Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n.7169/2021 RG
TRIBUNALE DI CAGLIARI sezione seconda civile
UDIENZA EX ART.127 TER CPC del 31 marzo 2025
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 2 aprile 2025 il GI, dott. Antonio Dessì;
ATTESTA quanto segue:
1. l'udienza si svolge tramite scambio di memorie, ex art.127ter cpc, come disposto dal giudice con decreto dell'11 febbraio 2025;
2. la Cancelleria ha comunicato alle parti il decreto in modalità telematica ed ha accettato tempestivamente le note sostitutive ex art.127ter cpc da esse depositate;
viste le suddette note, con le relative istanze e conclusioni;
COSI' PROVVEDE rende sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, depositandola alla presente udienza ex art.127ter cpc;
dispone che la cancelleria comunichi alle parti il presente atto, unitamente alla seguente sentenza
N. R.G. 7169/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessi ha pronunciato e pubblicato ex art.281sexies cpc,
depositandola all'udienza ex art.127ter cpc del 31 marzo 2025, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.7169 del Ruolo Generale per l'anno 2021
pagina 1 di 18
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso Parte_1 C.F._1
lo studio degli avv.ti Renata Ferrari e Anna Sisinnia Loddo, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura speciale allegata all'atto di citazione attore, convenuto in riconvenzionale contro
(CF - provvisoriamente ammessa al patrocinio a CP_1 C.F._2
spese dello Stato con delibera del COA di Cagliari prot.05007/2021 del 20.12.2021 -,
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Federico Orgiana, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 22.3.2025
convenuta, attrice in riconvenzionale
***
Con atto di citazione notificato nell'ottobre 2021 ha convenuto in giudizio il Parte_1
proprio coniuge separato chiedendo al Tribunale: 1) di accertare e CP_1
dichiarare che occupa senza titolo l'immobile in Sinnai, via Trieste 42, di CP_1
proprietà esclusiva di e, per l'effetto, 2) di ordinare alla stessa il rilascio Parte_1
immediato dell'immobile di cui al precedente punto e 3) condannarla al pagamento in favore dell'esponente dell'indennità di occupazione illegittima pari a € 460 mensili a decorrere dal termine della diffida e sino all'effettivo rilascio, o a quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia;
(4) con vittoria di spese e compensi del giudizio.
A sostegno delle suddette domande ha dedotto che:
il 30.06.1984 l'esponente e la convenuta hanno contratto matrimonio concordatario e poi scelto quale loro domicilio familiare l'immobile sopra indicato, di esclusiva proprietà
pagina 2 di 18 dell'attore;
Per_ dall'unione sono nati, il 28.06.1980 e il 12.06.1996, i figli e , tuttora non Per_1
indipendenti né autonomi economicamente e conviventi nell'abitazione paterna;
con ricorso notificato il 29 maggio 2019 la ha chiesto la pronuncia della CP_1
separazione personale tra i coniugi e all'esito della prima udienza del relativo procedimento (iscritto al RG 2212/2019 e tutt'ora pendente), con ordinanza presidenziale del 08.08.2020: i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente;
è stato posto a
Parte carico del 'obbligo di versare alla l'importo mensile di € 700,00 a titolo di CP_1
mantenimento del coniuge;
nulla è stato stabilito “…in ordine all'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva di atteso che, data l'età dei due figli delle Parte_1
parti,…tuttora conviventi con i genitori, non ricorre quell'esigenza speciale di tutela della prole prevista dall'art.337sexies cpc…” e, “…pertanto, la disponibilità della casa coniugale deve seguire le regole in tema di proprietà”;
ciononostante la - che è tra l'altro comproprietaria di un altro immobile ad uso CP_1
abitativo (doc.5) - continua tutt'oggi ad abitare nell'immobile de quo, avendone rifiutato il rilascio sia dopo la formale diffida inviatale il 29.9.2020 (doc.3) che dopo l'incontro davanti all'organismo di mediazione ABC (verbale 28.6.2021: doc.4);
va ulteriormente rilevato, in diritto, che:
nei casi come quello in esame - domicilio coniugale di proprietà esclusiva di un solo coniuge, figli non soggetti alla speciale tutela della prole prevista dal su indicato articolo -
non è possibile per il giudice pronunciarsi sull'assegnazione dell'immobile, posto che la
“ratio” della stessa risiede nel garantire l'interesse dei figli minori o non ancora economicamente indipendenti a permanere nell'ambiente domestico dove sono cresciuti
(su tutte Cass. 21334/2013 e 14553/2011) e che, quindi, mai e in nessun modo essa può
