Sentenza 28 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2004, n. 14302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14302 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN FA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, giusta delega in calce alla copia rettificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 31849/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 27/09/01 - R.G.N. 37919/94;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/04/04 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il Rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 1 marzo 1994 il Pretore di Roma, a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, riconobbe che EN NI aveva diritto, dal 1 febbraio 1993, all'assegno ordinario d'invalidità dovutole dall'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.). A seguito di nuovo parere tecnico d'ufficio il Tribunale di Roma ha respinto l'appello proposto dalla NI, che aveva chiesto la retrodatazione del diritto al tempo della domanda amministrativa. Il giudicante condivide le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in quanto, essendo logicamente argomentate, sono persuasive, e coerenti con la documentazione sanitaria e con l'esame obbiettivo, nonché convergenti con il parere del consulente nominato in primo grado, ne' oggetto di rilievi critici.
Il carattere progressivo delle infermità e l'assenza di documentazione sanitaria relativa al tempo anteriore al riconoscimento costituiscono sul Scienti elementi per ritenere infondata l'appellante richiesta di retrodatazione del diritto. Per la cassazione di questa sentenza ricorre EN NI, percorrendo le linee d'un unico motivo;
l'I.N.P.S. ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636 e dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che:
1. il giudicante avrebbe dovuto accertare (secondo i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità) con la massima precisione possibile, attraverso l'uso dei poteri cognitivi più idonei, il momento perfezionativo del diritto: e tuttavia aveva recepito acriticamente le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio;
2. dalla documentazione prodotta (relazione di visita ambulatoriale dell'U.S.L. del 26 febbraio 1993, da cui risultava l'intervento per sindrome del tunnel carpale avvenuto nel 1992; RX del 29 gennaio 1993, da cui risultava spondilartrosi del rachide, coxartrosi e gonartrosi bilaterale) emergeva che le infermità preesistevano al tempo giudizialmente fissato come decorrenza del diritto;
3. l'omessa valutazione da parte del consulente tecnico d'ufficio di accertamenti specialistici e strumentali, pur ritenuti necessari dallo stesso consulente, costituisce vizio logico della consulenza. Il ricorso è infondato. Il superamento della soglia d'invalidità può essere correttamente riferito al momento degli accertamenti ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo diverso (Cass. 1 marzo 2001 n. 2955). E nel caso in esame, da un canto il consulente tecnico d'ufficio (come testualmente riportato dalla stessa ricorrente) ha dato adeguata ragione della decorrenza dello stato d'invalidità giuridicamente rilevante al gennaio 1993, e dell'inesistenza di elementi che ne accertassero la presenza nel tempo anteriore. D'altro canto, il giudicante ha motivato la decorrenza con due conferenti elementi: il carattere progressivo delle infermità e l'assenza di documentazione sanitaria relativa al tempo anteriore al riconoscimento.
E nei confronti di questa adeguata motivazione, la censura della ricorrente (che segnala l'esistenza delle infermità, accertate clinicamente il 26 febbraio 1993 e strumentalmente il 29 marzo 1993), costituendo (per loro natura) le infermità come dedotte una situazione patologica ingravescente (la quale presuppone un pregresso stato di minore entità), e non deducendo la ricorrente elementi sulla preesistenza (al diritto come riconosciuto) di uno stato d'invalidità pensionabile, resta (come congruamente valutato dalla sentenza impugnata) irrilevante.
Il ricorso deve essere respinto. E, in assenza d'ogni resistente attività processuale legittimità.
processuale, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2004