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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 29/06/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli - Presidente -
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice -
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1940\2024 R.G.A.C. promosso da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in La Spezia, Via Giulio Rezasco, 11 presso lo studio dell'Avv.
Alberto Antognetti, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) elettivamente domiciliata presso lo dell'Avv. Barbara Volpi, in C.F._2
Carrara, P.zza Matteotti, la quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
***
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato alla controparte ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 6 giugno 2009 e trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Luni (SP) al n. 4, P. II, S.A., Uff. 1, anno 2009.
Nel costituirsi in giudizio non si è opposta alla domanda Controparte_1
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sebbene le posizioni delle parti siano risultate discordanti sulle altre questioni oggetto di causa.
In seguito alla personale comparizione delle parti in udienza, queste sono state invitate a precisare le conclusioni in punto di stato e, all'esito, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E ben vero, risulta versata in atti la sentenza del Tribunale della Spezia n. 615\2016, pronunciata nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3042\2014 R.G., mediante cui è intervenuta la separazione personale dei coniugi.
La mancata ripresa della convivenza in seguito alla separazione, l'infruttuosità dell'esperito tentativo di riconciliazione, unitamente al fatto che i coniugi hanno manifestato la concorde volontà di giungere ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario costituiscono indici evidenti della cessazione dell'affectio maritalis e dell'impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Alla luce delle risultanze di causa appaiono dunque sussistere i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii..
La causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la decisione delle ulteriori domande avanzate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e e trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Luni (SP) al n. 4, P. II, S. A., Uff. 1, anno 2009;
Pag. 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luni (SP) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande delle parti, come da separata ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 26.6.2025.
il Giudice est. Il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli - Presidente -
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice -
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice relatore - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1940\2024 R.G.A.C. promosso da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in La Spezia, Via Giulio Rezasco, 11 presso lo studio dell'Avv.
Alberto Antognetti, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) elettivamente domiciliata presso lo dell'Avv. Barbara Volpi, in C.F._2
Carrara, P.zza Matteotti, la quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
***
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato alla controparte ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 6 giugno 2009 e trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Luni (SP) al n. 4, P. II, S.A., Uff. 1, anno 2009.
Nel costituirsi in giudizio non si è opposta alla domanda Controparte_1
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sebbene le posizioni delle parti siano risultate discordanti sulle altre questioni oggetto di causa.
In seguito alla personale comparizione delle parti in udienza, queste sono state invitate a precisare le conclusioni in punto di stato e, all'esito, il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E ben vero, risulta versata in atti la sentenza del Tribunale della Spezia n. 615\2016, pronunciata nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3042\2014 R.G., mediante cui è intervenuta la separazione personale dei coniugi.
La mancata ripresa della convivenza in seguito alla separazione, l'infruttuosità dell'esperito tentativo di riconciliazione, unitamente al fatto che i coniugi hanno manifestato la concorde volontà di giungere ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario costituiscono indici evidenti della cessazione dell'affectio maritalis e dell'impossibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Alla luce delle risultanze di causa appaiono dunque sussistere i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii..
La causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la decisione delle ulteriori domande avanzate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e e trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio del Comune di Luni (SP) al n. 4, P. II, S. A., Uff. 1, anno 2009;
Pag. 2 di 3 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luni (SP) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande delle parti, come da separata ordinanza.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 26.6.2025.
il Giudice est. Il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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