pagina 3 di 18 rappresentare una componente delle obbligazioni patrimoniali (essendo come detto un mero strumento di protezione della prole: così Cass.15367/2015);
ne consegue che in assenza di assegnazione dell'immobile coniugale, venuti meno i doveri discendenti dall'art.143 cc, quest'ultimo dovrà essere rilasciato in favore del coniuge proprietario, il cui diritto non potrà conoscere compressione alcuna;
la condotta del coniuge separato non comproprietario che, pur diffidato in tal senso, non rilasci l'immobile in favore del coniuge proprietario integra quindi occupazione senza titolo del medesimo immobile, con diritto del proprietario esclusivo di ottenerne il rilascio immediato e l'indennità per l'illegittima occupazione (su tutte Cass. 20856/2017 e
20823/2015), da calcolarsi nella misura del 50% sul valore medio locativo di un immobile di pari tipologia, ubicazione e caratteristiche (e che nel presente caso, utilizzando i coefficienti della tabella OMI relativi agli immobili della zona - doc.
5 - può quantificarsi,
già decurtato il 50%, nella somma mensile indicata al punto 3) delle conclusioni in premessa).
, tempestivamente costituita, ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia: CP_1
1) in via preliminare/pregiudiziale: dichiarare nulla la domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art.164, IV comma, cpc poiché risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 4 dell'articolo 163, II comma, cpc, ossia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
2) in via subordinata preliminare/pregiudiziale: (dichiarare) inammissibile/improcedibile l'azione per aver l'attore proposto domanda di rilascio per occupazione senza titolo dell'immobile destinato ad abitazione coniugale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 447bis
cpc, proprie del rito locatizio;
3) in via principale nel merito: (a) respingere l'avversa domanda, (b) accertando e dichiarando che parte attrice ha agito o resistito in giudizio con mala fede e/o colpa grave ed ai sensi e per gli effetti dell'art.96 comma 1° cpc, (c)
pagina 4 di 18 conseguentemente condannarla, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni da liquidarsi d'ufficio con la sentenza;
(d) in via subordinata rispetto al capo che precede: ai sensi e per gli effetti dell'art.96 comma 3° cpc, unitamente alla pronuncia sulle spese ai sensi dell'art.91 cpc condannare parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta di una somma equitativamente determinata, (e) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al saldo;
(f) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari;
4) in via subordinata riconvenzionale: a) accertare e dichiarare (che la convenuta) ha posseduto in modo continuativo, ininterrotto e pacifico per oltre vent'anni il fabbricato costituito da due distinte ed indipendenti unità immobiliari a destinazione residenziale ubicate in Sinnai sulla via Trieste, censite nel NCEU al foglio 43
mappale 1655…; b) accertare e dichiarare che, per intervenuta usucapione ai sensi e per gli effetti dell'art.1158 cc, ha acquistato la proprietà esclusiva pro-quota al CP_1
50% di tutti i diritti di proprietaria sul predetto bene immobile di cui al capo 4)a) che precede,…(b2) quindi ordinare alla Conservatoria dei RR.II di procedere alle relative trascrizioni e volture;
in ogni caso: c) accertare e dichiarare che la ha corrisposto il CP_1
50% del costo totale dell'immobile di cui ai capi che precedono, (c2) conseguentemente dichiarare che la quota spettante alla medesima è pari al 50% del valore totale dello stesso, ovvero a quella misura maggiore e/o minore che risulterà accertata in corso di causa;
quindi d) ordinare la divisione giudiziale in natura del predetto immobile, nel rispetto delle singole quote pertoccanti a ciascuno dei condividenti, come meglio precisato in espositiva, nominando…CTU affinchè sia attribuita alla la quota del 50% del CP_1
valore complessivo dell'immobile, ovvero a quella misura maggiore o minore che risulterà
accertata in corso di causa, secondo il disposto di cui agli artt.718, 720 e 721 cc, se del caso computando in detrazione degli eventuali conguagli in denaro tutte le somme già
ricevute e/o versate, così come precisate in espositiva e disponendo secondo il progetto di pagina 5 di 18 divisione illustrato all'allegato n.41; e) porre le spese del giudizio, della domandata
Parte CTU…e delle ulteriori operazioni eventualmente da delegarsi a notaio a carico del tenuto conto della sua opposizione;
(f) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari.
A sostegno delle suddette conclusioni la ha preliminarmente eccepito che: CP_1
Parte la domanda del è nulla, ai sensi delle norme indicate al capo 1) delle superiori conclusioni, in quanto non è dato comprendere se parte attrice abbia agito al fine di far valere un proprio diritto reale o personale, ovvero con azione di rivendicazione o di restituzione, che hanno natura e presupposti diversi (visto che nel primo caso - azione reale - l'attore deve provare il diritto di proprietà, mentre l'azione di restituzione è fondata soprattutto sul venir meno del titolo che legittima la contestata occupazione);
è poi certamente indubbio che in generale il titolo che giustifica l'occupazione dell'immobile adibito a casa familiare costituisca un potere di fatto basato su un interesse proprio, distinto da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, che fonda un diritto personale atipico di godimento analogo al diritto derivante dalla locazione o dal comodato: conseguentemente, il rito da applicarsi nelle relative controversie non è quello ordinario ma quello locatizio, da avviarsi con ricorso ex art.447bis cpc (cfr. Cass. Civ.,
III, 17 giugno 2013, n.15113, e Cass. Civ., II, 27 gennaio 2009, n.1929);
nel merito ha dedotto (tra l'altro) che:
la convenuta, per l'attività svolta in data antecedente al matrimonio (commerciante al minuto), è stata in grado di contribuire fattivamente all'edificazione della casa coniugale per cui oggi è causa, oltre che alla ristrutturazione dell'adiacente locale, destinato ad attività commerciale ed attualmente concesso in locazione dall'attore;
nell'anno 1985 la stessa ha vinto £ 17.000.000 all' e conseguentemente, d'intesa Pt_2
con il coniuge, ha acceso un conto cointestato presso il Banco di Roma (cfr. all.7), a tutt'oggi corrente presso l'UniCredit (cfr. all.ti 8 e 9);
pagina 6 di 18 sempre in forza delle predette disponibilità economiche, la convenuta con i propri guadagni ha acquistato gli arredi della casa coniugale (cfr. all.ti 10 e 11) e contribuito in modo rilevante al pagamento delle spese per la sua edificazione (cfr. all.ti 12-16, 18); allo stesso modo si è adoperata in occasione della domanda di adeguamento urbanistico e relativa pratica di sanatoria del predetto immobile (cfr. all.ti 17 e 18) e per estinguere il prestito attinto per la ristrutturazione del locale commerciale sopra indicato (cfr. all.22);
nonostante la abbia sempre profuso il massimo impegno (economico, morale e CP_1
materiale) per garantire stabilità e sicurezza all'intero nucleo familiare, nel tempo l'attore ha instaurato una separazione di fatto dalla consorte ed ingenerato nella medesima gravi timori - per i gravi comportamenti oggetto anche di procedimento penale pendente (cfr.
