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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3187/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3187/2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art 189 cpc all'udienza del 19/3/2025, promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Tartaglia (C.F.: ), elettivamente domiciliato in via C.F._2
Ostuni 38 di Pescara presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Antonio Controparte_1 P.IVA_1
Capobianco ( , P. IVA ), elettivamente CodiceFiscale_3 P.IVA_2
domiciliato in Via Venezia 10 di Pescara presso il difensore
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute della domanda risarcitoria proposta dall'attore alla stregua di quanto dal pagina 1 di 12 medesimo esposto in citazione e che di seguito si riporta.
Già in data 13 dicembre 2019 l'odierno attore comunicava con PEC certificata al
[...]
(Doc. n.1) l'inizio del dissesto del marciapiede antistante il passo carraio della CP_1
sua abitazione in Viale Regina Margherita n. 99 con conseguente timore della rovina dei marmi del passo carraio e del sistema di motorizzazione del cancello carraio. In data 26 maggio 2020 sollecitava nuovamente il con PEC dello stesso tenore Controparte_1
(Doc. n.2). Il 10 giugno 2020 intervenivano due operai del i quali Controparte_1
rimossero qualche gobba della pavimentazione del marciapiede senza eliminarne la causa, per cui in data 3 settembre 2020 il comunicò formalmente che l'intervento del Parte_1
precedente giugno non era servito a nulla, e a prova che il danno temuto era divenuto attuale, allegò alla comunicazione numerose foto dello stato dei luoghi (Doc. n.3 con n.12 foto). Nel corso dell'anno 2021 due squadre di tecnici intervennero in loco verificando lo stato del pino, che molto probabilmente con le sue radici causava il dissesto del marciapiede e della pavimentazione del passo carraio di proprietà dell'attore, ma a questo intervento esplorativo non faceva seguito altro, per cui, a seguito della oziosità dell'amministrazione comunale alla eliminazione delle cause del dissesto, sia del tratto di marciapiede antistante il passo carraio dell'attore che dei posti all'inizio del cortile CP_2
di proprietà, nonché dei sistemi interrati di motorizzazione del cancello carraio, l'attore promosse il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis c.p.c. .
Nonostante gli esiti dell'accertamento tecnico, il Comune rimaneva egualmente indifferente alle richieste dell'attore. Questi introduceva pertanto, il presente procedimento svolgendo le seguenti conclusioni :
- CONDANNARE il in alla corresponsione in favore dell'attore della Controparte_1 somma di €. 16.870,56, così determinata: 1) quanto ad €. 11.092,50 somma determinata dalla CTU svolta nella proceduta di ATP RG n. 3275/2022; 2) quanto ad €. 2.972,06 quali spese per la CTU liquidate e versate al Geom. 3) quanto ad €. 2.806,00 Controparte_3
quali spese e competenze relative alla procedura di ATP come da nota spese prodotta (Doc.
n.8) ; - CONDANNARE, il alle spese e competenze di questo giudizio. Controparte_1
pagina 2 di 12 La domanda è stata contrastata dal che ha anzitutto rilevato come la sommaria CP_1 prospettazione della vicenda contenuta nell'atto di citazione non impedisce di apprezzare la genericità della domanda risarcitoria. Invero, l'aspetto dirimente della vicenda è rappresentato dal fatto che paradossalmente è l'attore/proprietario che oggi lamenta il danno che avrebbe potuto, ed anzi avrebbe dovuto già da tempo, in virtù dell'art. 896 c.c., evitare, recidendo autonomamente le radici dell'albero che hanno travalicato la sua proprietà. Il Comune richiama l'art 1227 c.c..; infatti il primo comma di detto articolo recita: “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali”. Nei fatti, sul suolo pubblico antistante l'accesso della proprietà dell'attore vi è, in effetti, la presenza di un albero di pino identificato dall'amministrazione comunale con il n. 1373, come da relativa targhetta apposta sul tronco in sede di censimento, ed attribuito in seguito ad un procedimento d'identificazione e classificazione del patrimonio arboreo cittadino (una sorta di anagrafe degli alberi sul territorio cittadino). Ebbene, sulla legittima presenza del pino
(verosimilmente piantato in epoca precedente alla costruzione del fabbricato che comprende l'appartamento dell'attore) in questione militerebbero due aspetti fondamentali che ne impediscono la rimozione o la recisione indiscriminata delle radici sul suolo pubblico: il buono stato di salute dell'albero; il valore storico-paesaggistico del viale alberato di pini presenti su Viale Regina Margherita, che pur non assurgendo ancora a vincolo sottoposto a tutela, merita conservazione. Sulle condizioni di salute dell'albero deve rilevarsi che esso è stato sottoposto a valutazione fitostatica nell'anno 2016 ad opera del perito agronomo dello studio Agrofor, ed è attualmente in fase di ricontrollo Per_1 da parte dello studio del dott. Ebbene, l'albero, tenuto conto dei dati Persona_2 biometrici, dell'età e dello stato fisiologico come risultanti dagli studi compiuti su di esso, merita di essere conservato nel patrimonio verde della città di Pescara e quindi non può ordinarsene l'abbattimento. Quanto al valore storico-paesistico del pino in questione occorre evidenziare che tale valore è rappresentato anzitutto dalla vetustà dell'albero in sé, che pur non avendo raggiunto l'età di 70 anni così come contemplato dall'art. 10 d.lgs.
42/04, per anzianità e per appartenenza al viale alberato di Viale Regina Margherita, ha pagina 3 di 12 sicuramente un valore storico–paesistico meritevole di tutela e conservazione. Non a caso il
Viale Margherita viene ricordato come il “Viale dei Pini” descritto anche dal Vate nelle
Novelle della Pescara, ciò che ha spinto la locale Soprintendenza a ritenere addirittura sussistente un vincolo culturale-paesistico dell'intero viale (definito come “complesso di filari”), qualificandolo come bene di interesse culturale rilevante ai sensi dell'art. 10 comma 4° lett. g) d.lgs. 42/04 s.m.i. e, dunque, soggetto alla preventiva autorizzazione del
Ministero dei Beni Culturali (Soprintendenza) ex art. 21 co. 1° lett. a) d.lgs. 42/04 s.m.i..
