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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15395/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15395/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
In data 3.4.2025 alle ore 12.15, innanzi al dott. Guido Macripò, si è tenuta l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 128 e 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato le note scritte.
In data 4.4.2025 il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, la quale si considera letta in udienza.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 3.4.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 15395/2024, promossa con citazione notificata in data 16.4.2024
DA
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1
individuale, elettivamente domiciliato in Tarquinia viale Igea n. 6 presso l'avv. Saverio
Simonelli, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona di un Controparte_2 P.IVA_1
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Milano via San Maurilio n. 20 presso l'avv. Enrico de Crescenzo, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,
OPPOSTA
pagina 2 di 8 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 3.4.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni.
L'opponente ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione:
1) In via preliminare accertata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché di competenza del Tribunale di Roma o, in subordine, di quello di
Civitavecchia;
2) in via preliminare essere autorizzato a integrare il contraddittorio con chiamata del terzo nei confronti della società con sede in Roma alla Via Collatina n. 456; Parte_2
3) nel merito, in via principale, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 3398/2024, R.G. N.
4833/2024, emesso ad istanza della società Controparte_2 dall'intestato Tribunale in data 2.03.2024 e notificato via PEC in data 7.03.2024 siccome errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva;
4) nel merito in via di compensazione accertare e dichiarare che argomentato il Sig. Parte_3
nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale agricola è creditore nei
[...]
confronti della in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €. 9.000,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) nel merito in via riconvenzionale accertare e dichiarare che il Sig. n.q. è creditore Parte_1
nei confronti della società della somma complessiva di Controparte_2
€. 9.000,00 o comunque a quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6) nel merito, in via gradata, accertato il diritto di credito del Sig. n.q. nei confronti Parte_1
della società in forza della spiegata domanda di Controparte_2
eccezione di compensazione, accertare e dichiarare l'estinzione del debito, in ragione della restituzione dei mezzi e dell'intervenuta compensazione tra quanto preteso in via monitoria e quanto rivendicato in via riconvenzionale di eccezione di compensazione;
pagina 3 di 8 7) in via istruttoria si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società opposta, nonché, eventualmente all'esito, prova per testi, sulle circostanze riassunte in atti, così come esattamente individuate nella premessa in fatto, anteponendo agli stessi la locuzione
“Vero che”.
Con riserva di indicare i testi sui sopraccitati capitoli.
Si richiede, altresì, la prova contraria a quella ex adverso articolata nei limiti della sua eventuale ammissione, con riserva di indicare i nominativi dei relativi testi.
Con conseguente vittoria delle spese di lite oltre le spese generali 15%, a norma dell'art. 15 della tariffa forense, del contributo soggettivo del 4% alla Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati e dell'imposta del 22% sul valore aggiunto.”
L'opposta ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis: ferma la tardività di deposito della terza memoria avversaria di cui si chiede lo stralcio:
- in via preliminare:
Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto infondata per le ragioni sopra esposte;
- nel merito: rigettare integralmente la proposta opposizione in quanto a qualsiasi titolo infondata in fatto e diritto, ivi compresa l'eccezione di compensazione e/o la riconvenzionale spiegata dall'opponente, con conferma del decreto opposto e comunque con condanna dell'opponente al pagamento degli stessi importi ingiunti in sede monitoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria: rigettare le istanze avversarie in quanto inammissibili ed ultronee per come esposto in sede di memorie 171 ter cpc.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.4.2024 titolare Parte_1
dell'omonima impresa individuale, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.
3398/2024 emesso in data 7.3.2024 dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento di euro 128.832,69, oltre interessi e spese, in favore della società
[...]