all.23) - che l'hanno in definitiva costretta a chiedere una separazione con addebito, nel corso del quale è stata emessa l'ordinanza presidenziale 08.08.2020, che per quanto oggetto dell'odierno contendere ha ritenuto che “la disponibilità della casa coniugale debba seguire le regole della proprietà”;
in occasione di detto procedimento la convenuta ha scoperto che l'attore - il quale ha un reddito mensile di circa € 2.000,00 (quale dipendente MIUR), oltre ai canoni del locale commerciale già citato e a quelli di altro immobile in via Forreddu di Sinnai, e le consegna mensilmente solo € 200,00 - aveva nel tempo acceso plurimi rapporti bancari intestati solo a suo nome, con i quali presumibilmente è riuscito ad accantonare somme pari oggi a circa euro 100.000,00 (cfr. all.ti dal 25 al 34);
per quanto esposto, mentre l'attore gode della favorevole situazione patrimoniale sopra indicata (alla quale deve aggiungersi l'ulteriore terreno indicato al capo 15), la convenuta -
che si trova oggi in grave stato di prostrazione fisica e di debolezza economica - è stata costretta a chiedere l'aiuto delle proprie sorelle per provvedere anche alle esigenze della pagina 7 di 18 vita quotidiana, oltre che per l'acquisto dei principali farmaci alla medesima occorrenti per le sue precarie condizioni di salute (cfr. all.ti 23, 36, 37, 38 e 39);
al riguardo deve inoltre precisarsi che mentre la convenuta è impossibilitata a reperire per sé altro adeguato alloggio con l'assegno di mantenimento posto a carico del consorte -
posto che il canone corrente in Sinnai per una locazione di un'abitazione si attesta intorni ai 500 euro (cfr. all.ti 43 e 44) - l'attore, sempre in virtù dei proventi dell'attività materiale ed economica della convenuta: (a) nell'anno 2012 ha acquistato degli appezzamenti di terreno in Comune di Maracalagonis, località “Su Suergiu Mannu”, ricadenti in zona
“H1” (rispetto) del vigente PUC (cfr. all.40), in relazione ai quali parte convenuta avanza in riconvenzionale un credito non inferiore ad € 50.000,00, e comunque da ragguagliarsi all'attuale valore del bene, secondo i principi della comunione legale;
(b) negli anni ha anche acquisito una solida posizione economico-finanziaria (cfr. all.ti dal 25 al 35);
appare conseguentemente incomprensibile l'ostilità di parte attrice, la quale in altri giudizi
(RAC 2212/2019 e 2212-1/2019) ha sollevato ragioni economiche che non rivestono consistenza alcuna (per le ragioni ivi documentate dalla e riportate al capo 19); CP_1
infine, ma non per importanza, la convenuta richiama in proprio favore il disposto di cui all'articolo 177 cc - Oggetto della comunione - nel testo trascritto alle pagg. 8 e 9 della comparsa.
Con le prime memorie ex art.183 cpc (non depositate dalla convenuta) l'attore ha integrato le precedenti conclusioni - chiedendo al Tribunale di (4) condannare la convenuta alle spese di lite maggiorate dalla richiesta avanzata a titolo di lite temeraria ex art.96, 1°
comma, cpc - dopo aver ulteriormente dedotto (tra l'altro) che:
sull'eccezione di nullità della citazione si rimanda all'ordinanza 2 marzo 2022 (resa dal GI
alla prima udienza), che l'ha “ritenuta infondata” rilevando che dalla citazione “risulta perfettamente chiaro sia il petitum (rilascio immobile) che la causa petendi (venir meno pagina 8 di 18 del titolo che legittimava la convenuta a permanere nella detenzione dell'immobile nonostante la contraria volontà del proprietario…”);
la domanda diretta all'accertamento dell'acquisto in proprietà esclusiva pro-quota al 50%
della casa familiare, per intervenuta usucapione, è totalmente infondata;
il coniuge separato in casa non può infatti usucapire la porzione di appartamento da lui abitata dopo la rottura di fatto del matrimonio, in quanto presupposto indispensabile per poter usucapire la casa coniugale - oltre all'utilizzo ventennale ed al totale disinteresse del proprietario - è innanzitutto che l'interessato ne abbia ottenuto l'assegnazione con la sentenza di separazione o divorzio (così la Cassazione con la sentenza n.20568 del 2016) ,
mentre nel caso che ci occupa tutto ciò non è avvenuto, in quanto - oltre al mancato utilizzo ventennale, all'assenza di atti di interversione del possesso (richiesti dalla
Parte Cassazione con l'ordinanza n.27411/19) ed al fatto che il bbia sempre continuato a pagare le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria e le relative tasse - il giudice della separazione non solo non ha assegnato la casa coniugale alla benchè CP_1
dalla medesima richiesto, ma ha anche precisato che la stessa, in virtù delle norme in
Parte materia di proprietà, avrebbe dovuto rimanere nell'esclusiva disponibilità del che ne
è l'unico proprietario;
appare quindi evidente che la non potendo fondare le proprie pretese su argomenti CP_1
seri e concreti, si appiglia a motivi speciosi e pretestuosi ben sapendo che la realtà dei fatti si configura tutta a favore del coniuge, legittimo proprietario della casa de qua;
tutto ciò può ben configurare gli estremi di una lite temeraria per aver la convenuta promosso un giudizio, in via riconvenzionale, nella consapevolezza della infondatezza della domanda e delle testi sostenute, costringendo l'attore a contrastare la sua ingiustificata iniziativa ed esponendolo a notevoli disagi.
