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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di EG Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 10/01/2025 nel procedimento n. 3952 /2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IRTOLO ANTONELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in EG Calabria, via via Nino Bixio n. 34 ;
Ricorrente
CONTRO
P.I. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in EG Calabria, viale
Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale INPS, rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA , giusta procura in atti.
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 350/2024 art. 445 bis 6° comma c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. in data 22.09.2023 presentava all' domanda finalizzata Parte_1 CP_1
ad ottenere il riconoscimento dello status di persona portatore di handicap in situazione di gravità
ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge 104/92. La domanda non era stata accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio richiesto, riconoscendo il ricorrente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge 104/1992”.
Con istanza di A.T.P ex art. 445 bis c.p.c. depositata presso il Tribunale di EG Calabria-
Sezione Lavoro , chiedeva di ottenere riconoscimento delle condizioni sanitarie per fruire dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma
3, L. 104/92.
L' accertamento tecnico preventivo veniva espletato e riconosceva il ricorrente “portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 1, L.
5.2.1992 n.104”.
Concessi i termini per proporre contestazione, veniva presentato atto di dissenso e quindi nei termini dell'art. 445 bis c.p.c. veniva proposto dalla ricorrente, ricorso innanzi all'intestato
Tribunale, con il quale contestava la CTU depositata nel corso dell'ATPO. Chiedeva, pertanto,
la rinnovazione della perizia medico-legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' , resistendo al ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
Sulla scorta delle deduzioni formulate dal ricorrente, che a sostegno del gravame ha allegato l'aggravamento delle condizioni sanitarie è stato disposto un supplemento istruttorio da parte del CTU che aveva conosciuto il procedimento in fase di ATPO.
Tale attività ha consentito di accertare come, attualmente, il periziando risulta affetto da minorazioni e infermità che causano una riduzione di autonomia personale, correlata all'età,
tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sia nella sfera individuale che in quella di relazione (art. 3 comma 3 L. 104/92) con decorrenza
02/09/2024, epoca in cui nel corso di una visita specialistica fisiatrica, è stato obiettivamente riscontrato un sensibile peggioramento clinico: marcia su base allargata, steppante bilateralmente, e deficit di forza ai 4 arti, in paziente con lombalgia cronica da bulging discali multipli lombari radicolopatia arti inferiori .
Le argomentazioni del CTU appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente. Pertanto, la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere i benefici richiesti con decorrenza dal 02.09.2024.
Le spese di lite, sia della fase di ATPO che di quella di merito, sono suscettibili di compensazione, in quanto i requisiti sanitari sono insorti successivamente alla proposizione del ricorso;
quelle di consulenza vengono invece poste a carico dell' , già liquidate con CP_1
separato provvedimento.
P.Q.M.
Il G.O. T. dr.ssa Paola Gargano,
in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, C.F. , nei confronti dell' , ogni Parte_1 C.F._1 CP_1
contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente la domanda proposta da parte ricorrente riconoscendo in capo alla stessa il requisito sanitario per l'accesso ai benefici derivanti dall'art. 3 comma 3 L. 104/1092
con decorrenza 02.09.2024.
• Compensa per intero le spese di lite (sia della fase di ATPO che di quella di merito);
• Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di questa fase e di quella espletata CP_1
nel procedimento di ATPO liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in EG Calabria, 10/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Paola Gargano