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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56/2025
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
V SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa STEFANIA CANNAVALE Presidente relatore
Dott. GUGLIELMO MANERA giudice
Dott. MARIO CICCARELLI giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento di reclamo n. 56/2025 Reg. Gen, avverso il provvedimento emesso in data
11.12.2024 dal Tribunale di Napoli, V Sezione, notificato il 18.12.2024, con cui, nel dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva n. 80/2018 R.G.E., si disponeva, tra l'altro, che “. … le cauzioni degli aggiudicatari decaduti confluiscano nel FUG”
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio de Costanzo Parte_1
RECLAMANTE
E
Controparte_1
RECLAMATA contumace
OGGETTO: reclamo ex art. 630 c. 3
PREMESSO che l'udienza del 21 marzo 2025 si è svolta con la modalità della trattazione scritta;
RILEVATO che parte reclamata non si è costituita;
LETTE le note di trattazione scritta;
PREMESSO CHE: in data 17.01.2023, veniva espletato un esperimento di vendita senza incanto, con aggiudicazione dei beni pignorati e successiva decadenza dell'aggiudicatario, per mancato versamento del saldo prezzo, dichiarata con provvedimento del 1.06.2023 depositato il 5.06.2023, con pronuncia della perdita della cauzione a titolo di multa;
in data 28.11.2023, veniva espletato un nuovo esperimento di vendita, con aggiudicazione dei beni pignorati e successiva decadenza dell'aggiudicatario, per mancato versamento del saldo prezzo, dichiarata con Provvedimento del 12.04.2024 depositato il 15.4.2024, con pronuncia della perdita della cauzione a titolo di multa;
definita in via transattiva la procedura esecutiva, e con il creditore procedente e con i creditori intervenuti, veniva depositata rinunzia agli atti esecutivi, nonché istanza di consegna delle cauzioni degli aggiudicatari decaduti al debitore esecutato;
il G.E., con provvedimento dell'11.12.2024, comunicato in data 18.12.2024, vista la rinuncia agli atti esecutivi depositata dal creditore procedente e dal creditore intervenuto, nel dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, disponeva, tra l'altro, che “. . . le cauzioni degli aggiudicatari decaduti confluiscano nel FUG”, tenuto conto della chiara funzione sanzionatoria della norma che prevede l'incameramento della cauzione a titolo di multa.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la sig.ra chiedendo che l'ordinanza venga Pt_1
riformata nella parte in cui si dispone che le cauzioni confluiscano nel FUG. Infatti ha dedotto che la cauzione persa non viene acquisita dallo Stato, ma viene trattenuta dalla procedura espropriativa ed acquisita alla massa, concorrendo a determinare la somma ricavata dall'espropriazione; sebbene abbia carattere sanzionatorio, “ . . . si tratta di sanzione destinata ad incrementare la massa attiva e, quindi, al soddisfacimento dei creditori ...”. Pertanto, il venir meno del processo esecutivo nella sua interezza e l'impossibilità di passare alla fase liquidatoria comporta che la cauzione debba essere restituita al debitore esecutato, non avendo alcun titolo il creditore – in ragione della sopravvenuta caducazione del processo esecutivo e degli effetti del pignoramento – per chiederne la distribuzione, né, peraltro, potendosi la stessa restituire all'aggiudicatario decaduto, attesa la funzione sanzionatoria dell'incameramento della cauzione a titolo di multa.
OSSERVA
Il reclamo è inammissibile per le motivazioni che seguono.
In caso di declaratoria di estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice, è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ., e ciò anche quando il provvedimento da impugnare indichi la necessità di tale rimedio» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25421 del
12/11/2013, Rv. 629122-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8404 del 29/04/2020, Rv. 657602-01).
Infatti per giurisprudenza oramai consolidata, è inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare un provvedimento che non rientri tra quelli definitori della procedura esecutiva per le ipotesi previste dal legislatore;
il provvedimento impugnato dalla dichiara l'estinzione del processo Pt_1
esecutivo ma la reclamante non chiede la revoca di tale decisione bensì di una successiva decisione del g.e. in relazione alla destinazione delle cauzioni versate dagli aggiudicatari inadempienti confiscate a titolo di multa. Un tal tipo di provvedimento è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (cfr. Corte di Cassazione, l'ordinanza n.
11241 del 6 aprile 2022).
