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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati: dott. Sofia Rotunno Presidente dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere dott. Gabriele Sordi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 3907 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra
(c.f. ), nata a [...]- Parte_1 C.F._1
Erzegovina), il 25.10.1965, residente in [...], elettivamente domiciliata in Roma, Circ.ne Gianicolense n 302 presso lo studio dell'Avv. Maria
Laura Ferri che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'Avv. RC Salvati;
appellante e
(c.f. ), nato a [...] il 6 Controparte_1 C.F._2
gennaio 1964 e residente in [...], rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Marina Lucidi e presso il suo studio in Roma, via Sabotino 46, elettivamente domiciliato;
appellato con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 691/23 emessa dal Tribunale di Roma il
16.1.2023 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 48966/19.
Conclusioni
Riformare la sentenza n.ro 691/23 pubblicata in data 16.1.2023, Parte_1
emanata dal Tribunale di Roma, Sezione prima civile, in composizione collegiale,
1 Giudice relatore Dr.ssa Caprara all'esito del giudizio iscritto al numero di R.G.
48966/19, non notificata, nel capo inerente la quantificazione del contributo al mantenimento imposto a carico del sig. in favore Controparte_1
della sig.ra nella misura di euro 2.000,00/mese, nonché in favore Parte_1
dei figli, sempre per euro 2.000,00/mese, portandolo a euro 8.000,00 in favore della sig.ra e a euro 4.000,00/mese in favore dei figli, per le motivazioni svolte Pt_1
in narrativa;
- In alternativa, sempre in via principale, ritenuta equilibrata e conforme a giustizia, anche perché debitamente motivata, l'ordinanza presidenziale emanata dal
Presidente f.f. dr.ssa Velletti, riprendere le determinazioni di tale ordinanza e pertanto imporre a carico del sig. un onere di contribuzione Controparte_1
in favore della sig.ra nella misura di euro 6.000,00/mese e in favore dei Pt_1
figli e nella misura di euro 3.000,00; Per_1 Per_2
- In subordine, condannare il al pagamento di un onere di Controparte_1
contribuzione mensile in favore della moglie nonché in favore dei ciascuno dei figli, secondo la somma che verrà ritenuta di giustizia sulla scorta delle rispettive capacità patrimoniali e delle effettive esigenze di vita quotidian alla luce di quelle che erano le modalità e condizioni di vita di quando l'unione familiare era persistente, andando ad emendare il grave errore interpretativo in cui è incorso il
Giudice di primo grado;
- Riformare altresì la sentenza impugnata, ponendo a carico del
[...]
'onere di corrispondere integralmente le spettanze liquidate in favore CP_1 della C.T.U. dr.ssa per l'attività svolta nel giudizio di primo grado;
Per_3
- Confermare la sentenza impugnata in tutti gli altri capi
- Vittoria di spese del grado.
: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni Controparte_1
diversa e contraria istanza, in accoglimento delle eccezioni di fatto e di diritto e delle argomentazioni formulate con il presente atto, rigettare integralmente l'appello proposto dalla Signora avverso la sentenza n.691/2023 emessa il 12 Parte_1
gennaio 2023, pubblicata il 16 gennaio 2023 dal Tribunale di Roma Sezione I Civile,
Giudice Rel. Dott.ssa Caprara, in via preliminare perché tardivo ed inammissibile e nel merito totalmente infondato e pretestuoso, per i motivi tutti indicati nel presente atto, o per quelli diversi che l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia. Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese ed onorari del presente grado.
2 _ _ _
Con ricorso depositato il 29.7.2019 la sig.ra chiedeva la pronuncia Parte_1
della separazione dal coniuge, sig. con il quale aveva Controparte_1
contratto matrimonio concordatario il 23.9.1997 in Roma, precisando che dall'unione erano nati due figli, (14.1.2001) e RC (28.2.2003), deducendo, Per_1
a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati. La ricorrente chiedeva l'addebito della separazione al coniuge, l'affidamento condiviso del figlio minore RC, con collocamento presso di lei, l'assegnazione della casa coniugale oltre all'attribuzione di un assegno per il mantenimento dei figli pari ad euro 4.000,00, oltre al 100% delle spese straordinarie,
e di un contributo al proprio mantenimento di euro 8.000,00 mensili.