Con le seconde memorie ex art.183 cpc (non depositate dall'attore) la convenuta - oltre a pagina 9 di 18 formulare le proprie deduzioni istruttorie - ha ulteriormente dedotto che:
controparte non ha fornito prova della proprietà del fabbricato di cui si discute, censito nel
NCEU al foglio 43 mappale 1655, in quanto questo si articola su tre livelli (seminterrato ad uso cantina, piano terra e piano primo) ed è costituito dalle due distinte ed indipendenti unità immobiliari meglio descritte al primo capoverso delle memorie in esame, mentre con
Parte l'atto pubblico di divisione del 08.10.1980 prodotto da controparte al isulta assegnato
“…un vecchio fabbricato urbano…distino al NCEU alla Partita 1272, Foglio 43, Mappale
446, P.T…vani 5…”, di mq 440 circa;
è quindi evidente che legittimamente la convenuta può domandare l'usucapione di tutto ciò
che è stato edificato anche con il proprio contributo (ad esempio quello di cui al progetto di variante di edificio, con parziale cambio di destinazione d'uso, n.245 del 18.12.2002,
Parte prodotto dal mentre controparte non ha fornito alcuna prova a riguardo della domanda di rivendica delle due distinte unità immobiliari sopra indicate, che è sottesa a quella qui formalmente azionata;
d'altro canto, per giurisprudenza consolidata il compossessore “pro indiviso” di un immobile che poi consegua il possesso esclusivo ed incontestato di una porzione di esso in esito a una divisione di fatto può invocare, ai fini dell'usucapione di tale porzione, anche il precedente compossesso, in virtù della sopravvenuta qualità di successore nel compossesso degli altri condividenti e della possibilità, prevista dall'art.1146, comma 2,
cc, di accessione del proprio possesso a quello esercitato dai condividenti medesimi (cfr.
Cassazione civile, II, 01/12/2021, n.37736).
Con le terze memorie ex art.183 cpc (non depositate dalla convenuta) l'attore ha ulteriormente dedotto che:
con le memorie ex art.183 n. 2 cpc la convenuta, ignorando i documenti, le precisazioni e i chiarimenti fin qui offerti dall'attore in merito al titolo di proprietà dell'immobile oggetto pagina 10 di 18 di causa e alla tipologia dell'azione giudiziale proposta, ancora pretende di ritornare sul punto nonostante lo stesso Giudice, con provvedimento del 2 marzo 2022, confermi che si tratta di “un'azione personale di rilascio dell'immobile per il venir meno del titolo che legittimava la convenuta a permanere nella detenzione nonostante la volontà contraria del proprietario”;
deve essere quindi nuovamente ribadito che l'attore: a) è proprietario della casa già
adibita a residenza familiare in forza dell'atto pubblico di divisione del 19.08.1980,
debitamente trascritto il 25.10.1980 (doc.1 citazione), che è stato successivamente oggetto,
a sua cura e spese, di modifiche, ristrutturazioni e ampliamenti regolarmente autorizzati dal Comune di Sinnai;
b) non è comunque tenuto a dimostrare la proprietà nei termini pretesi dalla convenuta, avendo proposto non un'azione di rivendica ma un'azione di natura personale, con la quale non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà ma solo la riconsegna del bene da parte della essendo venuto meno il CP_1
titolo che la autorizzava ad abitarvi;
né può ritenersi che la contestazione della convenuta, che assume di aver usucapito l'immobile, sia idonea a trasformare l'azione personale di restituzione in azione reale di rivendicazione, imponendo all'attore una prova ben più onerosa di quella alla quale era tenuto con l'azione intrapresa: l'orientamento giurisprudenziale costante nega infatti tale possibilità di trasformazione, sia perché il giudice non avrebbe il potere di mutare d'ufficio il titolo della pretesa dedotta dall'interessato, sia, soprattutto, perché in caso contrario si giungerebbe alla conseguenza inammissibile e paradossale di ritenere che la semplice contestazione della convenuta possa modificare l'onere della prova incombente sull'attore (Cass. Civ., VI, 17 gennaio 2011, n.884; Cass- Civ., II, 12 ottobre 2000,
n.13605); sul punto sono intervenute anche le sezioni unite della Cassazione Civile, che con la sentenza n.7305 del 28 marzo 2014 hanno definitivamente stabilito che le difese di pagina 11 di 18 carattere petitorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale;
il destinatario di un'azione personale di restituzione, pertanto, può bensì contrastarla con eccezioni o domande riconvenzionali di carattere petitorio, ma ciò non può comunque incidere sui presupposti della domanda attrice, per cui la sua domanda di restituzione potrà
in ipotesi essere respinta non ove non sia stata data dall'attore la probatio diabolica della proprietà, ma ove sia stata fornita dal convenuto la prova a fondamento della sua domanda.
