Articolo 3 della Legge 26 gennaio 1978, n. 28
Articolo 2
Versione
25 febbraio 1978
Art. 3.
All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 25 febbraio 1978
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