Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 14/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1473/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
1473/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...], il Parte_1 C.F._1
20.4.1985 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. FEDERICA ELENA CRIPPA,
e
(C.F. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
23.5.1978 e residente a [...], con il patrocinio dell'avv. STEFANO SIRONI, con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
i ricorrenti, SInori e […] Pt_1 Pt_2
CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Lecco, ritenuta la propria competenza, Voglia, ai sensi dell'art. 473- bis. 51 c.p.c., dichiarare la separazione consensuale del matrimonio trascritto in Italia nel
Registro di Stato Civile del comune di Barzanò (LC) nell'anno 2011 – Atto n. 4 – parte 2 –
Serie C, alle seguenti
CONDIZIONI
2) Affidamento della prole: i minori nata il [...], e , nato il 10 agosto Per_1 Per_2
2016, verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, SI.ra . Resta inteso che le decisioni di maggiore interesse per Parte_1
i figli minori delle Parti (in via esemplificativa, ma non esaustiva: quelle riguardanti istruzione, educazione e salute) saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori. Nessuna richiesta in punto affidamento viene svolta per , essendo la stessa maggiorenne. CP_1
3) Casa coniugale e collocamento della prole: le Parti concordano e confermano, con la sottoscrizione del presente ricorso, che:
a) la casa coniugale sita in TI NZ, Via Volta n. 12, di proprietà esclusiva del Sig. resterà al medesimo assegnata il quale si impegna, obbligandosi fino al compimento Pt_2 della maggiore età da parte del figlio , a non venderla, non cederla in usufrutto, in Per_3 comodato, in affitto a terzi.
b) I coniugi si impegnano a rinvenire nelle vicinanze dell'abitazione coniugale un immobile arredato, con spese per l'arredo a carico del marito, ove la SI.ra possa Parte_1 trasferirsi con i figli;
nelle more, continueranno ad abitare nella casa coniugale con il Sig.
Pt_2
c) In considerazione della disparità economica tra i coniugi (attualmente la SI.ra è Pt_1 priva di occupazione e si impegna a cercare, sin d'ora, un lavoro), contestualmente alla sottoscrizione del contratto di locazione intestato alla SI.ra il SI. Pt_1 Pt_2 provvederà, obbligandosi, a:
1. versare in favore della SI.ra la somma di € 3.000,00 – importo pari al Pt_1 contributo per il canone di n. 6 mensilità di affitto – oltre alla cifra che verrà richiesta dalla Proprietà a titolo di cauzione, mediante versamento bancario immediato della relativa provvista e l'eventuale provvigione in favore dell'agenzia immobiliare;
2. fin dal primo mese di locazione, versare in favore della SI.ra l'importo Parte_1 di € 500,00/mese, quale contributo sul canone di locazione, per i primi due anni del contratto. Dal terzo anno di locazione in avanti, il contributo all'affitto sarà di €
250,00/mese fino a quando la figlia maggiore non reperirà attività lavorativa CP_1 decidendo di non concludere il ciclo scolastico ovvero fino a quando la stessa si CP_1 dovesse trasferire in altra abitazione (matrimonio e/o coabitazione con altre persone);
d) al momento del rinvenimento dell'immobile da prendere in affitto con contratto intestato alla SI.ra , la stessa ed i tre figli trasferiranno le proprie residenze;
Pt_1
e) nel caso in cui, per qualsivoglia motivo dipendente/indipendente dal SI. lo stesso Pt_2 sospenda e/o ometta di versare gli importi per i quali si è obbligato ad effettuare i versamenti, verrà data disdetta alla proprietà dell'immobile preso in locazione dalla SI.ra nulla opponendo, sin d'ora, il SI. al rientro dei figli e della SI.ra Parte_1 Pt_2
presso l'immobile di TI NZ (LC) Via Volta Alessandro n. 12, nei Pt_1 termini del preavviso di rilascio dell'immobile dai medesimi condotto in locazione e, altresì,
a reperire per sé (ed il suo eventuale nuovo nucleo familiare) altra soluzione abitativa;
f) la previsione che precede troverà applicazione anche nel caso in cui, successivamente al divorzio, il SI. dovesse contrarre nuove nozze. Pt_2
4) Diritto di visita: I genitori, in relazione ai reciproci impegni lavorativi, concorderanno e si accorderanno perché il padre possa avere i figli con sé almeno un giorno a settimana e, altresì,
a weekend alternati. Durante i periodi di vacanza (ferie estive, Natale, Capodanno, Pasqua e altre Festività religiose e nazionali) i genitori si accorderanno, con un congruo preavviso, per avere i figli con sé lo stesso numero di giorni, compatibilmente con le eSIenze dei figli stessi.
, maggiorenne, si regolerà autonomamente per concordare i momenti da trascorrere CP_1 con il padre ed i fratelli;
5) Contributo al mantenimento e spese straordinarie per la prole: dal momento in cui la SI.ra ed i tre figli trasferiranno la loro residenza (uscita di casa) nell'immobile in locazione, Pt_1 il Sig. corrisponderà, fino all'indipendenza economica dei figli, la somma di € Pt_2
600,00/mese (€. 200,00/mese per ciascuno figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e ciò in anche in considerazione del contributo all'affitto ed al concorso, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco da intendersi qui integralmente trascritto e riportato.
L'assegno unico verrà ripartito al 50% tra i coniugi.
6) I coniugi esprimono reciproco assenso (consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno di essi.
7) L'autovettura Nissan Qashquai targata FC 112 MX intestata al SI. resterà al Pt_2 medesimo assegnata, il quale si impegna, entro la data dell'udienza presidenziale, ad acquistare una autovettura, per un importo non superiore ad €. 2.000,00, da intestare alla moglie, obbligandosi altresì alla corresponsione degli oneri e per le spese del trapasso, bollo auto ed RCA per un anno intero;
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e quindi nulla chiedono a titolo di mantenimento.
9) Spese legali compensate tra le Parti.
Ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza di omologa della separazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio il Parte_1 Parte_2
17.08.2004 in EN IK SI OT (Marocco) e dalla loro unione sono nati i figli Per_4
a Lecco, il 06.05.2006), maggiorenne non economicamente indipendente,
[...] Per_5
(a Erba, il 04.08.2012) e (a Ebra, il 10.08.2016), entrambi
[...] Persona_6 minorenni.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 14.11.2024, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c., il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni da loro concordate.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, altresì, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2 che hanno contratto matrimonio a EN IK SI OT (Marocco), il 17.08.2004
[...]
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Barzanò (LC), al n. 4, parte II, serie
C, anno 2011).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di BARZANÒ per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco nella Camera di conSIlio del 9.1.2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada