Cass. civ., sez. I, sentenza 14/07/1971, n. 2302
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Sentenza 14 luglio 1971

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L'omissione del tentativo di conciliazione dei coniugi, che deve essere ripetuto in appello, non importa nullita del procedimento, non incidendo sull'attuazione del processo, ed essendo rimesso all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Sede di legittimita. ( Conf 1775'56' 1854'51).*

La produzione di nuovi documenti in Cassazione e ammessa nel caso che esso riguardi l'ammissibilita del ricorso o del controricorso e nel caso in cui la nullita della sentenza impugnata derivi da vizi formali, relativi ai requisiti essenziali della pronuncia, prescritti dagli artt 132, 141, 156, 161 e 360 n 4 cod proc civ, e non anche per altre nullita. ( V 1773'66, mass n 323457' 744'65).*

Il giudizio sulla capacita di intendere e di volere costituisce un apprezzamento di fatto, rispetto al quale i giudici civili sono vincolati dal giudicato penale, non ricorrendo in proposito diversita di norme penali e civili circa l'imputabilita. ( V 1006'59).*

Se i fatti irrevocabilmente accertati da una sentenza penale di condanna integrino di per se una delle cause previste dall'art 151 cod civ per la separazione personale, il coniuge ha diritto alla separazione per colpa nei confronti dell'altro coniuge. La norma dell'art 152 cod civ attribuisce alla condanna penale efficacia di causa autonoma di separazione, senza togliere valore al precedente art 151 cod civ.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/07/1971, n. 2302
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2302
    Data del deposito : 14 luglio 1971

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