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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 03/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 637/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Cuoco e l'Avv. Sauro, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Rivolta d'Adda, via Arte e Mestieri n. 7
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e con delega al Funzionario, dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: Monetizzazione ferie e festività soppresse. All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare il diritto della docente all'indennita sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute nell'anno scolastico dal “2019/2020- 2020/2021- 2022/2023- 2023/2024” pari al differenziale tra i giorni di ferie e festività soppresse maturati durante l'anno scolastico ed i giorni fruiti obbligatoriamente ex art. 1 comma 54 durante la sospensione delle lezioni ed i giorni di ferie eventualmente richiesti e fruiti, quantificati in €. 1.900,62; Per l'effetto, Con b) Condannare il al pagamento in favore della docente della somma di €.1.900,62 dovutale a tale tit nella diversa misura che verrà quantificata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 c.6 L. 412/1991 richiamato dall'art. 22 c.36 L. 724/1994 dal dovuto al saldo effettivo.
c) In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre accessori con distrazione in favore dei procuratori antistatari.”. Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al
[...] ricorso e l'erroneità dei conteggi formulati, con conseguente rigetto delle avversarie pretese e accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Rigettare il ricorso in quanto nullo e/o illegittimo, inammissibile, improponibile e infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
2) dichiarare inammissibili i mezzi di prova indicati in ricorso;
3) dichiarare la prescrizione, ove maturata;
in ogni caso, condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex art. 4, comma 42, L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati, detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
Con note depositate in data 17.1.2025 e 22.1.2025, preso atto dei rilievi della convenuta e della documentazione prodotta dalla stessa, la ricorrente ha precisato il contenuto della domanda, quantificato l'importo spettante in € 5.424,44, avuto riguardo ai minori giorni di ferie maturati e non goduti e tenuto conto, nel calcolo, dei giorni di sospensione del calendario scolastico, erroneamente esclusi dall'iniziale determinazione dell'indennità sostitutiva.
Quindi, all'udienza del 28 gennaio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, ha pronunciato la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando a 60 giorni il deposito della motivazione.
*** * ***
1. è un'insegnante – attualmente in servizio presso l'I.S. Parte_1
“Torriani” di - che, pacifico in giudizio (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente, e CP_1 doc. 1 fascicolo resistente) e per quanto rileva ai fini di causa, ha svolto i seguenti servizi in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato:
- nell'A.S. 2019/2020, dal 30.09.2019 al 30.06.2020, per n. 11 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Sraffa” di Crema, per un totale di 270 giorni;
2 - nell'A.S. 2020/2021, in forza di plurimi contratti in successione, dal
2.10.2020 al 30.06.2021, per un totale di 269 giorni (pari ai 255 giorni di servizio prestati dal 10.10.2020 al 30.6.2021 di cui al doc. 9, a cui vanno aggiunti i giorni lavorati in forza del primo contratto a tempo pieno dal
2.10.2020 al 15.10.2020 e detratto il giorno di permesso non retribuito, come rilevato nelle note del 22.1.2025);
- nell'A.S. 2022/2023, con plurimi contratti in sovrapposizione dal
16.9.2022 al 30.06.2023, per un totale di 285 giorni di servizio (doc. 9, resistente);
- nell'A.S. 2023/2024, con due contratti in successione e senza soluzione di continuità, dal 1.09.2023 al 30.06.2024, per un totale di 292 giorni di servizio (condivisi dalle parti, cfr. doc. 9, resistente)
*** * ***
2. Con il presente giudizio, la ricorrente ha chiesto, per le anzidette annualità, la condanna del convenuto al pagamento degli importi maturati a titolo di indennità sostitutiva di ferie e festività non godute, quale differenza – fatta oggetto di analitico conteggio in ricorso e successivamente solo precisata, dunque esente dall'eccepita nullità - tra i giorni maturati in ragione dell'anzianità di servizio e dell'effettiva durata della prestazione, da un lato, e i giorni di ferie effettivamente goduti, dall'altro.