Per quanto riguarda il caso de quo, dovendosi contemperare l'esigenza di tutela dell'esemplare arboreo con una legittima richiesta di eliminazione delle interferenze dell'apparato radicale con i manufatti del ricorrente, veniva osservato che, ai sensi dell'art. 896 del c.p.c., le radici che si addentrano nel fondo altrui e che costituiscono la sostanziale minaccia del paventato danno, possono e devono essere recise dal proprietario del fondo stesso. Pertanto, l'attore in fase di esecuzione dell'intervento di riparazione dei propri manufatti, potrà eseguire il taglio delle radici debordanti la proprietà pubblica, con l'accortezza di non strappare, ai sensi del regolamento comunale di tutela del verde urbano, con i mezzi meccanici le radici di diametro superiore a 2 cm, bensì eseguendo tagli netti con utensili affilati e successivamente disinfettare la superficie di taglio con sali quaternari di ammonio. In definitiva se danno vi è stato (o vi sarà) lo stesso sembra essere riconducibile solo ed esclusivamente alla colpevole inerzia dell'attore che si duole della questione da anni ma giammai ha inteso osservare i precetti e la disciplina di cui all'art. 896
c.c.. ossia procedere, secondo le modalità previste dalla disciplina di settore, dalla tecnica e dagli usi, al taglio delle radici ritenute potenzialmente lesive. In altri termini se l'impianto radicale della pianta, nel suo sviluppo superficiale, valica i confini della proprietà privata, è precipuo onere del confinante procedere al taglio delle radici che potrebbero arrecare danno e nocumento alla sua proprietà senza che alcun particolare intervento e/o autorizzazione debba essere chiesta alla P.A. proprietaria della strada pubblica su cui l'albero insiste.
Pertanto, il CTU prima di descrivere gli interventi necessari per il ripristino ha inteso, comunque, condividere l'assunto prospettato da questa difesa, ossia che le radici che avrebbero provocato i danni alla proprietà finitima dovevano e potevano essere recise per tempo dall'attore il quale ha assunto una condotta colpevole e negligente essendo, dunque, pagina 4 di 12 l'unico responsabile dei danni subiti ex art. 1227 c.c.. Pertanto, la quantificazione dei costi per il ripristino della proprietà attorea non può essere posto a carico del al quale CP_1
alcuna responsabilità può essere mossa in virtù del disposto di cui all'art. 896 del c.c.. Nei fatti, il verificata la buona condizione fitostatica della pianta ed assicurata la CP_1 potatura dei rami, null'altro avrebbe potuto fare per impedire lo sviluppo orizzontale dell'impianto radicale del pino. Tanto meno avrebbe potuto eseguire interventi per la recisione delle radici all'interno della proprietà attorea. In definitiva, il costo preventivato dal CTU pari ad € 9.092,50 iva compresa (somma rideterminata in € 11.092,50 per i costi di assistenza tecnica), non può che riguardare l'attore il quale colpevolmente, invece di intervenire così come prescritto dalla Legge, pretende l'intervento della Municipalità che nulla avrebbe potuto fare per impedire la produzione dei danni, nel tempo, verificatisi;
ovvero il finanziamento pubblico, non previsto assolutamente! Parimenti infondata la pretesa di rimborso di € 2.972,06 quale somma corrisposta al CTU in quanto in conseguenza del rigetto della domanda le spese di CTU non possono che restare definitivamente a carico di chi ha proposto il cautelare così come decretato dal Giudice dell'ATP. Sorte non diversa merita, anche, la richiesta di pagamento dell'importo di €
2.806,60 per spese e competenze legali, atteso che in conseguenza dell'auspicato rigetto della domanda la richiesta di refusione delle spese del cautelare non risulterebbe sorretta dalla soccombenza nella fase di merito.
In ogni caso il convenuto contestava il costo delle opere di ripristino, come riconosciuto dal
CTU in quanto eccessivo e non commisurato alla reale entità dei danni sofferti dall'attore.
Vi è da precisare che la causa veniva rimessa in decisione ritenendosi che la stessa potesse essere definita allo stato degli atti. Infatti, risulterebbe inutile approfondire le circostanze di prova dedotte dal riconducibili alla tematica del buono stato di salute dell'albero e CP_1
del valore storico-paesaggistico del viale alberato di pini presenti su Viale Regina
Margherita, di cui fa parte l'albero in questione. Occorre infatti rammentare che si tratta di tematiche non oggetto di contestazione e che non sono del tutto pertinenti al tema che ci occupa poiché qui si verte di danni che sarebbero stati provocati dalle radici del pino che pagina 5 di 12 nel crescere hanno creato una spinta del terreno sotto il cancello d'ingresso nella proprietà attorea con conseguenti problematiche di sollevamento della pavimentazione circostante l'abitazione dell'attore e quant'altro.
Si tratta di problematica che è stata oggetto di esame da parte del Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo.
Si legge infatti:
L'ingresso di cui trattiamo è situato in una delle vie più centrali e prestigiose di Pescara sia per la vicinanza del mare e sia per la vicinanza del centro sociale della città e dei servizi compresi in esso. L'ingresso carrabile è a servizio di una elegante palazzina indipendente ed è situato sul marciapiede lato monte di Via Regina margherita al n. c. 99
(e 95), che è caratterizzata ai due lati della via da filari di Pini ultraventennali. Le pavimentazioni dei marciapiedi sono in prevalenza costituite da elementi autobloccanti
{betonella) delimitate da cordoli in marmo “Travertino”. Nel corso del primo sopralluogo si è constatato il dissesto della pavimentazione sul marciapiede comunale costituito da elementi in cemento incastrati a secco ovvero betonella in aderenza all'ingresso carrabile del ricorrente. Si nota il dislivello di alcuni elementi (betonella) e la frammentazione evidente della soglia di marmo della proprietà del ricorrente in aderenza al sollevamento della pavimentazione come si evidenzia nelle foto…. il dissesto non ha ancora cominciato ad interessare la pavimentazione interna, sicuramente di pregio, oltre la stessa soglia ma non si esclude la progressione dell'ammaloramento visto la vetustà della pavimentazione sicuramente in marmo (di essenze marmoree di vario genere), non più reperibile sul mercato. Per quanto non evidenziato si rimanda alle foto …
ANALISI E RISPOSTA E RISPOSTA AL QUESITO n. 2) A riscontrare quali interventi siano stati eseguiti precedentemente per eliminare tale eventuale dissesto.
In risposta a questo quesito si è interessato con pec recepita al protocollo del CP_1
al. N. 238950 in data 29/12/2022 sia il Settore Manutenzione Strade che il settore
[...]