Nulla per le spese.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
• dichiara il reclamo inammissibile;
• nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il Presidente f.f. relatore
Dott.ssa Stefania Cannavale
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
V SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa STEFANIA CANNAVALE Presidente relatore
Dott. GUGLIELMO MANERA giudice
Dott. MARIO CICCARELLI giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento di reclamo n. 56/2025 Reg. Gen, avverso il provvedimento emesso in data
11.12.2024 dal Tribunale di Napoli, V Sezione, notificato il 18.12.2024, con cui, nel dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva n. 80/2018 R.G.E., si disponeva, tra l'altro, che “. … le cauzioni degli aggiudicatari decaduti confluiscano nel FUG”
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio de Costanzo Parte_1
RECLAMANTE
E
Controparte_1
RECLAMATA contumace
OGGETTO: reclamo ex art. 630 c. 3
PREMESSO che l'udienza del 21 marzo 2025 si è svolta con la modalità della trattazione scritta;
RILEVATO che parte reclamata non si è costituita;
LETTE le note di trattazione scritta;
PREMESSO CHE: in data 17.01.2023, veniva espletato un esperimento di vendita senza incanto, con aggiudicazione dei beni pignorati e successiva decadenza dell'aggiudicatario, per mancato versamento del saldo prezzo, dichiarata con provvedimento del 1.06.2023 depositato il 5.06.2023, con pronuncia della perdita della cauzione a titolo di multa;
in data 28.11.2023, veniva espletato un nuovo esperimento di vendita, con aggiudicazione dei beni pignorati e successiva decadenza dell'aggiudicatario, per mancato versamento del saldo prezzo, dichiarata con Provvedimento del 12.04.2024 depositato il 15.4.2024, con pronuncia della perdita della cauzione a titolo di multa;
definita in via transattiva la procedura esecutiva, e con il creditore procedente e con i creditori intervenuti, veniva depositata rinunzia agli atti esecutivi, nonché istanza di consegna delle cauzioni degli aggiudicatari decaduti al debitore esecutato;
il G.E., con provvedimento dell'11.12.2024, comunicato in data 18.12.2024, vista la rinuncia agli atti esecutivi depositata dal creditore procedente e dal creditore intervenuto, nel dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, disponeva, tra l'altro, che “. . . le cauzioni degli aggiudicatari decaduti confluiscano nel FUG”, tenuto conto della chiara funzione sanzionatoria della norma che prevede l'incameramento della cauzione a titolo di multa.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la sig.ra chiedendo che l'ordinanza venga Pt_1
riformata nella parte in cui si dispone che le cauzioni confluiscano nel FUG. Infatti ha dedotto che la cauzione persa non viene acquisita dallo Stato, ma viene trattenuta dalla procedura espropriativa ed acquisita alla massa, concorrendo a determinare la somma ricavata dall'espropriazione; sebbene abbia carattere sanzionatorio, “ . . . si tratta di sanzione destinata ad incrementare la massa attiva e, quindi, al soddisfacimento dei creditori ...”. Pertanto, il venir meno del processo esecutivo nella sua interezza e l'impossibilità di passare alla fase liquidatoria comporta che la cauzione debba essere restituita al debitore esecutato, non avendo alcun titolo il creditore – in ragione della sopravvenuta caducazione del processo esecutivo e degli effetti del pignoramento – per chiederne la distribuzione, né, peraltro, potendosi la stessa restituire all'aggiudicatario decaduto, attesa la funzione sanzionatoria dell'incameramento della cauzione a titolo di multa.
OSSERVA
Il reclamo è inammissibile per le motivazioni che seguono.
In caso di declaratoria di estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice, è inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ., e ciò anche quando il provvedimento da impugnare indichi la necessità di tale rimedio» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25421 del
12/11/2013, Rv. 629122-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8404 del 29/04/2020, Rv. 657602-01).
Infatti per giurisprudenza oramai consolidata, è inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impugnare un provvedimento che non rientri tra quelli definitori della procedura esecutiva per le ipotesi previste dal legislatore;
il provvedimento impugnato dalla dichiara l'estinzione del processo Pt_1
esecutivo ma la reclamante non chiede la revoca di tale decisione bensì di una successiva decisione del g.e. in relazione alla destinazione delle cauzioni versate dagli aggiudicatari inadempienti confiscate a titolo di multa. Un tal tipo di provvedimento è assoggettato esclusivamente al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la predetta inammissibilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. (cfr. Corte di Cassazione, l'ordinanza n.
11241 del 6 aprile 2022).
Nulla per le spese.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
• dichiara il reclamo inammissibile;
• nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2025
Il Presidente f.f. relatore
Dott.ssa Stefania Cannavale