***
Con ricorso ex art.669bis cpc depositato nell'ambito del sopra descritto procedimento di merito (allora ancora in attesa della scadenza del primo dei termini di cui all'art.183 cpc)
ha chiesto che il Tribunale voglia (a) ordinare alla l'immediato Parte_1 CP_1
rilascio, libero da persone e cose, dell'immobile sito in Sinnai nella via Trieste 42, distinto al Catasto al foglio 43, Part.446-1, ovvero, (b) in subordine, emettere quei diversi provvedimenti che più appaiono opportuni;
(c) in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite.
A sostegno di tali domande, richiamato il contenuto della citazione, ha ulteriormente argomentato circa la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
, costituitasi anche nel suddetto procedimento, ha chiesto il rigetto del CP_1
ricorso, con vittoria di onorari e spese, reiterando le eccezioni e difese formulate nella fase di merito ed ulteriormente argomentando sulla carenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso.
Detto procedimento è stato definito con ordinanza del 12.12.2022, che ha accolto il ricorso pagina 12 di 18 proposto - ordinando ad l'immediato rilascio in favore di CP_1 Parte_1
libero da persone e cose, dell'immobile sito in Sinnai nella via Trieste 42, distinto al
Catasto al foglio 43, particella 446, sub.1, e rimesso la regolamentazione delle spese alla sentenza di merito.
Nelle motivazioni della suddetta decisione si è rilevato (tra l'altro) che:
Parte il ricorso ex art.700 cpc proposto dal (così dovendosi qualificare la domanda di rilascio ivi formulata) è fondato per le medesime ragioni dal medesimo addotte nelle fasi di merito e cautelare, che sono confermate in fatto dalla documentazione in atti (o dall'essere pacifiche) e sono in linea, in diritto, con la corretta applicazione ed interpretazione delle norme sostanziali e processuali relative all'azione di merito proposta
(da qualificare come domanda di rilascio, come reso evidente dalla chiara prospettazione della citazione);
le stesse argomentazioni - da intendersi quindi integralmente richiamate, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015 - giustificano dunque l'accoglimento della domanda cautelare proposta;
sinteticamente concordando con il ricorrente (e contestualmente confutando le tesi del resistente) può in particolare rilevarsi, quanto al “fumus boni iuris” (ovvero alla
Parte probabile sussistenza del diritto del di ottenere il rilascio dell'immobile all'esito della preannunciata causa di merito): a) che l'esclusiva proprietà dell'immobile per cui
è causa in capo al ricorrente è documentata dal rogito del 1980 prodotto in citazione
(titolo rimasto sostanzialmente incontestato dalla stessa resistente, salvo l'eccepita usucapione, almeno fino al deposito delle seconde memorie ex art.183 cpc); b) che è
pacifico che la stia tuttora occupando tale immobile, nonostante la volontà CP_1
contraria più volte manifestatagli dal proprietario;
c) che la non ha - o (il che è lo CP_1
pagina 13 di 18 stesso) non ha provato di avere, nemmeno nel senso “probabilistico” richiesto dalla natura della presente istruttoria - alcun titolo, opponibile al proprietario, che giustifichi il protrarsi di detta detenzione nonostante la contraria volontà di quest'ultimo, visto tra
Parte l'altro: che per le ragioni già indicate dal la sua diponibilità della casa coniugale di esclusiva proprietà del ricorrente durante la convivenza matrimoniale non può
ricondursi ad alcun “possesso” (ma al massimo ad una detenzione qualificata) e,
conseguentemente, non può aver fatto decorrere alcun termine di usucapione del diritto di proprietà; che, analogamente, la mancanza di atti di interversione successivi all'ordinanza presidenziale che ha autorizzato i coniugi a vivere separati e la mancata adozione nell'ambito del procedimento di separazione di provvedimenti relativi all'assegnazione della casa coniugale (che secondo lo stesso giudice di quel procedimento deve seguire “le regole della proprietà”), oltre che il tempo trascorso dalla separazione, rendono praticamente certo che la resistente non possa aver maturato ad oggi alcuna usucapione;