Il sig. nel costituirsi in giudizio, contestava le richieste della Controparte_1
controparte e chiedeva disporsi, a suo carico, un contributo al mantenimento per la moglie pari ad euro 700,00 mensili e un contributo al mantenimento per i figli pari ad euro 1400,00 al mese, oltre il 100% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza 25.11.2019, il Presidente, esperito invano il tentativo di conciliazione e sentite le parti, con ordinanza dell'8.1.2020, ha autorizzato i coniugi a vivere separati disponendo: l'affidamento condiviso di ad entrambi i Per_4 genitori, con collocamento presso la madre;
l'assegnazione della casa familiare sita in Roma, Via Anapo n. 8, alla sig.ra la determinazione della somma Pt_1
mensile dovuta dal resistente per il mantenimento dei figli pari ad euro 3.000,00, oltre al 100% delle spese straordinarie oltre che della somma pari ad Euro 6.000,00 per il mantenimento della moglie, da corrispondere presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio 2019 e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT. Quindi ha disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con la memoria integrativa tempestivamente depositata, le parti insistevano nelle rispettive domande. In dettaglio, la ricorrente riferiva che la crisi matrimoniale era iniziata nel 2011 ed era culminata allorquando il resistente si era allontanato dalla casa coniugale nel 2014, in tal modo concretizzandosi l'inadempimento dei doveri di assistenza morale gravanti sul in qualità di coniuge. Ed invero, la Controparte_1
ricorrente esponeva che a seguito della malattia tumorale da essa scoperta del 2011, il marito si era mostrato indifferente e, dunque, inidoneo a fornirle il doveroso
3 supporto morale. Inoltre, la ricorrente riferiva che il marito aveva assunto nel corso del matrimonio un atteggiamento autoritario e patriarcale finalizzato ad esercitare sulla moglie una posizione di supremazia morale e di sudditanza economica. Il resistente, invece, eccepiva l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla domanda di separazione proposta dalla ricorrente nel 2019 ed imputava tale crisi a mere incompatibilità caratteriali rese insuperabili anche in ragione delle pretenziose richieste economiche avanzate dalla moglie.
In data 27.7.2020 il resistente depositava istanza di modifica urgente per chiedere una riduzione del quantum dell'assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli adducendo, a fondamento della domanda, circostanze fattuali sopravvenute incidenti sulla sua situazione reddituale, documentate sulla base di una perizia di parte. La ricorrente chiedeva il rigetto della domanda di modifica e la conferma dei provvedimenti presidenziali. Il GI dato atto del mancato reclamo dell'ordinanza presidenziale nonché della mancata prova di circostanze nuove sopravvenute e tali da giustificare la richiesta modifica dei provvedimenti provvisori assunti, vista la richiesta avanzata dalla parte ricorrente, rimetteva la decisione in ordine allo status al Collegio.
Il Tribunale con sentenza parziale sullo status n. 1775/21 pubblicata il 1.2.2021 pronunciava la separazione personale tra i coniugi e Controparte_1
e, con separata ordinanza, rinviava la causa per il proseguo Parte_1 dell'istruttoria, previa concessione dei termini di cui all'art. 183 co.
6. c.p.c.
All'esito dell'istruttoria espletata mediante l'escussione di numerosi testi e mediante svolgimento di CTU il Tribunale così definiva la causa, con sentenza pubblicata il
16.1.2023:
- Accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto dichiara che la separazione
è addebitabile a;
Controparte_1
- assegna la casa coniugale sita in Roma, Via Anapo n. 8 a , dove vi Parte_1
risiederà con i figli maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti;
- determina in euro 2000,00 l'ammontare del contributo dovuto da Parte_2
per il mantenimento dei due figli maggiorenni ma non ancora
[...]
economicamente indipendenti da corrispondere in favore di , entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
4 - pone a carico di il 100% delle spese straordinarie da Parte_2
sostenersi nell'interesse della prole, nei termini indicati in motivazione;
- determina in euro 2000,00 il mantenimento per dovuto da Parte_1 [...]
, da corrispondere presso il domicilio dell'avente diritto entro Controparte_1
il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, con successivo adeguamento ISTAT;
Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_2
parte ricorrente che liquida nella somma complessiva pari ad Euro 4000,00 oltre
IVA e CPA.
Avverso la sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 17.7.23 e con iscrizione della causa il successivo 25.7.23, la sig.ra per Parte_1
lamentare che il Tribunale: aveva ignorato le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza presidenziale nella quale i maggiori importi posti a carico del marito erano stati analiticamente giustificati in base alla dimostrata elevatezza del tenore di vita condotta dal nucleo familiare;
aveva quantificato, in riduzione, tali importi limitandosi ad estrapolare dalla c.t.u. la valutazione della capacità reddituale liquida del coniuge e trascurando l'entità del valore del suo patrimonio;
non aveva tenuto conto dell'entità della complessiva offerta economica formulata dal marito nei suoi atti difensivi né dei costi di gestione della casa familiare assegnatale;
né aveva posto la dovuta attenzione al fatto che ella si trovava senza lavoro, lasciato anni addietro su richiesta del coniuge, e che l'assegno di mantenimento riconosciutole era soggetto a tassazione fiscale;
ingiustamente non aveva disposto il costo ella c.t.u. a carico del soccombente marito.
Pertanto, ella formulava le su riportate conclusioni.
Con decreto del 6.9.23 la Presidente della Sezione, mutava il rito da ordinario in camerale disponendo nuova notifica al convenuto dell'atto introduttivo entro il
30.11.23, regolando il contraddittorio fra le parti.
Costituitosi in giudizio il 19.2.24, il sig. ha preliminarmente Controparte_1 eccepito la tardività dell'impugnazione, il contatto della controparte con la Corte
d'appello essendo avvenuto quando già era trascorso il termine massimo semestrale per proporla;
nel merito, ne invocava comunque il rigetto stanti le risultanze della c.t.u. ben riscontrate dal primo giudice, anche alla luce dell'entità della documentata sua complessiva esposizione debitoria per far fronte alla quale egli era stato costretto a vendere dei terreni. Concludeva, dunque, nei termini sopra trascritti.
5 Il rappresentante della Procura Generale si è così pronunciato:
Ritenuto di dover condividere le argomentazioni del provvedimento di primo grado, esprime parere contrario all'accoglimento del ricorso/ reclamo.
La Presidente della Sezione ha disposto la “cartolarizzazione” dell'udienza del 9.1.5.
Con le sue note la parte appellante ha evidenziato di aver desistito dal coltivare l'appello avendo omesso di notificare al convenuto il decreto presidenziale il quale, dunque, si era costituito in giudizio quando già era decorso il relativo termine al sol fine di invocare ingiustamente il favore delle spese di lite.
Con le proprie il convenuto insisteva nelle sue conclusioni.
* * *
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, in tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, l'art. 23 l. n. 74 del 1987, in forza del quale
"l'appello è deciso in camera di consiglio", postula l'applicazione del rito camerale con riferimento all'intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all'instaurazione del contraddittorio. Nel caso in cui l'appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell'impugnazione non risulta predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l'atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia, comunque, avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge (Cass. N. 403/2019;
21161/2011).
Nel nostro caso va, pertanto, riscontrata e dichiarata la tardività dell'impugnazione.
La sentenza di primo grado, infatti, era stata pubblicata il 16.1.23, per cui il termine perentorio per la proposizione dell'appello veniva a scadere irrevocabilmente il 17.7.23; la sig.ra ha provveduto a notificare il gravame in data 17.1.23, tuttavia Pt_1 mediante atto di citazione e non ricorso come previsto dall'art. 8 L. 898/70 e art. 325 e
327 c.p.c ed ha poi provveduto ad iscrivere a ruolo l'appello in data 25.7.23, dunque nei dieci giorni successi alla notifica dell'atto di citazione, ma quando oramai il suddetto termine semestrale era scaduto.
6
Considerato che
la ricorrente, già prima della costituzione in giudizio da parte del convenuto, aveva desistito dal coltivare l'impugnazione avendo omesso di notificare alla controparte il decreto presidenziale di mutamento del rito, si reputa equo dichiarare fra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dalla sig.ra avverso Parte_3
la sentenza n. 691/23 emessa dal Tribunale di Roma il 16.1.2023 a definizione del procedimento di separazione coniugale n. 48966/19;
- dichiara per intero compensate fra le parti le spese di lite;
- dichiara la ricorrenza degli estremi di legge per applicare alla parte appellante la sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater del d.P.R. n. 115/02.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 9.1.25.
Il Consigliere est. La Presidente
Dr Gabriele Sordi Dr.ssa Sofia Rotunno
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