Verde del ma nonostante le numerose telefonate e visite informative Controparte_1
(nonchè interessamento anche del perito di parte) presso il comune a tutt'oggi è rimasto
pagina 6 di 12 irrisolto….Si segnala in data 01/02/2023 è stata effettuata da parte del la potatura CP_1 dei rami del pino numerato con 001373 prospicente l'ingresso carrabile in esame.
ANALISI E RISPOSTA E RISPOSTA AL QUESITO n. 3) Ad accertare quali cause ed in quale percentuale, in caso di loro concomitanza, siano all'origine del suddetto fenomeno;
Le superfici nella zona limitrofa all'ingresso sono pavimentate con materiali che rendono il suolo impermeabile con pendenze per allontanamento delle acque piovane verso le caditoie situate ai margini del marciapiede a quota della strada. Per una migliore comprensione del fenomeno si riporta….un articolo (che si allega) edito da “Coordinamento Nazionale
Alberi e Paesaggio ETS “ come segue: “In ambiente urbano e lungo le strade è facile imbattersi nelle radici affioranti che spaccano tutto e creano grossi problemi alla viabilità di automobili e al passeggio di pedoni. E sono molti gli interventi di eliminazione drastica di intere alberature per risolvere “alla radice” il problema. I costi di questa lotta agli apparati radicali delle piante sono molto onerosi per le amministrazioni e per i cittadini.
Purtroppo i danni al patrimonio arboreo e al paesaggio sono altrettanto ingenti perché in nome della sacrosanta sicurezza del cittadino si cancellano beni ambientali e vedute di grande bellezza. Il problema, al solito, sta nella mancanza di sensibilità e di comunicazione per rintracciare le possibili soluzioni che esistono e che devono essere applicate con professionalità. Si parla tanto di alberi, di gestione del verde ecc... ma pochi conoscono le caratteristiche di un apparato radicale. Le radici di una pianta hanno il compito di ancorare l'esemplare al terreno e di captare acqua e i sali minerali. Sono quindi una parte essenziale per la sopravvivenza e per la stabilità della pianta e come tale vanno rispettate scrupolosamente. Il problema sorge principalmente in ambienti fortemente urbanizzati quando una cattiva progettazione del verde con eccessiva cementificazione produce stati di impermeabilizzazione dei suoli con risalita delle radici e successiva destabilizzazione delle pavimentazioni e dei manufatti. Questo processo è il disperato tentativo dell'albero di riappropriarsi del suo spazio vitale per respirare e intercettare acqua. Il ruolo degli apparati radicali è quello di esplorare sempre nuove porzioni di terreno per trovare maggiori quantità di acqua. La prima cosa da fare è migliorare la rizosfera ovvero la parte del terreno in cui si realizzano le interazioni tra I'apparato radicale della pianta, i microrganismi e le sostanze presenti nel suolo. La popolazione
pagina 7 di 12 microbica è essenziale per migliorare la struttura e la qualità del suolo e per incrementare la crescita dell'apparato radicale. In questa porzione di suolo si gioca in pratica il futuro della pianta. Quando esplode lo squilibrio nel sistema suolo-pianta si innesca un lento declino nella crescita della pianta e nel suo sviluppo. Alterazioni del suolo, riduzione dell'attività microbica, esaurimento delle sostanze nutritive, impermeabilizzazione dei suoli
e terreni poveri e compattatati portano a lungo andare a un deperimento della pianta.
Terreni poco profondi e mal lavorati dove i sesti di impianto sono stati fatti senza il miglioramento del suolo, si possono creare situazioni di stress degli alberi oltre che crescita superficiale degli apparati radicali. Quindi, i problemi vanno evitati nel momento della progettazione e messa a dimora per non farli diventare insostenibili nel futuro.”
La cosiddetta rizosfera della pianta, che è di circa mq 1,44 a cui si deve detrarre la superficie del tronco dell'albero, è gia occupato dall'apparato radicale della pianta ( pino numerato con il n. 001373) e si è sagomato come la sezione del terreno all'interno dell'aiuola (foto n. 3 — 4 - 5) occupando tutto lo spazio libero con le radici che sono situate anche a quota superiore al marciapiede (come risulta evidente dalle foto seguenti), in pratica hanno esaurito lo spazio disponibile alle radici per la ricerca dell'acqua e dei relativi nutrimenti derivanti, per cui le radici dell'albero sono cresciute in direzione delle aiuole interne esistenti nelle proprietà private del ricorrente e continua a destra e sinistra dell'ingresso carrabile (ved. Foto 6 e 7).
Analogo fenomeno, anche se meno evidente si sta verificando con il pino in prossimità dell'ingresso pedonale della proprietà del ricorrente (ved. Foto n. 8). Nel corso del secondo sopralluogo facendo una ricognizione visiva e fotografica nel viale alberato si è notato che il fenomeno è generalizzato, in particolare anche sulla pista ciclabile situata sul marciapiede in esame (ved. Documentazione fotografica B).
|I danni visibili attualmente alla proprietà del ricorrente sono: - Soglia di accesso rotta in diversi punti con continuità alla deformazione del marciapiede (ved. Foto 1 e 2); - Sostegni del cancello che presentano spessori per rimessa in asse, segni evidenti di riparazioni non risolutive (ved. Foto n. 9 e 10); - Dislivelli nella parte antistante sul passo carrabile e pista ciclabile (Autorizzazione Passo Carrabile n. 166/2002 del 09/08/2023 vedi foto n. 8 bis).
pagina 8 di 12 Tanto premesso, va dunque sottolineato che sussiste la problematica segnalata dall'attuale attore, rispetto alla quale, come anche emerge dalla Ctu e come si evidenzia dalle svariate richieste del mai prese in considerazione dal l'ente è rimasto Parte_1 CP_1
indifferente. Tale atteggiamento risulta poco comprensibile considerato che la problematica dell'espansione dell'apparato radicale degli alberi oltre ad interessare le proprietà limitrofe interessa anzitutto le zone destinate al transito pedonale.