che le ulteriori difese della oltre che allo stato prive CP_1
di riscontri probatori (quanto ad esempio al contributo economico ed ai crediti che sarebbero maturati nei confronti del marito, alla composizione dell'allegata “comunione de residuo”, ecc.), sono comunque inidonee ad incidere sul diritto al rilascio qui azionato (atteso ad esempio che anche l'eventuale contributo economico
Parte all'ampliamento della casa del on sarebbe stato nemmeno astrattamente capace di farne acquisire alla la proprietà pro-quota ma, semmai, solo a far sorgere un CP_1
corrispondente credito nei confronti del proprietario esclusivo per i miglioramenti e/o addizioni apportate al bene;
che sono altrettanto irrilevanti, pur se umanamente toccanti, le allegate condizioni di età e di salute della resistente);
la regolamentazione delle spese del procedimento in esame, vista la pendenza del procedimento principale, deve essere riservata alla sentenza di merito.
pagina 14 di 18 ***
La fase di merito, istruita con documenti e interrogatorio formale dell'attore, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art.281sexies cpc all'udienza ex art.127ter cpc indicata nell'intestazione
***
Le domande dell'attore di cui ai punti 1) e 2) sono ammissibili e fondate per le medesime argomentazioni già esposte nei provvedimenti resi in corso di causa e nella sopra citata ordinanza cautelare, che possono essere qui integralmente riproposte non essendo state smentite, né in fatto né in diritto, dagli elementi istruttori successivamente acquisiti.
Deve quindi confermarsi in questa sede: che quella proposta dall'attore deve giuridicamente qualificarsi come azione personale di rilascio dell'immobile, fondata sul venir meno del titolo che legittimava la convenuta a permanere nella sua detenzione, con tutte le conseguenze in materia di estensione dell'onere probatorio su di esso incombente,
ex art.2697, comma 1, cc;
che tale onere è stato nel caso ampiamente adempiuto, visto che
Parte l'esclusiva proprietà dell'immobile in capo al documentata dal rogito del 25.10.1980
prodotto con l'atto di citazione come doc.1) - che non è mai stato contestato dalla convenuta prima del deposito delle seconde memorie ex art.183 cpc - e che è pacifico che la lo abbia occupato, nonostante la volontà contraria più volte manifestatagli dal CP_1
proprietario, sino al suo forzato rilascio del 19.9.2023; che la non ha al contrario CP_1
provato, come sarebbe stato suo onere (ai sensi del comma 2 del citato art.2697 o, quale attrice in riconvenzionale, ai sensi del comma 1), di avere un titolo opponibile al proprietario che giustificasse il protrarsi di detta detenzione nonostante la volontà contraria di quest'ultimo (visto tra l'altro che per le ragioni già indicate la sua diponibilità della casa coniugale durante la convivenza matrimoniale non può ricondursi ad alcun “possesso” - e,
conseguentemente, non può aver fatto decorrere alcun termine di usucapione del diritto di pagina 15 di 18 proprietà - e che, analogamente, la mancanza di atti di interversione successivi all'ordinanza presidenziale e la mancata adozione nell'ambito del procedimento di separazione di provvedimenti relativi all'assegnazione della casa coniugale, oltre che il limitato tempo trascorso dalla separazione, portano ad escludere con certezza che la CP_1
possa aver maturato in suo favore l'allegata usucapione).
Ne consegue l'accoglimento delle domande in esame ed il conseguente rigetto di tutte le contrarie e contrapposte domande formulate dalla convenuta, anche in via riconvenzionale,
posto che non è stata fornita alcuna prova (né elementi meramente indiziari) che confermi
(tra l'altro), la proprietà e/o comproprietà dell'immobile (e, quindi, il diritto alla divisione),
gli allegati contributi all'acquisto (o al mantenimento) dello stesso immobile da parte della
(ciò che, peraltro, non avrebbe potuto nemmeno astrattamente comportare l'acquisto CP_1
di una quota del bene e che non è stato collegato ad alcuna diversa domanda), la responsabilità dell'attore ex art.96 cpc.
È altresì fondata, nei limiti e per le ragioni che seguono, la domanda dell'attore di cui al punto 3) delle conclusioni.
Appare incontestabile che l'occupazione senza titolo di un immobile, privando il proprietario della possibilità di utilizzarlo, costituisca per quest'ultimo la fonte diretta del danno patrimoniale consistente nella perdita del corrispondente valore locatizio: danno che l'occupante abusivo deve essere quindi chiamato a risarcire, ex art.2043 cc, avendo posto in essere la condotta illecita consistente nella mancata restituzione del bene altrui.
Ciò premesso sull'an, relativamente alla quantificazione del danno deve invece rilevarsi quanto segue.
La prima richiesta di rilascio documentata è costituita dalla lettera datata 20.9.2020
prodotta come doc.3, che la convenuta non ha contestato di aver regolarmente ricevuto.
È altresì documentato che l'immobile sia stato rilasciato dalla convenuta (all'esito della pagina 16 di 18 messa in esecuzione dell'ordinanza cautelare sopra citata) il 19.9.2023.
Sulla di tali premesse il periodo di occupazione senza titolo decorre dal mese di ottobre
2020 al 19 settembre 2023 e, quindi, come conseguenza immediata e diretta della condotta della può essere riconosciuto all'attore un danno pari al valore locatizio CP_1
dell'immobile nel medesimo periodo.
Per la concreta determinazione di tale danno può equitativamente determinarsi, per l'intero periodo, un canone locatizio mensile di € 400.00 (che tiene conto delle documentate caratteristiche dell'immobile e del fatto che la stessa riconosce che il valore minimo CP_1
degli affitti è di almeno € 500 al mese: vedi le difese svolte sin dalla comparsa di costituzione e risposta).
Applicando gli indicati parametri la deve essere condannata al pagamento in favore CP_1
dell'attore, a titolo risarcitorio, della somma capitale di € 14.200,00 (€ 400,00 per le 35
mensilità da ottobre 2020 ad agosto 2023, più € 200,00 per metà mese di settembre 2023,
così arrotondato in senso favorevole alla convenuta l'effettivo periodo di durata dell'occupazione); a tale somma vanno aggiunti gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo.
È infine infondata la domanda di condanna della convenuta ex art.96 cpc, non avendo l'attore provato che quest'ultima abbia resistito e agito (in riconvenzionale) con mala fede o colpa grave, ciò che non può automaticamente discendere dalla sua soccombenza,
ancorchè integrale (e che comporterebbe inoltre la revoca della sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato).
La convenuta, visto l'art.91 cpc e la suindicata soccombenza, deve essere comunque condannata a rifondere all'attore le spese del presente procedimento e quelle della fase cautelare, che si liquidano come in dispositivo (ovvero applicando le tabelle riferite rispettivamente ai procedimenti cautelari e a quelli contenziosi di valore indeterminato e pagina 17 di 18 complessità bassa e calcolando per ciascuna fase del cautelare importi tra i minimi e i medi e per ciascuna fase del presente procedimento importi intorno ai medi).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa e contraria domanda ed eccezione:
accerta e dichiara che ha occupato senza titolo l'immobile in Sinnai, via CP_1
Trieste 42, di proprietà esclusiva di dall'ottobre del 2020 sino al rilascio del Parte_1
19 settembre 2023;
per l'effetto, conferma l'ordine di rilascio del suddetto immobile già adottato nel sub procedimento cautelare;
condanna a pagare all'attore, a titolo di risarcimento del danno derivante CP_1
dall'occupazione illegittima del medesimo immobile nel periodo sopra indicato, la somma di € 14.200,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna a rifondere all'attore le spese del procedimento cautelare e del CP_1
procedimento di merito, che si liquidano in € 3.800,00 per compensi professionali della fase cautelare, in € 7.200,00 per compensi professionali della presente fase - tutto oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in € 264,00 per rimborso spese.
Cagliari, 2 aprile 2025
Il giudice pagina 18 di 18