*
2.1 Ai fini del corretto inquadramento della questione, appare doveroso osservare, sotto un profilo di ordine generale, che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, conv. in Legge
135/2012, prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. (…) Il presente
3 comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Inoltre, l'art. 1, co. 54 e 56, della Legge n. 22/2012, stabilisce che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013”.
Sul quadro normativo così delineato si innesta, quindi, l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza.
In particolare, in riferimento al richiamato art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, la Suprema
Corte ha già avuto modo di osservare che la Corte costituzionale, intervenuta sulla questione con sentenza n. 95/2016, “ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Lav., ord. n. 14268/2022).
Nella stessa occasione, quindi, ha precisato che “Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente
– a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di
4 lavoro”. Ha, infine, chiarito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. lav., ord. n.
14268/2022).
Di ciò, tuttavia, non v'è prova nella documentazione prodotta dal convenuto.
Procedendo con ordine, infatti, si osserva che per l'a.s. 2019/2020 (doc. 8, fascicolo resistente) risulta che, a fronte dei giorni di servizio utili, la docente presentava 0,00 “giorni di ferie goduti” e 31,00 “giorni di sospensione delle lezioni considerati come giorni di ferie non goduti”: questi, pertanto, devono ritenersi oggetto di un'imputazione unilaterale della datrice di lavoro, non essendovi alcuna prova – come, invece, per l'a.s. 2021/2022, estraneo al giudizio – della richiesta di ferie né, come indicato dalla Suprema Corte, di un formale e valido invito alla loro fruizione entro il termine del contratto. Analogo discorso vale, poi, anche per le ulteriori annualità rivendicate (docc. 6 e 9, resistente), in merito alle quali il convenuto non ha dimostrato di avere effettivamente informato la lavoratrice della possibile perdita delle ferie né di averla posta nella condizione di esercitare effettivamente il diritto.
La docente, del resto, ha negato di avere mai fruito delle ferie e, anzi, ha contestato la legittimità dell'imputazione operata dal , adducendo che la fine CP_1 delle lezioni non determina la sospensione delle attività didattiche, perché, fino al termine del contratto, il lavoratore è tenuto a rimanere a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 6/2007.
Tale argomentazione merita senz'altro di essere condivisa: invero, secondo quanto ricostruito supra, spettava al convenuto dimostrare di avere adeguatamente informato
5 la ricorrente della necessità di godere delle ferie o, comunque, di averla formalmente invitata alla fruizione, ma tale prova non è stata fornita, né può essere ricavata dalla documentazione prodotta in giudizio.
È evidente, del resto, che solo la piena consapevolezza della fruizione delle ferie consente al lavoratore di goderne effettivamente, posto che solo a tali condizioni è possibile organizzare il proprio tempo in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo o vincolo, anche solo potenziale, di ordine lavorativo.
Risulta, quindi, illegittima l'imputazione a ferie godute, da parte degli istituti scolastici, dei giorni ricompresi tra il termine delle lezioni e la scadenza naturale del contratto. Trattasi, d'altronde, di conclusione recentemente avvallata anche dalla
Suprema Corte, la quale, intervenendo su una questione analoga a quella posta dall'odierna ricorrente, ha specificamente affermato che il “docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. lav., n. 15415/2024, del 3 giugno 2024).
Le medesime ragioni impongono, poi, di ritenere fondata anche la richiesta di pagamento dell'indennità relativa alle ferie unilateralmente computate nel periodo di sospensione del calendario scolastico – che è cosa diversa dalla sospensione del rapporto di lavoro
– in occasione delle festività natalizie, pasquali e carnevali (cfr. note del 17.1.2025), formulata con le note del 17.1.2025 nell'assoluta identità di causa petendi e sulla base della quantificazione dei giorni già operata in ricorso e rideterminata in adesione alle produzioni del . CP_1
In tal senso depongono, infatti, sia i principi sopra enunciati – non essendo stata dedotta né provata la dispensa della ricorrente dalla permanente disponibilità lavorativa per attività complementari all'insegnamento in aula – sia, più nello specifico, i più recenti arresti della Suprema Corte, secondo cui “la norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie
d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le
6 lezioni” (cfr. Cass. lav. n. 16715/2024; in senso analogo, peraltro, si è già espresso il
Tribunale di Milano, con le recenti sentenze n. 4165/2024 e n. 272/2025).
Conclusivamente, deve essere affermato il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutti i giorni di ferie e festività non godute negli anni scolastici rivendicati;
diritto che, per pacifica giurisprudenza, è assoggettato al termine decennale di prescrizione, avendo natura mista, sia retributiva che indennitaria (Cass.
n. 6115/2017).
*
2.3 In conseguenza di quanto osservato, deve essere accertato il diritto della ricorrente di percepire, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute, l'importo complessivo di € 5.424,22, maggiorato degli interessi legali dal dovuto al saldo (Cass. lav. n. 13624/2020), secondo il seguente calcolo:
- € 1.046,26 per l'a.s. 2019/2020, pari ai giorni spettanti per ferie (22,50) e festività (3) in relazione ai 270 giorni utili risultanti dalla documentazione prodotta dallo stesso , moltiplicati per la paga di € 41,03; CP_1
- € 961,26 per l'a.s. 2020/2021, pari ai giorni spettanti per ferie (22,41) e festività (2,98) in relazione ai 269 giorni utili risultanti dalla documentazione prodotta dallo stesso , moltiplicati per la paga di € 37,86; CP_1
- € 1.450,98 per l'a.s. 2022/2023, pari ai giorni spettanti per ferie (23,75) e festività (3,16) in relazione ai 285 giorni utili risultanti dalla documentazione prodotta dallo stesso , moltiplicati per la paga di € 53,92; CP_1
- € 1.965,94 per l'a.s. 2023/2024, pari ai giorni spettanti per ferie (25,95) e festività (3,24) in relazione ai 292 giorni utili risultanti dalla documentazione prodotta dallo stesso Ministero, moltiplicati per la paga di € 67,35.
Il calcolo dell'indennità operata dalla difesa attorea con le note del 22.1.2025, sulla base dei giorni rideterminati alla luce della documentazione prodotta dal convenuto e della paga giornaliera risultante dai cedolini di giungo (cfr. verbale del 28.1.2025), appare corretto e condivisibile sotto il profilo formale e non risulta specificamente contestato dal , che si è limitato a sostenere la Controparte_1 legittimità dell'imputazione a ferie dei giorni ricompresi tra la fine delle lezioni e la
7 scadenza del contratto, ma non ha contestato specificamente, neppure in via gradata, gli importi indicati dalla ricorrente, che, quindi, rimangono sostanzialmente pacifici1.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore delle domande e della natura seriale delle questioni poste, nonché delle fasi concretamente esperite (con esclusione, quindi, della fase istruttoria), con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara il diritto di di percepire l'indennità sostitutiva Parte_1 delle ferie e delle festività soppresse non godute negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 5.424,22, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato se dovuto e pagato, da distrarsi in favore dell'Avv. Cuoco e dell'Avv. Sauro, dichiaratesi antistatarie.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 28 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La richiesta di produrre i decreti di pagamento delle ferie e i calendari scolastici della ricorrente, formulata dal all'udienza del 28 gennaio 2025, non ha potuto trovare accoglimento sia per la CP_1 sua tardività – avendo per oggetto elementi di formazione antecedente alla costituzione in giudizio – sia per la sua genericità, in quanto relativa a documenti che neppure risultavano ancora visualizzabili.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Cuoco e l'Avv. Sauro, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Rivolta d'Adda, via Arte e Mestieri n. 7
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e con delega al Funzionario, dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: Monetizzazione ferie e festività soppresse. All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare il diritto della docente all'indennita sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute nell'anno scolastico dal “2019/2020- 2020/2021- 2022/2023- 2023/2024” pari al differenziale tra i giorni di ferie e festività soppresse maturati durante l'anno scolastico ed i giorni fruiti obbligatoriamente ex art. 1 comma 54 durante la sospensione delle lezioni ed i giorni di ferie eventualmente richiesti e fruiti, quantificati in €. 1.900,62; Per l'effetto, Con b) Condannare il al pagamento in favore della docente della somma di €.1.900,62 dovutale a tale tit nella diversa misura che verrà quantificata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei limiti di cui all'art. 16 c.6 L. 412/1991 richiamato dall'art. 22 c.36 L. 724/1994 dal dovuto al saldo effettivo.
c) In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed onorari di causa, oltre accessori con distrazione in favore dei procuratori antistatari.”. Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1
, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al
[...] ricorso e l'erroneità dei conteggi formulati, con conseguente rigetto delle avversarie pretese e accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Rigettare il ricorso in quanto nullo e/o illegittimo, inammissibile, improponibile e infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
2) dichiarare inammissibili i mezzi di prova indicati in ricorso;
3) dichiarare la prescrizione, ove maturata;
in ogni caso, condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex art. 4, comma 42, L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012), nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati, detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
Con note depositate in data 17.1.2025 e 22.1.2025, preso atto dei rilievi della convenuta e della documentazione prodotta dalla stessa, la ricorrente ha precisato il contenuto della domanda, quantificato l'importo spettante in € 5.424,44, avuto riguardo ai minori giorni di ferie maturati e non goduti e tenuto conto, nel calcolo, dei giorni di sospensione del calendario scolastico, erroneamente esclusi dall'iniziale determinazione dell'indennità sostitutiva.
Quindi, all'udienza del 28 gennaio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, ha pronunciato la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e riservando a 60 giorni il deposito della motivazione.
*** * ***
1. è un'insegnante – attualmente in servizio presso l'I.S. Parte_1
“Torriani” di - che, pacifico in giudizio (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente, e CP_1 doc. 1 fascicolo resistente) e per quanto rileva ai fini di causa, ha svolto i seguenti servizi in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato:
- nell'A.S. 2019/2020, dal 30.09.2019 al 30.06.2020, per n. 11 ore di servizio settimanali, presso l'I.S. “Sraffa” di Crema, per un totale di 270 giorni;
2 - nell'A.S. 2020/2021, in forza di plurimi contratti in successione, dal
2.10.2020 al 30.06.2021, per un totale di 269 giorni (pari ai 255 giorni di servizio prestati dal 10.10.2020 al 30.6.2021 di cui al doc. 9, a cui vanno aggiunti i giorni lavorati in forza del primo contratto a tempo pieno dal
2.10.2020 al 15.10.2020 e detratto il giorno di permesso non retribuito, come rilevato nelle note del 22.1.2025);
- nell'A.S. 2022/2023, con plurimi contratti in sovrapposizione dal
16.9.2022 al 30.06.2023, per un totale di 285 giorni di servizio (doc. 9, resistente);
- nell'A.S. 2023/2024, con due contratti in successione e senza soluzione di continuità, dal 1.09.2023 al 30.06.2024, per un totale di 292 giorni di servizio (condivisi dalle parti, cfr. doc. 9, resistente)
*** * ***
2. Con il presente giudizio, la ricorrente ha chiesto, per le anzidette annualità, la condanna del convenuto al pagamento degli importi maturati a titolo di indennità sostitutiva di ferie e festività non godute, quale differenza – fatta oggetto di analitico conteggio in ricorso e successivamente solo precisata, dunque esente dall'eccepita nullità - tra i giorni maturati in ragione dell'anzianità di servizio e dell'effettiva durata della prestazione, da un lato, e i giorni di ferie effettivamente goduti, dall'altro.
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2.1 Ai fini del corretto inquadramento della questione, appare doveroso osservare, sotto un profilo di ordine generale, che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, conv. in Legge
135/2012, prevede che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. (…) Il presente
3 comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Inoltre, l'art. 1, co. 54 e 56, della Legge n. 22/2012, stabilisce che “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013”.
Sul quadro normativo così delineato si innesta, quindi, l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza.
In particolare, in riferimento al richiamato art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, la Suprema
Corte ha già avuto modo di osservare che la Corte costituzionale, intervenuta sulla questione con sentenza n. 95/2016, “ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Lav., ord. n. 14268/2022).
Nella stessa occasione, quindi, ha precisato che “Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente
– a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di
4 lavoro”. Ha, infine, chiarito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. lav., ord. n.
14268/2022).
Di ciò, tuttavia, non v'è prova nella documentazione prodotta dal convenuto.
Procedendo con ordine, infatti, si osserva che per l'a.s. 2019/2020 (doc. 8, fascicolo resistente) risulta che, a fronte dei giorni di servizio utili, la docente presentava 0,00 “giorni di ferie goduti” e 31,00 “giorni di sospensione delle lezioni considerati come giorni di ferie non goduti”: questi, pertanto, devono ritenersi oggetto di un'imputazione unilaterale della datrice di lavoro, non essendovi alcuna prova – come, invece, per l'a.s. 2021/2022, estraneo al giudizio – della richiesta di ferie né, come indicato dalla Suprema Corte, di un formale e valido invito alla loro fruizione entro il termine del contratto. Analogo discorso vale, poi, anche per le ulteriori annualità rivendicate (docc. 6 e 9, resistente), in merito alle quali il convenuto non ha dimostrato di avere effettivamente informato la lavoratrice della possibile perdita delle ferie né di averla posta nella condizione di esercitare effettivamente il diritto.
La docente, del resto, ha negato di avere mai fruito delle ferie e, anzi, ha contestato la legittimità dell'imputazione operata dal , adducendo che la fine CP_1 delle lezioni non determina la sospensione delle attività didattiche, perché, fino al termine del contratto, il lavoratore è tenuto a rimanere a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 6/2007.
Tale argomentazione merita senz'altro di essere condivisa: invero, secondo quanto ricostruito supra, spettava al convenuto dimostrare di avere adeguatamente informato
5 la ricorrente della necessità di godere delle ferie o, comunque, di averla formalmente invitata alla fruizione, ma tale prova non è stata fornita, né può essere ricavata dalla documentazione prodotta in giudizio.
È evidente, del resto, che solo la piena consapevolezza della fruizione delle ferie consente al lavoratore di goderne effettivamente, posto che solo a tali condizioni è possibile organizzare il proprio tempo in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo o vincolo, anche solo potenziale, di ordine lavorativo.
Risulta, quindi, illegittima l'imputazione a ferie godute, da parte degli istituti scolastici, dei giorni ricompresi tra il termine delle lezioni e la scadenza naturale del contratto. Trattasi, d'altronde, di conclusione recentemente avvallata anche dalla
Suprema Corte, la quale, intervenendo su una questione analoga a quella posta dall'odierna ricorrente, ha specificamente affermato che il “docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. lav., n. 15415/2024, del 3 giugno 2024).
Le medesime ragioni impongono, poi, di ritenere fondata anche la richiesta di pagamento dell'indennità relativa alle ferie unilateralmente computate nel periodo di sospensione del calendario scolastico – che è cosa diversa dalla sospensione del rapporto di lavoro
– in occasione delle festività natalizie, pasquali e carnevali (cfr. note del 17.1.2025), formulata con le note del 17.1.2025 nell'assoluta identità di causa petendi e sulla base della quantificazione dei giorni già operata in ricorso e rideterminata in adesione alle produzioni del . CP_1
In tal senso depongono, infatti, sia i principi sopra enunciati – non essendo stata dedotta né provata la dispensa della ricorrente dalla permanente disponibilità lavorativa per attività complementari all'insegnamento in aula – sia, più nello specifico, i più recenti arresti della Suprema Corte, secondo cui “la norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie
d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le
6 lezioni” (cfr. Cass. lav. n. 16715/2024; in senso analogo, peraltro, si è già espresso il
Tribunale di Milano, con le recenti sentenze n. 4165/2024 e n. 272/2025).
