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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/09/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2489/2022 R.G., avente ad oggetto domanda di usucapione
PROMOSSA DA
(C.F. C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti, dagli avv.ti Gennaro Di Ceglie e Raffaele Trisciuzzi;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_3 Controparte_3 C.F._4
), (C.F. ),
[...] Controparte_1 CodiceFiscale_5 CP_4
(C.F. ), , (C.F.
[...] CodiceFiscale_6 Controparte_5 [...]
), (C.F. , C.F._7 CP_6 CodiceFiscale_8 Controparte_7
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_9 Parte_2 C.F._10
), (C.F. ),
[...] Parte_3 CodiceFiscale_11 CP_2
(C.F. , (C.F.
[...] CodiceFiscale_12 Parte_4 [...]
), , (C.F. , C.F._13 Parte_5 CodiceFiscale_14
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_15 Parte_6 [...] ), , (C.F. ), C.F._16 Parte_7 CodiceFiscale_17 Parte_8
(C.F. ),
[...] CodiceFiscale_18 Parte_9 CodiceFiscale_19
L);
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dall'attore, come da relativo verbale in atti.
_____________________
Con atto di citazione depositato il 28.7.2022, ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_2 Parte_4
, , Parte_5 Controparte_1 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, comproprietari, unitamente al medesimo, ognuno per la rispettiva quota parte, Parte_9
dell'immobile identificato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Fasano al foglio 30, p.lla 485,
sub 1, chiedendo che gli fosse riconosciuta la proprietà esclusiva del predetto immobile a titolo di usucapione, per averlo posseduto uti dominus, in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta per oltre vent'anni.
I convenuti, ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio, rimanendo, pertanto,
contumaci.
La domanda attorea non merita accoglimento.
Ed invero, “ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare
con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto,
manifestando — con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della
cosa secondo la sua specifica natura — un comportamento rivelatore, anche all'esterno, di una
indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare”; (Cassazione
civile, Sez. II, sentenza n. 25922 del 29 novembre 2005). È, infatti, necessario, ai fini dell'accertamento della non clandestinità, “che il possesso sia
acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed
indistinta generalità di soggetti” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11624 del 9 maggio 2008;
Cassazione civile, sez. II, 30/04/2021, n. 11465).
Inoltre, “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di
averlo usucapito, è altresì tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie
acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia,
può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività
corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare
il contrario” (Cassazione civile , sez. II , 27/09/2017 , n. 22667; Cass. civ. n. 14092/2010).
Occorre, tuttavia, sottolineare che in tema di usucapione della cosa in comunione
“il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la
quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede
animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di
esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di
godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più
uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano
dall'uso della cosa comune. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari,
dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid
pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte
del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli
atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario” (Cassazione civile, sez. II , 28/07/2023,
n. 23042).
Più in particolare, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, ai fini del configurarsi dell'acquisto per usucapione del bene in comunione, l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus"
e non più "uti condominus", “non può desumersi dal fatto che il comproprietario abbia utilizzato ed amministrato il bene, provvedendo fra l'altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione,
sussistendo al riguardo la presunzione "juris tantum" che egli abbia agito nella qualità e che abbia
anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri comunisti;
pertanto colui che invochi
l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da
escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri comunisti dalla possibilità di instaurare un
analogo rapporto con il bene comune” (Cassazione civile sez. II, 22/04/2025, (ud. 17/04/2025, dep.
22/04/2025), n.10487).
Nel caso di specie, le circostanze che l'attore abbia risieduto nell'abitazione per cui è causa,
abbia provveduto alla manutenzione della stessa e al pagamento delle relative utenze, ne abbia posseduto le chiavi, nonché l'atteggiamento di mera tolleranza manifestato dai convenuti, non consentono di ritenere integrati i presupposti necessari al configurarsi dell'acquisto per usucapione delle ulteriori quote del bene in oggetto, non avendo il ricorrente dato prova del compimento di atti idonei ad escludere gli altri dal godimento del bene.
