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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 449/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in persona dei signori Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”, iscritta al n. Rg. 449/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michela Parte_1 C.F._1
Scopece, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Foggia alla via De Nittis n. 7
RICORRENTE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Teresa Marangelli, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia alla via Miranda n. 1
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del giorno 07/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/01/2025, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Foggia n. 162/2020 pubblicata il 27/01/2020, revocando l'assegno divorzile in favore dell'ex moglie (già ridotto da pagina 1 di 3 euro 200,00 ad euro 130,00 in virtù di precedente giudizio di modifica delle condizioni di divorzio conclusosi con sentenza n. 1/2024 pubblicata in data 18/01/2024) e/o riducendo il dovuto mantenimento per la figlia, in virtù del peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del . Parte_1
La resistente costituendosi in giudizio in data 03/04/2025, ha chiesto il rigetto Controparte_1
del ricorso, rilevando il difetto dei presupposti per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio congiunto.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lei le parti all'udienza del 07/05/2025.
A detta udienza, comparse personalmente entrambe le parti con i rispettivi difensori, il Giudice ha formulato proposta di soluzione conciliativa della lite, nei seguenti termini: “Esposti i criteri di valutazione applicati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dal Tribunale adito propone la soluzione conciliativa della lite attraverso la riduzione ad euro 50,00 dell'assegno divorzile, conferma dell'assegno mantenimentale della figlia ad euro CP_2
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e riconoscimento dell'Assegno Unico al 100% alla madre, con revoca dell'assegnazione della casa familiare, atteso che il diritto al mantenimento del medesimo habitat, riconosciuto alla prole, è venuto meno in ragione del crollo della detta abitazione”.
Entrambe le parti hanno manifestato l'intenzione di aderire alla proposta conciliativa.
Il Giudice relatore, preso atto di ciò, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
******
Come noto, la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
In materia di diritto di famiglia, infatti, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al Giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un pagina 2 di 3 riequilibrio delle rispettive posizioni.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene conformi al diritto e all'interesse delle parti le condizioni di cui alla proposta conciliativa del Giudice, alle quali le parti hanno aderito, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti tramite l'adesione alla proposta conciliativa del Giudice, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt.
91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, sentito il P.M., contrariis reiectis, così provvede:
- modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Foggia n. 162/2020 pubblicata in data 27/01/2020, come già modificate con sentenza del Tribunale di Foggia n.
1/2024 pubblicata in data 18/01/2024, revocando l'assegnazione della casa coniugale e rideterminando, con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso, l'entità dell'assegno divorzile posto a carico di ed in favore di in € 50,00 mensili, Parte_1 Controparte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del giorno 20.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in persona dei signori Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Simona Iavazzo Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”, iscritta al n. Rg. 449/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Michela Parte_1 C.F._1
Scopece, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Foggia alla via De Nittis n. 7
RICORRENTE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Controparte_1 C.F._2
Teresa Marangelli, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia alla via Miranda n. 1
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del giorno 07/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/01/2025, ha chiesto al Tribunale di Parte_1
modificare le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Foggia n. 162/2020 pubblicata il 27/01/2020, revocando l'assegno divorzile in favore dell'ex moglie (già ridotto da pagina 1 di 3 euro 200,00 ad euro 130,00 in virtù di precedente giudizio di modifica delle condizioni di divorzio conclusosi con sentenza n. 1/2024 pubblicata in data 18/01/2024) e/o riducendo il dovuto mantenimento per la figlia, in virtù del peggioramento delle condizioni economiche e patrimoniali del . Parte_1
La resistente costituendosi in giudizio in data 03/04/2025, ha chiesto il rigetto Controparte_1
del ricorso, rilevando il difetto dei presupposti per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio congiunto.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso davanti a lei le parti all'udienza del 07/05/2025.
A detta udienza, comparse personalmente entrambe le parti con i rispettivi difensori, il Giudice ha formulato proposta di soluzione conciliativa della lite, nei seguenti termini: “Esposti i criteri di valutazione applicati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dal Tribunale adito propone la soluzione conciliativa della lite attraverso la riduzione ad euro 50,00 dell'assegno divorzile, conferma dell'assegno mantenimentale della figlia ad euro CP_2
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e riconoscimento dell'Assegno Unico al 100% alla madre, con revoca dell'assegnazione della casa familiare, atteso che il diritto al mantenimento del medesimo habitat, riconosciuto alla prole, è venuto meno in ragione del crollo della detta abitazione”.
Entrambe le parti hanno manifestato l'intenzione di aderire alla proposta conciliativa.
Il Giudice relatore, preso atto di ciò, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
******
Come noto, la possibilità di ottenere la rivisitazione delle condizioni della separazione o del divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti.
In materia di diritto di famiglia, infatti, la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus, priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al Giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un pagina 2 di 3 riequilibrio delle rispettive posizioni.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, il Collegio ritiene conformi al diritto e all'interesse delle parti le condizioni di cui alla proposta conciliativa del Giudice, alle quali le parti hanno aderito, che possono, pertanto, essere avallate dal Tribunale.
Trattandosi di pronuncia che ha recepito le condizioni concordate dalle parti tramite l'adesione alla proposta conciliativa del Giudice, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt.
91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, sentito il P.M., contrariis reiectis, così provvede:
- modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Foggia n. 162/2020 pubblicata in data 27/01/2020, come già modificate con sentenza del Tribunale di Foggia n.
1/2024 pubblicata in data 18/01/2024, revocando l'assegnazione della casa coniugale e rideterminando, con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso, l'entità dell'assegno divorzile posto a carico di ed in favore di in € 50,00 mensili, Parte_1 Controparte_1
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del giorno 20.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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