La tesi sostenuta dal ed in qualche modo condivisa dal CTU è quella secondo cui i CP_1 danni nel concreto cagionati alla proprietà del non sarebbero addebitabili all'ente Parte_1 stante la facoltà dell'interessato di recidere le radici presenti sulla sua proprietà. Si legge a tal proposito nella ctu :
ANALISI E RISPOSTA E RISPOSTA AL QUESITO n. 5) Ad accertare quali interventi ripristinatori si rendono necessari con la specificazione del loro costo. Dopo attenta analisi dell'intervento da effettuare sulle radici che interessano la proprietà privata del ricorrente non si può non tener conto di quanto affermato nella comparsa il cui stralcio che interessa il quesito che recita testualmente: “Per tomare più da vicino al nostro caso, dovendosi contemperare I'esigenza di tutela dell'esemplare arboreo con una_legittima_richiesta di_eliminazione delle interferenze dell'apparato radicale con i manufatti del ricorrente, deve osservarsi che. ai sensi dell'art. 896 del c.p.c.. le radici che si addentrano nel fondo altrui e che costituiscono la_sostanziale minaccia del paventato danno, possono, anzi devono essere recise dal proprietario del fondo stesso. Pertanto, il ricorrente in fase d'intervento manutentivo dei propri manufatti, potrà esequire il taglio delle radici debordanti la proprietà pubblica, con I'accortezza di non strappare, ai sensi del regolamento comunale di tutela del verde urbano. con i mezzi meccanici le radici di diametro superiore a 2 cm, bensì di eseguire tagli netti con utensili affilati e successivamente disinfettare la superficie di taglio con “sali quatemari di ammonio”. In definitiva qualsiasi conseguenza riferibile alle radici appare riconducibile solo ed esclusivamente alla colpevole inerzia del ricorrente che si duole della questione da anni ma non ha mai inteso osservare i precetti e la disciplina di cui all'art. 896 c.c. ossia procedere, secondo le modalità previste dalla disciplina di settore, dalla tecnica e dagli
pagina 9 di 12 usi, al taglio delle radici ritenute potenzialmente lesive. In altri termini se l'impianto radicale della pianta, nel suo sviluppo superficiale, valica i confini della proprietà privata,
è precipuo onere del privato procedere al taglio delle radici che potrebbero arrecare danno e nocumento alla sua proprietà senza che alcun particolare intervento e/o autorizzazione debba essere chiesta alla P.A. proprietaria della strada pubblica su cui
l'albero insiste.”
Descrizione dei lavori di ripristino e loro costo Oltre che al taglio delle radici che invadono la proprietà privata occorre bloccare I'accesso dello sviluppo radicale verso la stessa ponendo una barriera di calcestruzzo armato tra le due colonne che delimitano la proprietà per almeno un metro di profondità sotto la quota del marciapiede di spessore adeguato. Nei lavori di demolizione della pavimentazione occorrerà prevedere una fascia di sicurezza aumentando la superficie della soglia di marmo “Travertino”. Il tutto meglio specificato nel computo metrico allegato. Per quanto riguarda il meccanismo di apertura automatica del cancello si ritiene congrua l'offerta della ditta specializzata CP_4 [...]
relativa al ripristino del corretto funzionamento, tale preventivo risulta Controparte_5
inglobato nel computo di cui sopra (su richiesta dello scrivente meglio specificato nelle voci che lo formano). 1l costo è quello previsto nel computo metrico pari a € 9.092,5 IVA compresa.
Ebbene, non si possono condividere le valutazioni sulla responsabilità in ordine ai danni, svolta dal Ctu che semplicisticamente attribuisce alla facoltà di recisione delle radici spettante al proprietario la valenza di strumento unico atto ad eliminare la problematica che ci occupa.
Occorre invece considerare che non siamo nell'ambito della mera propagazione delle radici ma di contestuale danneggiamento operato alla proprietà limitrofa.
A ciò aggiungasi che lo stesso richiama la sottoposizione della flora di che trattasi CP_1
ad una specifica tutela e regolamentazione. L'ente, da una parte sottolinea che non è consentita una recisione indiscriminata sul suolo pubblico delle radici di pino, dall'altra incoerentemente asserisce che la crescita spropositata delle radici di pino che giungono ad invadere la proprietà altrui debba essere risolta dalla proprietà limitrofa con la recisione pagina 10 di 12 delle stesse nelle parti in cui debordano nelle aree private
Diversamente deve ritenersi come, in mancanza di intervento sulle radici che crescono sul suolo pubblico non ha un senso imporre al proprietario l'intervento limitatamente al proprio terreno mentre occorrerebbe un opportuno concertamento tra interventi sul suolo pubblico a ridosso della proprietà privata ed il proprietario.
Conseguentemente, posto che non è oggetto di domanda l'attuazione di interventi ad opera del ma bensì la richiesta di risarcimento danni, l'Ente convenuto non può sottrarsi CP_1 all'obbligo di tenere indenne l'attore delle conseguenze che debbano ritenersi strettamente correlate all'espandersi delle radici.
La responsabilità del trova il suo fondamento nel principio di responsabilità del CP_1
custode.
Infatti, lo stato della cosa come emerge dalla ricostruzione sin qui svolta, deve ritenersi idoneo a provocare l'evento dannoso. In merito alla prova del rapporto custodiale tra il pino con le sue propaggini e l'ente comunale, nulla vi è in particolare da rilevare in quanto non oggetto di contestazione come si evince dalle argomentazioni addotte dal CP_1
Va poi precisato che il nesso causale tra l'evento dannoso e la res non può essere escluso dal fatto del danneggiato, per quanto già rilevato sul punto della facoltà del proprietario di recidere le radici invadenti la sua proprietà.
Relativamente al quantum, attesa la genericità dei rilievi di parte convenuta, si reputa di dover tener conto del valore complessivo quantificato dal Ctu in euro 11.092,50, salva tuttavia una congrua riduzione del 15% in considerazione della vetustà dell'impianto di automazione.
Pertanto la somma dovuta dal sarà pari ad euro 9.428,63. CP_1
Sulla somma dovuta, espressione di una valutazione che si intende valida all'attualità vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda fino al saldo.
L'attore va anche tenuto indenne delle spese legali del giudizio di merito, delle spese legali dell'atp e delle spese di ctu.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda, riconosciuta la responsabilità del convenuto nella causazione dei danni lamentati dal e per i quali è causa, CP_1 Parte_1
condanna il in persona del Sindaco pro -tempore, al pagamento della Controparte_1
somma di euro 9.428,63 in favore di parte attrice, nonché al definitivo pagamento delle spese di Ctu svolte nel giudizio di atp rifondendo le stesse al , ed al pagamento Parte_1
delle spese legali dell'atp, e di quelle del giudizio di merito, liquidando le prime in euro
145,50 per esborsi, euro 2.225,00 per compensi, le seconde in euro 2.540,00 per compensi;
oltre accessori di legge .
Sentenza immediatamente esecutiva.
Pe 13/4/25
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3187/2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art 189 cpc all'udienza del 19/3/2025, promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Tartaglia (C.F.: ), elettivamente domiciliato in via C.F._2
Ostuni 38 di Pescara presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Antonio Controparte_1 P.IVA_1
Capobianco ( , P. IVA ), elettivamente CodiceFiscale_3 P.IVA_2
domiciliato in Via Venezia 10 di Pescara presso il difensore
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute della domanda risarcitoria proposta dall'attore alla stregua di quanto dal pagina 1 di 12 medesimo esposto in citazione e che di seguito si riporta.
Già in data 13 dicembre 2019 l'odierno attore comunicava con PEC certificata al
[...]
(Doc. n.1) l'inizio del dissesto del marciapiede antistante il passo carraio della CP_1
sua abitazione in Viale Regina Margherita n. 99 con conseguente timore della rovina dei marmi del passo carraio e del sistema di motorizzazione del cancello carraio. In data 26 maggio 2020 sollecitava nuovamente il con PEC dello stesso tenore Controparte_1
(Doc. n.2). Il 10 giugno 2020 intervenivano due operai del i quali Controparte_1
rimossero qualche gobba della pavimentazione del marciapiede senza eliminarne la causa, per cui in data 3 settembre 2020 il comunicò formalmente che l'intervento del Parte_1
precedente giugno non era servito a nulla, e a prova che il danno temuto era divenuto attuale, allegò alla comunicazione numerose foto dello stato dei luoghi (Doc. n.3 con n.12 foto). Nel corso dell'anno 2021 due squadre di tecnici intervennero in loco verificando lo stato del pino, che molto probabilmente con le sue radici causava il dissesto del marciapiede e della pavimentazione del passo carraio di proprietà dell'attore, ma a questo intervento esplorativo non faceva seguito altro, per cui, a seguito della oziosità dell'amministrazione comunale alla eliminazione delle cause del dissesto, sia del tratto di marciapiede antistante il passo carraio dell'attore che dei posti all'inizio del cortile CP_2
di proprietà, nonché dei sistemi interrati di motorizzazione del cancello carraio, l'attore promosse il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis c.p.c. .
Nonostante gli esiti dell'accertamento tecnico, il Comune rimaneva egualmente indifferente alle richieste dell'attore. Questi introduceva pertanto, il presente procedimento svolgendo le seguenti conclusioni :
- CONDANNARE il in alla corresponsione in favore dell'attore della Controparte_1 somma di €. 16.870,56, così determinata: 1) quanto ad €. 11.092,50 somma determinata dalla CTU svolta nella proceduta di ATP RG n. 3275/2022; 2) quanto ad €. 2.972,06 quali spese per la CTU liquidate e versate al Geom. 3) quanto ad €. 2.806,00 Controparte_3
quali spese e competenze relative alla procedura di ATP come da nota spese prodotta (Doc.
n.8) ; - CONDANNARE, il alle spese e competenze di questo giudizio. Controparte_1
pagina 2 di 12 La domanda è stata contrastata dal che ha anzitutto rilevato come la sommaria CP_1 prospettazione della vicenda contenuta nell'atto di citazione non impedisce di apprezzare la genericità della domanda risarcitoria. Invero, l'aspetto dirimente della vicenda è rappresentato dal fatto che paradossalmente è l'attore/proprietario che oggi lamenta il danno che avrebbe potuto, ed anzi avrebbe dovuto già da tempo, in virtù dell'art. 896 c.c., evitare, recidendo autonomamente le radici dell'albero che hanno travalicato la sua proprietà. Il Comune richiama l'art 1227 c.c..; infatti il primo comma di detto articolo recita: “Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali”. Nei fatti, sul suolo pubblico antistante l'accesso della proprietà dell'attore vi è, in effetti, la presenza di un albero di pino identificato dall'amministrazione comunale con il n. 1373, come da relativa targhetta apposta sul tronco in sede di censimento, ed attribuito in seguito ad un procedimento d'identificazione e classificazione del patrimonio arboreo cittadino (una sorta di anagrafe degli alberi sul territorio cittadino). Ebbene, sulla legittima presenza del pino
(verosimilmente piantato in epoca precedente alla costruzione del fabbricato che comprende l'appartamento dell'attore) in questione militerebbero due aspetti fondamentali che ne impediscono la rimozione o la recisione indiscriminata delle radici sul suolo pubblico: il buono stato di salute dell'albero; il valore storico-paesaggistico del viale alberato di pini presenti su Viale Regina Margherita, che pur non assurgendo ancora a vincolo sottoposto a tutela, merita conservazione. Sulle condizioni di salute dell'albero deve rilevarsi che esso è stato sottoposto a valutazione fitostatica nell'anno 2016 ad opera del perito agronomo dello studio Agrofor, ed è attualmente in fase di ricontrollo Per_1 da parte dello studio del dott. Ebbene, l'albero, tenuto conto dei dati Persona_2 biometrici, dell'età e dello stato fisiologico come risultanti dagli studi compiuti su di esso, merita di essere conservato nel patrimonio verde della città di Pescara e quindi non può ordinarsene l'abbattimento. Quanto al valore storico-paesistico del pino in questione occorre evidenziare che tale valore è rappresentato anzitutto dalla vetustà dell'albero in sé, che pur non avendo raggiunto l'età di 70 anni così come contemplato dall'art. 10 d.lgs.
42/04, per anzianità e per appartenenza al viale alberato di Viale Regina Margherita, ha pagina 3 di 12 sicuramente un valore storico–paesistico meritevole di tutela e conservazione. Non a caso il
Viale Margherita viene ricordato come il “Viale dei Pini” descritto anche dal Vate nelle
Novelle della Pescara, ciò che ha spinto la locale Soprintendenza a ritenere addirittura sussistente un vincolo culturale-paesistico dell'intero viale (definito come “complesso di filari”), qualificandolo come bene di interesse culturale rilevante ai sensi dell'art. 10 comma 4° lett. g) d.lgs. 42/04 s.m.i. e, dunque, soggetto alla preventiva autorizzazione del
Ministero dei Beni Culturali (Soprintendenza) ex art. 21 co. 1° lett. a) d.lgs. 42/04 s.m.i..
Per quanto riguarda il caso de quo, dovendosi contemperare l'esigenza di tutela dell'esemplare arboreo con una legittima richiesta di eliminazione delle interferenze dell'apparato radicale con i manufatti del ricorrente, veniva osservato che, ai sensi dell'art. 896 del c.p.c., le radici che si addentrano nel fondo altrui e che costituiscono la sostanziale minaccia del paventato danno, possono e devono essere recise dal proprietario del fondo stesso. Pertanto, l'attore in fase di esecuzione dell'intervento di riparazione dei propri manufatti, potrà eseguire il taglio delle radici debordanti la proprietà pubblica, con l'accortezza di non strappare, ai sensi del regolamento comunale di tutela del verde urbano, con i mezzi meccanici le radici di diametro superiore a 2 cm, bensì eseguendo tagli netti con utensili affilati e successivamente disinfettare la superficie di taglio con sali quaternari di ammonio. In definitiva se danno vi è stato (o vi sarà) lo stesso sembra essere riconducibile solo ed esclusivamente alla colpevole inerzia dell'attore che si duole della questione da anni ma giammai ha inteso osservare i precetti e la disciplina di cui all'art. 896
c.c.. ossia procedere, secondo le modalità previste dalla disciplina di settore, dalla tecnica e dagli usi, al taglio delle radici ritenute potenzialmente lesive. In altri termini se l'impianto radicale della pianta, nel suo sviluppo superficiale, valica i confini della proprietà privata, è precipuo onere del confinante procedere al taglio delle radici che potrebbero arrecare danno e nocumento alla sua proprietà senza che alcun particolare intervento e/o autorizzazione debba essere chiesta alla P.A. proprietaria della strada pubblica su cui l'albero insiste.
Pertanto, il CTU prima di descrivere gli interventi necessari per il ripristino ha inteso, comunque, condividere l'assunto prospettato da questa difesa, ossia che le radici che avrebbero provocato i danni alla proprietà finitima dovevano e potevano essere recise per tempo dall'attore il quale ha assunto una condotta colpevole e negligente essendo, dunque, pagina 4 di 12 l'unico responsabile dei danni subiti ex art. 1227 c.c.. Pertanto, la quantificazione dei costi per il ripristino della proprietà attorea non può essere posto a carico del al quale CP_1
alcuna responsabilità può essere mossa in virtù del disposto di cui all'art. 896 del c.c.. Nei fatti, il verificata la buona condizione fitostatica della pianta ed assicurata la CP_1 potatura dei rami, null'altro avrebbe potuto fare per impedire lo sviluppo orizzontale dell'impianto radicale del pino. Tanto meno avrebbe potuto eseguire interventi per la recisione delle radici all'interno della proprietà attorea. In definitiva, il costo preventivato dal CTU pari ad € 9.092,50 iva compresa (somma rideterminata in € 11.092,50 per i costi di assistenza tecnica), non può che riguardare l'attore il quale colpevolmente, invece di intervenire così come prescritto dalla Legge, pretende l'intervento della Municipalità che nulla avrebbe potuto fare per impedire la produzione dei danni, nel tempo, verificatisi;
ovvero il finanziamento pubblico, non previsto assolutamente! Parimenti infondata la pretesa di rimborso di € 2.972,06 quale somma corrisposta al CTU in quanto in conseguenza del rigetto della domanda le spese di CTU non possono che restare definitivamente a carico di chi ha proposto il cautelare così come decretato dal Giudice dell'ATP. Sorte non diversa merita, anche, la richiesta di pagamento dell'importo di €
2.806,60 per spese e competenze legali, atteso che in conseguenza dell'auspicato rigetto della domanda la richiesta di refusione delle spese del cautelare non risulterebbe sorretta dalla soccombenza nella fase di merito.
In ogni caso il convenuto contestava il costo delle opere di ripristino, come riconosciuto dal
CTU in quanto eccessivo e non commisurato alla reale entità dei danni sofferti dall'attore.
Vi è da precisare che la causa veniva rimessa in decisione ritenendosi che la stessa potesse essere definita allo stato degli atti. Infatti, risulterebbe inutile approfondire le circostanze di prova dedotte dal riconducibili alla tematica del buono stato di salute dell'albero e CP_1
del valore storico-paesaggistico del viale alberato di pini presenti su Viale Regina
Margherita, di cui fa parte l'albero in questione. Occorre infatti rammentare che si tratta di tematiche non oggetto di contestazione e che non sono del tutto pertinenti al tema che ci occupa poiché qui si verte di danni che sarebbero stati provocati dalle radici del pino che pagina 5 di 12 nel crescere hanno creato una spinta del terreno sotto il cancello d'ingresso nella proprietà attorea con conseguenti problematiche di sollevamento della pavimentazione circostante l'abitazione dell'attore e quant'altro.
Si tratta di problematica che è stata oggetto di esame da parte del Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo.
Si legge infatti:
L'ingresso di cui trattiamo è situato in una delle vie più centrali e prestigiose di Pescara sia per la vicinanza del mare e sia per la vicinanza del centro sociale della città e dei servizi compresi in esso. L'ingresso carrabile è a servizio di una elegante palazzina indipendente ed è situato sul marciapiede lato monte di Via Regina margherita al n. c. 99
(e 95), che è caratterizzata ai due lati della via da filari di Pini ultraventennali. Le pavimentazioni dei marciapiedi sono in prevalenza costituite da elementi autobloccanti
{betonella) delimitate da cordoli in marmo “Travertino”. Nel corso del primo sopralluogo si è constatato il dissesto della pavimentazione sul marciapiede comunale costituito da elementi in cemento incastrati a secco ovvero betonella in aderenza all'ingresso carrabile del ricorrente. Si nota il dislivello di alcuni elementi (betonella) e la frammentazione evidente della soglia di marmo della proprietà del ricorrente in aderenza al sollevamento della pavimentazione come si evidenzia nelle foto…. il dissesto non ha ancora cominciato ad interessare la pavimentazione interna, sicuramente di pregio, oltre la stessa soglia ma non si esclude la progressione dell'ammaloramento visto la vetustà della pavimentazione sicuramente in marmo (di essenze marmoree di vario genere), non più reperibile sul mercato. Per quanto non evidenziato si rimanda alle foto …
ANALISI E RISPOSTA E RISPOSTA AL QUESITO n. 2) A riscontrare quali interventi siano stati eseguiti precedentemente per eliminare tale eventuale dissesto.
In risposta a questo quesito si è interessato con pec recepita al protocollo del CP_1
al. N. 238950 in data 29/12/2022 sia il Settore Manutenzione Strade che il settore
[...]
Verde del ma nonostante le numerose telefonate e visite informative Controparte_1
(nonchè interessamento anche del perito di parte) presso il comune a tutt'oggi è rimasto
pagina 6 di 12 irrisolto….Si segnala in data 01/02/2023 è stata effettuata da parte del la potatura CP_1 dei rami del pino numerato con 001373 prospicente l'ingresso carrabile in esame.
ANALISI E RISPOSTA E RISPOSTA AL QUESITO n. 3) Ad accertare quali cause ed in quale percentuale, in caso di loro concomitanza, siano all'origine del suddetto fenomeno;
Le superfici nella zona limitrofa all'ingresso sono pavimentate con materiali che rendono il suolo impermeabile con pendenze per allontanamento delle acque piovane verso le caditoie situate ai margini del marciapiede a quota della strada. Per una migliore comprensione del fenomeno si riporta….un articolo (che si allega) edito da “Coordinamento Nazionale
Alberi e Paesaggio ETS “ come segue: “In ambiente urbano e lungo le strade è facile imbattersi nelle radici affioranti che spaccano tutto e creano grossi problemi alla viabilità di automobili e al passeggio di pedoni. E sono molti gli interventi di eliminazione drastica di intere alberature per risolvere “alla radice” il problema. I costi di questa lotta agli apparati radicali delle piante sono molto onerosi per le amministrazioni e per i cittadini.
Purtroppo i danni al patrimonio arboreo e al paesaggio sono altrettanto ingenti perché in nome della sacrosanta sicurezza del cittadino si cancellano beni ambientali e vedute di grande bellezza. Il problema, al solito, sta nella mancanza di sensibilità e di comunicazione per rintracciare le possibili soluzioni che esistono e che devono essere applicate con professionalità. Si parla tanto di alberi, di gestione del verde ecc... ma pochi conoscono le caratteristiche di un apparato radicale. Le radici di una pianta hanno il compito di ancorare l'esemplare al terreno e di captare acqua e i sali minerali. Sono quindi una parte essenziale per la sopravvivenza e per la stabilità della pianta e come tale vanno rispettate scrupolosamente. Il problema sorge principalmente in ambienti fortemente urbanizzati quando una cattiva progettazione del verde con eccessiva cementificazione produce stati di impermeabilizzazione dei suoli con risalita delle radici e successiva destabilizzazione delle pavimentazioni e dei manufatti. Questo processo è il disperato tentativo dell'albero di riappropriarsi del suo spazio vitale per respirare e intercettare acqua. Il ruolo degli apparati radicali è quello di esplorare sempre nuove porzioni di terreno per trovare maggiori quantità di acqua. La prima cosa da fare è migliorare la rizosfera ovvero la parte del terreno in cui si realizzano le interazioni tra I'apparato radicale della pianta, i microrganismi e le sostanze presenti nel suolo. La popolazione
pagina 7 di 12 microbica è essenziale per migliorare la struttura e la qualità del suolo e per incrementare la crescita dell'apparato radicale. In questa porzione di suolo si gioca in pratica il futuro della pianta. Quando esplode lo squilibrio nel sistema suolo-pianta si innesca un lento declino nella crescita della pianta e nel suo sviluppo. Alterazioni del suolo, riduzione dell'attività microbica, esaurimento delle sostanze nutritive, impermeabilizzazione dei suoli
e terreni poveri e compattatati portano a lungo andare a un deperimento della pianta.
Terreni poco profondi e mal lavorati dove i sesti di impianto sono stati fatti senza il miglioramento del suolo, si possono creare situazioni di stress degli alberi oltre che crescita superficiale degli apparati radicali. Quindi, i problemi vanno evitati nel momento della progettazione e messa a dimora per non farli diventare insostenibili nel futuro.”
La cosiddetta rizosfera della pianta, che è di circa mq 1,44 a cui si deve detrarre la superficie del tronco dell'albero, è gia occupato dall'apparato radicale della pianta ( pino numerato con il n. 001373) e si è sagomato come la sezione del terreno all'interno dell'aiuola (foto n. 3 — 4 - 5) occupando tutto lo spazio libero con le radici che sono situate anche a quota superiore al marciapiede (come risulta evidente dalle foto seguenti), in pratica hanno esaurito lo spazio disponibile alle radici per la ricerca dell'acqua e dei relativi nutrimenti derivanti, per cui le radici dell'albero sono cresciute in direzione delle aiuole interne esistenti nelle proprietà private del ricorrente e continua a destra e sinistra dell'ingresso carrabile (ved. Foto 6 e 7).
Analogo fenomeno, anche se meno evidente si sta verificando con il pino in prossimità dell'ingresso pedonale della proprietà del ricorrente (ved. Foto n. 8). Nel corso del secondo sopralluogo facendo una ricognizione visiva e fotografica nel viale alberato si è notato che il fenomeno è generalizzato, in particolare anche sulla pista ciclabile situata sul marciapiede in esame (ved. Documentazione fotografica B).
|I danni visibili attualmente alla proprietà del ricorrente sono: - Soglia di accesso rotta in diversi punti con continuità alla deformazione del marciapiede (ved. Foto 1 e 2); - Sostegni del cancello che presentano spessori per rimessa in asse, segni evidenti di riparazioni non risolutive (ved. Foto n. 9 e 10); - Dislivelli nella parte antistante sul passo carrabile e pista ciclabile (Autorizzazione Passo Carrabile n. 166/2002 del 09/08/2023 vedi foto n. 8 bis).
pagina 8 di 12 Tanto premesso, va dunque sottolineato che sussiste la problematica segnalata dall'attuale attore, rispetto alla quale, come anche emerge dalla Ctu e come si evidenzia dalle svariate richieste del mai prese in considerazione dal l'ente è rimasto Parte_1 CP_1
indifferente. Tale atteggiamento risulta poco comprensibile considerato che la problematica dell'espansione dell'apparato radicale degli alberi oltre ad interessare le proprietà limitrofe interessa anzitutto le zone destinate al transito pedonale.
