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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/06/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1326/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Relatore –
2. Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3. Dott. Giuseppe Izzo - Giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 1326/2023 vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Stoppani, presso il cui studio in Sapri
(SA) alla via dei Brasiliani n. 5, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25.04.1972, rappresentato e difeso, dall'avv. Antonio Stoppani, presso il cui studio in Sapri (SA) alla via dei Brasiliani n. 5, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione e divorzio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 28.05.2025; MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., depositato il 27.12.2023, i Sigg.ri e chiedevano pronunciarsi la separazione personale e, una volta Parte_1 Controparte_1
decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni esposte in ricorso.
Gli stessi deducevano: - di aver contratto matrimonio civile in Sapri (SA) in data 27.12.1993 – annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Torraca al n. 4, P. 2, S. B, Anno 1993 - adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni a far data dal 24.03.2009 giusto atto per
Notar Persona_1
- che dall'unione coniugale erano nati due figli, (nato a [...] il [...]) e (nata ad Per_2 Per_3
Avellino il 05.02.2010); - che la dimora coniugale era stata fissata in Torraca (SA) alla Località
Cordici n. 25, in una abitazione di proprietà dei genitori della moglie;
- che la Sig. Parte_1
era disoccupata;
- che il Sig. era occupato in Cesana, giusto Parte_1 Controparte_1
contratto di lavoro a tempo determinato in scadenza il 31.12.2023, con un reddito imponibile annuo prodotto in Italia per il 2023 pari ad euro 9.560,00 (fino a Novembre compreso) e negli ultimi tre anni non ha presentato dichiarazioni dei redditi in Italia, bensì in Germania, come anche per l'anno 2022 per un reddito pari ad euro 2.240,00; - che il Sig. era titolare di un conto corrente Controparte_1
bancario attivato presso la Banca Widiba S.p.a., ed un conto corrente estero attivato presso Comdirect
Bank AG;
- che la Sig. era titolare di diritto reale solo sul bene mobile registrato Parte_1 costituito dall'autovettura Fiat tg. DD924PP, mentre il Sig. è titolare di diritti reali Controparte_1
sui seguenti beni immobili o mobili registrati: 1) autovettura Toyota tg. DS805TM; 2) quota pari ad
1/8 dell'immobile in costruzione in agro del Comune di Torraca alla Località Cordici n. 29 iscritto al
Catasto del predetto comune al foglio 13 particella 483 sub 2; 3) quota pari ad 178 dell'abitazione in agro del Comune di di Torraca alla Località Cordici n. 29 iscritto al Catasto del predetto comune al foglio 13 particella 483 sub 3; 4) quota pari ad 1/8 dei terreni siti in agro del Comune di Torraca alla
Località Cordici ed iscritti al Catasto del predetto Comune al foglio 13 particelle 16, 482 e 484; 5) appartamento in Norimberga (Germania) alla Rosenaustrasse n. 37; 6) appartamento in Norimberga
(Germania) alla Rosenaustrausse n. 15; - che il Sig. , al fine di procedere Controparte_1 all'acquisto delle proprietà immobiliari indicate ai nn. 5 e 6 suddetti, aveva contratto un mutuo con
Auxmoney per un importo annuo pari ad euro 6.212,88; - che il figlio frequentava la scuola Per_2
secondaria di secondo grado, mentre la figlia la scuola secondaria di primo grado e la stessa Per_3 durante il tempo libero svolgeva attività di equitazione;
- che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e di incomprensioni maturate negli anni, la prosecuzione della convivenza era divenuta insostenibile. Pertanto, gli stessi ricorrenti chiedevano al Tribunale di dichiarare al separazione alle seguenti condizioni da entrambi ratificate ed approvate:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Torraca (Sa) in Località Cordici n. 25, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie nell'interesse dei figli minori Parte_1
ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_2 Per_3
la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà Per_2 Per_3
esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21,00;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 01 giugno di ogni anno.
5. verserà a tramite accredito in c/c. o altro sistema di pagamento Controparte_1 Parte_1 che la stessa comunicherà al marito, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 300,00 e così € 150,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. L'assegno unico familiari gli altri contributi sociali riguardanti i figli spetteranno ad entrambi i coniugi in ragione del 50% per ognuno di essi.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, verserà a Controparte_1
tramite accredito in c/c o altro sistema di pagamento che la stessa comunicherà al Parte_1
marito, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad €
200,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che non avrà Parte_1
reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
9. I coniugi dichiarano che allo stato non sussistono debiti e/o crediti reciproci;
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Le parti chiedevano, altresì, una volta decorsi i termini di legge, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione, ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al PM per acquisirne il parere, pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione suesposte.
Assicurata la partecipazione del PM che in data 11.07.2024 nulla opponeva, con sentenza non definitiva n. 487/2024 pubblicata il 12.07.2024 il Tribunale di Lagonegro pronunciava la separazione dei coniugi e e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul Parte_1 Controparte_1
ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare attestando il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di cui depositavano certificazione.
Le parti si riportavano al ricorso in cui avevano chiesto:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sapri (SA).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Torraca (Sa) alla località Cordici n. 25, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 Per_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la dimora materna;
Per_2 Per_3
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00;
5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 01 giugno di ogni anno;
6. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad euro 300,00 mensili e così euro 150,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
8. L'assegno unico familiare e gli altri contributi sociali riguardanti i figli spetteranno ad entrambi
i coniugi in ragione del 50% per ognuno di essi.
9. Determinare in euro 200,00 l'importo dell'assegno divorzile che verserà a Controparte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese tramite accredito in c/c o altro sistema Parte_1
di pagamento che gli sarà comunicato dalla moglie e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473-bis.49 c.p.c. della domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Invero risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da nessuna delle parti, ai sensi dell'art. 5, L.n. 74/1987, nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata in data 06.03.2025.
Ciò posto la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto lo scioglimento del matrimonio civile di cui al presente giudizio, che venne contratto in Sapri (SA) in data 27.12.1993, alle condizioni concordate sopra riportate.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio e lo stesso nulla ha opposto in data 11.7.2024.
La parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Orbene, rilevato che non vi siano profili di contrarietà a norme imperative nonché al miglior interesse della prole, il Tribunale ritiene di poter procedere alla pronuncia chiesta dalle parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Dichiara, alle condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Sapri il 27.12.1993, tra , nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
Francoforte sul Meno (Germania) il 25.04.1972 (atto n. 4, p. 2, Serie B, anno 1993 del Comune di Torraca);
◼ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per gli adempimenti di competenza.
◼ Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 30 maggio 2025
Il Presidente/ Giudice rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Relatore –
2. Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3. Dott. Giuseppe Izzo - Giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 1326/2023 vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Stoppani, presso il cui studio in Sapri
(SA) alla via dei Brasiliani n. 5, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25.04.1972, rappresentato e difeso, dall'avv. Antonio Stoppani, presso il cui studio in Sapri (SA) alla via dei Brasiliani n. 5, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione e divorzio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 28.05.2025; MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., depositato il 27.12.2023, i Sigg.ri e chiedevano pronunciarsi la separazione personale e, una volta Parte_1 Controparte_1
decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni esposte in ricorso.
Gli stessi deducevano: - di aver contratto matrimonio civile in Sapri (SA) in data 27.12.1993 – annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Torraca al n. 4, P. 2, S. B, Anno 1993 - adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni a far data dal 24.03.2009 giusto atto per
Notar Persona_1
- che dall'unione coniugale erano nati due figli, (nato a [...] il [...]) e (nata ad Per_2 Per_3
Avellino il 05.02.2010); - che la dimora coniugale era stata fissata in Torraca (SA) alla Località
Cordici n. 25, in una abitazione di proprietà dei genitori della moglie;
- che la Sig. Parte_1
era disoccupata;
- che il Sig. era occupato in Cesana, giusto Parte_1 Controparte_1
contratto di lavoro a tempo determinato in scadenza il 31.12.2023, con un reddito imponibile annuo prodotto in Italia per il 2023 pari ad euro 9.560,00 (fino a Novembre compreso) e negli ultimi tre anni non ha presentato dichiarazioni dei redditi in Italia, bensì in Germania, come anche per l'anno 2022 per un reddito pari ad euro 2.240,00; - che il Sig. era titolare di un conto corrente Controparte_1
bancario attivato presso la Banca Widiba S.p.a., ed un conto corrente estero attivato presso Comdirect
Bank AG;
- che la Sig. era titolare di diritto reale solo sul bene mobile registrato Parte_1 costituito dall'autovettura Fiat tg. DD924PP, mentre il Sig. è titolare di diritti reali Controparte_1
sui seguenti beni immobili o mobili registrati: 1) autovettura Toyota tg. DS805TM; 2) quota pari ad
1/8 dell'immobile in costruzione in agro del Comune di Torraca alla Località Cordici n. 29 iscritto al
Catasto del predetto comune al foglio 13 particella 483 sub 2; 3) quota pari ad 178 dell'abitazione in agro del Comune di di Torraca alla Località Cordici n. 29 iscritto al Catasto del predetto comune al foglio 13 particella 483 sub 3; 4) quota pari ad 1/8 dei terreni siti in agro del Comune di Torraca alla
Località Cordici ed iscritti al Catasto del predetto Comune al foglio 13 particelle 16, 482 e 484; 5) appartamento in Norimberga (Germania) alla Rosenaustrasse n. 37; 6) appartamento in Norimberga