Controparte_2
pagina 4 di 8 L'opponente espone che:
-aveva concluso con la società opposta n. 3 contratti di leasing di strumenti utili all'attività agricola (n. A1A47629, n. A1B03776 e n. A1A92031), dietro canoni periodici predefiniti, beni forniti alla concedente dalla società Roman Diesel s.p.a.;
-durante i rapporti contrattuali si erano verificate varie difficoltà economiche dovute a contingenze economiche e personali che hanno portato alla risoluzione anticipata dei rapporti;
-la definizione di tutte le modalità costitutive, esecutive e da ultimo risolutive erano sempre state accordate dal direttamente con la in Pt_1 Parte_2
particolare con un loro agente;
-è proprio con rapporti diretti, sia di persona che telefonici, che gli accordi presi tra le parti prevedevano la riconsegna dei beni di cui ai contrati nn. A1A47629 e A1B03776, mentre quello individuato dal contratto n. A1A92031 sarebbe dovuto essere oggetto di un accordo con la società per un piano di rientro che ne Parte_2
permettesse ancora l'uso con il pagamento di quanto dovuto;
-inoltre, con riferimento al trattore New LL T6.155 (di cui al contratto n.
A1A47629), era stato necessario apportare un'integrazione strutturale al bene aggiungendovi le braccia anteriori con la presa di forza, essendo sprovvisto di elementi necessari senza i quali non sarebbe stato idoneo all'uso pattuito. Dette aggiunte sono state acquistate direttamente dal al prezzo di euro 9.000,00, come risulta dalla Pt_1
relativa fattura.
Eccepisce:
-l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo di cui sopra, in quanto, ai sensi dell'art. 23.1 del contratto di leasing, è previsto che: "Per qualsiasi controversia derivante dal presente accordo o dalle singole vendite da esso disciplinate è esclusivamente competente il foro del luogo dove ha sede Legale ed Amministrativa il
Concessionario”; tale contratto al punto 1 individua il Concessionario nella
[...]
, che ha sede legale a Roma, con conseguente competenza del Tribunale di Parte_2
pagina 5 di 8 Roma;
in ogni caso, l'incompetenza del Giudice adito è dovuta anche alla qualifica di consumatore del che risiede in Tarquinia, con conseguente competenza del Pt_1
Tribunale di Civitavecchia;
-in compensazione il proprio credito vantato nei confronti dell'opposta per il pagamento della somma di euro 9.000,00 per le migliorie apportate al trattore New LL T6.155.
Chiede, pertanto, di accertare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
in via principale di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 3398/2024; nel merito in via di compensazione e in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare il credito vantato nei confronti della società opposta.
Si è costituita in giudizio la società la Controparte_2
quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale e di rigettare integralmente la proposta opposizione, ivi compresa l'eccezione di compensazione e/o la domanda riconvenzionale, con conferma del decreto opposto e comunque con condanna dell'opponente al pagamento degli stessi importi ingiunti in sede monitoria.
Eccepisce che dei pretesi accordi non vi è traccia, non essendo stati documentati, e che comunque tali pretesi “accordi” non sarebbero opponibili all'opposta in quanto la stessa non li hai mai conosciuti, accettati né, tantomeno, ha attribuito al venditore Pt_2
la facoltà di procedere ad accordi per suo conto.
[...]
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
Preliminarmente, si osserva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
pagina 6 di 8 Ritiene il Tribunale che sia infondata l'eccezione di incompetenza territoriale ed invero all'art. 20 delle condizioni generali dei contratti di leasing de quibus le parti hanno previsto che “Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano” (v. doc. nn. 2, 10 e 18 fasc. monit.),
Le condizioni generali di cui al documento prodotto dall'opponente fanno, invece, riferimento al diverso contratto di vendita.
E', inoltre, priva di pregio la doglianza secondo cui l'opponente ha sottoscritto i contratti di leasing quale consumatore ed invero il medesimo li ha sottoscritti quale titolare, coltivatore diretto, dell'omonima impresa individuale ed infatti si tratta di contratti aventi ad oggetto due trattori agricoli e talune presse quadrate.
Ritiene, altresì, il Tribunale che sia priva di pregio la doglianza inerente all'esistenza di un asserito accordo tra l'opponente e la società fornitrice atteso Parte_2
che la medesima non è parte contrattuale dei già menzionati contratti di leasing, né risulta delegata in alcun modo dai contraenti alla gestione dei medesimi.
E', inoltre, priva di pregio la doglianza inerente alla compensazione con l'asserito credito vantato dall'opponente per aver apportato delle migliorie ad uno dei due trattori poiché, ai sensi dell'art. 10 delle condizioni generali (v. doc. n. 10 fasc. monit.), non possono essere apportate modifiche, innovazioni o addizioni senza l'autorizzazione scritta della concedente, autorizzazione il cui rilascio non risulta né dedotto né provato nel presente giudizio.
Secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU.
n. 13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
L'opposta ha provato il suo credito producendo i tre contratti di leasing (v. doc. nn. 2,
10 e 18 fasc. monit.), i tre verbali di consegna dei beni oggetto dei medesimi (v. doc. nn.
pagina 7 di 8 3, 11 e 19 fasc. monit.), le lettere di risoluzione dei tre contratti di leasing (v. doc. nn. 5,
13 e 21 fasc. monit.), le fatture di vendite dei due beni restituiti (v. doc. nn. 7 e 15 fasc. monit.) e il verbale di consegna negativo con riferimento al bene dei cui al contratto di leasing n. A1A92031 (v. doc. n. 22 fasc. monit.).
Parte opponente non ha provato alcun fatto modificativo o estintivo del diritto dell'opposta.
Pertanto, essendo infondata, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 3398/2024 emesso in data 7.3.2024 dal Tribunale di Milano, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opponente va condannato a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
-conferma il decreto ingiuntivo n. 3398/2024 emesso in data 7.3.2024 dal Tribunale di
Milano, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna a rimborsare alla società Parte_1 Controparte_2
le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 10.300,00 per
[...]
compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 4.4.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 15395/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
In data 3.4.2025 alle ore 12.15, innanzi al dott. Guido Macripò, si è tenuta l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 128 e 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato le note scritte.
In data 4.4.2025 il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, la quale si considera letta in udienza.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza del 3.4.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 15395/2024, promossa con citazione notificata in data 16.4.2024
DA
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa Parte_1 C.F._1
individuale, elettivamente domiciliato in Tarquinia viale Igea n. 6 presso l'avv. Saverio
Simonelli, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona di un Controparte_2 P.IVA_1
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Milano via San Maurilio n. 20 presso l'avv. Enrico de Crescenzo, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,
OPPOSTA
pagina 2 di 8 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza del 3.4.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni.
L'opponente ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione:
1) In via preliminare accertata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché di competenza del Tribunale di Roma o, in subordine, di quello di
Civitavecchia;
2) in via preliminare essere autorizzato a integrare il contraddittorio con chiamata del terzo nei confronti della società con sede in Roma alla Via Collatina n. 456; Parte_2
3) nel merito, in via principale, revocare e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 3398/2024, R.G. N.
4833/2024, emesso ad istanza della società Controparte_2 dall'intestato Tribunale in data 2.03.2024 e notificato via PEC in data 7.03.2024 siccome errato, ingiusto ed illegittimo per le causali come indicate nella parte motiva;
4) nel merito in via di compensazione accertare e dichiarare che argomentato il Sig. Parte_3
nella qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale agricola è creditore nei
[...]
confronti della in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di €. 9.000,00 o a quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
5) nel merito in via riconvenzionale accertare e dichiarare che il Sig. n.q. è creditore Parte_1
nei confronti della società della somma complessiva di Controparte_2
€. 9.000,00 o comunque a quella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6) nel merito, in via gradata, accertato il diritto di credito del Sig. n.q. nei confronti Parte_1
della società in forza della spiegata domanda di Controparte_2
eccezione di compensazione, accertare e dichiarare l'estinzione del debito, in ragione della restituzione dei mezzi e dell'intervenuta compensazione tra quanto preteso in via monitoria e quanto rivendicato in via riconvenzionale di eccezione di compensazione;
pagina 3 di 8 7) in via istruttoria si chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della società opposta, nonché, eventualmente all'esito, prova per testi, sulle circostanze riassunte in atti, così come esattamente individuate nella premessa in fatto, anteponendo agli stessi la locuzione
“Vero che”.