La tesi sostenuta dal ed in qualche modo condivisa dal CTU è quella secondo cui i CP_1 danni nel concreto cagionati alla proprietà del non sarebbero addebitabili all'ente Parte_1 stante la facoltà dell'interessato di recidere le radici presenti sulla sua proprietà. Si legge a tal proposito nella ctu :
ANALISI E RISPOSTA E RISPOSTA AL QUESITO n. 5) Ad accertare quali interventi ripristinatori si rendono necessari con la specificazione del loro costo. Dopo attenta analisi dell'intervento da effettuare sulle radici che interessano la proprietà privata del ricorrente non si può non tener conto di quanto affermato nella comparsa il cui stralcio che interessa il quesito che recita testualmente: “Per tomare più da vicino al nostro caso, dovendosi contemperare I'esigenza di tutela dell'esemplare arboreo con una_legittima_richiesta di_eliminazione delle interferenze dell'apparato radicale con i manufatti del ricorrente, deve osservarsi che. ai sensi dell'art. 896 del c.p.c.. le radici che si addentrano nel fondo altrui e che costituiscono la_sostanziale minaccia del paventato danno, possono, anzi devono essere recise dal proprietario del fondo stesso. Pertanto, il ricorrente in fase d'intervento manutentivo dei propri manufatti, potrà esequire il taglio delle radici debordanti la proprietà pubblica, con I'accortezza di non strappare, ai sensi del regolamento comunale di tutela del verde urbano. con i mezzi meccanici le radici di diametro superiore a 2 cm, bensì di eseguire tagli netti con utensili affilati e successivamente disinfettare la superficie di taglio con “sali quatemari di ammonio”. In definitiva qualsiasi conseguenza riferibile alle radici appare riconducibile solo ed esclusivamente alla colpevole inerzia del ricorrente che si duole della questione da anni ma non ha mai inteso osservare i precetti e la disciplina di cui all'art. 896 c.c. ossia procedere, secondo le modalità previste dalla disciplina di settore, dalla tecnica e dagli
pagina 9 di 12 usi, al taglio delle radici ritenute potenzialmente lesive. In altri termini se l'impianto radicale della pianta, nel suo sviluppo superficiale, valica i confini della proprietà privata,
è precipuo onere del privato procedere al taglio delle radici che potrebbero arrecare danno e nocumento alla sua proprietà senza che alcun particolare intervento e/o autorizzazione debba essere chiesta alla P.A. proprietaria della strada pubblica su cui
l'albero insiste.”
Descrizione dei lavori di ripristino e loro costo Oltre che al taglio delle radici che invadono la proprietà privata occorre bloccare I'accesso dello sviluppo radicale verso la stessa ponendo una barriera di calcestruzzo armato tra le due colonne che delimitano la proprietà per almeno un metro di profondità sotto la quota del marciapiede di spessore adeguato. Nei lavori di demolizione della pavimentazione occorrerà prevedere una fascia di sicurezza aumentando la superficie della soglia di marmo “Travertino”. Il tutto meglio specificato nel computo metrico allegato. Per quanto riguarda il meccanismo di apertura automatica del cancello si ritiene congrua l'offerta della ditta specializzata CP_4 [...]
relativa al ripristino del corretto funzionamento, tale preventivo risulta Controparte_5
inglobato nel computo di cui sopra (su richiesta dello scrivente meglio specificato nelle voci che lo formano). 1l costo è quello previsto nel computo metrico pari a € 9.092,5 IVA compresa.
Ebbene, non si possono condividere le valutazioni sulla responsabilità in ordine ai danni, svolta dal Ctu che semplicisticamente attribuisce alla facoltà di recisione delle radici spettante al proprietario la valenza di strumento unico atto ad eliminare la problematica che ci occupa.
Occorre invece considerare che non siamo nell'ambito della mera propagazione delle radici ma di contestuale danneggiamento operato alla proprietà limitrofa.
A ciò aggiungasi che lo stesso richiama la sottoposizione della flora di che trattasi CP_1
ad una specifica tutela e regolamentazione. L'ente, da una parte sottolinea che non è consentita una recisione indiscriminata sul suolo pubblico delle radici di pino, dall'altra incoerentemente asserisce che la crescita spropositata delle radici di pino che giungono ad invadere la proprietà altrui debba essere risolta dalla proprietà limitrofa con la recisione pagina 10 di 12 delle stesse nelle parti in cui debordano nelle aree private
Diversamente deve ritenersi come, in mancanza di intervento sulle radici che crescono sul suolo pubblico non ha un senso imporre al proprietario l'intervento limitatamente al proprio terreno mentre occorrerebbe un opportuno concertamento tra interventi sul suolo pubblico a ridosso della proprietà privata ed il proprietario.
Conseguentemente, posto che non è oggetto di domanda l'attuazione di interventi ad opera del ma bensì la richiesta di risarcimento danni, l'Ente convenuto non può sottrarsi CP_1 all'obbligo di tenere indenne l'attore delle conseguenze che debbano ritenersi strettamente correlate all'espandersi delle radici.
La responsabilità del trova il suo fondamento nel principio di responsabilità del CP_1
custode.
Infatti, lo stato della cosa come emerge dalla ricostruzione sin qui svolta, deve ritenersi idoneo a provocare l'evento dannoso. In merito alla prova del rapporto custodiale tra il pino con le sue propaggini e l'ente comunale, nulla vi è in particolare da rilevare in quanto non oggetto di contestazione come si evince dalle argomentazioni addotte dal CP_1
Va poi precisato che il nesso causale tra l'evento dannoso e la res non può essere escluso dal fatto del danneggiato, per quanto già rilevato sul punto della facoltà del proprietario di recidere le radici invadenti la sua proprietà.
Relativamente al quantum, attesa la genericità dei rilievi di parte convenuta, si reputa di dover tener conto del valore complessivo quantificato dal Ctu in euro 11.092,50, salva tuttavia una congrua riduzione del 15% in considerazione della vetustà dell'impianto di automazione.
Pertanto la somma dovuta dal sarà pari ad euro 9.428,63. CP_1
Sulla somma dovuta, espressione di una valutazione che si intende valida all'attualità vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda fino al saldo.
L'attore va anche tenuto indenne delle spese legali del giudizio di merito, delle spese legali dell'atp e delle spese di ctu.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda, riconosciuta la responsabilità del convenuto nella causazione dei danni lamentati dal e per i quali è causa, CP_1 Parte_1
condanna il in persona del Sindaco pro -tempore, al pagamento della Controparte_1
somma di euro 9.428,63 in favore di parte attrice, nonché al definitivo pagamento delle spese di Ctu svolte nel giudizio di atp rifondendo le stesse al , ed al pagamento Parte_1
delle spese legali dell'atp, e di quelle del giudizio di merito, liquidando le prime in euro
145,50 per esborsi, euro 2.225,00 per compensi, le seconde in euro 2.540,00 per compensi;
oltre accessori di legge .
Sentenza immediatamente esecutiva.
Pe 13/4/25
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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