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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 578/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 578/2024
Oggi 4 febbraio 2025, alle ore 10.14, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. BRANCO DOMENICO LUIGI oggi sostituito dall'avv. Parte_1
PONZIANI ALESSIA
Per nessuno Controparte_1
Il difensore si riporta al ricorso e chiede dichiararsi la contumacia della parte convenuta.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Il difensore si allontana dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 578/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. DOMENICO LUIGI BRANCO Parte_1 C.F._1
(C.F. ) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
.IVA ), Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
Controparte_2 Controparte_3
nessuno, contumaci
[...]
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede di servizio presso l'istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione “Martini” di Montecatini
Terme (PT), lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio come docente precario alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Chiede, Controparte_1 pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, reietta ogni avversa istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso: A. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente con contratto a tempo determinato, siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale per gli anni scolastici dal 2019/2020 e 2023/24 a godere, per tale annualità, dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co.
121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari a complessivi € 2.500,00, oltre interessi maturandi e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo;
B. per l'effetto, previa disapplicazione del DPCM del 23/09/2015 e del successivo
DPCM del 28/11/2016, condannare l'Amministrazione resistente ad attribuire alla ricorrente il beneficio suindicato, attivando le funzioni che consentano di accedere alla relativa piattaforma di attivazione della Carta elettronica o comunque
a porre in essere qualsiasi attività necessaria e consentire alla ricorrente di godere del beneficio in questione, per il valore totale di euro 2.500,00, corrispondente agli as.ss. dal 2019/20 al 2023/2024 non goduti, oltre interessi maturandi e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo;
C. in estremo subordine, qualora nelle more del giudizio non fosse più attuabile la richiesta di condanna in forma specifica di cui al punto che precede, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per equivalente e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento del suddetto importo aggiuntivo per le annualità considerate, per complessivi € 2.500,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo;
D. In via ulteriormente gradata, adottare tutte le misure necessarie a soddisfare il diritto della ricorrente;
E. in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione
e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) il DPCM
28 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita
l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
c) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. F. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, come da nota spese allegata.”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie, la ricorrente ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2020/2021, 2021/22, 2022/2023 e 2023/2024 in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. docc. 1 e 1b Contratti di lavoro aa.ss. da 2019/20 a 2023/24 e contratto di lavoro ultima sede - ricorso), nonché di essere attualmente interno al sistema delle docenze scolastiche come comprovato dalla documentazione prodotta con la nota di deposito del 03.02.2025 (nella specie contratto di lavoro per l'a.s. 2024/2025). Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente agli anni scolastici dianzi indicati.
Posto, poi, che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio – ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per gli anni scolastici sopra indicati, per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Va invece rigettata la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del diritto alla carta docente con riferimento all'a.s. 2019/20, durante il quale la medesima ha svolto attività di docenza in forza di plurimi contratti di supplenza e più segnatamente per i periodi decorrenti dal: 31.01 al 30.04, dal 01.05 al 30.05, dal 31.05 al 10.06, dall'11.06 al 14.06, dal 17.06 al 17.06, dal 20.06 al 21.06, dal 26.06 al 26.06 (cfr. doc. 1
Contratti di lavoro aa.ss. dal 2019/20 al 2023/24).
A tal riguardo occorre premettere che la Suprema Corte, nella pronuncia dianzi richiamata, ha affermato che la ratio della carta docente è quella di costituire un “fondo di sostegno alla didattica annua” (cfr. punto
12.4 Cass. cit.) e che il relativo diritto sorge al momento del conferimento dell'incarico (che costituisce dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento - cfr. punto 20.1 Cass. cit.).
Ciò premesso, ritiene questo giudice che la valutazione sulla spettanza del beneficio in argomento non possa essere operata ex post, in ragione dell'effettivo svolgimento di una prestazione continuativa di durata annuale in forza di plurimi contratti di supplenza breve, ma debba piuttosto operarsi, secondo una prospettiva ex ante, al momento del conferimento dell'incarico, perché è solo in tale momento che sorge l'esigenza formativa ritenuta dal legislatore meritevole di sostegno economico, onde consentire il
“miglioramento delle conoscenze e capacità del docente” (cfr. punto 5 Cass. cit.) per l'attività didattica di durata annuale che questi è chiamato a svolgere.