(Germania) alla Rosenaustrausse n. 15; - che il Sig. , al fine di procedere Controparte_1 all'acquisto delle proprietà immobiliari indicate ai nn. 5 e 6 suddetti, aveva contratto un mutuo con
Auxmoney per un importo annuo pari ad euro 6.212,88; - che il figlio frequentava la scuola Per_2
secondaria di secondo grado, mentre la figlia la scuola secondaria di primo grado e la stessa Per_3 durante il tempo libero svolgeva attività di equitazione;
- che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e di incomprensioni maturate negli anni, la prosecuzione della convivenza era divenuta insostenibile. Pertanto, gli stessi ricorrenti chiedevano al Tribunale di dichiarare al separazione alle seguenti condizioni da entrambi ratificate ed approvate:
“ 1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Torraca (Sa) in Località Cordici n. 25, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie nell'interesse dei figli minori Parte_1
ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_2 Per_3
la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. I figli e restano collocati prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà Per_2 Per_3
esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21,00;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 01 giugno di ogni anno.
5. verserà a tramite accredito in c/c. o altro sistema di pagamento Controparte_1 Parte_1 che la stessa comunicherà al marito, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 300,00 e così € 150,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. L'assegno unico familiari gli altri contributi sociali riguardanti i figli spetteranno ad entrambi i coniugi in ragione del 50% per ognuno di essi.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
8. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, verserà a Controparte_1
tramite accredito in c/c o altro sistema di pagamento che la stessa comunicherà al Parte_1
marito, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad €
200,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che non avrà Parte_1
reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
9. I coniugi dichiarano che allo stato non sussistono debiti e/o crediti reciproci;
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio”.
Le parti chiedevano, altresì, una volta decorsi i termini di legge, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione, ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al PM per acquisirne il parere, pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni della separazione suesposte.
Assicurata la partecipazione del PM che in data 11.07.2024 nulla opponeva, con sentenza non definitiva n. 487/2024 pubblicata il 12.07.2024 il Tribunale di Lagonegro pronunciava la separazione dei coniugi e e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul Parte_1 Controparte_1
ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 19.05.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare attestando il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di cui depositavano certificazione.
Le parti si riportavano al ricorso in cui avevano chiesto:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sapri (SA).
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Torraca (Sa) alla località Cordici n. 25, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1 nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_2 Per_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la dimora materna;
Per_2 Per_3
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
5/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00;
5/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 01 giugno di ogni anno;
6. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad euro 300,00 mensili e così euro 150,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
7/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
7/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
8. L'assegno unico familiare e gli altri contributi sociali riguardanti i figli spetteranno ad entrambi
i coniugi in ragione del 50% per ognuno di essi.
9. Determinare in euro 200,00 l'importo dell'assegno divorzile che verserà a Controparte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese tramite accredito in c/c o altro sistema Parte_1
di pagamento che gli sarà comunicato dalla moglie e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità ex art. 473-bis.49 c.p.c. della domanda di scioglimento del matrimonio cumulativamente proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Invero risulta documentalmente provato il decorso di almeno sei mesi dalla cessazione di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da nessuna delle parti, ai sensi dell'art. 5, L.n. 74/1987, nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, così come risultante dalla documentazione depositata in data 06.03.2025.
Ciò posto la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto lo scioglimento del matrimonio civile di cui al presente giudizio, che venne contratto in Sapri (SA) in data 27.12.1993, alle condizioni concordate sopra riportate.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio e lo stesso nulla ha opposto in data 11.7.2024.
La parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Orbene, rilevato che non vi siano profili di contrarietà a norme imperative nonché al miglior interesse della prole, il Tribunale ritiene di poter procedere alla pronuncia chiesta dalle parti.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Dichiara, alle condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Sapri il 27.12.1993, tra , nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
Francoforte sul Meno (Germania) il 25.04.1972 (atto n. 4, p. 2, Serie B, anno 1993 del Comune di Torraca);
◼ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per gli adempimenti di competenza.
◼ Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 30 maggio 2025
Il Presidente/ Giudice rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco