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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Marialuisa Crucitti _________ Presidente
2) dott. Ginevra Chinè _________ Consigliere rel
3) dott. Maria Carla Arena _______ Consigliere ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 167/2023 R.G.A.C.P., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 838/2022 del 7/10/2022 e vertente tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]Parte_1
Matteotti n. 37, C.F. , rappresentata e difesa giusta procura C.F._1
allegata al presente atto, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Margherita
Accardo e Pietro Accardo;
Parte_2
Contro
Controparte_1
(cod. fisc./p. iva ), sede di Reggio Calabria in
[...] P.IVA_1
persona del Direttore Regionale - Legale rappresentante dell' – Dott.ssa CP_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio D'Agostino;
[...]
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso in appello, depositato il giorno 7/4/23 ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n 838.22 con la quale è stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere l'aggravamento dei postumi permanenti riconosciuti, già in sede amministrativa nella misura del 28%, quali esiti menomativi di una serie di infortuni e di malattie professionali.
La sentenza- tenendo conto della c.t.u. espletata di conferma dell'invalidità del 28% già riconosciuta in via amministrativa- ha rigettato il ricorso e dichiarato irripetibili le spese in presenza della dichiarazione di esenzione ex art 152 disp att c.p.c..
Avverso detta decisione ha interposto appello la rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni: <Voglia l'On.le Corte adita, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda della ricorrente dichiarando che ella ha diritto al pagamento da parte dell' di una rendita corrispondente ad un grado di menomazione CP_1 dell'integrità psicofisica pari al 28%; in subordine, dichiarando parzialmente cessata la materia del contendere per avvenuto riconoscimento in corso di causa da parte dell' di un grado di CP_1 menomazione dell'integrità psicofisica pari al 28%. In entrambi i casi, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari costituiti nei rispettivi gradi di giudizio>>.
Si è costituito l' eccependo sia la mancanza di interesse ad agire, avendo l'appellato CP_1 ottenuto già in sede amministrativa la valutazione del 28% , grado confermato con la sentenza appellata, sia l'omessa specifica impugnazione del capo relativo alle spese di lite ha concluso per l'inammissibilità dell'appello.
La causa è stata decisa in esito alla camera di consiglio successiva all'udienza dell'8.4.25 con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha accertato la menomazione dell'integrità psico- fisica nella misura complessiva del 28% confermando quanto già riconosciuto in sede amministrativa e, per l'effetto, ha rigettato il ricorso dichiarando irripetibili le spese ai sensi dell'art. 152 disp att c.p.c.
Né il capo della sentenza concernente l'accertamento del grado di invalidità, né quello relativo alle spese di lite è stato oggetto di impugnazione.
2 Con l'appello la chiede l'accertamento della misura del 28% - già Parte_1
riconosciuta in sentenza e prima ancora in sede amministrativa- al fine sembrerebbe di ottenere una dichiarazione in subordine di cessata materia che possa comportare la modifica del capo relativo alle spese di lite in suo favore.
Prima ancora che dichiarare l'appello inammissibile per mancanza di interesse ad agire, avendo chiesto con l'appello il riconoscimento del 28% già ottenuto in sentenza, - come eccepito da -, l'appello va dichiarato inammissibile per mancanza di specifica CP_1
impugnazione della sentenza, con assorbimento degli ulteriori profili per ragioni di priorità logica.
Le spese di lite sono irripetibili per mancanza di impugnazione del capo relativo alla presenza della dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c. in assenza di dichiarazione della modifica delle condizioni economiche dell' appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da contro con ricorso Parte_1 CP_1
depositato 7 aprile 2023, con riferimento alla sentenza n 838/22 del 7/10/2022 emessa dal Tribunale di Locri disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-dichiara inammissibile l'appello.
-nulla sulle spese.
Si dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Reggio Calabria, 9/4/25.
il Relatore il Presidente
( dott. ssa Ginevra Chinè ) (dott. ssa Marialuisa Crucitti)
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