Conclusivamente, deve essere affermato il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutti i giorni di ferie e festività non godute negli anni scolastici rivendicati;
diritto che, per pacifica giurisprudenza, è assoggettato al termine decennale di prescrizione, avendo natura mista, sia retributiva che indennitaria (Cass.
n. 6115/2017).
*
2.3 In conseguenza di quanto osservato, deve essere accertato il diritto della ricorrente di percepire, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute, l'importo complessivo di € 5.424,22, maggiorato degli interessi legali dal dovuto al saldo (Cass. lav. n. 13624/2020), secondo il seguente calcolo:
- € 1.046,26 per l'a.s. 2019/2020, pari ai giorni spettanti per ferie (22,50) e festività (3) in relazione ai 270 giorni utili risultanti dalla documentazione prodotta dallo stesso , moltiplicati per la paga di € 41,03; CP_1
- € 961,26 per l'a.s. 2020/2021, pari ai giorni spettanti per ferie (22,41) e festività (2,98) in relazione ai 269 giorni utili risultanti dalla documentazione prodotta dallo stesso , moltiplicati per la paga di € 37,86; CP_1
- € 1.450,98 per l'a.s. 2022/2023, pari ai giorni spettanti per ferie (23,75) e festività (3,16) in relazione ai 285 giorni utili risultanti dalla documentazione prodotta dallo stesso , moltiplicati per la paga di € 53,92; CP_1
- € 1.965,94 per l'a.s. 2023/2024, pari ai giorni spettanti per ferie (25,95) e festività (3,24) in relazione ai 292 giorni utili risultanti dalla documentazione prodotta dallo stesso Ministero, moltiplicati per la paga di € 67,35.
Il calcolo dell'indennità operata dalla difesa attorea con le note del 22.1.2025, sulla base dei giorni rideterminati alla luce della documentazione prodotta dal convenuto e della paga giornaliera risultante dai cedolini di giungo (cfr. verbale del 28.1.2025), appare corretto e condivisibile sotto il profilo formale e non risulta specificamente contestato dal , che si è limitato a sostenere la Controparte_1 legittimità dell'imputazione a ferie dei giorni ricompresi tra la fine delle lezioni e la
7 scadenza del contratto, ma non ha contestato specificamente, neppure in via gradata, gli importi indicati dalla ricorrente, che, quindi, rimangono sostanzialmente pacifici1.
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore delle domande e della natura seriale delle questioni poste, nonché delle fasi concretamente esperite (con esclusione, quindi, della fase istruttoria), con distrazione in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Riserva a 60 giorni la motivazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, accerta e dichiara il diritto di di percepire l'indennità sostitutiva Parte_1 delle ferie e delle festività soppresse non godute negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di € 5.424,22, oltre interessi come per legge dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 2.109,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 49,00 per contributo unificato se dovuto e pagato, da distrarsi in favore dell'Avv. Cuoco e dell'Avv. Sauro, dichiaratesi antistatarie.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 28 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La richiesta di produrre i decreti di pagamento delle ferie e i calendari scolastici della ricorrente, formulata dal all'udienza del 28 gennaio 2025, non ha potuto trovare accoglimento sia per la CP_1 sua tardività – avendo per oggetto elementi di formazione antecedente alla costituzione in giudizio – sia per la sua genericità, in quanto relativa a documenti che neppure risultavano ancora visualizzabili.