Con riserva di indicare i testi sui sopraccitati capitoli.
Si richiede, altresì, la prova contraria a quella ex adverso articolata nei limiti della sua eventuale ammissione, con riserva di indicare i nominativi dei relativi testi.
Con conseguente vittoria delle spese di lite oltre le spese generali 15%, a norma dell'art. 15 della tariffa forense, del contributo soggettivo del 4% alla Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati e dell'imposta del 22% sul valore aggiunto.”
L'opposta ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis: ferma la tardività di deposito della terza memoria avversaria di cui si chiede lo stralcio:
- in via preliminare:
Rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto infondata per le ragioni sopra esposte;
- nel merito: rigettare integralmente la proposta opposizione in quanto a qualsiasi titolo infondata in fatto e diritto, ivi compresa l'eccezione di compensazione e/o la riconvenzionale spiegata dall'opponente, con conferma del decreto opposto e comunque con condanna dell'opponente al pagamento degli stessi importi ingiunti in sede monitoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria: rigettare le istanze avversarie in quanto inammissibili ed ultronee per come esposto in sede di memorie 171 ter cpc.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.4.2024 titolare Parte_1
dell'omonima impresa individuale, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.
3398/2024 emesso in data 7.3.2024 dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento di euro 128.832,69, oltre interessi e spese, in favore della società
[...]
Controparte_2
pagina 4 di 8 L'opponente espone che:
-aveva concluso con la società opposta n. 3 contratti di leasing di strumenti utili all'attività agricola (n. A1A47629, n. A1B03776 e n. A1A92031), dietro canoni periodici predefiniti, beni forniti alla concedente dalla società Roman Diesel s.p.a.;
-durante i rapporti contrattuali si erano verificate varie difficoltà economiche dovute a contingenze economiche e personali che hanno portato alla risoluzione anticipata dei rapporti;
-la definizione di tutte le modalità costitutive, esecutive e da ultimo risolutive erano sempre state accordate dal direttamente con la in Pt_1 Parte_2
particolare con un loro agente;
-è proprio con rapporti diretti, sia di persona che telefonici, che gli accordi presi tra le parti prevedevano la riconsegna dei beni di cui ai contrati nn. A1A47629 e A1B03776, mentre quello individuato dal contratto n. A1A92031 sarebbe dovuto essere oggetto di un accordo con la società per un piano di rientro che ne Parte_2
permettesse ancora l'uso con il pagamento di quanto dovuto;
-inoltre, con riferimento al trattore New LL T6.155 (di cui al contratto n.
A1A47629), era stato necessario apportare un'integrazione strutturale al bene aggiungendovi le braccia anteriori con la presa di forza, essendo sprovvisto di elementi necessari senza i quali non sarebbe stato idoneo all'uso pattuito. Dette aggiunte sono state acquistate direttamente dal al prezzo di euro 9.000,00, come risulta dalla Pt_1
relativa fattura.
Eccepisce:
-l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo di cui sopra, in quanto, ai sensi dell'art. 23.1 del contratto di leasing, è previsto che: "Per qualsiasi controversia derivante dal presente accordo o dalle singole vendite da esso disciplinate è esclusivamente competente il foro del luogo dove ha sede Legale ed Amministrativa il
Concessionario”; tale contratto al punto 1 individua il Concessionario nella
[...]
, che ha sede legale a Roma, con conseguente competenza del Tribunale di Parte_2
pagina 5 di 8 Roma;
in ogni caso, l'incompetenza del Giudice adito è dovuta anche alla qualifica di consumatore del che risiede in Tarquinia, con conseguente competenza del Pt_1
Tribunale di Civitavecchia;
-in compensazione il proprio credito vantato nei confronti dell'opposta per il pagamento della somma di euro 9.000,00 per le migliorie apportate al trattore New LL T6.155.
Chiede, pertanto, di accertare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
in via principale di revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 3398/2024; nel merito in via di compensazione e in via riconvenzionale, di accertare e dichiarare il credito vantato nei confronti della società opposta.
Si è costituita in giudizio la società la Controparte_2
quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale e di rigettare integralmente la proposta opposizione, ivi compresa l'eccezione di compensazione e/o la domanda riconvenzionale, con conferma del decreto opposto e comunque con condanna dell'opponente al pagamento degli stessi importi ingiunti in sede monitoria.
Eccepisce che dei pretesi accordi non vi è traccia, non essendo stati documentati, e che comunque tali pretesi “accordi” non sarebbero opponibili all'opposta in quanto la stessa non li hai mai conosciuti, accettati né, tantomeno, ha attribuito al venditore Pt_2
la facoltà di procedere ad accordi per suo conto.
[...]
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
Preliminarmente, si osserva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
pagina 6 di 8 Ritiene il Tribunale che sia infondata l'eccezione di incompetenza territoriale ed invero all'art. 20 delle condizioni generali dei contratti di leasing de quibus le parti hanno previsto che “Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano” (v. doc. nn. 2, 10 e 18 fasc. monit.),
Le condizioni generali di cui al documento prodotto dall'opponente fanno, invece, riferimento al diverso contratto di vendita.
E', inoltre, priva di pregio la doglianza secondo cui l'opponente ha sottoscritto i contratti di leasing quale consumatore ed invero il medesimo li ha sottoscritti quale titolare, coltivatore diretto, dell'omonima impresa individuale ed infatti si tratta di contratti aventi ad oggetto due trattori agricoli e talune presse quadrate.
Ritiene, altresì, il Tribunale che sia priva di pregio la doglianza inerente all'esistenza di un asserito accordo tra l'opponente e la società fornitrice atteso Parte_2
che la medesima non è parte contrattuale dei già menzionati contratti di leasing, né risulta delegata in alcun modo dai contraenti alla gestione dei medesimi.
E', inoltre, priva di pregio la doglianza inerente alla compensazione con l'asserito credito vantato dall'opponente per aver apportato delle migliorie ad uno dei due trattori poiché, ai sensi dell'art. 10 delle condizioni generali (v. doc. n. 10 fasc. monit.), non possono essere apportate modifiche, innovazioni o addizioni senza l'autorizzazione scritta della concedente, autorizzazione il cui rilascio non risulta né dedotto né provato nel presente giudizio.
Secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU.
n. 13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
L'opposta ha provato il suo credito producendo i tre contratti di leasing (v. doc. nn. 2,
10 e 18 fasc. monit.), i tre verbali di consegna dei beni oggetto dei medesimi (v. doc. nn.
pagina 7 di 8 3, 11 e 19 fasc. monit.), le lettere di risoluzione dei tre contratti di leasing (v. doc. nn. 5,
13 e 21 fasc. monit.), le fatture di vendite dei due beni restituiti (v. doc. nn. 7 e 15 fasc. monit.) e il verbale di consegna negativo con riferimento al bene dei cui al contratto di leasing n. A1A92031 (v. doc. n. 22 fasc. monit.).
Parte opponente non ha provato alcun fatto modificativo o estintivo del diritto dell'opposta.
Pertanto, essendo infondata, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 3398/2024 emesso in data 7.3.2024 dal Tribunale di Milano, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opponente va condannato a rimborsare all'opposta le spese come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
-conferma il decreto ingiuntivo n. 3398/2024 emesso in data 7.3.2024 dal Tribunale di
Milano, che viene dichiarato definitivamente esecutivo;
-condanna a rimborsare alla società Parte_1 Controparte_2
le spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 10.300,00 per
[...]
compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 4.4.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 8 di 8