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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2024, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA
N. 1799/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Massimo Vaccari GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473-bis.49 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 06/02/2024
DA
, nata a [...], il [...], Parte_1
CF. C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. STANIZZI MIRELLA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo restando il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n° 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime
1 condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
3. Dato atto dello squilibrio delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il
SI. verserà alla SI.ra tramite accredito in c/c Parte_2 Parte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 50,00 (cinquanta/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;
4. Visto che il SI. sta beneficiando in via maggioritaria delle Parte_2
detrazioni per la ristrutturazione della casa coniugale, spese di ristrutturazione che ha sostenuto nella misura del 50% anche la SI.ra , lo stesso si impegna a Parte_1 versare annualmente alla moglie la somma di € 2.200,00 (duemiladuecento/00) fino all'esaurimento delle detrazioni stesse;
5. I coniugi si impegnano a vendere la casa coniugale sita nel Comune di Isola della
Scala ( VR ), Località Cà Nova via Valtonda n° 1, come peraltro da contratto preliminare ( doc. 7 ) già sottoscritto in data 12.10.2023, alla cifra complessiva di €
420.000,00 ( quattrocentoventimila/00 ) entro il 15.02.2024; con il ricavato della vendita verrà dapprima estinto il mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile ancora in essere con filiale di Isola della Scala per un importo residuo al Controparte_1
16.01.2024 di € 143.307,21 mentre la somma residua verrà divisa in parti uguali tra i coniugi;
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
7. Le parti dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale, così come di aver diviso equamente gli arredi e corredi della casa coniugale e ad eccezione di quanto previsto ai punti 4,5,6, del presente ricorso, di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro
1. Fermo restando il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970
n° 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il SI. Parte_2
e la SI. e celebrato in data 05.09.2021 nel Comune di Volta
[...] Parte_1
MA ( MN ) annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 20
2 parte II Serie C dell'anno 2021 Ufficio 1 , alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni e/o annotazioni;
2. Dato atto che lo squilibrio delle condizioni economico/reddituali dei coniugi persiste, il SI. continuerà a versare alla SI.ra tramite Parte_2 Parte_1
accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 50,00 ( cinquanta/00 ) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;
3. Visto che il SI. stà beneficiando in via maggioritaria delle Parte_2
detrazioni per la ristrutturazione della casa coniugale, spese di ristrutturazione che ha sostenuto nella misura del 50% anche la SI.ra , lo stesso si impegna Parte_1
a versare annualmente alla moglie la somma di € 2.200,00 ( duemiladuecento/00 ) fino all'esaurimento delle detrazioni stesse;
4. Le parti dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale, così come di aver diviso equamente gli arredi e corredi della casa coniugale e ad eccezione di quanto previsto ai punti 4,5, del ricorso cumulativo ( n° 2,3 delle presenti note ), di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
- tutto ciò premesso e considerato, i coniugi e Parte_1 Parte_2
come sopra rappresentati e difesi,
CHIEDONO all'Ill.mo Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra SI.ra
( C.F. ) e SI. ( C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) contratto in Comune di Volta MA ( MN ) il giorno C.F._2
05.09.2021 annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n° 20 parte II
Serie C dell'anno 2021 ufficio 1, ordinando la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Volta MA per le necessarie trascrizioni e/o annotazioni”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta agli atti che nella coppia, al momento del deposito del ricorso, non c'erano figli minorenni, e che, dal momento della separazione, la convivenza non è più ripresa.