Ed invero, la Corte di Cassazione, nell'esaminare un controversia equiparabile alla presente,
ha sostenuto che, anche nell'ipotesi in cui il ricorrente sia l'unico ad essere rimasto nel godimento del bene, è da escludere che detta condotta possa ritenersi “idonea a manifestare l'affermazione di un
possesso esclusivo, non apparendo in tal senso risolutivi né che la gestione del bene fosse
effettivamente operata dal ricorrente, né che il fratello non avesse mai avuto il possesso materiale,
né che la maggior parte delle spese fossero effettivamente sostenute dal ricorrente, e ciò perché, in
assenza di una condotta apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso di diritto vantato
dall'altro comunista, la permanenza nel possesso non permette di invocare l'usucapione della quota
altrui” (Cassazione civile sez. II, 22/04/2025, (ud. 17/04/2025, dep. 22/04/2025), n.10487).
In ragione di quanto sopra argomentato, in difetto di prova circa lo svolgimento di attività
idonee a contrastare l'altrui possesso, anche con riferimento alla quota parte di proprietà di
(convenuto che in sede di interrogatorio formale ha confermato le circostanze Controparte_2
articolate dall'attore nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2, ovvero l'avvenuto acquisto, da parte della dante causa dell'attore, di una quota indivisa del bene e la circostanza che entrambi abbiano fruito in via esclusiva dell'immobile senza l'opposizione degli altri comproprietari, senza che tuttavia da ciò sia emerso che a costoro sia stato impedito di farne uso), la domanda attorea va rigettata.
Per ciò che attiene, infine, alle spese di lite, atteso che i convenuti non hanno dato causa al processo e non si sono costituiti per resistere alla domanda attorea, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2489/2022 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Brindisi, 23 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2489/2022 R.G., avente ad oggetto domanda di usucapione
PROMOSSA DA
(C.F. C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti, dagli avv.ti Gennaro Di Ceglie e Raffaele Trisciuzzi;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_3 Controparte_3 C.F._4
), (C.F. ),
[...] Controparte_1 CodiceFiscale_5 CP_4
(C.F. ), , (C.F.
[...] CodiceFiscale_6 Controparte_5 [...]
), (C.F. , C.F._7 CP_6 CodiceFiscale_8 Controparte_7
(C.F. ), (C.F. CodiceFiscale_9 Parte_2 C.F._10
), (C.F. ),
[...] Parte_3 CodiceFiscale_11 CP_2
(C.F. , (C.F.
[...] CodiceFiscale_12 Parte_4 [...]
), , (C.F. , C.F._13 Parte_5 CodiceFiscale_14
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_15 Parte_6 [...] ), , (C.F. ), C.F._16 Parte_7 CodiceFiscale_17 Parte_8
(C.F. ),
[...] CodiceFiscale_18 Parte_9 CodiceFiscale_19
L);
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dall'attore, come da relativo verbale in atti.
_____________________
Con atto di citazione depositato il 28.7.2022, ritualmente notificato, l'attore ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , ,
[...] Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_2 Parte_4
, , Parte_5 Controparte_1 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, comproprietari, unitamente al medesimo, ognuno per la rispettiva quota parte, Parte_9
dell'immobile identificato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Fasano al foglio 30, p.lla 485,
sub 1, chiedendo che gli fosse riconosciuta la proprietà esclusiva del predetto immobile a titolo di usucapione, per averlo posseduto uti dominus, in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta per oltre vent'anni.
I convenuti, ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio, rimanendo, pertanto,
contumaci.
La domanda attorea non merita accoglimento.
Ed invero, “ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare
con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto,
manifestando — con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della
cosa secondo la sua specifica natura — un comportamento rivelatore, anche all'esterno, di una
indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare”; (Cassazione
civile, Sez. II, sentenza n. 25922 del 29 novembre 2005). È, infatti, necessario, ai fini dell'accertamento della non clandestinità, “che il possesso sia
acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed
indistinta generalità di soggetti” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 11624 del 9 maggio 2008;
Cassazione civile, sez. II, 30/04/2021, n. 11465).
