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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/01/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 15/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4068 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata, anche in indirizzo Parte_1 P.IVA_1
telematico, presso l'avv. COLUMBA DOMENICO (c.f. ), che C.F._1
la rappresenta e difende per delega in atti- APPELLANTE-
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata, anche in indirizzo CP_1 P.IVA_2
telematico, presso l'avv. BOLDRINI MARCO (c.f. ) e l'avv. C.F._2
PISELLI MARIO ( ), che la rappresentano e difendono per C.F._3
deleghe in atti- APPELLATA-
OGGETTO: appello nei confronti di contro la sentenza Parte_2 CP_1
n.22801/2019, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma, in data 26.11.2019, a definizione del giudizio recante n.r.g. 56163/2017, introdotto da CP_1
FATTO E DIRITTO
Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza, che deve intendersi qui integralmente riportata (sull'ammissibilità della motivazione per relationem, v. Cass. 11 febbraio 2011, n. 3367; v. anche Cass. 22 maggio 2012, n. 8053;
Cass. 12 febbraio 2013, n. 3340).
La sentenza è stata impugnata da . Parte_1
1 si è costituita ed ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto. CP_1
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181».
Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite.
Ciò premesso, si osserva che nella presente causa nessuno è comparso né all'udienza dell'08.01.2025, né alla nuova udienza del 15.01.2025, di cui è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica.
Pertanto, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt.
181 e 309 c.p.c. e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: « A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3
D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art.
350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale
2 introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato
l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo
e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore) » (Cass. 27 agosto 2003, n.
12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, comma 3, c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di contro la sentenza indicata in oggetto, ogni altra conclusione CP_1
disattesa, così provvede:
1. — ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ⎯ nulla per le spese.
Così deciso in Roma il giorno 15/01/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
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