3 Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire, reso le ulteriori dichiarazioni previste dal decreto di fissazione udienza conformemente a quanto indicato nel Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili ed alla normativa vigente ed insistito per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n.55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 05.09.2021 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2
del Comune di Volta MA (MN) (atto n. 20 parte II Serie C dell'anno 2021
Ufficio 1) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto delle ulteriori intese tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
4
N. 1799/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Massimo Vaccari GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL/EST. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 473-bis.49 c.p.c. e art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data 06/02/2024
DA
, nata a [...], il [...], Parte_1
CF. C.F._1
, nato a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. STANIZZI MIRELLA, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1. All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo restando il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970 n° 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime
1 condizioni stabilite per la separazione, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni;
2.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
3. Dato atto dello squilibrio delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, il
SI. verserà alla SI.ra tramite accredito in c/c Parte_2 Parte_1
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 50,00 (cinquanta/00) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;
4. Visto che il SI. sta beneficiando in via maggioritaria delle Parte_2
detrazioni per la ristrutturazione della casa coniugale, spese di ristrutturazione che ha sostenuto nella misura del 50% anche la SI.ra , lo stesso si impegna a Parte_1 versare annualmente alla moglie la somma di € 2.200,00 (duemiladuecento/00) fino all'esaurimento delle detrazioni stesse;
5. I coniugi si impegnano a vendere la casa coniugale sita nel Comune di Isola della
Scala ( VR ), Località Cà Nova via Valtonda n° 1, come peraltro da contratto preliminare ( doc. 7 ) già sottoscritto in data 12.10.2023, alla cifra complessiva di €
420.000,00 ( quattrocentoventimila/00 ) entro il 15.02.2024; con il ricavato della vendita verrà dapprima estinto il mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile ancora in essere con filiale di Isola della Scala per un importo residuo al Controparte_1
16.01.2024 di € 143.307,21 mentre la somma residua verrà divisa in parti uguali tra i coniugi;
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
7. Le parti dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale, così come di aver diviso equamente gli arredi e corredi della casa coniugale e ad eccezione di quanto previsto ai punti 4,5,6, del presente ricorso, di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro
1. Fermo restando il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge 1 dicembre 1970
n° 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il SI. Parte_2
e la SI. e celebrato in data 05.09.2021 nel Comune di Volta
[...] Parte_1
MA ( MN ) annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 20
2 parte II Serie C dell'anno 2021 Ufficio 1 , alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile le dovute trascrizioni e/o annotazioni;
2. Dato atto che lo squilibrio delle condizioni economico/reddituali dei coniugi persiste, il SI. continuerà a versare alla SI.ra tramite Parte_2 Parte_1
accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 50,00 ( cinquanta/00 ) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;
3. Visto che il SI. stà beneficiando in via maggioritaria delle Parte_2
detrazioni per la ristrutturazione della casa coniugale, spese di ristrutturazione che ha sostenuto nella misura del 50% anche la SI.ra , lo stesso si impegna Parte_1
a versare annualmente alla moglie la somma di € 2.200,00 ( duemiladuecento/00 ) fino all'esaurimento delle detrazioni stesse;
4. Le parti dichiarano di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale, così come di aver diviso equamente gli arredi e corredi della casa coniugale e ad eccezione di quanto previsto ai punti 4,5, del ricorso cumulativo ( n° 2,3 delle presenti note ), di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
- tutto ciò premesso e considerato, i coniugi e Parte_1 Parte_2
come sopra rappresentati e difesi,
CHIEDONO all'Ill.mo Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra SI.ra
( C.F. ) e SI. ( C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) contratto in Comune di Volta MA ( MN ) il giorno C.F._2
05.09.2021 annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n° 20 parte II
Serie C dell'anno 2021 ufficio 1, ordinando la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Volta MA per le necessarie trascrizioni e/o annotazioni”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Risulta agli atti che nella coppia, al momento del deposito del ricorso, non c'erano figli minorenni, e che, dal momento della separazione, la convivenza non è più ripresa.
3 Le parti, con nota di trattazione scritta, hanno dichiarato di rinunciare a comparire, reso le ulteriori dichiarazioni previste dal decreto di fissazione udienza conformemente a quanto indicato nel Protocollo specifico in materia di famiglia per la trattazione delle udienze civili ed alla normativa vigente ed insistito per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n.55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
il 05.09.2021 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_2
del Comune di Volta MA (MN) (atto n. 20 parte II Serie C dell'anno 2021
Ufficio 1) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto delle ulteriori intese tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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