Inoltre, “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di
averlo usucapito, è altresì tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie
acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell"animus"; quest'ultimo elemento, tuttavia,
può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività
corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare
il contrario” (Cassazione civile , sez. II , 27/09/2017 , n. 22667; Cass. civ. n. 14092/2010).
Occorre, tuttavia, sottolineare che in tema di usucapione della cosa in comunione
“il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la
quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede
animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di
esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di
godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più
uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano
dall'uso della cosa comune. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari,
dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid
pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte
del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli
atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario” (Cassazione civile, sez. II , 28/07/2023,
n. 23042).
Più in particolare, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, ai fini del configurarsi dell'acquisto per usucapione del bene in comunione, l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus"
e non più "uti condominus", “non può desumersi dal fatto che il comproprietario abbia utilizzato ed amministrato il bene, provvedendo fra l'altro al pagamento delle imposte e alla manutenzione,
sussistendo al riguardo la presunzione "juris tantum" che egli abbia agito nella qualità e che abbia
anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri comunisti;
pertanto colui che invochi
l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato in modo da
escludere, con palese manifestazione del volere, gli altri comunisti dalla possibilità di instaurare un
analogo rapporto con il bene comune” (Cassazione civile sez. II, 22/04/2025, (ud. 17/04/2025, dep.
22/04/2025), n.10487).
Nel caso di specie, le circostanze che l'attore abbia risieduto nell'abitazione per cui è causa,
abbia provveduto alla manutenzione della stessa e al pagamento delle relative utenze, ne abbia posseduto le chiavi, nonché l'atteggiamento di mera tolleranza manifestato dai convenuti, non consentono di ritenere integrati i presupposti necessari al configurarsi dell'acquisto per usucapione delle ulteriori quote del bene in oggetto, non avendo il ricorrente dato prova del compimento di atti idonei ad escludere gli altri dal godimento del bene.
Ed invero, la Corte di Cassazione, nell'esaminare un controversia equiparabile alla presente,
ha sostenuto che, anche nell'ipotesi in cui il ricorrente sia l'unico ad essere rimasto nel godimento del bene, è da escludere che detta condotta possa ritenersi “idonea a manifestare l'affermazione di un
possesso esclusivo, non apparendo in tal senso risolutivi né che la gestione del bene fosse
effettivamente operata dal ricorrente, né che il fratello non avesse mai avuto il possesso materiale,
né che la maggior parte delle spese fossero effettivamente sostenute dal ricorrente, e ciò perché, in
assenza di una condotta apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso di diritto vantato
dall'altro comunista, la permanenza nel possesso non permette di invocare l'usucapione della quota
altrui” (Cassazione civile sez. II, 22/04/2025, (ud. 17/04/2025, dep. 22/04/2025), n.10487).
In ragione di quanto sopra argomentato, in difetto di prova circa lo svolgimento di attività
idonee a contrastare l'altrui possesso, anche con riferimento alla quota parte di proprietà di
(convenuto che in sede di interrogatorio formale ha confermato le circostanze Controparte_2
articolate dall'attore nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 2, ovvero l'avvenuto acquisto, da parte della dante causa dell'attore, di una quota indivisa del bene e la circostanza che entrambi abbiano fruito in via esclusiva dell'immobile senza l'opposizione degli altri comproprietari, senza che tuttavia da ciò sia emerso che a costoro sia stato impedito di farne uso), la domanda attorea va rigettata.
Per ciò che attiene, infine, alle spese di lite, atteso che i convenuti non hanno dato causa al processo e non si sono costituiti per resistere alla domanda attorea, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio
Rubino, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2489/2022 R.G., così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Brindisi, 23 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.