lo scontro è stato quasi frontale, i punti d'urto sono stati lato anteriore destro
camion contro lato anteriore destro moto;
Par A seguito dell'urto la moto è finita sul muretto della corsia opposta;
DR La moto dopo l'urto ha virato verso sinistra scontrandosi contro il muro;
DR Io mi sono portato all'angolo di via Tucci pensando che il camion si fosse accostato
ma non ho visto traccia del camion;
DR il conducente della moto aveva il viso pieno di sangue e i vestiti sporchissimi;
DR Sono stato io a chiamare il 118;
Par All'inizio dopo lo scontro contro il muro, il ragazzo era semincosciente e poi si è
ripreso;
7 Par Non conoscevo il ragazzo prima del sinistro;
DR Io non ho lasciato alcun recapito all'incidentato, ma sono stato contattato dal perito
assicurativo, almeno credo fosse il perito dell'assicurazione, che mi ha chiesto se ricordavo
l'incidente;
DR Ho rilasciato al perito delle dichiarazioni verbali telefoniche e mi ha chiesto se
potevo testimoniare;
DR Il mio numero di cellulare dell'epoca del sinistro è quello attuale ed è 3804657585”
(vedi verbale di udienza del 23.01.2025).
Ora, la deposizione che precede deve ritenersi attendibile, perché proviene da soggetto non legato da vincoli di parentela o dipendenza, è coerente e non contraddetta da elementi contrari.
Costituisce, poi, elemento di conferma della verificazione del sinistro la dichiarazione resa dalla parte nell'immediatezza del fatto, il 06.06.2022 al personale medico dell'Ospedale Ingrassia.
La cartella clinica aperta presso l'Ospedale, nel riquadro “Storia della malattia attuale” attesta: “Riferito incidente stradale occorsogli nelle prime ore di questa mattina
– motore camion – nell'urto perdeva conoscenza”(vedi pag. 4 della doc. medica di cui all'allegato n. 8 dell'atto di citazione).
Alla luce delle risultanze sopra esposte, la responsabilità del sinistro è
ascrivibile in via esclusiva al conducente del camion non identificato, il quale dopo avere urtato si è dato alla fuga. Parte_1
8 Infatti, non è emerso alcun concorso di colpa dell'odierno ricorrente nella causazione del sinistro, perché - come riferito dallo stesso teste - egli procedeva nella propria corsia di marcia, quando il camion cassonato svoltava a sinistra,
ostruendo la carreggiata della moto che proveniva dal lato opposto.
Neppure la circostanza che i soggetti presenti sul luogo del sinistro non abbiano identificato il conducente del mezzo antagonista può avere rilievo ai fini di una corresponsabilità, poiché il comportamento tenuto da quest'ultimo non era in alcun modo prevedibile.
Non è ostativa a tale ricostruzione la mancata presentazione di querela contro ignoti, così come la presentazione della denuncia non costituisce da sola prova sufficiente del sinistro con le modalità assunte dalla parte (cfr. Cass. n.
27541/2016; conforme Cass. n. 23434/2014).
Giova, inoltre, evidenziare in proposito, che “in tema di responsabilità da sinistro
stradale con scontro di veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti
libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054,
secondo comma, cod. civ. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non
deve necessariamente essere fornita in modo diretto – e cioè dimostrando di non aver
arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente – ma può anche indirettamente
risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso
9 con il comportamento dell'altro conducente” (Cass. civ. n. 9550/2009; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n. 5226/2006 e n. 8622/1990).
Infine, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio, Dott. ha Persona_1
ritenuto sussistente il nesso causale tra le lesioni riportate e la tipologia della caduta (“Dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto
emerso nel corso dell'accertamento clinico si evince che in data 06.06.2022 il Sig.
rimaneva coinvolto in un sinistro della strada in Palermo Parte_1
per collisione con un camion proveniente da sinistra che non rispettava il segnale di stop
e dopo la caduta dallo scooter che guidava, urtava violentemente contro muretto di
cinta/protezione. Subito dopo l'evento traumatico il paziente è stato trasportato presso il
pronto soccorso del P.O. , ove è stato refertato per “Frattura spiroidea CP_4
pluriframmentaria 1/3 medio-distale diafisi tibia sn”. In data 14.06.2022 intervento
chirurgico di riduzione e osteosintesi con chiodo endomidollare. Controlli ospedalieri
effettuati ambulatorialmente e ultimo controllo clinico indicato il 12.08.2022. Tali lesioni
risultano essere compatibili con la riferita dinamica del sinistro, ovvero per l'impatto nella
caduta sul manto stradale e contro il muro oltre il ciglio stradale”).
In considerazione di quanto sopra, la resistente n.q. va condannata CP_1
a risarcire i danni sofferti dal ricorrente e riconducibili eziologicamente al sinistro in parola.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il c.t.u. ha ritenuto equo valutare una inabilità temporanea assoluta pari a giorni 10 e una inabilità parziale
10 al 75% di giorni 15, una inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 20,
una inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 30, nonché un danno di natura biologica pari, globalmente, al 6% (così come specificato dal c.t.u. a pag.
6 della relazione).
Ha, infine, ritenuto le spese mediche documentate sulla base delle fatture in atti, congrue e pertinenti per un totale di € 64,41.
Alle conclusioni del c.t.u. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate, oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, da un
iter argomentativo lineare e rigoroso.
Passando alla liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della
Suprema Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di
quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento
prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito
(secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente
dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di
conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle
normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è
giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto,
che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e
del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area
protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente
11 ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal
danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova (vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del
danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi
lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione
economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini
risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna
esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a
pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta
istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso
a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e
le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non
patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore
(c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della
paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che
si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
12 Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
In proposito, i giudici di legittimità hanno precisato che “qualora la lesione ad
una persona derivi dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, il danno non
patrimoniale da micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi
areddituali che derivino dalla lesione del diritto alla salute, entro i limiti stabiliti dalla
legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività
produttive (art. 139, comma 5, d.lg. n. 209 del 2005), salvo l'aumento da parte del giudice,
in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni
soggettive del danneggiato” (Cass. civ. n. 12408/2011).
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dal decreto ministeriale aggiornato al 16 luglio 2024 (valore del primo punto di invalidità €
13 947,30), spetta a , a titolo di danno biologico Parte_1
permanente, tenuto conto della invalidità del 6%, del coefficiente moltiplicatore applicato al punto percentuale del 6% (1,7), dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (30 anni compiuti) e della percentuale di riduzione per l'età (10%), la somma complessiva di 8.696,21 (€ 947,30 x 1,7 x 6 – 10 %) secondo i valori attuali.
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, così
come accertato dal c.t.u., si liquida ad equità la somma di € 55,24 al giorno prevista dal citato D.M. 16 luglio 2024, per un totale di € 2.140,55 (€ 552,40 + € 621,45 +
552,40 + 414,30).
Non si ritiene di riconoscere l'incremento per il danno morale previsto dall'art. 139, comma terzo, CdA, in ragione del difetto di allegazioni e prove presuntive al riguardo (essendosi l'attore limitato in atto introduttivo a richiamare orientamenti giurisprudenziali sul danno morale, senza concretizzarlo nel caso concreto).
Non si ritiene, parimenti, di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive del ricorrente che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Il danno complessivo non patrimoniale ascende dunque, in moneta attuale, ad
€ 10.836,76 (€ 2.140,55 per danno temporaneo ed € 8.696,21 per danno permanente).
14 Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale (danno biologico permanente e temporaneo), rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 06.06.2022 assunta come data unica per il danno biologico temporaneo e per il danno da postumi permanenti stabilizzati, stante la brevità dell'intervallo temporale per la stabilizzazione dei postumi), e procedere,
quindi, alla rivalutazione dalla data di rispettiva insorgenza fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995;
successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006,
n. 16726/2009 e n. 18028/2010), tenendo conto dell'inserimento nel montante capitale delle spese mediche sostenute in moneta dell'esborso (assumendo come data unica giugno 2022, stante l'esiguità dell'importo complessivo).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno
15 rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito,
vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento,
quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali (€ 10.836,76 per il biologico temporaneo e permanente), si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del 06.06.2022 (€ 9.987,80),
quindi il capitale di € 9.987,80 si somma alle spese mediche in moneta dell'esborso
(€ 64,41) e il risultato (€ 10.052,21) si rivaluta dal 06.06.2022 alla data della sentenza
(€ 10.906,65) al contempo calcolando gli interessi maturati (€ 936,31) come sopra indicato.
Si arriva, in tal modo, a determinare la somma spettante a parte ricorrente, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, pari ad € 11.842,96 (di cui € 936,31
per interessi) per danno non patrimoniale e patrimoniale.
16 Sulla somma in questione – al cui pagamento va condannato l'odierna resistente – sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza
(momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c.,
parte resistente va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute
, da distrarsi a favore dell'avv. Francesco Paolo Parte_1
Cardullo, procuratore dichiaratosi antistatario.
La liquidazione avviene nella misura indicata in dispositivo, sulla base del paragrafo 2 (giudizi ordinari dinanzi il Tribunale) dei parametri contenuti nel
D.M. n.147/2022, con riferimento allo scaglione (da € 5.000,01 ad € 26.000,00) in cui rientra il valore della domanda accolta, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio.
Le spese di c.t.u. vengono definitivamente poste a carico della resistente.
Palermo, 16 aprile 2025.
IL GIUDICE
Angela Notaro
La presente sentenza viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma
digitale dal Giudice Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato
disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche
sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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