Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/05/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Sabrina Sbiroli
- Ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Michele Sorgente
- Convenuto –
OGGETTO: risarcimento danno differenziale
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 24 giugno 2024 la parte ricorrente in epigrafe - premesso di essere dipendente della di Taranto sin dal 20/01/2006 quale Controparte_1
operaio ponteggiatore addetto alla carpenteria pesante, inquadrato al quinto livello del
CCNL di categoria vigente con contratto a tempo indeterminato;
di aver contratto nel corso di tale attività lavorativa le seguenti patologie professionali: lombosciatalgia bilaterale a prevalenza destra in stenosi lombare L3 – L4 ed L4 -L5, insorta e certificata nel 2012 con interessamento radicolare L5-S1 bilaterale tale da subire un intervento chirurgico il 29/03/2012 ed altro intervento per laminectomia de compressiva L3-L4 monolaterale destra il 14/06/2016; di aver subito altresì intervento all'anca nel 2018, nonché il 22/06/2022 intervento di micro discectomia C6-C7 con approccio anteriore destro ed impianto di protesi discale mobile ER C;
di aver subito seri danni fisici, morali ed esistenziali oltre che alla vita di relazione, tali da residuare postumi permanenti.
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“1) accogliere l'azione dispiegata e per l'effetto
2) In caso di contestazione dell'an dichiarare che il ricorrente, subiva tutti i danni descritti in premessa, riportando le lesioni risultanti dalla allegata documentazione medica e dichiarare la responsabilità del datore di lavoro anche ai sensi e per gli effetti dell'art.2087 c.c., per le ragioni spiegate in premessa.
3) Sul Quantum accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa delle predette patologie e quindi delle lesioni subite durante la sua attività lavorativa presenta un danno biologico da stabilirsi nel corso del giudizio con l'ausilio di un C.T.U. medico legale in ragione proporzionale alla durata della invalidità totale e parziale, da liquidarsi alla stregua del danno biologico e del danno alla salute e quindi si rimette al c.t.u. nominando per ogni valutazione anche sulla invalidità totale e parziale ovvero nelle misure, maggiori o minori, che risulteranno a seguito della C.T.U., di somma equa e conforme a giustizia anch'essa da stabilirsi con le stesse modalità nel corso del giudizio e da liquidarsi alla stregua del danno biologico “differenziale” , in ragione proporzionale all'entità dei postumi permanenti di cui il ricorrente è rimasta affetto e di somma equa e conforme a giustizia per danni morali, estetici ed alla vita di relazione insistendo per l'ammissione della invocata c.t.u.. Con riserva di indicazione di quesiti più specifici, relativi alle varie voci di danno, e di nomina del C.t.p..;
4) Per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempre con sede in Taranto alla Strada Statale Appia per Bari c.f. , al P.IVA_1
risarcimento del danno differenziale, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
5) Condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è ritualmente costituita la convenuta eccependo l'inammissibilità per inesistenza della procura alle liti, la nullità del ricorso per la mancata specificazione e indeterminatezza della domanda di condanna, l'infondatezza del merito per assenza di prova. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata - a seguito della sostituzione dell'udienza mediante deposito di
2 note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., - sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Va in primis disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla convenuta, attesa la rituale allegazione della procura alle liti da parte del ricorrente.
Nondimeno, la domanda attorea – avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2087 c.c.– è infondata e deve essere rigettata.
In tema di danno risarcibile occorre ricordare che, per consolidato orientamento di legittimità, l'art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità contrattuale del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (v., ex plurimis Cass. n. 2038 del 2013).
E' assolutamente univoco l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (tra le sentenze più risalenti: Cass. n. 10361 del 1997; n. 12661 del
1995; n. 11351 del 1993).
Allegare e provare la nocività dell'ambiente di lavoro significa che dalla fonte dell'obbligo altrui che il creditore di sicurezza invoca deve scaturire l'indicazione del comportamento che il debitore avrebbe dovuto tenere, nel senso che dalla descrizione del fatto materiale deve quanto meno potersi evincere una condotta del datore contraria o a misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente ovvero a misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c..
Sez. L - , Ordinanza n. 24742 del 08/10/2018: “L'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa
3 dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa risarcitoria della lavoratrice - caduta in ufficio scivolando su di una carpetta di plastica trasparente portadocumenti - sul presupposto che non era stata provata la nocività dell'ambiente di lavoro, non emergendo quale misura organizzativa fosse adottabile per evitare l'infortunio)”;
Sez. L - , Sentenza n. 14066 del 23/05/2019: La responsabilità dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 2087 c.c., non è oggettiva, bensì fondata sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati. Ne consegue che va esclusa la possibilità di ricavare dalla norma citata l'obbligo del datore di adottare ogni cautela possibile ed innominata, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a prevenire ogni evento lesivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, senza individuare la concreta e specifica regola prudenziale violata, aveva ritenuto la responsabilità del datore per le lesioni occorse alla dipendente scivolata e caduta sul pavimento in corso di pulizia, nonostante la predisposizione di apposite segnalazioni da parte dell'impresa appaltatrice).
Sez. L - , Sentenza n. 28516 del 06/11/2019 La prova della responsabilità datoriale, ai sensi dell'art. 2087 c.c., richiede l'allegazione da parte del lavoratore, che agisce deducendo l'inadempimento, sia degli indici della nocività dell'ambiente lavorativo cui è esposto, da individuarsi nei concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i danni subiti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria di un dipendente ferroviario, che aveva avuto un infarto in conseguenza di un'aggressione da parte di terzi sul treno su cui prestava servizio, senza tuttavia allegare i fattori concreti di rischio cui era stato esposto).
Sez. L - , Ordinanza n. 1509 del 25/01/2021: In materia di tutela della salute del lavoratore, l'art. 2087 c.c. non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della
4 tecnica e dell'esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi, particolarmente quando vengono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche (svolgimento all'aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera, ecc.) comportano dei rischi per la salute del lavoratore (collegati alle intemperie, all'umidità degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.), ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro;
rispetto a detti lavori - importanti una necessaria accettazione del rischio alla salute del lavoratore, legittimata sulla base del principio del bilanciamento degli interessi - non è configurabile una responsabilità del datore di lavoro, se non nel caso in cui questi, con comportamenti specifici ed anomali, da provarsi di volta in volta da parte del soggetto interessato, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere. (Fattispecie relativa a mansioni di cantoniere stradale).
Sez. L - , Sentenza n. 29909 del 25/10/2021 Il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva rigettato una domanda di risarcimento del danno, in quanto carente di allegazioni circa le condotte, commissive od omissive necessarie a configurare l'inadempimento datoriale, pur rilevando come tale "deficit" discendesse dalla stessa dinamica dell'infortunio che aveva visto il dipendente, macchinista di Trenitalia s.p.a., colpito all'occhio da schegge metalliche prodotte dalla frenatura di un rotabile, mentre era in attesa di prendere la guida di un treno sul marciapiede di un binario).
Sez. L - , Ordinanza n. 34968 del 28/11/2022 In tema di azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. per i danni cagionati dallo svolgimento di un'attività eccedente la ragionevole tollerabilità, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della
5 prestazione secondo le predette modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni alla salute correlati ad una patologia depressiva, ed al successivo infarto, patiti da un dipendente pubblico in conseguenza del
"superlavoro" derivante dallo svolgimento, con ritmi insostenibili e in ambiente disagiato, di mansioni inferiori e superiori, in assenza di qualsivoglia pianificazione e distribuzione dei relativi carichi).
Rapportando i suesposti principi alla fattispecie in esame non può non evidenziarsi come il ricorso risulti totalmente lacunoso in relazione agli obblighi di legge asseritamente violati dal datore di lavoro, alla nocività dell'ambiente di lavoro, al nesso di causalità tra questa e il danno asseritamente patito.
Né può ritenersi che le predette lacune possano essere colmate attraverso il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio invocata dal ricorrente: deve sul punto osservarsi che,
“tenuto conto che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico-scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, tale mezzo istruttorio - presupponendo che siano stati forniti dalle parti interessate concreti elementi a sostegno delle rispettive richieste - non può essere utilizzato per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti” (sic Cass.
Sez. II, 11 gennaio 2006 n° 212; conforme Cass. Sez. III, 14 febbraio 2006 n° 3191).
Ed ancora, Cass. Sez. VI-Lav. 8 febbraio 2011 n° 3130 ha ribadito che: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (conf.
Cass. Sez. VI-I, 15 dicembre 2017 n° 30218 e Cass. Sez. VI-Lav. 12 aprile 2019 n°
6 10373).
Trattandosi, dunque, non di un mezzo istruttorio in senso proprio, il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed appare quindi legittimamente omesso in carenza di specifiche allegazioni o offerte di prova, ovvero se sia configurabile quale mera indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo - sono poste a carico del ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
a. rigetta il ricorso;
b. condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in €1.600,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo.
Taranto, 9 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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