Nella specie, al momento della stipulazione dei singoli contratti di supplenza breve nel corso del suddetto anno scolastico, proprio in quanto aventi ciascuno durata di pochi mesi, non poteva ravvisarsi l'esigenza formativa connessa ad una “didattica annua” e, di conseguenza, non sussisteva il presupposto per il riconoscimento del relativo sostegno economico previsto dal legislatore.
Ne deriva che la ricorrente non ha maturato il diritto al credito di cui trattasi per l'a.s. 2019/20. Nondimeno, osserva questo giudice che, in caso di reiterazione dei contratti di supplenza annuale aventi nel complesso durata annuale, non è da ritenersi preclusa la possibilità per il docente precario di domandare il risarcimento del danno subito per eventuali esborsi sostenuti (ad esempio, spese per l'acquisto di beni o servizi) al fine di assolvere autonomamente al diritto-dovere formativo connesso ad una didattica protrattasi per l'intera annualità scolastica.
Nella specie la ricorrente non ha tuttavia allegato e documentato la sussistenza di un simile pregiudizio economico, di talché nemmeno la domanda risarcitoria dalla stessa proposta può trovare accoglimento.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 1.100 sino a
5.200) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali). Si giustifica la compensazione parziale delle spese di lite in misura pari ad ½ dell'intero, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale delle domande articolate della ricorrente nonché della natura seriale del contenzioso cd. carta docente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta per il resto le domande contenute nel ricorso;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della metà delle spese di lite che liquida in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
- compensa per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Pistoia, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 578/2024
Oggi 4 febbraio 2025, alle ore 10.14, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
Per l'avv. BRANCO DOMENICO LUIGI oggi sostituito dall'avv. Parte_1
PONZIANI ALESSIA
Per nessuno Controparte_1
Il difensore si riporta al ricorso e chiede dichiararsi la contumacia della parte convenuta.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Il difensore si allontana dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 578/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. DOMENICO LUIGI BRANCO Parte_1 C.F._1
(C.F. ) C.F._2
PARTE RICORRENTE contro
.IVA ), Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
Controparte_2 Controparte_3
nessuno, contumaci
[...]
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, docente iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) con ultima sede di servizio presso l'istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione “Martini” di Montecatini
Terme (PT), lamenta la mancata erogazione in suo favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121, L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), relativamente agli anni scolastici nei quali ha prestato servizio come docente precario alle dipendenze del
[...]
in forza di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Chiede, Controparte_1 pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, reietta ogni avversa istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso: A. accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, quale docente con contratto a tempo determinato, siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale per gli anni scolastici dal 2019/2020 e 2023/24 a godere, per tale annualità, dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co.
121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari a complessivi € 2.500,00, oltre interessi maturandi e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo;
B. per l'effetto, previa disapplicazione del DPCM del 23/09/2015 e del successivo
DPCM del 28/11/2016, condannare l'Amministrazione resistente ad attribuire alla ricorrente il beneficio suindicato, attivando le funzioni che consentano di accedere alla relativa piattaforma di attivazione della Carta elettronica o comunque
a porre in essere qualsiasi attività necessaria e consentire alla ricorrente di godere del beneficio in questione, per il valore totale di euro 2.500,00, corrispondente agli as.ss. dal 2019/20 al 2023/2024 non goduti, oltre interessi maturandi e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo;
C. in estremo subordine, qualora nelle more del giudizio non fosse più attuabile la richiesta di condanna in forma specifica di cui al punto che precede, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per equivalente e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento del suddetto importo aggiuntivo per le annualità considerate, per complessivi € 2.500,00, con ogni onere di legge, ivi compresi gli interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria sino all'integrale soddisfo;
D. In via ulteriormente gradata, adottare tutte le misure necessarie a soddisfare il diritto della ricorrente;
E. in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione
e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) il DPCM
28 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita
l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
c) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente. F. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, come da nota spese allegata.”.
Il ministero convenuto, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso unitamente al decreto fissazione udienza, non si è costituito in giudizio e va dunque dichiarato contumace.
Svolta istruttoria solo documentale, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
Invero, la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, si è pronunciata sul procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. operato dal Tribunale di Taranto, affermando i seguenti principi di diritto: 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Tanto osservato, nella specie, la ricorrente ha allegato e documentato di aver svolto attività di docenza negli anni scolastici 2020/2021, 2021/22, 2022/2023 e 2023/2024 in virtù di contratti fino al termine delle attività didattiche (cfr. docc. 1 e 1b Contratti di lavoro aa.ss. da 2019/20 a 2023/24 e contratto di lavoro ultima sede - ricorso), nonché di essere attualmente interno al sistema delle docenze scolastiche come comprovato dalla documentazione prodotta con la nota di deposito del 03.02.2025 (nella specie contratto di lavoro per l'a.s. 2024/2025). Pertanto, sulla scorta dei sopra richiamati principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, sussiste il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, relativamente agli anni scolastici dianzi indicati.
Posto, poi, che l'amministrazione convenuta – scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio – ha omesso di allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito ex adverso azionato, essa va condannata ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della predetta ricorrente la somma di euro 500,00 per gli anni scolastici sopra indicati, per complessivi euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Va invece rigettata la domanda della ricorrente volta al riconoscimento del diritto alla carta docente con riferimento all'a.s. 2019/20, durante il quale la medesima ha svolto attività di docenza in forza di plurimi contratti di supplenza e più segnatamente per i periodi decorrenti dal: 31.01 al 30.04, dal 01.05 al 30.05, dal 31.05 al 10.06, dall'11.06 al 14.06, dal 17.06 al 17.06, dal 20.06 al 21.06, dal 26.06 al 26.06 (cfr. doc. 1
Contratti di lavoro aa.ss. dal 2019/20 al 2023/24).
A tal riguardo occorre premettere che la Suprema Corte, nella pronuncia dianzi richiamata, ha affermato che la ratio della carta docente è quella di costituire un “fondo di sostegno alla didattica annua” (cfr. punto
12.4 Cass. cit.) e che il relativo diritto sorge al momento del conferimento dell'incarico (che costituisce dies a quo del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di adempimento - cfr. punto 20.1 Cass. cit.).
Ciò premesso, ritiene questo giudice che la valutazione sulla spettanza del beneficio in argomento non possa essere operata ex post, in ragione dell'effettivo svolgimento di una prestazione continuativa di durata annuale in forza di plurimi contratti di supplenza breve, ma debba piuttosto operarsi, secondo una prospettiva ex ante, al momento del conferimento dell'incarico, perché è solo in tale momento che sorge l'esigenza formativa ritenuta dal legislatore meritevole di sostegno economico, onde consentire il
“miglioramento delle conoscenze e capacità del docente” (cfr. punto 5 Cass. cit.) per l'attività didattica di durata annuale che questi è chiamato a svolgere.
Nella specie, al momento della stipulazione dei singoli contratti di supplenza breve nel corso del suddetto anno scolastico, proprio in quanto aventi ciascuno durata di pochi mesi, non poteva ravvisarsi l'esigenza formativa connessa ad una “didattica annua” e, di conseguenza, non sussisteva il presupposto per il riconoscimento del relativo sostegno economico previsto dal legislatore.
Ne deriva che la ricorrente non ha maturato il diritto al credito di cui trattasi per l'a.s. 2019/20. Nondimeno, osserva questo giudice che, in caso di reiterazione dei contratti di supplenza annuale aventi nel complesso durata annuale, non è da ritenersi preclusa la possibilità per il docente precario di domandare il risarcimento del danno subito per eventuali esborsi sostenuti (ad esempio, spese per l'acquisto di beni o servizi) al fine di assolvere autonomamente al diritto-dovere formativo connesso ad una didattica protrattasi per l'intera annualità scolastica.
Nella specie la ricorrente non ha tuttavia allegato e documentato la sussistenza di un simile pregiudizio economico, di talché nemmeno la domanda risarcitoria dalla stessa proposta può trovare accoglimento.
2. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta;
tali spese sono liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia (da euro 1.100 sino a
5.200) con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate;
unica udienza), esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali). Si giustifica la compensazione parziale delle spese di lite in misura pari ad ½ dell'intero, avuto riguardo all'accoglimento solo parziale delle domande articolate della ricorrente nonché della natura seriale del contenzioso cd. carta docente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
-accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico del predetto la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- rigetta per il resto le domande contenute nel ricorso;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della metà delle spese di lite che liquida in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
- compensa per la restante metà le spese di lite come liquidate per l'intero al capo che precede.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Pistoia, 4 febbraio 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo